CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6445 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6531/2019 All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 10:35
Presidente Dott. ON PE
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO avv Buonomo in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. MARROCCO FRANCESCO presente CP_2
Controparte_3
Avv. avv Buonomo in sost. Controparte_3
Controparte_4
Avv. Controparte_3
Controparte_5
Avv. Controparte_3
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ON PE IA LL AN
Assistente giudiziario pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. ON PE - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6531 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alessandro Magni (C.F.
– PEC: ) ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via le Giulio Cesare n. 71, giusta procura in atti
- APPELLANTE – E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_1 C.F._2
EN CC (C. F. - PEC C.F._3 Email_2 Email_3
E
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio presso lo studio dell'avv. Claudio Marcone in
[...]
Roma, piazzale delle Belle Arti n. 3, giusta procura in atti
- APPELLATO - E
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._4 Controparte_3
) rappresentati e difesi di persona ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e C.F._5
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_4 C.F._6 CP_5
pagina 2 di 11 E ed (PEC ), tutti CP_3 Controparte_3 Email_5 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Michele Miraglia (PEC
) in Roma, via Virginio Jacoucci n. 8, giusta procura in atti, Email_6
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_1 ha convenuto in giudizio , nonché , e CP_1 Controparte_5 Controparte_3 per la riforma dell'ordinanza definitiva del Tribunale ordinario di Cassino Controparte_4 pubblicata in data 19/9/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 691/2018, promosso da CP_1
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc depositato il giorno 8 febbraio 2019 ha CP_1 chiesto a questo Tribunale accertarsi la responsabilità professionale degli avvocati per un CP_3 inadempimento agli obblighi professionali assunti riguardo al mandato professionale conferito. In particolare, il si duole del fatto che l'avv. non ha riassunto nei termini il CP_1 Controparte_5 giudizio terminato con la sent. 482/07 del Tribunale di Cassino (rg n. 1546/2001) che ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione a favore di quella del Giudice Ammnistrativo e avente a oggetto il diritto di risarcimento dei danni subiti al fabbricato di proprietà del a causa della non corretta CP_1
Cont esecuzione, da parte della , e , dei lavori di costruzione Controparte_7 Controparte_8 di linea ferroviaria ed elettrodotto in Comune di Aquino. Gli avv. , e CP_5 CP_3 [...] con ricorso dell'11 settembre 2008 (notificato agli Enti il 17 dicembre 2009 e il 4 gennaio CP_4
2010) avevano adito il Tar di Latina, proponendo azione risarcitoria per gli stessi fatti esposti nella domanda giudiziale svolta dinanzi al Tribunale civile di Cassino (rg n. 1546/2001), senza considerare la prescrizione del diritto per mancata riassunzione e che la stessa sarebbe stata comunque sollevata dai convenuti o rilevata d'ufficio. Ciò avrebbe causato la soccombenza dell'odierno attore nel giudizio promosso davanti al Tar e l'impossibilità di ottenere il risarcimento richiesto e accertato dalla ctu svolta nel corso del giudizio civile. Per tale errore tecnico-professionale nella mancata riassunzione nei termini (di tre mesi) del processo svoltosi di fronte al Tribunale civile di Cassino davanti al giudice competente, si sarebbe determinata la prescrizione del diritto invocato dal dinanzi al Tar, la CP_1 condanna alla refusione delle spese legali oltre il mancato riconoscimento dei danni subiti nel fabbricato. Nel costituirsi nel presente giudizio gli avv. rilevando l'inesistenza di qualsiasi CP_3 responsabilità professionale nella soccombenza in giudizio dell'odierno ricorrente, hanno chiesto, in pagina 3 di 11 via principale il rigetto del ricorso e, in via subordinata e in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, di essere manlevati dalla Compagnia assicurativa in forza di polizza professionale.
Si è costituita la la quale, nel contestare integralmente quanto” Parte_1 ex adverso” sostenuto, preteso e richiesto, ha chiesto il rigetto della domanda.”.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata ordinanza ha così deciso: “- definitivamente pronunciando condanna , e in solido e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 per l'intero, al pagamento della somma di euro 102.836,48 oltre interessi dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo. Condanna i predetti al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi euro di cui 8030,00 per compensi professionali ed euro 406,50 per spese oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge. Dichiara la tenuta a manlevare Parte_1
, e di quanto essi dovranno versare a Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
in forza di questa ordinanza.” CP_1
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzioni disattese, in riforma della ordinanza resa inter partes dal Tribunale civile di Cassino ai sensi degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. r.g. 691/2018, depositata il 19 settembre 2019, comunicata in data 19 settembre 2019, non notificata, previo suo annullamento, in accoglimento del proposto appello: in via preliminare: previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della ordinanza come esposto nelle premesse;
nel merito: respingere le domande proposte dal sig. perché inammissibili, nulle ed CP_1 infondate in fatto e in diritto, dichiarando assorbita la domanda di manleva degli assicurati nei confronti di Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio Parte_1 grado di giudizio.”
