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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
MAZZONI MAURO, PETRONIO LUCIANO GIORGIO, PETRONIO
MATTEO e PETRONIO ROSA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Via Mistrali, 4, Parma;
RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in VIA ABBEVERATOIA 74/A 43100 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
dato atto che si dichiara che la presente controversia, in materia di lavoro e previdenza, ha valore indeterminabile e che non è dovuto il pagamento di alcun contributo per spese di giustizia, poiché, nel 2022, il nucleo familiare cui appartiene il ricorrente non ha superato i limiti reddituali di legge, come da autocertificazione che si produce (doc. 17);
dato che il ricorrente versa nelle condizioni di esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali e che, a tali fini, formula apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c. che allega al presente ricorso a farne parte integrante;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge;
previa la C.T.U. medico-legale per la quale si insta;
A) accertare e, conseguentemente, dichiarare, ad ogni effetto, che il sig. è Parte_1 affetto da ernia discale lombare (codice ICD-10 M51.2, malattia tabellata alla voce 77 della
Tabella delle malattie professionali dell'industria di cui al DM 9.4.2008) e che tale infermità costituisce malattia professionale invalidante, comportante un danno biologico permanente, in ambito , nella misura pari al 12% (e, quindi, tenuto conto del danno CP_1 biologico già riconosciuto per altri infortuni, con un danno complessivo del ricorrente pari al 20%) o nelle altre diverse, maggiori o minori, meglio viste;
B) dichiarare, pertanto, tenuto e per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente CP_1 tutte le prestazioni per legge a suo carico correlate ai detti gradi di invalidità e, quindi, ad erogargli dal 3.12.2020 (o dalla diversa data da determinarsi in corso di giudizio) l'indennità temporanea e/o la rendita spettantegli, nella misura che risulterà in corso di giudizio, anche all'esito di apposita C.T.U.
Pag. 2 di 6 Oltre accessori sulle somme che risulteranno spettanti e con vittoria di spese, (più rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA), oltre alle spese di C.T.P. (ad oggi pari ad € 612,00#: doc. 15) da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito:
in via principale:
Rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per mancanza dell'eziologia professionale della malattia denunciata, asseritamente rappresentata dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa indennitaria dedotta e deducibile in riferimento alle pretese dello stesso.
Con vittoria di spese e accessori di legge.
In subordine:
quantificare il danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito della CTU».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.2.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare l'origine professionale della ernia discale del rachide lobare dalla quale è affetto e, per l'effetto, condannare a erogare le prestazioni previste CP_1 dalla legge per un danno biologico complessivo del 20%, previa unificazione del danno derivante da tale malattia, quantificato nel 12 %, con l'invalidità del 10% già precedentemente riconosciuto da in conseguenza di due infortuni subiti sul CP_1 lavoro.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 6 3. È stata disposta CTU medico-legale al fine dell'accertamento dell'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente e del grado di invalidità da essa derivante.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. In tema di indennizzo da parte di del danno biologico conseguente a CP_1
malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 dispone:
«in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifiche “tabelle delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
7. La CTU medico-legale esperita in corso di causa ha raggiunto le seguenti conclusioni:
Pag. 4 di 6 «La patologia denunciata dal ricorrente all in data 3/12/2020 come “ernia discale CP_1 lombare” non ha avuto un'origine professionale».
8. Il consulente ha evidenziato che, al fine di ricondurre la patologia alla tabella e rendere così operante la presunzione di origine professionale, è necessario che risulti un'esposizione al rischio di movimentazione manuale di carichi in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci.
9. Dalla documentazione in atti e dalla visita medica, comprensiva di questionario anamnestico, è però emerso che le mansioni del ricorrente presso Eiffel Industria
Materie Plastiche s.p.a., alle cui dipendenze ha lavorato dal 2001 al 2021, siano sempre state quelle di “addetto in quota”, svolgendo mansioni svolte sui pianali di carico degli automezzi, dove egli provvedeva ad assicurare con regge o fettucce le pile di rotoli.
10. Le bobine con cui lavorava il ricorrente erano di dimensioni tali da non essere realisticamente movimentabili manualmente, rendendo quindi necessario l'utilizzo del carrello elevatore per il carico del materiale sul pianale del camion.
11. Il consulente ha rilevato che dalle stesse dichiarazioni del ricorrente non sembra che lo stesso fosse coinvolto nella movimentazione delle bobine, se non in misura marginale e senza azioni di sollevamento. Il rischio di sovraccarico biomeccanico è rimasto dunque molto dubbio e difficilmente quantificabile.
12. Inoltre, dalla documentazione clinica emerge che già dal 2009, a meno di 3 anni dall'inizio dell'attività stabile presso Eiffel, fosse presente una protrusione discale ad ampio raggio
13. A ciò si deve aggiungere che il livello L5-S1 non è risultato coinvolto neppure negli esami più recenti, non essendovi quindi stata una significativa progressione delle discopatie nel tempo, come invece sarebbe plausibilmente accaduto in caso di prolungato sovraccarico biomeccanico della colonna.
Pag. 5 di 6 14. La successiva evoluzione della patologia può poi essere ricondotta alla stratificazione di altre patologie, tra cui il diabete insulino-dipendente e la frattura del femore nel
2019.
15. In ragione della esaustività dell'indagine, della correttezza della metodologia di analisi e dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal consulente.
