Sentenza breve 21 dicembre 2024
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 02/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
So.Ge.Si. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B20E04983A, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Sordoni in Perugia, via Giuseppe Mazzini, 16;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale RI n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 2232 dell’11 novembre 2024 del Direttore generale dell’Azienda USL RI n. 2 e dei verbali delle sedute di gara ad essa allegati, con la quale è stata aggiudicata a LI s.p.a. la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento del servizio di gestione della centrale di sterilizzazione dell’ospedale di Foligno per un periodo di 12 mesi con opzione di rinnovo per 12 mesi e proroga di ulteriori 6 mesi, CIG B20E04983A;
- della comunicazione, inviata tramite pec, del RUP del 12 novembre 2024, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione di cui sopra ed è stata trasmessa in misura parziale e parzialmente oscurata l’offerta presentata in gara da LI s.p.a.;
- del disciplinare (ed allegati) relativo alla gara di cui sopra;
- del capitolato speciale (ed allegati) relativo alla gara di cui sopra;
- del bando di gara pubblicato sulla GUUE del 12 giugno 2024;
- della delibera di indizione della gara n. 1025 del 28 maggio 2024 del Direttore generale dell’Azienda USL RI n. 2;
- della delibera n. 1356 del 9 luglio 2024 del Direttore generale dell’Azienda USL RI n. 2;
- dell’avviso di rettifica pubblicato sulla GUUE dell’undici luglio 2024;
- dei chiarimenti del 12 luglio 2024 e del 31 luglio 2024;
e per l’accertamento e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere copia integrale e senza parti oscurate della relazione tecnica presentata in gara da LI s.p.a.;
nonché per la condanna dell’intimata Amministrazione a consentire a favore della ricorrente l’accesso, mediante estrazione di copia, alla relazione tecnica presentata in gara da LI s.p.a. in forma integrale e senza alcuna parte oscurata;
e per l’accertamento e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto che fosse eventualmente sottoscritto nelle more di definizione del giudizio tra l’intimata Amministrazione la controinteressata LI s.p.a., nonché per la condanna dell’intimata Amministrazione a disporre e il subentro della ricorrente nell’esecuzione del suddetto contratto.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da LI s.p.a. in data 6 dicembre 2024:
per l’annullamento:
- della decisione dell’Amministrazione, comunicata insieme all’aggiudicazione, di pubblicare in misura parziale e oscurata in ampie parti l’offerta di So.Ge.Si. s.p.a.;
- della nota con la quale è stata confermata la predetta decisione e rigettata l’istanza di accesso di LI s.p.a. volta ad ottenere l’ostensione completa ed integrale della predetta offerta tecnica di So.Ge.Si.;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria del diritto ad avere copia integrale e senza parti oscurate della Relazione Tecnica presentata in gara da So.Ge.Si. s.p.a. e per la condanna dell’intimata Amministrazione a consentire l’accesso, mediante estrazione di copia, alla Relazione tecnica presentata in gara da So.Ge.Si. s.p.a. in forma integrale e senza alcuna parte oscurata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da So.Ge.Si. s.p.a. il 28 dicembre 2024:
annullamento, previa sospensione, degli atti e provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo, nonché per l’accertamento e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto che fosse eventualmente sottoscritto nelle more di definizione del giudizio tra l’intimata Amministrazione la controinteressata LI s.p.a., nonché per la condanna dell’intimata Amministrazione a disporre e il subentro della ricorrente nell’esecuzione del suddetto contratto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale RI n. 2 e di LI s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione del Direttore generale n. 2232 dell’11 novembre 2024, la procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento del servizio di gestione della centrale di sterilizzazione dell’ospedale di Foligno per un periodo di 12 mesi con opzione di rinnovo per 12 mesi e proroga di ulteriori 6 mesi (CIG B20E04983A), indetta dall’Azienda U.S.L. RI n. 2 con bando pubblicato sulla GUUE del 12 giugno 2024, è stata aggiudicata alla LI s.p.a.
Alla procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, hanno partecipato unicamente la So.Ge.Si. s.p.a., gestore uscente del servizio, e LI s.p.a.