§ 5. — , costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 10/1/2020, ha CP_1 resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare -dichiarare inammissibile l'appello per i motivi sopra indicati. Nel merito A) rigettare la domanda dell'appellante perché improcedibile, inammissibile, generica, irrituale, come sopra motivato, nonché, in subordine, infondata in fatto e in diritto;
B) in ogni caso confermare la domanda del in I grado anche con diversa motivazione, domanda che CP_1 qui si riporta: a) accertare/dichiarare la responsabilità professionale dei predetti avvocati per quanto sopra detto, ognuno secondo le proprie responsabilità ed insieme per l'intero, sempre per quanto sopra evidenziato;
b) accertare il grave inadempimento ex art. 1453 C.C. dei predetti prestatori d'opera professionale e il conseguente danno causato al per l'impossibilità dello stesso di CP_1
pagina 4 di 11 ottenere il risarcimento richiesto, provato accertato e dovuto, ed aggravato dalla proposizione del giudizio davanti al Tar;
per l'effetto c) condannare i predetti ognuno secondo le proprie responsabilità ed insieme per l'intero, sempre per quanto sopra evidenziato, al pagamento della somma di euro
102.836,48 e/o nella somma che riterrà giusta ed equa il Giudice adito, oltre interessi dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo, nonché il maggior danno da svalutazione per la omessa disponibilità del denaro da calcolarsi in riferimento al rendimento dei titoli di stato;
d) con ogni ulteriore provvidenza di legge;
spese per legge.”.
§ 6. — , e costituitisi con Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 comparsa di risposta depositata in data 7/1/2020, hanno aderito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.ma Corte adita, Nel merito, rigettare ogni domanda proposta dal signor siccome pretestuosa e, in ogni caso, infondata in fatto e diritto, CP_1 comunque non provata sull'an e neppure sul quantum, con ogni conseguenza e riserva di legge. In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda avversa, dichiarare la chiamata
Compagnia assicuratrice in virtù del rapporto suindicato tenuta a manlevare i convenuti da ogni eventuale condanna, pagamento, risarcimento, tassa, imposta e/o ogni altro onere anche processuale
(spese di lite, imposte e tasse, ctu, ecc.) che dovesse derivare in conseguenza della domanda del ricorrente con ogni relativa determinazione e condanna della stessa a tutti i relativi citati CP_1 pagamenti.
§ 7. — In data 5/2/2020 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti per la discussione dell'istanza di sospensione cautelare della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito della quale la Corte d'appello ha respinto la richiesta di inibitoria, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. —Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da nel primo scritto difensivo del presente grado di giudizio. CP_1
Si legge in proposito nella comparsa di costituzione e risposta: “L'appello è inammissibile ed infondato. Inammissibile perché ripropone eccezioni e tesi già valutate e respinte nel giudizio di I grado, senza fare una compiuta e completa disamina delle ragioni a fondamento dell'ordinanza impugnata né una ragionevole critica alla stessa se non anteponendo la propria valutazione a quella del Giudice del I grado. Inoltre, proviene dal terzo chiamato in giudizio e per tale motivo in relazione alle ragioni poste a suo fondamento, risulta inammissibile.”
L'eccezione è priva di pregio e va respinta. pagina 5 di 11 Con riferimento al primo dei due profili di inammissibilità sollevati, si osserva che risultano chiari i motivi di censura e le parti dell'ordinanza impugnata che la ritiene Parte_1 meritevoli di riforma. Onere dell'appellante è individuare chiaramente le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato nonché i relativi motivi di dissenso, come è stato fatto nell'atto di gravame in esame.
Al riguardo risulta esaustivo e chiarificatorio l'intervento delle Sezioni Unite che hanno enunciato il seguente principio di diritto “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Sentenza n. 27199/2017; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 7675/2019).
Anche il secondo profilo di inammissibilità deve essere disatteso.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 16590 del
20/6/2019).
Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che le ulteriori deduzioni avanzate dagli appellati
- relative alla circostanza che sarebbe stato lo stesso a non voler appellare la sentenza CP_3 CP_1 del Tar pur essendo errata la decisione del GA in punto di prescrizione per tardiva riassunzione - sono inammissibili, atteso che le stesse, sostanziandosi in censure della sentenza di primo grado, avrebbero dovuto essere proposte con appello incidentale.
§ 9. — L'atto di appello si fonda in un unico e articolato motivo di impugnazione, così rubricato: “Violazione degli artt. 112, 115, 132 secondo comma, n. 4 e 163 n. 4 c.p.c. ai sensi dell'art. 342, n. 2 c.p.c.; erroneità e illegittimità della ordinanza appellata, ai sensi dell'art. 342, n. 1 e n. 2
c.p.c., nella ricostruzione e valutazione del contenuto della domanda proposta dal sig. ”. CP_1
pagina 6 di 11 § 9.1 — La società assicuratrice impugnante lamenta, in primo luogo, l'errore commesso dal giudice a quo nel ritenere che il rigetto pronunciato il 2/11/2016 dal Tar del Lazio del ricorso proposto da alla fine del 2009 sia motivato soltanto in relazione alla prescrizione del diritto risarcitorio CP_1 fatto valere in danno della e del , prescrizione Controparte_9 Controparte_8 conseguente della tardiva riassunzione del giudizio terminato con la sentenza del Tribunale di Cassino declinatoria della giurisdizione. Afferma l'appellante che il giudice amministrativo abbia invece fondato il rigetto della domanda anche ritenendo inammissibile il ricorso nel merito, aspetto che l'appellante afferma che, ove valutato correttamente dal giudice di prime cure, avrebbe comportato l'esclusione della responsabilità professionale dei difensori di il quale peraltro aveva CP_1 inizialmente configurato detta responsabilità degli avvocati in primo grado soltanto in relazione alla tardiva introduzione del giudizio dinanzi al Tar. L'assicuratrice lamenta pertanto anche che il secondo profilo di responsabilità professionale degli avvocati, ovvero quello relativo alla inammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, sia stato tardivamente dedotto da in sede di discussione CP_1 dinanzi al Tribunale ordinario.