16.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
17. Nulla per le spese, avendo la parte soccombente depositato dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
18. Per la stessa ragione, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 06/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
MAZZONI MAURO, PETRONIO LUCIANO GIORGIO, PETRONIO
MATTEO e PETRONIO ROSA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Via Mistrali, 4, Parma;
RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in VIA ABBEVERATOIA 74/A 43100 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
dato atto che si dichiara che la presente controversia, in materia di lavoro e previdenza, ha valore indeterminabile e che non è dovuto il pagamento di alcun contributo per spese di giustizia, poiché, nel 2022, il nucleo familiare cui appartiene il ricorrente non ha superato i limiti reddituali di legge, come da autocertificazione che si produce (doc. 17);
dato che il ricorrente versa nelle condizioni di esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali e che, a tali fini, formula apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c. che allega al presente ricorso a farne parte integrante;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge;
previa la C.T.U. medico-legale per la quale si insta;
A) accertare e, conseguentemente, dichiarare, ad ogni effetto, che il sig. è Parte_1 affetto da ernia discale lombare (codice ICD-10 M51.2, malattia tabellata alla voce 77 della
Tabella delle malattie professionali dell'industria di cui al DM 9.4.2008) e che tale infermità costituisce malattia professionale invalidante, comportante un danno biologico permanente, in ambito , nella misura pari al 12% (e, quindi, tenuto conto del danno CP_1 biologico già riconosciuto per altri infortuni, con un danno complessivo del ricorrente pari al 20%) o nelle altre diverse, maggiori o minori, meglio viste;
B) dichiarare, pertanto, tenuto e per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente CP_1 tutte le prestazioni per legge a suo carico correlate ai detti gradi di invalidità e, quindi, ad erogargli dal 3.12.2020 (o dalla diversa data da determinarsi in corso di giudizio) l'indennità temporanea e/o la rendita spettantegli, nella misura che risulterà in corso di giudizio, anche all'esito di apposita C.T.U.
Pag. 2 di 6 Oltre accessori sulle somme che risulteranno spettanti e con vittoria di spese, (più rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA), oltre alle spese di C.T.P. (ad oggi pari ad € 612,00#: doc. 15) da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito:
in via principale:
Rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per mancanza dell'eziologia professionale della malattia denunciata, asseritamente rappresentata dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa indennitaria dedotta e deducibile in riferimento alle pretese dello stesso.
Con vittoria di spese e accessori di legge.
In subordine:
quantificare il danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito della CTU».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.2.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare l'origine professionale della ernia discale del rachide lobare dalla quale è affetto e, per l'effetto, condannare a erogare le prestazioni previste CP_1 dalla legge per un danno biologico complessivo del 20%, previa unificazione del danno derivante da tale malattia, quantificato nel 12 %, con l'invalidità del 10% già precedentemente riconosciuto da in conseguenza di due infortuni subiti sul CP_1 lavoro.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 6 3. È stata disposta CTU medico-legale al fine dell'accertamento dell'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente e del grado di invalidità da essa derivante.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. In tema di indennizzo da parte di del danno biologico conseguente a CP_1
malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 dispone:
«in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifiche “tabelle delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
7. La CTU medico-legale esperita in corso di causa ha raggiunto le seguenti conclusioni:
Pag. 4 di 6 «La patologia denunciata dal ricorrente all in data 3/12/2020 come “ernia discale CP_1 lombare” non ha avuto un'origine professionale».
8. Il consulente ha evidenziato che, al fine di ricondurre la patologia alla tabella e rendere così operante la presunzione di origine professionale, è necessario che risulti un'esposizione al rischio di movimentazione manuale di carichi in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci.
9. Dalla documentazione in atti e dalla visita medica, comprensiva di questionario anamnestico, è però emerso che le mansioni del ricorrente presso Eiffel Industria
Materie Plastiche s.p.a., alle cui dipendenze ha lavorato dal 2001 al 2021, siano sempre state quelle di “addetto in quota”, svolgendo mansioni svolte sui pianali di carico degli automezzi, dove egli provvedeva ad assicurare con regge o fettucce le pile di rotoli.
10. Le bobine con cui lavorava il ricorrente erano di dimensioni tali da non essere realisticamente movimentabili manualmente, rendendo quindi necessario l'utilizzo del carrello elevatore per il carico del materiale sul pianale del camion.
11. Il consulente ha rilevato che dalle stesse dichiarazioni del ricorrente non sembra che lo stesso fosse coinvolto nella movimentazione delle bobine, se non in misura marginale e senza azioni di sollevamento. Il rischio di sovraccarico biomeccanico è rimasto dunque molto dubbio e difficilmente quantificabile.
12. Inoltre, dalla documentazione clinica emerge che già dal 2009, a meno di 3 anni dall'inizio dell'attività stabile presso Eiffel, fosse presente una protrusione discale ad ampio raggio
13. A ciò si deve aggiungere che il livello L5-S1 non è risultato coinvolto neppure negli esami più recenti, non essendovi quindi stata una significativa progressione delle discopatie nel tempo, come invece sarebbe plausibilmente accaduto in caso di prolungato sovraccarico biomeccanico della colonna.
Pag. 5 di 6 14. La successiva evoluzione della patologia può poi essere ricondotta alla stratificazione di altre patologie, tra cui il diabete insulino-dipendente e la frattura del femore nel
2019.
15. In ragione della esaustività dell'indagine, della correttezza della metodologia di analisi e dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal consulente.
16.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
17. Nulla per le spese, avendo la parte soccombente depositato dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
18. Per la stessa ragione, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 06/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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