La gara è stata aggiudicata alla LI grazie al maggiore punteggio da questa conseguito per la parte tecnica, con un distacco finale di punteggio tra le due offerte di 0,30 punti: la LI ha conseguito il punteggio finale di 88,94 (di cui 70,00 per l’offerta tecnica e 18,94 per l’offerta economica) mentre la So.Ge.Si. ha conseguito il punteggio finale di 88,64 (di cui 58,64 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica).
Con pec del 12 novembre 2024, il RUP ha trasmesso a So.Ge.Si. la delibera di aggiudicazione e l’offerta presentata in gara dall’aggiudicataria; la relazione tecnica di LI, trasmessa con tale comunicazione, risulta quasi interamente oscurata.
1.1. Con istanza di accesso inviata all’Amministrazione in data 14 novembre u.s., la So.Ge.Si. ha richiesto di avere copia integrale della relazione tecnica presentata in gara da LI; in data 18 novembre 2024, l’Amministrazione ha riscontrato negativamente l’istanza.
2. Con ricorso notificato e depositato in data 21 novembre 2024, la So.Ge.Si. ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe, articolando tre motivi in via principale, al fine di far valere il proprio interesse pretensivo all’aggiudicazione, lamentando: violazione del disciplinare di gara, del capitolato speciale, violazione e omessa applicazione dell’art. 107, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 36 del 2023, violazione della par condicio; eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti e per manifesta illogicità, per manifesta disparità di trattamento, per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Con i tre motivi, evidenziato il minimo scarto tra i punteggi finali conseguiti, si contestano, rispettivamente, i punteggi attribuiti con riferimento a: a) parametro 2.3, concernente « la riduzione in minuti del tempo di restituzione dello strumentario a gas plasma e a seconda se è richiesto il lavaggio manuale, ad ultrasuoni o in termodisinfettatrice, rispetto a quello massimo previsto dall’art. 14, punto 3, lett. c del capitolato »; b) parametro 2.1, concernente « la riduzione in minuti del tempo di restituzione dello strumentario chirurgico, da trattare in termodisinfettatrice e sterilizzare a vapore, rispetto a quello previsto dall’art. 14, punto 3, lett. a del capitolato»; c) parametro 3, concernente «il numero di stabilimenti esterni di proprietà dell’operatore economico o in disponibilità allo stesso messi a disposizione per la gestione di eventuali emergenze, ai sensi dell’art. 14, punto 1, del capitolato ».
2.1. Con due ulteriori motivi di annullamento, dedotti in via subordinata, la ricorrente ha fatto valere il proprio interesse strumentale alla ripetizione della gara, lamentando:
- violazione e omessa applicazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento;
- violazione e omessa applicazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, con specifico riferimento all’allegato 2, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 dicembre 2020, violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento.
2.2. La ricorrente ha, altresì, agito ex artt. 116, comma 2, del cod. proc. amm. e 36, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 al fine dell’annullamento sia della comunicazione del 12 novembre 2024 sia della comunicazione del 18 novembre 2014, nonché al fine di ottenere l’accesso senza oscuramento alla relazione tecnica presentata in gara da LI, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, del principio di accesso del procedimento amministrativo, dei principi di giusto procedimento e di trasparenza dell’agire amministrativo, l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia, genericità ed indeterminatezza, per illogicità manifesta, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.
3. Si è costituita per resistere in giudizio la controinteressata LI s.p.a. argomentando nel merito sull’infondatezza del ricorso e della domanda di accesso. La controinteressata ha versato in atti, unitamente ad altra documentazione, una copia della relazione tecnica con ridotte porzioni oscurate rispetto alla copia già trasmessa dalla Stazione appaltante, in particolare, sono state rese visibili porzioni del paragrafo 2 “Gestione delle emergenze” e l’intero paragrafo 3 “Stabilimenti esterni in caso di emergenza”, cui sono riferite le censure svolte dalla ricorrente in via principale.