Si legge in proposito nell'atto di gravame: “Occorre chiarire che è pacifico in causa – e, oltre a riconoscerlo la decisione che si appella, lo conferma anche l'esame del ricorso introduttivo avversario
– che il sig. con il ricorso, non ha censurato la condotta dei professionisti per aver proposto CP_1 una domanda indeterminata, bensì solo che sarebbe “palese responsabilità professionale degli indicati avvocati per avere, da un lato, l'avvocato non riassunto nei termini il processo;
Controparte_5 dall'altro, tutti i predetti avvocati iniziato un giudizio patrocinando il senza CP_3 CP_1 considerare/evidenziare/consigliare, sia la prescrizione del diritto sia che la stessa sarebbe stata sollevata dai convenuti, sia la natura pubblicistica della prescrizione e la sua rilevabilità di ufficio”
(pag. 5 del ricorso). È altrettanto pacifico che solo all'udienza di discussione il difensore del sig. ha fatto cenno alla diversa questione del rigetto della domanda per genericità ed al fine di CP_1 affermare unicamente che ciò “conferma la prospettata responsabilità”, ossia, a detta dello stesso ricorrente, per avvalorare la fondatezza dell'unica censura proposta e relativa alla mancata tempestiva riassunzione della causa. Ora, secondo l'ordinanza che si impugna, il passaggio della decisione del Tar secondo cui “la domanda risulta anche inammissibile per la sua assoluta indeterminatezza dato che il ricorso non fornisce alcuna indicazione sul fatto illecito e su chi l'abbia commesso”, sarebbe un “mero obiter dictum stante il carattere assorbente della decadenza”. La tesi del Tribunale, che non spiega le ragioni di tale gene-rica e frettolosa affermazione, è certamente errata, ove solo si constati, sul piano letterale, che il Tar ha chiaramente affermato che la domanda risulta anche inammissibile, e dunque l'ha esaminata nel merito e l'ha ritenuta anche inammissibile. pagina 7 di 11 L'appellante ha così concluso: “Il Tribunale, preso atto che il sig. aveva dedotto uno CP_1 specifico profilo di negligenza dei legali e riguardante la tardiva riassunzione della causa;
e considerato che la decisione del Tar si fondava su due distinte rationes decidendi¸ tardività della riassunzione e genericità della domanda, la seconda delle quali sufficiente per il rigetto della domanda e rispetto alla quale nessuna accusa di condotta negligente da parte degli avvocati era stata tempestivamente dedotta, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande proposte dal ricorrente, con assorbimento della domanda di manleva degli assicurati nei confronti di
Parte_1
Nella sentenza impugnata si legge sul punto quanto segue: “La sostiene che il Tar ha Pt_1 escluso che la domanda fosse accoglibile nel merito ma tale affermazione non è condivisibile: innanzi tutto, se pure fosse stata formulata in quei termini si sarebbe trattato di un “obiter dictum”, stante il carattere assorbente della decadenza, e poi il Tar ha affermato tutt'altro perché, se si legge bene la motivazione prima riportata, esso asserisce che “ (…) la domanda risulta anche inammissibile per la sua assoluta indeterminatezza dato che il ricorso non fornisce alcuna indicazione sul fatto illecito e su chi l'abbia commesso (per una decisione resa su un caso del tutto analogo si veda la sentenza della sezione n. 285 del 26 marzo 2015)”; se il ricorso introduttivo di quel giudizio fu mal formulato non è colpa del ma dei suoi difensori, sui quali ricadono le conseguenze negative. La CP_1 Pt_1 sostiene che l'eccezione che si riferisce alla cattiva redazione del ricorso è tardiva perché non formulata nell'atto introduttivo ma solo alla prima e unica udienza del 6 maggio 2019: tale assunto, però, non ha pregio perché il ricorso era onnicomprensivo circa la condotta dei e CP_3
l'indicazione della redazione è stata solo una specificazione in fatto e, quindi, “petitum” e “causa petendi” non sono mai mutati;
infine, la questione della decadenza per mancata riassunzione nei termini è di per sé assorbente.”.
La censura non coglie nel segno.
