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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/11/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 252-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. BR RI Presidente rel.
dott. Lucio Munaro Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 252-1/2025 r.g. promossa da
(C.F. ) con l'avv. Pio Antonaci Parte_1 C.F._1
- ricorrente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.09.2025, , quale debitore ex art. 2.1, lett. c, CCI, ha Parte_1
domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268
ss. CCI).
1 Con decreto del 01.10.2025, il GD ha assegnato termine al Gestore per integrare la relazione illustrando le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni verso l'Erario.
All'esito delle integrazioni fornite, la domanda è fondata.
Il Tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, CCI (richiamato dall'art. 268.1 CCI), perché il ricorrente risulta residente a [...].
La relazione, redatta dall'OCC e poi integrata dalla nota di deposito del 10.10.2025, presenta un contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 CCI.
Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, CCI perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:
➢ non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, CCI);
➢ ha debiti complessivi per E. 3.136.738,91;
➢ è sottoposto a pignoramento c/o terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione
di Treviso, con numero fasc. 84656;
➢ è proprietario di un immobile del valore stimato di E. 191.500,00 gravato da ipoteca legale in favore di Agenzia delle Entrate per E. 2.791.491,44;
➢ svolge la professione di geometra e dispone di un reddito medio, calcolato sulle ultime 5 annualità, di circa E. 60.000,00 lordi annui;
➢ pertanto, non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 CCI).
2 Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, CCI – sufficientemente motivata all'esito dell'integrazione richiesta – risulta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nella misura di circa € 223.300,00.
L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, CCI compete al giudice delegato.
In questa fase rimane impregiudicata ogni valutazione inerente alla sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio della esdebitazione, ex art. 282.2 CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale
➢ dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di;
Parte_1
➢ nomina il dr. BR RI quale giudice delegato e l'avv. Paolo Polato quale liquidatore;
➢ ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
➢ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
➢ ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
➢ dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
➢ ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Evidenzia che:
➢ a norma dell'art. 150 CCI richiamato dall'art. 270.5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per i crediti maturati nelle more della liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
3 ➢ il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili ex art. 6 CCI e art. 269.1 CCI;
➢ il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della attività
liquidatoria.
Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Treviso, 28.10.2025
Il Presidente relatore
BR RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. BR RI Presidente rel.
dott. Lucio Munaro Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 252-1/2025 r.g. promossa da
(C.F. ) con l'avv. Pio Antonaci Parte_1 C.F._1
- ricorrente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.09.2025, , quale debitore ex art. 2.1, lett. c, CCI, ha Parte_1
domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268
ss. CCI).
1 Con decreto del 01.10.2025, il GD ha assegnato termine al Gestore per integrare la relazione illustrando le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni verso l'Erario.
All'esito delle integrazioni fornite, la domanda è fondata.
Il Tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, CCI (richiamato dall'art. 268.1 CCI), perché il ricorrente risulta residente a [...].
La relazione, redatta dall'OCC e poi integrata dalla nota di deposito del 10.10.2025, presenta un contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 CCI.
Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, CCI perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:
➢ non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, CCI);
➢ ha debiti complessivi per E. 3.136.738,91;
➢ è sottoposto a pignoramento c/o terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione
di Treviso, con numero fasc. 84656;
➢ è proprietario di un immobile del valore stimato di E. 191.500,00 gravato da ipoteca legale in favore di Agenzia delle Entrate per E. 2.791.491,44;
➢ svolge la professione di geometra e dispone di un reddito medio, calcolato sulle ultime 5 annualità, di circa E. 60.000,00 lordi annui;
➢ pertanto, non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 CCI).
2 Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, CCI – sufficientemente motivata all'esito dell'integrazione richiesta – risulta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nella misura di circa € 223.300,00.
L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, CCI compete al giudice delegato.
In questa fase rimane impregiudicata ogni valutazione inerente alla sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio della esdebitazione, ex art. 282.2 CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale
➢ dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di;
Parte_1
➢ nomina il dr. BR RI quale giudice delegato e l'avv. Paolo Polato quale liquidatore;
➢ ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
➢ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
➢ ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
➢ dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
➢ ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Evidenzia che:
➢ a norma dell'art. 150 CCI richiamato dall'art. 270.5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per i crediti maturati nelle more della liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
3 ➢ il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili ex art. 6 CCI e art. 269.1 CCI;
➢ il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della attività
liquidatoria.
Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Treviso, 28.10.2025
Il Presidente relatore
BR RI
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