4. Si è costituita la AUSL RI 2 chiedendo l’integrale rigetto delle domande attoree.
5. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, la parte ricorrente ha evidenziato la necessità di proporre motivi aggiunti ed ha chiesto il rinvio della trattazione della domanda cautelare, che è stata fissata alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025, tenuto conto dell’impegno della Stazione appaltante a non sottoscrivere il contratto nelle more. Le parti hanno, altresì, concordemente richiesto il differimento della trattazione della domanda di accesso ex art. 36 d.lgs. n. 36 del 2023, rinviata alla camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
6. In data 6 dicembre 2024 la controinteressata ha depositato ricorso incidentale per l’annullamento della decisione dell’Amministrazione, comunicata insieme all’aggiudicazione, di pubblicare in misura parziale e oscurata in ampie parti l’offerta di So.Ge.Si. s.p.a. e della nota con la quale è stata confermata la predetta decisione e rigettata l’istanza di accesso di LI s.p.a. volta ad ottenere l’ostensione completa ed integrale della predetta offerta tecnica di So.Ge.Si.; la parte ha, quindi, chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto ad avere copia integrale e senza parti oscurate della Relazione tecnica presentata in gara da So.Ge.Si. e la conseguente condanna dell’Amministrazione.
7. Con memoria del 14 dicembre 2024 la ricorrente principale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso incidentale per violazione del termine di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, evidenziando, in via subordinata, la necessità di rinvio della trattazione per insussistenza dei termini ex art. 87 cod. proc. amm.
8. A seguito della trattazione alla camera di consiglio del 17 dicembre 2024, con sentenza non definitiva 21 dicembre 2024 n. 922 sono state definite ex art. 36, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 36 del 2023, unicamente le domande di accesso proposte dalle Società ricorrente e controinteressata rispettivamente in via principale ed in via incidentale. La domanda di accesso proposta in via principale da So.Ge.Si. è stata rigettata, mentre la corrispondente domanda proposta in via incidentale da LI è stata dichiarata irricevibile per tardività della notifica.
9. Con atto per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 28 dicembre 2024, la ricorrente ha formulato ulteriori censure a sostegno dell’azione di annullamento spiegata con il ricorso introduttivo, discendenti dall’intervenuto deposito agli atti di causa di un ulteriore stralcio della Relazione tecnica di controparte, reiterando l’istanza di sospensione cautelare.
La ricorrente ha lamentato: violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale, violazione e omessa applicazione degli artt. 95, 96 e 98, d.lgs. n. 36 del 2023 e violazione della par condicio , eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti e per manifesta illogicità per manifesta disparità di trattamento e per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca integrando, rispettivamente, il terzo ed il primo motivo del ricorso introduttivo.
In particolare, relativamente all’erronea attribuzione del punteggio inerente gli « stabilimenti esterni di proprietà dell’operatore economico o in disponibilità allo stesso messi a disposizione per la gestione di eventuali emergenze », la ricorrente ha evidenziato come quanto non veritieramente dichiarato dall’aggiudicataria – che non potrebbe in realtà disporre di più di due stabilimenti esterni – avrebbe dovuto portare all’esclusione di questa dalla gara per grave illecito professionale o, in subordine, all’attribuzione ad essa per tale parametro di 4 punti, anziché 5 (potendo essa disporre di due centrali, anziché 5); in ogni caso So.Ge.Si. si sarebbe collocata prima in graduatoria.
Anche con riferimento all’erroneità del punteggio relativo al sub-criterio 2.3, la ricorrente ha evidenziato come quanto non veritieramente dichiarato dall’aggiudicataria con riferimento alla riduzione del tempo di restituzione per il materiale sterilizzato a gas plasma – come rilevabile dalla scheda tecnica della del macchinario STERIS V PRO MAX 2 – avrebbe dovuto portare all’esclusione di questa dalla gara per grave illecito professionale o, in subordine, all’attribuzione ad essa per tale parametro di 0 punti, anziché 3.
10. La controinteressata ha depositato memorie controdeducendo rispetto alle nuove censure attoree.
11. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025, stante l’impegno della Stazione appaltante a non sottoscrivere il contratto nelle more del giudizio, la trattazione è stata rinviata al merito, per cui è stata fissata l’udienza pubblica del 25 marzo 2025.