Nella sentenza del Tar Lazio n. 660/2016 il motivo del rigetto del ricorso è chiaramente individuato nella tardività della sua proposizione, essendo stato introdotto con domanda del tutto nuova anziché tempestivamente riassunta dinanzi al giudice titolare della giurisdizione per materia. Si legge in proposito nella decisione del giudice amministrativo: “Nella fattispecie il ricorrente si è attivato solo nel dicembre 2009, cioè a distanza di oltre due anni dalla sentenza del Tribunale di
IN che declinava la giurisdizione sulla sua domanda (senza fissare un termine per la riassunzione). Ciò ad avviso del Collegio esclude che egli possa beneficiare della salvezza degli effetti della proposizione della domanda innanzi al giudice privo di giurisdizione (in pratica dell'effetto sospensivo della prescrizione per tutta la durata del processo svoltosi innanzi al giudice privo di pagina 8 di 11 giurisdizione)… In questa situazione di non giustificata inerzia deve escludersi anche la possibilità del riconoscimento di un errore scusabile e ciò comporta che la domanda proposta attraverso il ricorso all'esame debba considerarsi a ogni effetto come domanda del tutto nuova. In altri termini il ricorrente non può beneficiare dell'effetto sospensivo della prescrizione per la durata del processo svoltosi innanzi al giudice privo di giurisdizione ma solo dell'effetto interruttivo derivante dalla notifica dell'atto introduttivo di tale giudizio che risale al lontano 2001. In questa situazione risulta quindi prescritta ogni pretesa, venendo in rilievo una domanda di risarcimento danni soggetta a prescrizione quinquennale ed essendo quindi la prescrizione alla data di notifica del ricorso (che si è perfezionata nella date del 18 e 19 dicembre 2009 e 5 gennaio 2010).”
E' pur vero che nella sentenza del TAR viene esplicitato di seguito: “Per completezza va anche aggiunto che la domanda risulta anche inammissibile per la sua indeterminatezza dato che il ricorso non fornisce alcuna indicazione sul fatto illecito e su chi l'abbia commesso.”
Occorre tuttavia rilevare che tale pronuncia di inammissibilità, sia che la si qualifichi come mero obiter dictum o come diversa ratione decidendi, non ha comportato l'esame del merito della domanda che era stata proposta dagli avvocati quali difensori del davanti al GA e, CP_3 CP_1 pertanto, non è idonea a vincolare il Tribunale Ordinario in merito al giudizio prognostico circa il probabile esito sfavorevole di quel giudizio indipendentemente dalla tardività della riassunzione.
Ne deriva che la suddetta decisione del TAR in punto di indeterminatezza della domanda – contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati e a prescindere dalla circostanza che l'attuale appellato abbia o meno dedotto, nel corso del giudizio di primo grado, la negligenza professionale degli avvocati anche per aver redatto il ricorso al GA in maniera generica – non può essere utilizzata per provare l'assunto secondo il quale la domanda del ricorrente sarebbe stata comunque rigettata e, pertanto, per escludere la responsabilità professionale degli avvocati CP_3
Ciò posto è dunque corretta la decisione del Tribunale che ha ravvisato la responsabilità professionale dei suddetti difensori per l'intempestiva presentazione del ricorso di fronte al TAR con conseguente prescrizione del diritto risarcitorio vantato dal CP_1
Va evidenziato, infine, che la valutazione in ordine alla quantificazione del danno patito dal ricorrente a causa dell'inadempimento agli obblighi professionali degli avvocati non è CP_3 oggetto d'impugnazione e, comunque, risulta sostanzialmente corretta.
Si legge, al riguardo, nella citata sentenza: “Circa il “quantum”, si richiama quanto già esposto in tema di CTU e prove raccolte nel giudizio svoltosi di fronte a questo Tribunale e terminato con la sentenza di difetto di giurisdizione. E' vero che a norma dell'art. 310 cpc primo comma l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma il secondo comma stabilisce che le prove raccolte sono valutate pagina 9 di 11 dal Giudice ai sensi dell'art. 116 comma 2 cpc: questo Giudice intende riconoscere loro la massima utilizzabilità perché assunte nel contraddittorio. Sulla scorta di tali elementi emerge con chiarezza che il ha subito un danno pari a euro 102.836,48 considerando euro 97.000,00 come da CTU per il CP_1 mancato risarcimento ottenuto, ed euro 5836,48 per gli esborsi sostenuti per le spese del giudizio al
TAR”.
Come noto, infatti, il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito (cfr. Cass Civ. Sez. III, 03/11/2021, n. 31312; nello stesso senso Cass Civ. Sez. I, 10/10/2018, n.25067; Cass. Civ. n. 8603 del 3/04/2017).
Ne deriva che ben poteva il Giudice a quo utilizzare la ctu espletata nel giudizio risarcitorio esitato con la pronuncia di difetto di giurisdizione, che aveva quantificato i danni subiti al fabbricato di Contr proprietà del a causa della non corretta esecuzione, da parte della , e CP_1 Controparte_7
, dei lavori di costruzione della linea ferroviaria ed elettrodotto nel Comune di Controparte_8
Aquino.
§ 10 - In conclusione, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
§ 11 - Le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra l'appellante il e CP_1 seguono la soccombenza di e sono liquidate come da dispositivo ai Parte_1 sensi del DM 147/2022 (valore della causa da € 52.000,01 sino a € 260.000,00: valori medi, con riduzione ai minimi per la fase di istruttoria/trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria), nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
Le spese tra l'appellante e gli appellati possono essere compensate atteso che CP_3 nessuna delle suddette parti, in questo grado di giudizio, ha proposto domande autonome e in via principale a carico dell'altra.
