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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5828/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250021108112000 IRPEF-ALTRO 2021
proposto da
Ricorrente_2 Telefono - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.IRREGOLARIT n. T21U0010519122 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4559/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 46 del
D.lgs. 31/12/92 n. 546, per cessata materia del contendere, con riferimento alla cartella di pagamento impugnata, in quanto l'ente impositore ha depositato il provvedimento con il quale ha provveduto allo sgravio integrale della partita di ruolo sottesa allo stesso atto.
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti costituite, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Catania, il 19.12.2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano
.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5828/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250021108112000 IRPEF-ALTRO 2021
proposto da
Ricorrente_2 Telefono - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.IRREGOLARIT n. T21U0010519122 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4559/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 46 del
D.lgs. 31/12/92 n. 546, per cessata materia del contendere, con riferimento alla cartella di pagamento impugnata, in quanto l'ente impositore ha depositato il provvedimento con il quale ha provveduto allo sgravio integrale della partita di ruolo sottesa allo stesso atto.
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti costituite, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Catania, il 19.12.2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano
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