12. Le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
13. All’udienza pubblica del 25 marzi 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
14. Preliminarmente, priva di pregio si presenta l’eccezione di parziale inammissibilità per difetto di interesse sollevata dalla difesa resistente, avendo la ricorrente espressamente graduato le censure, proponendo solo in subordine quelle volte alla riedizione della procedura.
15. Con i tre motivi articolati in via principale nel ricorso introduttivo, ed integrati dai due motivi proposto con i motivi aggiunti, la parte ricorrente mira all’aggiudicazione della procedura mediante la rideterminazione dei punteggi attribuiti con riferimento all’offerta tecnica.
Giova premettere all’esame delle questioni di merito articolate in via principale il richiamo alle previsioni della lex specialis che vengono in rilievo.
L’art. 14 del capitolato speciale, rubricato “Emergenze”, prevede al punto 3 che « Nel caso di invio di strumentario in urgenza la restituzione del materiale avverrà nel rispetto dei tempi di seguito indicati:
- 180 minuti per i kit chirurgici o materiale da lavare in termodisinfettatrice e sterilizzare a vapore (tempo minimo utile all’espletamento delle fasi del processo di sterilizzazione, e condizionato del numero e della tipologia dei kit);
- 100 minuti per il materiale da lavare manualmente e sterilizzare a vapore;
- da un minimo di 90 ad un massimo di 180 minuti per il materiale sterilizzato a gas plasma e a seconda se è richiesto il lavaggio manuale, ad ultrasuoni o meccanico ».
L’art. 18.1 del disciplinare, recante “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, reca una tabella con l’indicazione per ciascun criterio di valutazione dell’offerta tecnica dei punteggi quantitativi (identificati con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, ossia i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica) e di quelli tabellari (identificati dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, ossia i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto).
Al punto 2 “Gestione delle emergenze” corrispondono tre sotto-criteri:
« 2.1 Il concorrente dovrà dichiarare la riduzione in minuti del tempo di restituzione dello strumentario chirurgico, da trattare in termodisinfettatrice e sterilizzare a vapore, rispetto a quello previsto dall’art. 14, punto 3., lett. a del capitolato » max punti Q 3;
« 2.2 Il concorrente dovrà dichiarare la riduzione in minuti del tempo di restituzione dello strumentario, da lavare manualmente e sterilizzare a vapore, rispetto a quello previsto dall’art. 14, punto 3., lett. b del capitolato » max punti Q 3;
« 2.3 Il concorrente dovrà dichiarare la riduzione in minuti del tempo di restituzione dello strumentario a gas plasma e a seconda se è richiesto il lavaggio manuale, ad ultrasuoni o in termodisinfettatrice, rispetto a quello massimo previsto dall’art. 14, punto 3., lett. c del capitolato » max punti Q 3.
Al punto 3 “Stabilimenti esterni in caso di emergenza”: « Verrà valutato il numero di stabilimenti esterni di proprietà dell’operatore economico o in disponibilità allo stesso messi a disposizione per la gestione di eventuali emergenze, ai sensi dell’art. 14, punto 1. del capitolato Uno stabilimento: 2 punti Due stabilimenti: 4 punti Tre o più stabilimenti: 5 punti » max punti T 5.
16. Con un primo ed articolato motivo, la ricorrente ha lamentato l’erroneità di giudizio e punteggio, da parte della Commissione, per il sub-criterio valutativo 2.3, riguardante la riduzione in minuti del tempo di restituzione dello strumentario a gas plasma rispetto a quello massimo previsto dall’art. 14, comma 3, lett. c [ rectius terza ipotesi], del capitolato. Ad avviso di parte ricorrente, all’offerta di LI, che ha proposto una riduzione di 105 minuti, non avrebbe dovuto essere attribuito alcun punteggio o comunque un punteggio pari a zero; conseguentemente, So.Ge.Si. avrebbe dovuto vedersi attribuito il massimo punteggio (in quanto unica e, quindi, migliore offerta).
Il tempo di riduzione indicato nell’offerta della controinteressata sarebbe, ad avviso di parte ricorrente, impossibile se parametrato al tempo di restituzione dello strumentario nel caso di sterilizzazione a gas plasma per cui è richiesto il lavaggio manuale; anche con riferimento al tempo indicato di 180 minuti, la riduzione di 105 minuti non sarebbe realizzabile alla luce della strumentazione a disposizione.