§ 12 - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cassino pubblicata in data 19/9/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 691/201, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Parte_1
delle spese del secondo grado di giudizio in favore di , che liquida in € 12.154,00 CP_1
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma il 5/11/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. ON PE
pagina 11 di 11
Presidente Dott. ON PE
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO avv Buonomo in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. MARROCCO FRANCESCO presente CP_2
Controparte_3
Avv. avv Buonomo in sost. Controparte_3
Controparte_4
Avv. Controparte_3
Controparte_5
Avv. Controparte_3
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ON PE IA LL AN
Assistente giudiziario pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. ON PE - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6531 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alessandro Magni (C.F.
– PEC: ) ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via le Giulio Cesare n. 71, giusta procura in atti
- APPELLANTE – E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_1 C.F._2
EN CC (C. F. - PEC C.F._3 Email_2 Email_3
E
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio presso lo studio dell'avv. Claudio Marcone in
[...]
Roma, piazzale delle Belle Arti n. 3, giusta procura in atti
- APPELLATO - E
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._4 Controparte_3
) rappresentati e difesi di persona ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e C.F._5
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_4 C.F._6 CP_5
pagina 2 di 11 E ed (PEC ), tutti CP_3 Controparte_3 Email_5 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Michele Miraglia (PEC
) in Roma, via Virginio Jacoucci n. 8, giusta procura in atti, Email_6
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_1 ha convenuto in giudizio , nonché , e CP_1 Controparte_5 Controparte_3 per la riforma dell'ordinanza definitiva del Tribunale ordinario di Cassino Controparte_4 pubblicata in data 19/9/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 691/2018, promosso da CP_1
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc depositato il giorno 8 febbraio 2019 ha CP_1 chiesto a questo Tribunale accertarsi la responsabilità professionale degli avvocati per un CP_3 inadempimento agli obblighi professionali assunti riguardo al mandato professionale conferito. In particolare, il si duole del fatto che l'avv. non ha riassunto nei termini il CP_1 Controparte_5 giudizio terminato con la sent. 482/07 del Tribunale di Cassino (rg n. 1546/2001) che ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione a favore di quella del Giudice Ammnistrativo e avente a oggetto il diritto di risarcimento dei danni subiti al fabbricato di proprietà del a causa della non corretta CP_1
Cont esecuzione, da parte della , e , dei lavori di costruzione Controparte_7 Controparte_8 di linea ferroviaria ed elettrodotto in Comune di Aquino. Gli avv. , e CP_5 CP_3 [...] con ricorso dell'11 settembre 2008 (notificato agli Enti il 17 dicembre 2009 e il 4 gennaio CP_4
2010) avevano adito il Tar di Latina, proponendo azione risarcitoria per gli stessi fatti esposti nella domanda giudiziale svolta dinanzi al Tribunale civile di Cassino (rg n. 1546/2001), senza considerare la prescrizione del diritto per mancata riassunzione e che la stessa sarebbe stata comunque sollevata dai convenuti o rilevata d'ufficio. Ciò avrebbe causato la soccombenza dell'odierno attore nel giudizio promosso davanti al Tar e l'impossibilità di ottenere il risarcimento richiesto e accertato dalla ctu svolta nel corso del giudizio civile. Per tale errore tecnico-professionale nella mancata riassunzione nei termini (di tre mesi) del processo svoltosi di fronte al Tribunale civile di Cassino davanti al giudice competente, si sarebbe determinata la prescrizione del diritto invocato dal dinanzi al Tar, la CP_1 condanna alla refusione delle spese legali oltre il mancato riconoscimento dei danni subiti nel fabbricato. Nel costituirsi nel presente giudizio gli avv. rilevando l'inesistenza di qualsiasi CP_3 responsabilità professionale nella soccombenza in giudizio dell'odierno ricorrente, hanno chiesto, in pagina 3 di 11 via principale il rigetto del ricorso e, in via subordinata e in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, di essere manlevati dalla Compagnia assicurativa in forza di polizza professionale.
Si è costituita la la quale, nel contestare integralmente quanto” Parte_1 ex adverso” sostenuto, preteso e richiesto, ha chiesto il rigetto della domanda.”.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata ordinanza ha così deciso: “- definitivamente pronunciando condanna , e in solido e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 per l'intero, al pagamento della somma di euro 102.836,48 oltre interessi dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo. Condanna i predetti al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi euro di cui 8030,00 per compensi professionali ed euro 406,50 per spese oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge. Dichiara la tenuta a manlevare Parte_1
, e di quanto essi dovranno versare a Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
in forza di questa ordinanza.” CP_1
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzioni disattese, in riforma della ordinanza resa inter partes dal Tribunale civile di Cassino ai sensi degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. r.g. 691/2018, depositata il 19 settembre 2019, comunicata in data 19 settembre 2019, non notificata, previo suo annullamento, in accoglimento del proposto appello: in via preliminare: previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della ordinanza come esposto nelle premesse;
nel merito: respingere le domande proposte dal sig. perché inammissibili, nulle ed CP_1 infondate in fatto e in diritto, dichiarando assorbita la domanda di manleva degli assicurati nei confronti di Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio Parte_1 grado di giudizio.”
