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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1129/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 giugno 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Ghezzani Andrea per parte resistente l'avv. Nocco Luca i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1129/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GHEZZANI Parte_1 C.F._1
ANDREA
Parte ricorrente contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCCO LUCA Controparte_1 C.F._2
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 842/2024 notificatogli da in data 19 agosto 2024 per il pagamento di Controparte_1
€ 92.865,80 (oltre accessori e spese) a titolo di TFR, differenze retributive e illegittima trattenuta dell'indennità di mancato preavviso, eccependo la mancata prova dell'ammontare del credito per titoli diversi dal TFR - che invece è stato riconosciuto come dovuto nella misura indicata nel ricorso monitorio – nonché la prescrizione per i crediti maturati prima dell'anno 2020.
2. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
3. Dichiarata la provvisoria esecuzione del titolo opposto per l'importo ritenuto non contestato di € 68.880,00, la causa è stata istruita per documenti e decisa all'udienza odierna con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. In primo luogo deve rilevarsi che parte opponente si è riconosciuta debitrice del credito ingiunto a titolo non solo di TFR ma di retribuzione non corrisposta, contestando la quantificazione del debito maturato in pendenza di rapporto di lavoro.
6. Sul punto si osserva che i prospetti paga allegati al ricorso monitorio, relativi al periodo da gennaio 2020 ad aprile 2024 (quando l ha rassegnato le dimissioni), non sono stati oggetto di contestazione CP_1
1 alcuna da parte dell'opponente, che, gravato del relativo onere probatorio (cfr. Cass. n. 13150/2016 ex multis), non ha dimostrato il pagamento parziale del credito nella misura indicata in ricorso, atteso che l'unico mezzo di prova richiesto a tal fine ha dato esito negativo. L' infatti, sottopostosi CP_1 all'interrogatorio formale, ha negato di aver ricevuto la retribuzione dovuta nella misura indicata dal
Pt_1
7. Infondata, peraltro, è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente. Non sono infatti in contestazione le dimensioni del datore di lavoro (che pacificamene occupa meno di quindici dipendenti) di talché il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla risoluzione del rapporto di lavoro (aprile 2024), termine interrotto tempestivamente dall' tra l'altro, con la notifica del decreto ingiuntivo opposto e CP_1 del relativo precetto nell'agosto 2024.
8. Quanto, infine, all'indennità di mancato preavviso trattenuta dal datore di lavoro nella misura di € 2394,65
(cfr. doc. 15 fascicolo monitorio), risulta agli atti (cfr. doc. 17 fascicolo monitorio) che la comunicazione delle dimissioni è stata effettuata in data 12.4.2024 con decorrenza dal 28.4.2024, di talché deve ritenersi smentito per tabulas quanto dedotto sul punto da parte opponente (“mancata prova della comunicazione preventiva di cessazione del rapporto”) a giustificazione dell'operata trattenuta (cfr. pag 3 ricorso).
9. In definitiva dunque il ricorso deve essere rigettato con conferma del decreto ingiuntivo opposto e sua integrale declaratoria di definitiva esecutorietà.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore di secondo Controparte_1 gli importi medi previsti dal DM 55/20214 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo n. 842/2024 che dichiara esecutivo per l'intero ammontare;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 6698,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1129/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 giugno 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Ghezzani Andrea per parte resistente l'avv. Nocco Luca i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1129/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GHEZZANI Parte_1 C.F._1
ANDREA
Parte ricorrente contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCCO LUCA Controparte_1 C.F._2
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 842/2024 notificatogli da in data 19 agosto 2024 per il pagamento di Controparte_1
€ 92.865,80 (oltre accessori e spese) a titolo di TFR, differenze retributive e illegittima trattenuta dell'indennità di mancato preavviso, eccependo la mancata prova dell'ammontare del credito per titoli diversi dal TFR - che invece è stato riconosciuto come dovuto nella misura indicata nel ricorso monitorio – nonché la prescrizione per i crediti maturati prima dell'anno 2020.
2. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
3. Dichiarata la provvisoria esecuzione del titolo opposto per l'importo ritenuto non contestato di € 68.880,00, la causa è stata istruita per documenti e decisa all'udienza odierna con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. In primo luogo deve rilevarsi che parte opponente si è riconosciuta debitrice del credito ingiunto a titolo non solo di TFR ma di retribuzione non corrisposta, contestando la quantificazione del debito maturato in pendenza di rapporto di lavoro.
6. Sul punto si osserva che i prospetti paga allegati al ricorso monitorio, relativi al periodo da gennaio 2020 ad aprile 2024 (quando l ha rassegnato le dimissioni), non sono stati oggetto di contestazione CP_1
1 alcuna da parte dell'opponente, che, gravato del relativo onere probatorio (cfr. Cass. n. 13150/2016 ex multis), non ha dimostrato il pagamento parziale del credito nella misura indicata in ricorso, atteso che l'unico mezzo di prova richiesto a tal fine ha dato esito negativo. L' infatti, sottopostosi CP_1 all'interrogatorio formale, ha negato di aver ricevuto la retribuzione dovuta nella misura indicata dal
Pt_1
7. Infondata, peraltro, è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente. Non sono infatti in contestazione le dimensioni del datore di lavoro (che pacificamene occupa meno di quindici dipendenti) di talché il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla risoluzione del rapporto di lavoro (aprile 2024), termine interrotto tempestivamente dall' tra l'altro, con la notifica del decreto ingiuntivo opposto e CP_1 del relativo precetto nell'agosto 2024.
8. Quanto, infine, all'indennità di mancato preavviso trattenuta dal datore di lavoro nella misura di € 2394,65
(cfr. doc. 15 fascicolo monitorio), risulta agli atti (cfr. doc. 17 fascicolo monitorio) che la comunicazione delle dimissioni è stata effettuata in data 12.4.2024 con decorrenza dal 28.4.2024, di talché deve ritenersi smentito per tabulas quanto dedotto sul punto da parte opponente (“mancata prova della comunicazione preventiva di cessazione del rapporto”) a giustificazione dell'operata trattenuta (cfr. pag 3 ricorso).
9. In definitiva dunque il ricorso deve essere rigettato con conferma del decreto ingiuntivo opposto e sua integrale declaratoria di definitiva esecutorietà.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore di secondo Controparte_1 gli importi medi previsti dal DM 55/20214 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo n. 842/2024 che dichiara esecutivo per l'intero ammontare;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 6698,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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