Le censure sono state integrate con il secondo mezzo dei motivi aggiunti; a seguito del deposito in giudizio di uno stralcio della relazione tecnica presentata in gara da LI, la ricorrente, ha dedotto ulteriormente che il tempo di riduzione di 105 minuti proposto da LI non può essere rispettato, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione, in quanto LI doveva essere esclusa dalla gara – integrando la dichiarazione non veritiera un grave illecito professionale – o, in subordine, che in base al tempo effettivo di riduzione risultante dalla relazione tecnica di LI, ossia 81 minuti, il punteggio corretto da attribuire per il parametro 2.3 avrebbe condotto all’aggiudicazione in favore di So.Ge.Si.
16.1. Le censure di parte ricorrente si presentano fondate per quanto di seguito esposto.
16.2. Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, dalla lettura della lex specialis non possa dedursi che la riduzione in minuti del tempo di restituzione dello strumentario a gas plasma andasse offerta dai concorrenti in relazione a due differenti valori di tempo, corrispondenti il primo al lavaggio manuale (90 minuti) e il secondo al lavaggio in termodisinfettatrice (180 minuti).
Difatti, dalla lettera della previsione del punto 2.3 dell’art. 18.1 del disciplinare emerge che il tempo rispetto al quale dichiarare la riduzione è quello “massimo” previsto all’art. 14, punto 3, lett. c [ rectius terza ipotesi] del capitolato; al richiamato art. 14, punto 3, terza ipotesi del capitolato, l’unico tempo indicato come “massimo” è quello di 180 minuti. Solo rispetto a tale parametro – ossia all’ipotesi di tempo più logo del processo di sterilizzazione che ricorre nel caso di lavaggio in termodisinfettatrice – le concorrenti erano chiamate a proporre la riduzione in termini di minuti.
Tale interpretazione è confermata dalla documentazione messa a disposizione dalla AUSL, All. 7 al disciplinare – “Modello di Offerta tecnica RETTIFICATO”, che consentiva ai concorrenti di indicare un unico valore per la riduzione in minuti (cfr. doc. 2 deposito AUSL 30.11.2024 pag. 76 e ss.).
16.3. Ciò posto, con riferimento al sub-criterio di cui al punto 2.3 dell’art. 18.1 del disciplinare, l’aggiudicataria LI ha dichiarato una riduzione in minuti del tempo di restituzione dello strumentario a gas plasma rispetto a quello massimo previsto dall’art. 14, punto 3, lett. c del Capitolato pari a 105 minuti, con attribuzione di 3 punti, a fronte dei 1,43 punti attribuiti a So.Ge.Si. (che ha offerto una riduzione di 50 minuti).
Nel ricorso introduttivo So.Ge.Si. ha denunciato l’impossibilità tecnica di garantire da parte dell’aggiudicataria i tempi dichiarati, a fronte della strumentazione presente nella struttura (che la ricorrente conosce essendo il gestore uscente). Nelle difese spese in riferimento al ricorso LI afferma che la possibilità di garantire i tempi proposti è legata alla proposta di implementazione delle apparecchiature a disposizione, con la fornitura di un secondo macchinario in sostituzione di uno non funzionante e, nello specifico di « una lavastrumenti termodisinfettatrice STERIS AMSCO 7053HP da 15 DIN in sostituzione della macchina CISA da 12 DIN attualmente non funzionante, così da ripristinare una seconda unità di lavaggio e, al tempo stesso, incrementare la capacità di lavaggio complessiva, ridurre le tempistiche di trattamento in virtù di un ciclo macchina più breve (di soli 24 minuti), e avere un backup in loco in caso di rottura o malfunzionamento della lavastrumenti CISA attualmente presente e funzionante ».
Con i motivi aggiunti So.Ge.Si. ha integrato le richiamate censure, insistendo sulla impossibilità di ottenere la riduzione di tempi prospettata da LI proprio in ragione delle reali caratteristiche del macchinario offerto; le prospettazioni di parte ricorrente si presentano meritevoli di condivisione.