§ 5. — , costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 10/1/2020, ha CP_1 resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare -dichiarare inammissibile l'appello per i motivi sopra indicati. Nel merito A) rigettare la domanda dell'appellante perché improcedibile, inammissibile, generica, irrituale, come sopra motivato, nonché, in subordine, infondata in fatto e in diritto;
B) in ogni caso confermare la domanda del in I grado anche con diversa motivazione, domanda che CP_1 qui si riporta: a) accertare/dichiarare la responsabilità professionale dei predetti avvocati per quanto sopra detto, ognuno secondo le proprie responsabilità ed insieme per l'intero, sempre per quanto sopra evidenziato;
b) accertare il grave inadempimento ex art. 1453 C.C. dei predetti prestatori d'opera professionale e il conseguente danno causato al per l'impossibilità dello stesso di CP_1
pagina 4 di 11 ottenere il risarcimento richiesto, provato accertato e dovuto, ed aggravato dalla proposizione del giudizio davanti al Tar;
per l'effetto c) condannare i predetti ognuno secondo le proprie responsabilità ed insieme per l'intero, sempre per quanto sopra evidenziato, al pagamento della somma di euro
102.836,48 e/o nella somma che riterrà giusta ed equa il Giudice adito, oltre interessi dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo, nonché il maggior danno da svalutazione per la omessa disponibilità del denaro da calcolarsi in riferimento al rendimento dei titoli di stato;
d) con ogni ulteriore provvidenza di legge;
spese per legge.”.
§ 6. — , e costituitisi con Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 comparsa di risposta depositata in data 7/1/2020, hanno aderito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.ma Corte adita, Nel merito, rigettare ogni domanda proposta dal signor siccome pretestuosa e, in ogni caso, infondata in fatto e diritto, CP_1 comunque non provata sull'an e neppure sul quantum, con ogni conseguenza e riserva di legge. In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda avversa, dichiarare la chiamata
Compagnia assicuratrice in virtù del rapporto suindicato tenuta a manlevare i convenuti da ogni eventuale condanna, pagamento, risarcimento, tassa, imposta e/o ogni altro onere anche processuale
(spese di lite, imposte e tasse, ctu, ecc.) che dovesse derivare in conseguenza della domanda del ricorrente con ogni relativa determinazione e condanna della stessa a tutti i relativi citati CP_1 pagamenti.
§ 7. — In data 5/2/2020 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti per la discussione dell'istanza di sospensione cautelare della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito della quale la Corte d'appello ha respinto la richiesta di inibitoria, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. —Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da nel primo scritto difensivo del presente grado di giudizio. CP_1
Si legge in proposito nella comparsa di costituzione e risposta: “L'appello è inammissibile ed infondato. Inammissibile perché ripropone eccezioni e tesi già valutate e respinte nel giudizio di I grado, senza fare una compiuta e completa disamina delle ragioni a fondamento dell'ordinanza impugnata né una ragionevole critica alla stessa se non anteponendo la propria valutazione a quella del Giudice del I grado. Inoltre, proviene dal terzo chiamato in giudizio e per tale motivo in relazione alle ragioni poste a suo fondamento, risulta inammissibile.”
L'eccezione è priva di pregio e va respinta. pagina 5 di 11 Con riferimento al primo dei due profili di inammissibilità sollevati, si osserva che risultano chiari i motivi di censura e le parti dell'ordinanza impugnata che la ritiene Parte_1 meritevoli di riforma. Onere dell'appellante è individuare chiaramente le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato nonché i relativi motivi di dissenso, come è stato fatto nell'atto di gravame in esame.
Al riguardo risulta esaustivo e chiarificatorio l'intervento delle Sezioni Unite che hanno enunciato il seguente principio di diritto “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Sentenza n. 27199/2017; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 7675/2019).
Anche il secondo profilo di inammissibilità deve essere disatteso.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 16590 del
20/6/2019).
Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che le ulteriori deduzioni avanzate dagli appellati
- relative alla circostanza che sarebbe stato lo stesso a non voler appellare la sentenza CP_3 CP_1 del Tar pur essendo errata la decisione del GA in punto di prescrizione per tardiva riassunzione - sono inammissibili, atteso che le stesse, sostanziandosi in censure della sentenza di primo grado, avrebbero dovuto essere proposte con appello incidentale.
§ 9. — L'atto di appello si fonda in un unico e articolato motivo di impugnazione, così rubricato: “Violazione degli artt. 112, 115, 132 secondo comma, n. 4 e 163 n. 4 c.p.c. ai sensi dell'art. 342, n. 2 c.p.c.; erroneità e illegittimità della ordinanza appellata, ai sensi dell'art. 342, n. 1 e n. 2
c.p.c., nella ricostruzione e valutazione del contenuto della domanda proposta dal sig. ”. CP_1
pagina 6 di 11 § 9.1 — La società assicuratrice impugnante lamenta, in primo luogo, l'errore commesso dal giudice a quo nel ritenere che il rigetto pronunciato il 2/11/2016 dal Tar del Lazio del ricorso proposto da alla fine del 2009 sia motivato soltanto in relazione alla prescrizione del diritto risarcitorio CP_1 fatto valere in danno della e del , prescrizione Controparte_9 Controparte_8 conseguente della tardiva riassunzione del giudizio terminato con la sentenza del Tribunale di Cassino declinatoria della giurisdizione. Afferma l'appellante che il giudice amministrativo abbia invece fondato il rigetto della domanda anche ritenendo inammissibile il ricorso nel merito, aspetto che l'appellante afferma che, ove valutato correttamente dal giudice di prime cure, avrebbe comportato l'esclusione della responsabilità professionale dei difensori di il quale peraltro aveva CP_1 inizialmente configurato detta responsabilità degli avvocati in primo grado soltanto in relazione alla tardiva introduzione del giudizio dinanzi al Tar. L'assicuratrice lamenta pertanto anche che il secondo profilo di responsabilità professionale degli avvocati, ovvero quello relativo alla inammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, sia stato tardivamente dedotto da in sede di discussione CP_1 dinanzi al Tribunale ordinario.