Nella tabella 5 presente alla pagina 21 dello stralcio di Relazione tecnica versata in atti (doc. 2 del deposito di LI del 29.11.2024), nella quale sono dettagliate le tempistiche delle singole fasi al fine dell’ottenimento della dichiarata riduzione di 105 minuti del tempo massimo di restituzione dello strumentario (che passerebbe da 180 a 75 minuti), è riportata con riferimento all’attività “Sterilizzazione a bassa temperatura” una durata di 28 minuti corrispondente a “STERIS V PRO MAX 2 (ciclo standard)”.
Tale tabella consegue a quanto illustrato a pagina 20 della medesima Relazione, ove si legge che « LI ha individuato tra i dispositivi medici maggiormente esemplificativi della categoria, sia per caratteristiche tecniche e costruttive che in relazione alle modalità di impiego presso l’Ospedale di Foligno, un dispositivo complesso che necessita di trattamento ad ultrasuoni, termodisinfezione automatica e strerilizzazione terminale a gas plasma, quale può essere un resettore urologico completo, composto da ottica rigida elemento operativo, camice, otturatore, anse. Rispetto al tempo massimo di 180 minuti per il trattamento di materiale sottoposto a lavaggio meccanico e a sterilizzazione a gas plasma, indicato all’art. 14 del Capitolato, LI garantisce una riduzione del tempo di restituzione dei DMR pari a 105 minuti. Si rimanda a § 2.1 per l’illustrazione delle soluzioni tecnologiche e procedurali che compongono la strategia di efficientamento elaborata da LI per l’Ospedale di Foligno ».
Pertanto, la scheda nella quale è illustrata la riduzione della tempistica pari a 105 minuti è stata espressamente elaborata da LI sulla base del trattamento di un “resettore urologico completo” con la nuova termodisinfettatrice di cui si propone la fornitura, indicando “ciclo standard” di 28 minuti.
Tuttavia, come denunciato dalla ricorrente, la scheda tecnica della sterilizzatrice STERIS V PRO MAX 2 (doc. 9 del deposito di parte ricorrente del 28.12.2024) non prevede alcun “ciclo standard” bensì quattro differenti cicli: « ciclo Non lume (circa 28 minuti), ciclo Rapido non lume (circa 16 minuti), ciclo Flessibile (circa 35 minuti) e ciclo Lume (circa 52 minuti) ». Il ciclo avente durata di 28 minuti – ossia quella dichiarata nella scheda presente nella Relazione tecnica al fine di pervenire alla riduzione di 105 minuti – è il “ciclo non lume”, « in grado di sterilizzare strumenti senza lume, inclusi strumenti medici per uso generico senza lume ed endoscopi senza lume rigidi, semirigidi e flessibili ». Tale ciclo risulta inidoneo alla sterilizzazione di un “resettore urologico completo”, in quanto strumento pacificamente dotato di “lume” (ossia di un canale interno). L’unico ciclo tra quelli previsti dal macchinario adatto a questa tipologia di dispositivo medico è il “ciclo lume” (« in grado di sterilizzare dispositivi medici, (inclusi endoscopi rigidi e semirigidi a collegamento singolo, doppio e triplo) con le seguenti configurazioni ... ») avente una durata di 52 minuti.
La difesa di LI ha evidenziato che il disciplinare di gara non prevedeva l’assegnazione del punteggio in relazione alla riduzione di tempo offerta per la sterilizzazione a gas plasma di uno specifico dispositivo medico, chiedendo, di contro, l’indicazione di un’unica riduzione espressa in minuti con generico riferimento al « materiale sterilizzato a gas plasma » rispetto « a quello massimo previsto dall’art. 14, punto 3., lett. c del capitolato ». Data la numerosità dei dispositivi medici che possono essere sterilizzati con il macchinario in questione, LI avrebbe indicato un “dato medio” prudenzialmente stimato, atteso che la maggior parte degli strumenti che possono essere trattati con il nuovo macchinario sarebbe sterilizzabile con il ciclo breve da 16 minuti.
Le argomentazioni della controinteressata non appaiono convincenti.