Si legge in proposito nell'atto di gravame: “Occorre chiarire che è pacifico in causa – e, oltre a riconoscerlo la decisione che si appella, lo conferma anche l'esame del ricorso introduttivo avversario
– che il sig. con il ricorso, non ha censurato la condotta dei professionisti per aver proposto CP_1 una domanda indeterminata, bensì solo che sarebbe “palese responsabilità professionale degli indicati avvocati per avere, da un lato, l'avvocato non riassunto nei termini il processo;
Controparte_5 dall'altro, tutti i predetti avvocati iniziato un giudizio patrocinando il senza CP_3 CP_1 considerare/evidenziare/consigliare, sia la prescrizione del diritto sia che la stessa sarebbe stata sollevata dai convenuti, sia la natura pubblicistica della prescrizione e la sua rilevabilità di ufficio”
(pag. 5 del ricorso). È altrettanto pacifico che solo all'udienza di discussione il difensore del sig. ha fatto cenno alla diversa questione del rigetto della domanda per genericità ed al fine di CP_1 affermare unicamente che ciò “conferma la prospettata responsabilità”, ossia, a detta dello stesso ricorrente, per avvalorare la fondatezza dell'unica censura proposta e relativa alla mancata tempestiva riassunzione della causa. Ora, secondo l'ordinanza che si impugna, il passaggio della decisione del Tar secondo cui “la domanda risulta anche inammissibile per la sua assoluta indeterminatezza dato che il ricorso non fornisce alcuna indicazione sul fatto illecito e su chi l'abbia commesso”, sarebbe un “mero obiter dictum stante il carattere assorbente della decadenza”. La tesi del Tribunale, che non spiega le ragioni di tale gene-rica e frettolosa affermazione, è certamente errata, ove solo si constati, sul piano letterale, che il Tar ha chiaramente affermato che la domanda risulta anche inammissibile, e dunque l'ha esaminata nel merito e l'ha ritenuta anche inammissibile. pagina 7 di 11 L'appellante ha così concluso: “Il Tribunale, preso atto che il sig. aveva dedotto uno CP_1 specifico profilo di negligenza dei legali e riguardante la tardiva riassunzione della causa;
e considerato che la decisione del Tar si fondava su due distinte rationes decidendi¸ tardività della riassunzione e genericità della domanda, la seconda delle quali sufficiente per il rigetto della domanda e rispetto alla quale nessuna accusa di condotta negligente da parte degli avvocati era stata tempestivamente dedotta, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande proposte dal ricorrente, con assorbimento della domanda di manleva degli assicurati nei confronti di
Parte_1
Nella sentenza impugnata si legge sul punto quanto segue: “La sostiene che il Tar ha Pt_1 escluso che la domanda fosse accoglibile nel merito ma tale affermazione non è condivisibile: innanzi tutto, se pure fosse stata formulata in quei termini si sarebbe trattato di un “obiter dictum”, stante il carattere assorbente della decadenza, e poi il Tar ha affermato tutt'altro perché, se si legge bene la motivazione prima riportata, esso asserisce che “ (…) la domanda risulta anche inammissibile per la sua assoluta indeterminatezza dato che il ricorso non fornisce alcuna indicazione sul fatto illecito e su chi l'abbia commesso (per una decisione resa su un caso del tutto analogo si veda la sentenza della sezione n. 285 del 26 marzo 2015)”; se il ricorso introduttivo di quel giudizio fu mal formulato non è colpa del ma dei suoi difensori, sui quali ricadono le conseguenze negative. La CP_1 Pt_1 sostiene che l'eccezione che si riferisce alla cattiva redazione del ricorso è tardiva perché non formulata nell'atto introduttivo ma solo alla prima e unica udienza del 6 maggio 2019: tale assunto, però, non ha pregio perché il ricorso era onnicomprensivo circa la condotta dei e CP_3
l'indicazione della redazione è stata solo una specificazione in fatto e, quindi, “petitum” e “causa petendi” non sono mai mutati;
infine, la questione della decadenza per mancata riassunzione nei termini è di per sé assorbente.”.
La censura non coglie nel segno.
Nella sentenza del Tar Lazio n. 660/2016 il motivo del rigetto del ricorso è chiaramente individuato nella tardività della sua proposizione, essendo stato introdotto con domanda del tutto nuova anziché tempestivamente riassunta dinanzi al giudice titolare della giurisdizione per materia. Si legge in proposito nella decisione del giudice amministrativo: “Nella fattispecie il ricorrente si è attivato solo nel dicembre 2009, cioè a distanza di oltre due anni dalla sentenza del Tribunale di
IN che declinava la giurisdizione sulla sua domanda (senza fissare un termine per la riassunzione). Ciò ad avviso del Collegio esclude che egli possa beneficiare della salvezza degli effetti della proposizione della domanda innanzi al giudice privo di giurisdizione (in pratica dell'effetto sospensivo della prescrizione per tutta la durata del processo svoltosi innanzi al giudice privo di pagina 8 di 11 giurisdizione)… In questa situazione di non giustificata inerzia deve escludersi anche la possibilità del riconoscimento di un errore scusabile e ciò comporta che la domanda proposta attraverso il ricorso all'esame debba considerarsi a ogni effetto come domanda del tutto nuova. In altri termini il ricorrente non può beneficiare dell'effetto sospensivo della prescrizione per la durata del processo svoltosi innanzi al giudice privo di giurisdizione ma solo dell'effetto interruttivo derivante dalla notifica dell'atto introduttivo di tale giudizio che risale al lontano 2001. In questa situazione risulta quindi prescritta ogni pretesa, venendo in rilievo una domanda di risarcimento danni soggetta a prescrizione quinquennale ed essendo quindi la prescrizione alla data di notifica del ricorso (che si è perfezionata nella date del 18 e 19 dicembre 2009 e 5 gennaio 2010).”
E' pur vero che nella sentenza del TAR viene esplicitato di seguito: “Per completezza va anche aggiunto che la domanda risulta anche inammissibile per la sua indeterminatezza dato che il ricorso non fornisce alcuna indicazione sul fatto illecito e su chi l'abbia commesso.”
Occorre tuttavia rilevare che tale pronuncia di inammissibilità, sia che la si qualifichi come mero obiter dictum o come diversa ratione decidendi, non ha comportato l'esame del merito della domanda che era stata proposta dagli avvocati quali difensori del davanti al GA e, CP_3 CP_1 pertanto, non è idonea a vincolare il Tribunale Ordinario in merito al giudizio prognostico circa il probabile esito sfavorevole di quel giudizio indipendentemente dalla tardività della riassunzione.
Ne deriva che la suddetta decisione del TAR in punto di indeterminatezza della domanda – contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati e a prescindere dalla circostanza che l'attuale appellato abbia o meno dedotto, nel corso del giudizio di primo grado, la negligenza professionale degli avvocati anche per aver redatto il ricorso al GA in maniera generica – non può essere utilizzata per provare l'assunto secondo il quale la domanda del ricorrente sarebbe stata comunque rigettata e, pertanto, per escludere la responsabilità professionale degli avvocati CP_3
Ciò posto è dunque corretta la decisione del Tribunale che ha ravvisato la responsabilità professionale dei suddetti difensori per l'intempestiva presentazione del ricorso di fronte al TAR con conseguente prescrizione del diritto risarcitorio vantato dal CP_1
Va evidenziato, infine, che la valutazione in ordine alla quantificazione del danno patito dal ricorrente a causa dell'inadempimento agli obblighi professionali degli avvocati non è CP_3 oggetto d'impugnazione e, comunque, risulta sostanzialmente corretta.
Si legge, al riguardo, nella citata sentenza: “Circa il “quantum”, si richiama quanto già esposto in tema di CTU e prove raccolte nel giudizio svoltosi di fronte a questo Tribunale e terminato con la sentenza di difetto di giurisdizione. E' vero che a norma dell'art. 310 cpc primo comma l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma il secondo comma stabilisce che le prove raccolte sono valutate pagina 9 di 11 dal Giudice ai sensi dell'art. 116 comma 2 cpc: questo Giudice intende riconoscere loro la massima utilizzabilità perché assunte nel contraddittorio. Sulla scorta di tali elementi emerge con chiarezza che il ha subito un danno pari a euro 102.836,48 considerando euro 97.000,00 come da CTU per il CP_1 mancato risarcimento ottenuto, ed euro 5836,48 per gli esborsi sostenuti per le spese del giudizio al
TAR”.
Come noto, infatti, il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito (cfr. Cass Civ. Sez. III, 03/11/2021, n. 31312; nello stesso senso Cass Civ. Sez. I, 10/10/2018, n.25067; Cass. Civ. n. 8603 del 3/04/2017).
Ne deriva che ben poteva il Giudice a quo utilizzare la ctu espletata nel giudizio risarcitorio esitato con la pronuncia di difetto di giurisdizione, che aveva quantificato i danni subiti al fabbricato di Contr proprietà del a causa della non corretta esecuzione, da parte della , e CP_1 Controparte_7
, dei lavori di costruzione della linea ferroviaria ed elettrodotto nel Comune di Controparte_8
Aquino.
§ 10 - In conclusione, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
§ 11 - Le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra l'appellante il e CP_1 seguono la soccombenza di e sono liquidate come da dispositivo ai Parte_1 sensi del DM 147/2022 (valore della causa da € 52.000,01 sino a € 260.000,00: valori medi, con riduzione ai minimi per la fase di istruttoria/trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria), nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
Le spese tra l'appellante e gli appellati possono essere compensate atteso che CP_3 nessuna delle suddette parti, in questo grado di giudizio, ha proposto domande autonome e in via principale a carico dell'altra.
§ 12 - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cassino pubblicata in data 19/9/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 691/201, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Parte_1
delle spese del secondo grado di giudizio in favore di , che liquida in € 12.154,00 CP_1
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma il 5/11/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. ON PE
pagina 11 di 11