In disparte ogni considerazione circa la non univocità della lex specialis – non oggetto di impugnazione sul punto – nella documentazione prodotta in sede di gara, ed in particolare nella Relazione tecnica di LI (così come depositata agli atti del giudizio), non vi è alcun riferimento alla volontà di indicare il “tempo medio” rispetto ai cicli del nuovo macchinario, né è stata evidenziata la circostanza – dedotta nelle difese – per cui la maggior parte dei dispositivi medici trattabili a bassa temperatura la sterilizzatrice V PRO MAX 2 consente di utilizzare il ciclo di sterilizzazione più breve. Al contrario, negli atti prodotti in sede di gara si afferma chiaramente di aver parametrato la misurazione dei tempi al “resettore urologico completo” in quanto « individuato tra i dispositivi medici maggiormente esemplificativi della categoria, sia per caratteristiche tecniche e costruttive che in relazione alle modalità di impiego presso l’Ospedale di Foligno ». È stata, pertanto, la stessa LI a scegliere di parametrare nella propria offerta tecnica la riduzione temporale proposta al ciclo necessario per la sterilizzazione di uno specifico dispositivo medico, dalla stessa indicato come maggiormente esemplificativo.
16.4. Da quanto esposto discende che, con riferimento al sub-criterio 2.3, la riduzione temporale realizzabile con riferimento al dispositivo medico preso in considerazione da LI nella formulazione della propria offerta tecnica sarebbe pari a 81 minuti invece che 105 (tempo di restituzione totale pari a 99 minuti invece di 75).
Alcun automatismo espulsivo può farsi discendere dalla richiamata inesatta indicazione della riduzione del tempo di restituzione dei dispositivi medici di cui sopra, atteso che l’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 rimette comunque la valutazione del grave illecito professionale alla Stazione appaltante.
Quanto sopra incide, tuttavia, sulla determinazione dei punteggi delle offerte tecniche, pervenendosi ad un risultato maggiormente satisfattivo per la parte ricorrente.
Difatti, l’art. 18.2 del disciplinare regola come segue il “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”: « Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo identificato dalla colonna “Q” della tabella, per i criteri di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3 della tabella all’art. 18.1 si applica la seguente formula: V(a) i = Pi / Pmax dove: V(a) i è il coefficiente attribuito al criterio (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); Pi è il valore offerto dal concorrente -iesimo relativo al criterio oggetto di valutazione; Pmax è il valore offerto più elevato relativo al criterio oggetto di valutazione.
A ciascun singolo criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso massimo previsto per quel singolo criterio ».
Fermo restando l’attribuzione a LI del massimo punteggio tecnico previsto per il sub-criterio 2.3 (ossia 3 punti, essendo la riduzione di 81 minuti comunque la più elevata offerta dalle concorrenti), e riparametrando il punteggio attribuito a So.Ge.Si. per la riduzione di 50 minuti riferita al medesimo sub-criterio in applicazione della formula sopra citata (50x3/81=1,85), la ricorrente ottiene un punteggio aggiuntivo di 0,42 (1,85-1,43). Conseguentemente, all’esito della riparametrazione dei punteggi ai sensi dell’art. 18.4 del disciplinare, So.Ge.Si. si colloca al primo posto della graduatoria, in con 89,07 punti complessivi contro gli 88,94 punti di LI.
17. L’accoglimento del motivo che precede comporta la riparametrazione della graduatoria con posizionamento al primo posto della ricorrente ed è, pertanto, è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
18. Per quanto esposto, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti, deve essere accolto ai sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento della gravata deliberazione di aggiudicazione n. 2232 dell’11 novembre 2024 ed ordine all’Amministrazione di aggiudicare la procedura per cui è causa alla So.Ge.Si. s.p.a., all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’RI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla la gravata deliberazione di aggiudicazione n. 2232 dell’11 novembre 2024 ed ordina all’Amministrazione di aggiudicare, all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti, la procedura per cui è causa alla So.Ge.Si. s.p.a.
Condanna l’Azienda U.S.L. RI n. 2 e la controinteressata LI s.p.a. alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuno, oltre ad oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO