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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. LI AR in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13765/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti SILVESTRI Parte_1 C.F._1
LU e IR ER RI presso lo studio dei quali in Roma Via Luigi Calamatta ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
ZZ AR e DE FE IC con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. LU
AS AI in Milano Piazza Diaz n. 6
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
pagina 1 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.11.2024 ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013 nella CP_1 parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dal ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir.
UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
b) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di 9.452,00 per i titoli e le causali dedotti in premessa, condannando la al pagamento dei Controparte_1 suddetti importi in favore del ricorrente il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maggio 2018 ad oggi nonché oltre interessi di mora ex articolo 1284 comma 4° dalla presente domanda al saldo ovvero per quella somma che stabilirà il giudicante;
2) In via subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; CP_1
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA e contributo unificato pari ad € 118,50 versato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”. si è costituita ritualmente in giudizio con articolata memoria difensiva, Controparte_1 contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenta la causa di natura documentale, ha fissato per la discussione l'udienza del 4.11.2025, all'esito della quale la causa è stata dedica come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha dedotto:
pagina 2 di 17 - di essere dipendente di dall'1.7.1986 e di essere inquadrata nel livello 5° del CCNL di CP_1 categoria, con mansioni di “operatore specialista di Customer Care” e di essere assegnata alla divisione Customer Care – svolgendo sia compiti di back office che di front Controparte_2 end in linea;
- che la sede di lavoro è la cosiddetta “città delle telecomunicazioni” a Napoli presso la quale ha lavorato nel tempo ai piani ventesimo, ventunesimo e ventiduesimo (come da buste paga prodotte in atti);
- che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore;
- che l'orario di inizio (dalle 08:00 alle 09:30) scattava con la timbratura ai tornelli elettronici siti all'ingresso del locale aziendale e che l'orario di fine turno (16.38- 17:38) veniva registrato in uscita sempre ai tornelli elettronici;
- che il 27 marzo 2013 , con l'obiettivo dichiarato di migliorare la produttività CP_1 aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. degli accordi (efficaci dal 01.07.2013), che introducevano per i lavoratori in ambito una nuova e diversa modalità della Controparte_2 prestazione lavorativa relativa alla disciplina dell'orario di lavoro (doc. 3 in atti).
Si legge nell'accordo: “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di Controparte_2 lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1° luglio 2013 per consentire all'Azienda l'adeguamento dei sistemi con la nuova modalità di attestazione stessa…”. Dunque, in base all'accordo del 27.3.2013, dal 01.07.2013 anche per la ricorrente la prestazione lavorativa si intende iniziata allorquando la dipendente si collega al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali (username e password).
La prestazione si intende poi ultimata alle ore 16:38 allorquando il dipendente si scollega dal sistema.
La ricorrente lamenta il fatto che, in tale modo, viene escluso dall'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, quindi, il tempo di ingresso in azienda, la timbratura ai tornelli (che resta obbligatoria), la fila agli ascensori e tutto il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e le operazioni di loggaggio al sistema.
In uscita, invece, non è computato come orario di lavoro tutto il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema e spento la macchina.
pagina 3 di 17 Sostiene il ricorrente che, come anche accertato dalle pronunce rese in materia, il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e collegarsi al sistema e quello per uscire dai locali aziendali è quantificabile in 14 minuti al giorno (5 minuti in entrata, 5 in uscita, 2 minuti pausa pranzo in entrata e 2 minuti pausa pranzo in uscita).
In occasione anche delle pause pranzo di mezz'ora, bisogna sempre cliccare a sistema l'inizio pausa, si prenota l'ascensore e solo quando si esce dai locali si può godere della stessa, mentre prima la pausa iniziava con la timbratura al tornello posto all'ingresso/uscita dei locali. Lo stesso discorso vale alla fine della pausa pranzo che si certifica non più ai tornelli, ma in postazione. In tal modo, la pausa pranzo si riduce a meno di 10 minuti.
In diritto, la ricorrente eccepisce quindi la non applicabilità, al suo caso, dell'accordo sindacale del marzo 2013.
La lavoratrice osserva come, una volta entrata nello stabile aziendale e prima ancora di attestare la propria presenza sui sistemi informatici, ella si ritrova assoggettata al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. Previo richiamo alla nozione di orario lavorativo delineata dalla normativa nazionale ed europea, si sofferma sulle operazioni di collegamento, propedeutiche all'avvio dell'attività rivendicandone la riconducibilità alla nozione di orario lavorativo.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che tanto questa Sezione che la Corte d'Appello di Milano - che ha confermato integralmente un precedente del tutto sovrapponibile al presente (sent. n. 2784/2021 est. dott. Pazienza) si sono già più volte pronunciate a favore della pretesa attorea nei seguenti termini:
“Come già evidenziato, fino alla stipula dell'accordo contestato l'azienda faceva coincidere l'inizio della prestazione con il momento della timbratura. Successivamente ha introdotto il sistema contestato.
Tale sistema di rilevazione dell'orario contrasta con i principi dettati dal legislatore in materia di orario di lavoro, come pacificamente interpretati dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria.
In ordine all'individuazione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa propriamente detta, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che è considerato lavoro effettivo ogni attività che richiede una occupazione assidua e continuativa.
Pertanto, anche il tempo necessario a porre in essere attività prodromiche a tale occupazione deve comunque considerarsi come lavoro effettivo, e ciò sia se si tratti di operazioni dirette dal datore di lavoro, sia anche se si tratti invece di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa propriamente detta (cfr. Cass 20694/2015; Cass 2017/2013).
Diventa quindi irrilevante la sussistenza del c.d potere di eterodirezione, della cui mancanza CP_1 si duole nel caso di specie, e per cui muove il primo motivo di appello. pagina 4 di 17 Le stesse sentenze che l'appellante cita a sostegno della sua tesi dimostrano, in realtà, il contrario, ossia che il tempo che il dipendente impiega per prepararsi a rendere la prestazione lavorativa rientra, appunto, nel concetto di orario lavorativo nei limiti in cui si tratti di una preparazione necessaria alla resa della prestazione medesima e ad essa preordinata.
Ha stabilito, al riguardo, questa Corte, con sentenza n. 560/2021 (ma cfr. anche n 524/2021) che il D.
Lvo. 66/2003, attuativo della direttiva comunitaria 93/104/ Ce in materia di orario di lavoro (e successivamente della direttiva 2003/88/Ce) impone debba essere ritenuto orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore, appunto, sia “al lavoro”, quindi a disposizione del datore di lavoro. In altri termini, la nozione attuale di orario lavorativo attribuisce espresso rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del tempo da parte del lavoratore e della sua presenza, quindi, nel luogo di lavoro.
Occorre quindi valutare se il lavoratore, in tali casi, sia obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro e ad essere immediatamente a disposizione del datore per poter rendere la prestazione (cfr.
Corte Giust. Com. Causa C – 151/02 del 9. 09. 2003).
In buona sostanza, si afferma che il rapporto di lavoro si sviluppa attraverso una fase “finale”, volta alla soddisfazione diretta del datore, ed una preparatoria, volta a fornire /predisporre attività o prestazioni accessorie e strumentali, comunque esigibili da parte del datore. Ne consegue che, come appunto sostenuto proprio dalla giurisprudenza citata dall'appellante, deve considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda, nello svolgimento di attività prodromiche e necessarie alla resa della prestazione effettiva.
Non è seriamente dubitabile che tale sia il caso degli odierni appellati, cui viene richiesto, dopo l'ingresso ai tornelli, che individua la loro presenza in azienda, e determina la loro collocazione a disposizione del datore, tutta una serie di attività la cui unica funzione è consentire la resa della prestazione effettiva.
Quanto al potere di eterodirezione, questo deve necessariamente essere presunto, proprio in ragione della sussistenza, nel datore di lavoro, del poter di disporre della prestazione lavorativa;
ciò, a meno che il datore non provi che il prestatore sia libero di autodeterminarsi in tali fasi, ovvero che non sia, per i periodi temporali in contestazione, assoggettato al potere gerarchico (cfr. Cass 13465/2017).
Nel caso di specie non ha allegato né tantomeno provato nulla in proposito. Del resto, è CP_1 intuibile che una tale “indipendenza “non possa ragionevolmente sussistere nello svolgimento delle attività sopra descritte;
tanto è vero che al lavoratore è richiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita (al datore) utilizzando il badge ed i tornelli.
pagina 5 di 17 I periodi di tempo tra ingresso e inizio della prestazione sono necessari per iniziare e terminare la prestazione stessa. Il dipendente che striscia il badge al tornello non agisce per suo capriccio, in piena indipendenza, ma per accedere alla postazione e rendere la prestazione di competenza. Identica considerazione per le attività successive (log in ecc.). Anzi;
in tale attività l'eterodirezione si presume anche in quanto espressa dall'orologio marcatempo che segnala l'ingresso del dipendente, mentre sono documentalmente provate proprio le attività successive, (log in pop up ecc.). Queste, infatti, costituiscono, frutto di precise direttive aziendali, rispetto alle quali il lavoratore non gode di alcuna autonomia. Lo stesso appellante deposita, al riguardo, un manuale di istruzioni aziendali molto preciso e dettagliato, che ogni lavoratore è tenuto ad osservare scrupolosamente.
Infondato è anche il secondo motivo di appello sulla pretesa inscindibilità della clausola.
A parte l'ovvia considerazione per cui una presunta inscindibilità determinerebbe, semmai,
l'annullamento dell'intero accordo, si osserva come non abbia fornito alcuna prova atta a CP_1 supportare la sua interpretazione dell'intesa. Non ha, cioè, provato che senza l'art. 4 non sarebbe stato stipulato accordo alcuno.
Si osserva che il principio di conservazione, di cui l'art. 1419 cc è una delle varie espressioni, in materia contrattuale, costituisce regola generale dell'ordinamento.
L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri appunto una patente relazione di interdipendenza della stessa da tutte le altre.
Tali principi sono sicuramente applicabili anche ai contratti collettivi, a quelli integrativi ed a quelli, appunto, aziendali.
In conclusione;
la nullità parziale è la regola, quella totale l'eccezione (cfr. tra le tante Cass n. 9475 del 21. 4 2009).
Sulla ragione che giustificherebbe l'eccezione, è stata tanto parca di allegazioni concrete CP_1 quanto di elementi di prova. Al di là di una lunga spiegazione storica sulle modalità con cui sarebbe stata raggiunta l'intesa, sulle finalità perseguite dalle OOSS di tutela dei livelli occupazionali (che sono le finalità primarie di regola perseguite dalle OOSS); al di là di tutto ciò, non vi è alcun elemento, né letterale né di altro tipo, che faccia emergere una fantomatica interconnessione tra la clausola contestata e addirittura tutto il complesso programma negoziale illustrato (cfr. in fattispecie analoga Corte Appello Milano n 161/2022).
Irrilevante, e peraltro nemmeno esattamente corrispondente al vero, che per 7 anni i lavoratori avessero osservato l'accordo, con ciò delineandosi una fattispecie di acquiescenza.
pagina 6 di 17 L'acquiescenza – istituto di derivazione processuale - intesa come fattispecie estintiva di un diritto, concretata dalla rinuncia alla contestazione di un atto lesivo - deve, di necessità, qualificarsi ed essere individuata secondo criteri estremamente rigorosi qualora, come nel caso di specie, non sia espressamente dichiarata. In tali casi deve riscontrarsi, con puntualità, una condotta palesemente incompatibile con la volontà di contestare il provvedimento ritenuto lesivo/ostativo al diritto.
Ben difficilmente tale fattispecie può essere ravvisata nella doverosa obbedienza di lavoratori dipendenti alle istruzioni ed alle direttive del datore di lavoro. Ciò soprattutto quando il diritto che si afferma essere stato estinto attiene alla retribuzione, ossia ad un diritto contemplato e difeso anche dalla Costituzione. Non si vede, invero, cosa i lavoratori avrebbero dovuto fare per non restare
“acquiescenti”; tanto più che è pacifico tra le parti come il Sindacato non firmatario dell'accordo, cui i lavoratori aderivano (Snater) era stato invece vivacemente critico avverso tale modalità, invero contra legem, di valutazione dell'orario di lavoro.
Infondata anche la doglianza relativa alla mancata prova della quantificazione dell'orario di cui si discute.
Intanto, si osserva che la prova richiesta dall'appellante, nei termini in cui la ha disegnata, assume le caratteristiche di una probatio diabolica, come tale incompatibile con i principi del giusto processo e di effettività della tutela giudiziale, di derivazione, anche, eurounitaria.
Appare invece assai ragionevole e coerente, come ritenuto dal primo Giudice, la quantificazione del tempo necessario intercorrente tra inizio prestazione e ingresso in azienda (e viceversa tra fine prestazione e uscita dall'azienda), come specificata in atti. Del resto, è la stessa a non CP_1 contestare la quantificazione in sé stessa ed anzi ad ammettere che potevano passare dei minuti tra log in e inizio della prestazione lavorativa propriamente detta.
Non appare quindi incongrua la quantificazione di 5 minuti in ingresso e 5 in uscita per l'attività lavorativa svolta nella sede di Ferrara al terzo piano, e di 2 in ingresso 2 in uscita, invece, per attività svolta sempre nella stessa sede, ma al piano terra, per e ugualmente coerente la Per_1 Per_2 quantificazione di 1 minuto in ingresso e 1 in uscita per nella sede di Roma, terzo piano, in CP_3 relazione alle caratteristiche delineate nel ricorso di primo grado e riprese in appello. Si richiamano, sul punto, le considerazioni di cui alla sentenza citata di questa Corte n. 560/2021.
Va, infine, respinta, come giustamente in primo grado, l'eccezione di prescrizione.
È pur vero che sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 92/12 all'art. 18 della L 300/1970, si è registrato un contrasto giurisprudenziale.
pagina 7 di 17 I contrasti sono però definitivamente stati sanati dalle SS UU della Corte di Cassazione n 26426/2022, la quale ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modificato per effetto della L 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non sia prescritti al momento dell'entrata in vigore della L 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 2935 cc, dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Peraltro, questo Collegio aderiva già alla tesi consacrata dalle SS UU nella sentenza sopra citata e cioè all'orientamento secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della c d Legge , vige il Per_3 principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro in costanza di rapporto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 63/1996, da ritenere valido anche nel quadro normativo post 2012. Si riporta, al riguardo, uno dei più recenti precedenti di questa
Corte sul punto (sentenza n. 161/2022) “Come è noto, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento esclusivo ai rapporti assistiti dalla c.d. tutela forte, ossia dalla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo.
La ratio è nota e pacifica: si esclude che, in tali rapporti, possa raffigurarsi una condizione di metus tale da rappresentare un serio ostacolo all'esercizio della tutela, da parte del lavoratore, dei propri diritti. (principi, appunto, consacrati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1966).
In rapporti che non siano assistiti da questa garanzia ferrea, il timore del licenziamento e conseguente perdita definitiva del posto di lavoro ben può spingere il lavoratore a desistere e rinunciare ai propri diritti;
di modo che, come afferma il Giudice delle Leggi, una rinuncia effettuata in corso di quel tipo di rapporto non può essere considerata libera espressione della volontà negoziale.
Ciò che è stato considerato dalla Corte Costituzionale come determinante (cfr. anche la successiva sentenza 174/1972) è quindi la condizione psicologica del lavoratore (metus) prima ancora della sussistenza di ostacoli di tipo materiale. Metus che, invece, non ha ragione di esistere, per esempio, nel rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da fortissima stabilità. Occorre dare applicazione a tali principi nell'attuale quadro normativo e, conseguentemente, ritenere che una stabilità adeguata a consentire il decorso della prescrizione può essere solo quella che subordini il licenziamento - e, con esso, la effettiva possibilità di riottenere il posto di lavoro – a circostanze obiettive e predeterminate, che compete al Giudice valutare, al fine di poter rimuovere direttamente, se del caso, gli effetti del licenziamento medesimo.
pagina 8 di 17 Una tale stabilità può dirsi assicurata solo quando la conseguenza della rimozione del licenziamento sia appunto costituita dal reintegro, risultando insufficiente, invece, la mera tutela risarcitoria. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Legge Fornero, è stato introdotto nell'ordinamento un quadro ed un sistema sanzionatorio più che articolato sul tema. In sostanza, però, la tutela forte (la reintegra)
è stata molto ridimensionata (cfr. art. 18 L 300/70, commi 1, 4 e 7); il risarcimento, invece, è divenuto la forma di tutela generale.
Si aggiunga che non poche incertezze, ed anche interventi normativi, hanno caratterizzato la perimetrazione delle circostanze di cui ai citati commi 1, 4 e 7. Ne consegue che, in corso di rapporto, il lavoratore viene a trovarsi in uno stato di più che comprensibile incertezza circa la stabilità del proprio posto di lavoro;
incertezza destinata a venir meno solo, appunto, ex post, cioè una volta che si sia accertata non solo l'illegittimità del recesso datoriale, ma anche la sua riconducibilità all'una o all'altra categoria.
Innegabile, quindi, che persista, anzi, che si sia addirittura rafforzata quella situazione di metus che, giustamente, la Corte Costituzionale ravvisava come fondamento delle pronunce adottate sul punto. Il
Collegio, va ulteriormente precisato, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover valorizzare l'effettiva condizione del rapporto del prestatore, nella sua concretezza e nell'altrettanto concreto atteggiarsi del rapporto stesso, in relazione alla sussistenza della condizione psicologica che legittima la decorrenza, o la sospensione, del decorso della prescrizione (cfr. Cass 1717/2009; n
12553/2014).
La sentenza deve quindi essere confermata”.
La fattispecie, peraltro, è stata di recente interessata da pronunce di legittimità che paiono assumere valenza dirimente:
“1.4. Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso, alcuna violazione di legge, perché la Corte d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie Nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui il tempo retribuito CP_1 richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
pagina 9 di 17 In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della computabilità del Parte_2 CP_1 tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n.
12935/2018).
In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato
(sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui "ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)".
1.5. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
e solamente - secondo i propri poteri discrezionali in materia di selezione e valutazione del materiale probatorio - ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
pagina 10 di 17 Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
è la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti Co debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la , infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un comportamento corretto e Co rispettoso delle regole stabilite da .
Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da . CP_1
2. - Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla statuizione di condanna della società al pagamento delle differenze retributive, posto che, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado e confermato dal giudice d'appello, la società ricorrente avrebbe provato e documentato il tempo di percorrenza dai tornelli alla postazione
(circa 2-3 minuti), mentre i lavoratori nulla avrebbero dedotto di specifico sul punto. La società ricorrente aveva invece puntualmente evidenziato come la quantificazione del tempo impiegato dai lavoratori per recarsi dall'ingresso della sede alla propria postazione di lavoro come genericamente dedotta nel ricorso di primo grado fosse all'evidenza comunque eccessiva, generica e priva di riscontro, nonché indicata senza alcun elemento probatorio al supporto. Nel caso di specie come detto le odierne controricorrenti si erano limitate a dedurre la natura di orario di lavoro del predetto lasso temporale, senza offrire alcuna prova in merito alla relativa durata di tale periodo.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile essendo incentrato sulla sindacabilità nel merito dell'accertamento dei fatti ed è comunque privo di autosufficienza.
pagina 11 di 17 Le stesse censure proposte nel motivo di ricorso violano l'onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 C.P.C., pur nella versione dell'onere di specificazione modulata in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa CI ed altri c/Italia), secondo i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti per la parte d'interesse (in particolare del ricorso dei lavoratori che si dice essere carente e generico) in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. 04/02/2022 n. 3612).
2.2. Inoltre le questioni poste dallo stesso motivo, implicanti accertamenti di fatto, non sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata;
costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare l'avvenuta deduzione di esse innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito
(Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto.
2.3. Il motivo non tiene poi conto che la Corte di appello ha operato un accertamento di merito sul quantum del tempo di lavoro, attraverso una valutazione di fatto e senza fare applicazione del principio dell'onere della prova e della regola dell'art. 2697 c.c. che non ha perciò certamente violato;
mentre i controricorrenti avevano richiesto il pagamento del periodo di tempo minimo, necessario ed inevitabile, per effettuare gli spostamenti;
ed è quindi irrilevante ogni eventuale variabilità in più del tempo impiegato.
3.- Con il terzo motivo si deduce violazione falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., art. 36 Cost. con riferimento al pagamento delle somme a titolo di indennizzo per l'orario di lavoro espletato nella fascia oraria 20-22 (art. 360 n. 3 C.P.C.); si censura la sentenza gravata anche nella parte in cui rigettando l'appello incidentale proposto da ha confermato la condanna della società al CP_1 pagamento in favore degli odierni controricorrenti delle somme rivendicate a titolo di indennità per l'orario di lavoro espletato dalle 20,00 alle ore 22,00.
3.1. Il terzo motivo deve essere ritenuto inammissibile non essendo correlato sia dal punto di vista giuridico che fattuale con le statuizioni della sentenza impugnata.
pagina 12 di 17 Ed invero esso non tiene conto, anzitutto, che la sentenza gravata, in relazione alla prova della prestazione serale svolta dai lavoratori, abbia sostenuto che la contestazione della società sulla carenza di prova dello svolgimento di siffatte ore fosse mal posta, in quanto i lavoratori avevano richiesto il supplemento sulla scorta delle ore che emergevano dallo stesso cartellino marcatempo.
Sono pertanto irrilevanti le censure sollevate nel motivo.
3.2. Oltre tutto senza considerare che sul lavoro serale c'è "doppia conforme" essendo perciò preclusa ex art. 348 ter., ultimo comma, C.P.C. qualsiasi contestazione di omessa valutazione di fatti decisivi, senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del
2016; Conf. Cass. n. 20944 del 2019).
3.3. Inoltre, quanto alla doglianza per cui in caso di successione di contratti collettivi si realizzerebbe una sostituzione delle nuove clausole con le precedenti disposizioni che non sono suscettibili di essere conservate, la sentenza impugnata aveva già rilevato come sia incontroverso che alla disdetta dell'accordo del maggio 2008 non abbia fatto seguito un nuovo accordo e che quindi non ci sia stata nessuna successione di norme collettive” (Cass. Civ. n. 14843 e 14848 del 28 maggio 2024).
La presente fattispecie risulta del tutto identica e sovrapponibile al caso che precede.
Ne consegue l'accertamento della nullità parziale dell'accordo collettivo aziendale stipulato dalla Con in data 27 marzo 2013 con , , e con il coordinamento Controparte_1 CP_4 CP_5 nazionale delle R.S.U. nella parte in cui al paragrafo 4 prevede che “l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa degli operatori e del relativo personale di coordinamento di
[...] avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi CP_2 informatici aziendali”.
Va conseguentemente accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a che tutto il tempo impiegato (a partire dal 1.7.2013) per raggiungere – in entrata - la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale e – in uscita – il tempo necessario dopo essersi scollegato, per lasciare i locali aziendali venga considerato dalla società resistente alla stregua di orario lavorativo.
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Con specifico riferimento al profilo del quantum, all'udienza dell'8.5.2025 la difesa di parte ricorrente ha formulato nuovi conteggi, in base ai documenti prodotti da . CP_1
Infatti, la società ha eccepito come fossero stati erroneamente calcolati anche i periodi nei quali la lavoratrice aveva svolto la propria attività lavorativa in smartworking.
pagina 13 di 17 Parte ricorrente ha così riformulato i conteggi tenuto conto dei giorni in presenza pari ad 8 al mese da febbraio 2023 al marzo 2024 compresi, e pari a 4 al mese da aprile 2024 al luglio 2024 come da doc. 8 di , tolta quindi l'eccedenza di 116 giorni, che la lavoratrice ha decurtato dai propri conteggi, CP_1 la domanda attorea è stata precisata nell'importo di euro 9.026,00.
Tale rideterminazione non è stata analiticamente contestata da come pure le altre doglianze CP_1 della società appaiono del tutto generiche.
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Al quantum dovuto si aggiungono gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, non può infatti accogliersi la domanda attorea di condanna della al pagamento degli interessi ai sensi del quarto comma del citato articolo. CP_1
In merito alla questione dell'applicabilità ai crediti della ricorrente degli interessi ultra legali di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. che prevede, dalla data della domanda giudiziale, l'applicazione del saggio degli interessi previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, la stessa costituisce oggetto di controversa ricostruzione ed ha costituito pure oggetto di un rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c.
Sul punto, si richiamano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni, pienamente condivise dal giudicante, e rese dal dott. nella sentenza n. 4417 del 9.10.2024: Pt_3
“Secondo un diverso orientamento, invece, non vi sarebbero ostacoli all'applicazione della disciplina prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro, in quanto l'art. 429, comma 3, c.p.c., nella parte in cui prevede che sui crediti di lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale, opererebbe un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza (così, ad esempio, Trib. Perugia, 15 marzo
2022, n. 53; Trib. Venezia, 19 gennaio 2023, n. 29; Trib. Venezia, 16 marzo 2023, n. 176).
pagina 14 di 17 Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (Cass., sez. un., 13 maggio 2024, n. 12974), adite in sede di rinvio pregiudiziale, hanno, tuttavia, dichiarato la sopravvenuta inammissibilità della questione, essendo venuta meno la condizione della necessità che la questione di diritto definisse anche parzialmente il giudizio a quo, ciò a seguito dell'intervento di altra pronuncia su rinvio pregiudiziale (
Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449) che ha enunciato il principio secondo cui, ove il giudice disponga il pagamento degli « interessi legali » senza alcuna ulteriore specificazione, debba intendersi la corrispondenza della misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., così lasciando irrisolta la questione dell'applicabilità della disciplina di cui al comma 4 ai crediti di lavoro.
Tra le due contrapposte tesi questo giudice ritiene di aderire all'orientamento che nega l'applicazione del disposto dell'art. 1284 4° co. c.c. ai crediti di lavoro.
La norma speciale di cui all'art. 429 ult. co. c.p.c., improntata a evidente favor praestatoris, prevede difatti che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, determini gli interessi nella misura legale ed il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. L'art. 1284 4° co. c.c., di cui parte ricorrente invoca l'applicazione, prevede che se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Tale ultima norma, caratterizzata da finalità deflattiva, perseguita dal legislatore mediante l'adozione degli interessi commerciali, aventi saggio più elevato rispetto agli interessi legali di cui al 1° co. art. 1284 c.c., mira a colpire l'inadempienza rispetto a un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare, ai danni del creditore, la soddisfazione del suo diritto, è espressamente riferita alla materia delle transazioni commerciali e risponde, in ultima analisi, a finalità distinte rispetto a quella, parimenti speciale, di cui all'art. 429 ult. co. c.p.c., che mira a preservare il valore di acquisto dei crediti di lavoro, attraverso il meccanismo automatico di cumulo di interessi e rivalutazione, in quanto idonei a fronteggiare bisogni di natura primaria, aventi copertura costituzionale (v. diritto alla retribuzione di cui all'art. 36 cost.).
pagina 15 di 17 La riferibilità della disciplina invocata alla materia delle transazioni commerciali e l'evocazione della fattispecie della pattuizione della misura dell'interesse, circostanza del tutto aliena alla determinazione delle obbligazioni tipicamente originanti dal rapporto di lavoro, induce a fare esclusivo riferimento per l'individuazione degli accessori del credito di lavoro all'art. 429 ult. co.
c.p.c. che andrà, pertanto, applicato con esclusione della disciplina di cui all'art. 1284 4° co. c.c.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità parziale dell'Accordo aziendale del 27/03/2013 nella CP_1 parte che prevede, all'art. 4, la nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del Regolamento aziendale del febbraio
2017;
2) per l'effetto, accerta e dichiara che tutto il tempo impiegato dalla ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce
“orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
3) accerta e dichiara, per l'effetto, il diritto della ricorrente al pagamento della somma di euro
9.026,00 oltre a interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.p.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento del suddetto importo in favore della ricorrente, Controparte_1 il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal luglio 2013 ad oggi nonché oltre interessi di mora;
5) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Controparte_1 liquidate in euro 3.118,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Milano, il 4 novembre 2025.
Il giudice del lavoro
LI AR
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. LI AR in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13765/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti SILVESTRI Parte_1 C.F._1
LU e IR ER RI presso lo studio dei quali in Roma Via Luigi Calamatta ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
ZZ AR e DE FE IC con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. LU
AS AI in Milano Piazza Diaz n. 6
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
pagina 1 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.11.2024 ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013 nella CP_1 parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dal ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir.
UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
b) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di 9.452,00 per i titoli e le causali dedotti in premessa, condannando la al pagamento dei Controparte_1 suddetti importi in favore del ricorrente il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maggio 2018 ad oggi nonché oltre interessi di mora ex articolo 1284 comma 4° dalla presente domanda al saldo ovvero per quella somma che stabilirà il giudicante;
2) In via subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; CP_1
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA e contributo unificato pari ad € 118,50 versato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”. si è costituita ritualmente in giudizio con articolata memoria difensiva, Controparte_1 contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenta la causa di natura documentale, ha fissato per la discussione l'udienza del 4.11.2025, all'esito della quale la causa è stata dedica come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha dedotto:
pagina 2 di 17 - di essere dipendente di dall'1.7.1986 e di essere inquadrata nel livello 5° del CCNL di CP_1 categoria, con mansioni di “operatore specialista di Customer Care” e di essere assegnata alla divisione Customer Care – svolgendo sia compiti di back office che di front Controparte_2 end in linea;
- che la sede di lavoro è la cosiddetta “città delle telecomunicazioni” a Napoli presso la quale ha lavorato nel tempo ai piani ventesimo, ventunesimo e ventiduesimo (come da buste paga prodotte in atti);
- che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore;
- che l'orario di inizio (dalle 08:00 alle 09:30) scattava con la timbratura ai tornelli elettronici siti all'ingresso del locale aziendale e che l'orario di fine turno (16.38- 17:38) veniva registrato in uscita sempre ai tornelli elettronici;
- che il 27 marzo 2013 , con l'obiettivo dichiarato di migliorare la produttività CP_1 aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. degli accordi (efficaci dal 01.07.2013), che introducevano per i lavoratori in ambito una nuova e diversa modalità della Controparte_2 prestazione lavorativa relativa alla disciplina dell'orario di lavoro (doc. 3 in atti).
Si legge nell'accordo: “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di Controparte_2 lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1° luglio 2013 per consentire all'Azienda l'adeguamento dei sistemi con la nuova modalità di attestazione stessa…”. Dunque, in base all'accordo del 27.3.2013, dal 01.07.2013 anche per la ricorrente la prestazione lavorativa si intende iniziata allorquando la dipendente si collega al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali (username e password).
La prestazione si intende poi ultimata alle ore 16:38 allorquando il dipendente si scollega dal sistema.
La ricorrente lamenta il fatto che, in tale modo, viene escluso dall'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, quindi, il tempo di ingresso in azienda, la timbratura ai tornelli (che resta obbligatoria), la fila agli ascensori e tutto il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e le operazioni di loggaggio al sistema.
In uscita, invece, non è computato come orario di lavoro tutto il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema e spento la macchina.
pagina 3 di 17 Sostiene il ricorrente che, come anche accertato dalle pronunce rese in materia, il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e collegarsi al sistema e quello per uscire dai locali aziendali è quantificabile in 14 minuti al giorno (5 minuti in entrata, 5 in uscita, 2 minuti pausa pranzo in entrata e 2 minuti pausa pranzo in uscita).
In occasione anche delle pause pranzo di mezz'ora, bisogna sempre cliccare a sistema l'inizio pausa, si prenota l'ascensore e solo quando si esce dai locali si può godere della stessa, mentre prima la pausa iniziava con la timbratura al tornello posto all'ingresso/uscita dei locali. Lo stesso discorso vale alla fine della pausa pranzo che si certifica non più ai tornelli, ma in postazione. In tal modo, la pausa pranzo si riduce a meno di 10 minuti.
In diritto, la ricorrente eccepisce quindi la non applicabilità, al suo caso, dell'accordo sindacale del marzo 2013.
La lavoratrice osserva come, una volta entrata nello stabile aziendale e prima ancora di attestare la propria presenza sui sistemi informatici, ella si ritrova assoggettata al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. Previo richiamo alla nozione di orario lavorativo delineata dalla normativa nazionale ed europea, si sofferma sulle operazioni di collegamento, propedeutiche all'avvio dell'attività rivendicandone la riconducibilità alla nozione di orario lavorativo.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che tanto questa Sezione che la Corte d'Appello di Milano - che ha confermato integralmente un precedente del tutto sovrapponibile al presente (sent. n. 2784/2021 est. dott. Pazienza) si sono già più volte pronunciate a favore della pretesa attorea nei seguenti termini:
“Come già evidenziato, fino alla stipula dell'accordo contestato l'azienda faceva coincidere l'inizio della prestazione con il momento della timbratura. Successivamente ha introdotto il sistema contestato.
Tale sistema di rilevazione dell'orario contrasta con i principi dettati dal legislatore in materia di orario di lavoro, come pacificamente interpretati dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria.
In ordine all'individuazione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa propriamente detta, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che è considerato lavoro effettivo ogni attività che richiede una occupazione assidua e continuativa.
Pertanto, anche il tempo necessario a porre in essere attività prodromiche a tale occupazione deve comunque considerarsi come lavoro effettivo, e ciò sia se si tratti di operazioni dirette dal datore di lavoro, sia anche se si tratti invece di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa propriamente detta (cfr. Cass 20694/2015; Cass 2017/2013).
Diventa quindi irrilevante la sussistenza del c.d potere di eterodirezione, della cui mancanza CP_1 si duole nel caso di specie, e per cui muove il primo motivo di appello. pagina 4 di 17 Le stesse sentenze che l'appellante cita a sostegno della sua tesi dimostrano, in realtà, il contrario, ossia che il tempo che il dipendente impiega per prepararsi a rendere la prestazione lavorativa rientra, appunto, nel concetto di orario lavorativo nei limiti in cui si tratti di una preparazione necessaria alla resa della prestazione medesima e ad essa preordinata.
Ha stabilito, al riguardo, questa Corte, con sentenza n. 560/2021 (ma cfr. anche n 524/2021) che il D.
Lvo. 66/2003, attuativo della direttiva comunitaria 93/104/ Ce in materia di orario di lavoro (e successivamente della direttiva 2003/88/Ce) impone debba essere ritenuto orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore, appunto, sia “al lavoro”, quindi a disposizione del datore di lavoro. In altri termini, la nozione attuale di orario lavorativo attribuisce espresso rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del tempo da parte del lavoratore e della sua presenza, quindi, nel luogo di lavoro.
Occorre quindi valutare se il lavoratore, in tali casi, sia obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro e ad essere immediatamente a disposizione del datore per poter rendere la prestazione (cfr.
Corte Giust. Com. Causa C – 151/02 del 9. 09. 2003).
In buona sostanza, si afferma che il rapporto di lavoro si sviluppa attraverso una fase “finale”, volta alla soddisfazione diretta del datore, ed una preparatoria, volta a fornire /predisporre attività o prestazioni accessorie e strumentali, comunque esigibili da parte del datore. Ne consegue che, come appunto sostenuto proprio dalla giurisprudenza citata dall'appellante, deve considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda, nello svolgimento di attività prodromiche e necessarie alla resa della prestazione effettiva.
Non è seriamente dubitabile che tale sia il caso degli odierni appellati, cui viene richiesto, dopo l'ingresso ai tornelli, che individua la loro presenza in azienda, e determina la loro collocazione a disposizione del datore, tutta una serie di attività la cui unica funzione è consentire la resa della prestazione effettiva.
Quanto al potere di eterodirezione, questo deve necessariamente essere presunto, proprio in ragione della sussistenza, nel datore di lavoro, del poter di disporre della prestazione lavorativa;
ciò, a meno che il datore non provi che il prestatore sia libero di autodeterminarsi in tali fasi, ovvero che non sia, per i periodi temporali in contestazione, assoggettato al potere gerarchico (cfr. Cass 13465/2017).
Nel caso di specie non ha allegato né tantomeno provato nulla in proposito. Del resto, è CP_1 intuibile che una tale “indipendenza “non possa ragionevolmente sussistere nello svolgimento delle attività sopra descritte;
tanto è vero che al lavoratore è richiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita (al datore) utilizzando il badge ed i tornelli.
pagina 5 di 17 I periodi di tempo tra ingresso e inizio della prestazione sono necessari per iniziare e terminare la prestazione stessa. Il dipendente che striscia il badge al tornello non agisce per suo capriccio, in piena indipendenza, ma per accedere alla postazione e rendere la prestazione di competenza. Identica considerazione per le attività successive (log in ecc.). Anzi;
in tale attività l'eterodirezione si presume anche in quanto espressa dall'orologio marcatempo che segnala l'ingresso del dipendente, mentre sono documentalmente provate proprio le attività successive, (log in pop up ecc.). Queste, infatti, costituiscono, frutto di precise direttive aziendali, rispetto alle quali il lavoratore non gode di alcuna autonomia. Lo stesso appellante deposita, al riguardo, un manuale di istruzioni aziendali molto preciso e dettagliato, che ogni lavoratore è tenuto ad osservare scrupolosamente.
Infondato è anche il secondo motivo di appello sulla pretesa inscindibilità della clausola.
A parte l'ovvia considerazione per cui una presunta inscindibilità determinerebbe, semmai,
l'annullamento dell'intero accordo, si osserva come non abbia fornito alcuna prova atta a CP_1 supportare la sua interpretazione dell'intesa. Non ha, cioè, provato che senza l'art. 4 non sarebbe stato stipulato accordo alcuno.
Si osserva che il principio di conservazione, di cui l'art. 1419 cc è una delle varie espressioni, in materia contrattuale, costituisce regola generale dell'ordinamento.
L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri appunto una patente relazione di interdipendenza della stessa da tutte le altre.
Tali principi sono sicuramente applicabili anche ai contratti collettivi, a quelli integrativi ed a quelli, appunto, aziendali.
In conclusione;
la nullità parziale è la regola, quella totale l'eccezione (cfr. tra le tante Cass n. 9475 del 21. 4 2009).
Sulla ragione che giustificherebbe l'eccezione, è stata tanto parca di allegazioni concrete CP_1 quanto di elementi di prova. Al di là di una lunga spiegazione storica sulle modalità con cui sarebbe stata raggiunta l'intesa, sulle finalità perseguite dalle OOSS di tutela dei livelli occupazionali (che sono le finalità primarie di regola perseguite dalle OOSS); al di là di tutto ciò, non vi è alcun elemento, né letterale né di altro tipo, che faccia emergere una fantomatica interconnessione tra la clausola contestata e addirittura tutto il complesso programma negoziale illustrato (cfr. in fattispecie analoga Corte Appello Milano n 161/2022).
Irrilevante, e peraltro nemmeno esattamente corrispondente al vero, che per 7 anni i lavoratori avessero osservato l'accordo, con ciò delineandosi una fattispecie di acquiescenza.
pagina 6 di 17 L'acquiescenza – istituto di derivazione processuale - intesa come fattispecie estintiva di un diritto, concretata dalla rinuncia alla contestazione di un atto lesivo - deve, di necessità, qualificarsi ed essere individuata secondo criteri estremamente rigorosi qualora, come nel caso di specie, non sia espressamente dichiarata. In tali casi deve riscontrarsi, con puntualità, una condotta palesemente incompatibile con la volontà di contestare il provvedimento ritenuto lesivo/ostativo al diritto.
Ben difficilmente tale fattispecie può essere ravvisata nella doverosa obbedienza di lavoratori dipendenti alle istruzioni ed alle direttive del datore di lavoro. Ciò soprattutto quando il diritto che si afferma essere stato estinto attiene alla retribuzione, ossia ad un diritto contemplato e difeso anche dalla Costituzione. Non si vede, invero, cosa i lavoratori avrebbero dovuto fare per non restare
“acquiescenti”; tanto più che è pacifico tra le parti come il Sindacato non firmatario dell'accordo, cui i lavoratori aderivano (Snater) era stato invece vivacemente critico avverso tale modalità, invero contra legem, di valutazione dell'orario di lavoro.
Infondata anche la doglianza relativa alla mancata prova della quantificazione dell'orario di cui si discute.
Intanto, si osserva che la prova richiesta dall'appellante, nei termini in cui la ha disegnata, assume le caratteristiche di una probatio diabolica, come tale incompatibile con i principi del giusto processo e di effettività della tutela giudiziale, di derivazione, anche, eurounitaria.
Appare invece assai ragionevole e coerente, come ritenuto dal primo Giudice, la quantificazione del tempo necessario intercorrente tra inizio prestazione e ingresso in azienda (e viceversa tra fine prestazione e uscita dall'azienda), come specificata in atti. Del resto, è la stessa a non CP_1 contestare la quantificazione in sé stessa ed anzi ad ammettere che potevano passare dei minuti tra log in e inizio della prestazione lavorativa propriamente detta.
Non appare quindi incongrua la quantificazione di 5 minuti in ingresso e 5 in uscita per l'attività lavorativa svolta nella sede di Ferrara al terzo piano, e di 2 in ingresso 2 in uscita, invece, per attività svolta sempre nella stessa sede, ma al piano terra, per e ugualmente coerente la Per_1 Per_2 quantificazione di 1 minuto in ingresso e 1 in uscita per nella sede di Roma, terzo piano, in CP_3 relazione alle caratteristiche delineate nel ricorso di primo grado e riprese in appello. Si richiamano, sul punto, le considerazioni di cui alla sentenza citata di questa Corte n. 560/2021.
Va, infine, respinta, come giustamente in primo grado, l'eccezione di prescrizione.
È pur vero che sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 92/12 all'art. 18 della L 300/1970, si è registrato un contrasto giurisprudenziale.
pagina 7 di 17 I contrasti sono però definitivamente stati sanati dalle SS UU della Corte di Cassazione n 26426/2022, la quale ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modificato per effetto della L 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non sia prescritti al momento dell'entrata in vigore della L 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 2935 cc, dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Peraltro, questo Collegio aderiva già alla tesi consacrata dalle SS UU nella sentenza sopra citata e cioè all'orientamento secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della c d Legge , vige il Per_3 principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro in costanza di rapporto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 63/1996, da ritenere valido anche nel quadro normativo post 2012. Si riporta, al riguardo, uno dei più recenti precedenti di questa
Corte sul punto (sentenza n. 161/2022) “Come è noto, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento esclusivo ai rapporti assistiti dalla c.d. tutela forte, ossia dalla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo.
La ratio è nota e pacifica: si esclude che, in tali rapporti, possa raffigurarsi una condizione di metus tale da rappresentare un serio ostacolo all'esercizio della tutela, da parte del lavoratore, dei propri diritti. (principi, appunto, consacrati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1966).
In rapporti che non siano assistiti da questa garanzia ferrea, il timore del licenziamento e conseguente perdita definitiva del posto di lavoro ben può spingere il lavoratore a desistere e rinunciare ai propri diritti;
di modo che, come afferma il Giudice delle Leggi, una rinuncia effettuata in corso di quel tipo di rapporto non può essere considerata libera espressione della volontà negoziale.
Ciò che è stato considerato dalla Corte Costituzionale come determinante (cfr. anche la successiva sentenza 174/1972) è quindi la condizione psicologica del lavoratore (metus) prima ancora della sussistenza di ostacoli di tipo materiale. Metus che, invece, non ha ragione di esistere, per esempio, nel rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da fortissima stabilità. Occorre dare applicazione a tali principi nell'attuale quadro normativo e, conseguentemente, ritenere che una stabilità adeguata a consentire il decorso della prescrizione può essere solo quella che subordini il licenziamento - e, con esso, la effettiva possibilità di riottenere il posto di lavoro – a circostanze obiettive e predeterminate, che compete al Giudice valutare, al fine di poter rimuovere direttamente, se del caso, gli effetti del licenziamento medesimo.
pagina 8 di 17 Una tale stabilità può dirsi assicurata solo quando la conseguenza della rimozione del licenziamento sia appunto costituita dal reintegro, risultando insufficiente, invece, la mera tutela risarcitoria. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Legge Fornero, è stato introdotto nell'ordinamento un quadro ed un sistema sanzionatorio più che articolato sul tema. In sostanza, però, la tutela forte (la reintegra)
è stata molto ridimensionata (cfr. art. 18 L 300/70, commi 1, 4 e 7); il risarcimento, invece, è divenuto la forma di tutela generale.
Si aggiunga che non poche incertezze, ed anche interventi normativi, hanno caratterizzato la perimetrazione delle circostanze di cui ai citati commi 1, 4 e 7. Ne consegue che, in corso di rapporto, il lavoratore viene a trovarsi in uno stato di più che comprensibile incertezza circa la stabilità del proprio posto di lavoro;
incertezza destinata a venir meno solo, appunto, ex post, cioè una volta che si sia accertata non solo l'illegittimità del recesso datoriale, ma anche la sua riconducibilità all'una o all'altra categoria.
Innegabile, quindi, che persista, anzi, che si sia addirittura rafforzata quella situazione di metus che, giustamente, la Corte Costituzionale ravvisava come fondamento delle pronunce adottate sul punto. Il
Collegio, va ulteriormente precisato, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover valorizzare l'effettiva condizione del rapporto del prestatore, nella sua concretezza e nell'altrettanto concreto atteggiarsi del rapporto stesso, in relazione alla sussistenza della condizione psicologica che legittima la decorrenza, o la sospensione, del decorso della prescrizione (cfr. Cass 1717/2009; n
12553/2014).
La sentenza deve quindi essere confermata”.
La fattispecie, peraltro, è stata di recente interessata da pronunce di legittimità che paiono assumere valenza dirimente:
“1.4. Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso, alcuna violazione di legge, perché la Corte d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie Nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui il tempo retribuito CP_1 richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
pagina 9 di 17 In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della computabilità del Parte_2 CP_1 tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n.
12935/2018).
In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato
(sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui "ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)".
1.5. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
e solamente - secondo i propri poteri discrezionali in materia di selezione e valutazione del materiale probatorio - ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
pagina 10 di 17 Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
è la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti Co debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la , infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un comportamento corretto e Co rispettoso delle regole stabilite da .
Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da . CP_1
2. - Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla statuizione di condanna della società al pagamento delle differenze retributive, posto che, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado e confermato dal giudice d'appello, la società ricorrente avrebbe provato e documentato il tempo di percorrenza dai tornelli alla postazione
(circa 2-3 minuti), mentre i lavoratori nulla avrebbero dedotto di specifico sul punto. La società ricorrente aveva invece puntualmente evidenziato come la quantificazione del tempo impiegato dai lavoratori per recarsi dall'ingresso della sede alla propria postazione di lavoro come genericamente dedotta nel ricorso di primo grado fosse all'evidenza comunque eccessiva, generica e priva di riscontro, nonché indicata senza alcun elemento probatorio al supporto. Nel caso di specie come detto le odierne controricorrenti si erano limitate a dedurre la natura di orario di lavoro del predetto lasso temporale, senza offrire alcuna prova in merito alla relativa durata di tale periodo.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile essendo incentrato sulla sindacabilità nel merito dell'accertamento dei fatti ed è comunque privo di autosufficienza.
pagina 11 di 17 Le stesse censure proposte nel motivo di ricorso violano l'onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 C.P.C., pur nella versione dell'onere di specificazione modulata in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa CI ed altri c/Italia), secondo i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti per la parte d'interesse (in particolare del ricorso dei lavoratori che si dice essere carente e generico) in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. 04/02/2022 n. 3612).
2.2. Inoltre le questioni poste dallo stesso motivo, implicanti accertamenti di fatto, non sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata;
costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare l'avvenuta deduzione di esse innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito
(Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto.
2.3. Il motivo non tiene poi conto che la Corte di appello ha operato un accertamento di merito sul quantum del tempo di lavoro, attraverso una valutazione di fatto e senza fare applicazione del principio dell'onere della prova e della regola dell'art. 2697 c.c. che non ha perciò certamente violato;
mentre i controricorrenti avevano richiesto il pagamento del periodo di tempo minimo, necessario ed inevitabile, per effettuare gli spostamenti;
ed è quindi irrilevante ogni eventuale variabilità in più del tempo impiegato.
3.- Con il terzo motivo si deduce violazione falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., art. 36 Cost. con riferimento al pagamento delle somme a titolo di indennizzo per l'orario di lavoro espletato nella fascia oraria 20-22 (art. 360 n. 3 C.P.C.); si censura la sentenza gravata anche nella parte in cui rigettando l'appello incidentale proposto da ha confermato la condanna della società al CP_1 pagamento in favore degli odierni controricorrenti delle somme rivendicate a titolo di indennità per l'orario di lavoro espletato dalle 20,00 alle ore 22,00.
3.1. Il terzo motivo deve essere ritenuto inammissibile non essendo correlato sia dal punto di vista giuridico che fattuale con le statuizioni della sentenza impugnata.
pagina 12 di 17 Ed invero esso non tiene conto, anzitutto, che la sentenza gravata, in relazione alla prova della prestazione serale svolta dai lavoratori, abbia sostenuto che la contestazione della società sulla carenza di prova dello svolgimento di siffatte ore fosse mal posta, in quanto i lavoratori avevano richiesto il supplemento sulla scorta delle ore che emergevano dallo stesso cartellino marcatempo.
Sono pertanto irrilevanti le censure sollevate nel motivo.
3.2. Oltre tutto senza considerare che sul lavoro serale c'è "doppia conforme" essendo perciò preclusa ex art. 348 ter., ultimo comma, C.P.C. qualsiasi contestazione di omessa valutazione di fatti decisivi, senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del
2016; Conf. Cass. n. 20944 del 2019).
3.3. Inoltre, quanto alla doglianza per cui in caso di successione di contratti collettivi si realizzerebbe una sostituzione delle nuove clausole con le precedenti disposizioni che non sono suscettibili di essere conservate, la sentenza impugnata aveva già rilevato come sia incontroverso che alla disdetta dell'accordo del maggio 2008 non abbia fatto seguito un nuovo accordo e che quindi non ci sia stata nessuna successione di norme collettive” (Cass. Civ. n. 14843 e 14848 del 28 maggio 2024).
La presente fattispecie risulta del tutto identica e sovrapponibile al caso che precede.
Ne consegue l'accertamento della nullità parziale dell'accordo collettivo aziendale stipulato dalla Con in data 27 marzo 2013 con , , e con il coordinamento Controparte_1 CP_4 CP_5 nazionale delle R.S.U. nella parte in cui al paragrafo 4 prevede che “l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa degli operatori e del relativo personale di coordinamento di
[...] avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi CP_2 informatici aziendali”.
Va conseguentemente accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a che tutto il tempo impiegato (a partire dal 1.7.2013) per raggiungere – in entrata - la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale e – in uscita – il tempo necessario dopo essersi scollegato, per lasciare i locali aziendali venga considerato dalla società resistente alla stregua di orario lavorativo.
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Con specifico riferimento al profilo del quantum, all'udienza dell'8.5.2025 la difesa di parte ricorrente ha formulato nuovi conteggi, in base ai documenti prodotti da . CP_1
Infatti, la società ha eccepito come fossero stati erroneamente calcolati anche i periodi nei quali la lavoratrice aveva svolto la propria attività lavorativa in smartworking.
pagina 13 di 17 Parte ricorrente ha così riformulato i conteggi tenuto conto dei giorni in presenza pari ad 8 al mese da febbraio 2023 al marzo 2024 compresi, e pari a 4 al mese da aprile 2024 al luglio 2024 come da doc. 8 di , tolta quindi l'eccedenza di 116 giorni, che la lavoratrice ha decurtato dai propri conteggi, CP_1 la domanda attorea è stata precisata nell'importo di euro 9.026,00.
Tale rideterminazione non è stata analiticamente contestata da come pure le altre doglianze CP_1 della società appaiono del tutto generiche.
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Al quantum dovuto si aggiungono gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, non può infatti accogliersi la domanda attorea di condanna della al pagamento degli interessi ai sensi del quarto comma del citato articolo. CP_1
In merito alla questione dell'applicabilità ai crediti della ricorrente degli interessi ultra legali di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. che prevede, dalla data della domanda giudiziale, l'applicazione del saggio degli interessi previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, la stessa costituisce oggetto di controversa ricostruzione ed ha costituito pure oggetto di un rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c.
Sul punto, si richiamano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni, pienamente condivise dal giudicante, e rese dal dott. nella sentenza n. 4417 del 9.10.2024: Pt_3
“Secondo un diverso orientamento, invece, non vi sarebbero ostacoli all'applicazione della disciplina prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro, in quanto l'art. 429, comma 3, c.p.c., nella parte in cui prevede che sui crediti di lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale, opererebbe un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza (così, ad esempio, Trib. Perugia, 15 marzo
2022, n. 53; Trib. Venezia, 19 gennaio 2023, n. 29; Trib. Venezia, 16 marzo 2023, n. 176).
pagina 14 di 17 Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (Cass., sez. un., 13 maggio 2024, n. 12974), adite in sede di rinvio pregiudiziale, hanno, tuttavia, dichiarato la sopravvenuta inammissibilità della questione, essendo venuta meno la condizione della necessità che la questione di diritto definisse anche parzialmente il giudizio a quo, ciò a seguito dell'intervento di altra pronuncia su rinvio pregiudiziale (
Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449) che ha enunciato il principio secondo cui, ove il giudice disponga il pagamento degli « interessi legali » senza alcuna ulteriore specificazione, debba intendersi la corrispondenza della misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., così lasciando irrisolta la questione dell'applicabilità della disciplina di cui al comma 4 ai crediti di lavoro.
Tra le due contrapposte tesi questo giudice ritiene di aderire all'orientamento che nega l'applicazione del disposto dell'art. 1284 4° co. c.c. ai crediti di lavoro.
La norma speciale di cui all'art. 429 ult. co. c.p.c., improntata a evidente favor praestatoris, prevede difatti che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, determini gli interessi nella misura legale ed il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. L'art. 1284 4° co. c.c., di cui parte ricorrente invoca l'applicazione, prevede che se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Tale ultima norma, caratterizzata da finalità deflattiva, perseguita dal legislatore mediante l'adozione degli interessi commerciali, aventi saggio più elevato rispetto agli interessi legali di cui al 1° co. art. 1284 c.c., mira a colpire l'inadempienza rispetto a un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare, ai danni del creditore, la soddisfazione del suo diritto, è espressamente riferita alla materia delle transazioni commerciali e risponde, in ultima analisi, a finalità distinte rispetto a quella, parimenti speciale, di cui all'art. 429 ult. co. c.p.c., che mira a preservare il valore di acquisto dei crediti di lavoro, attraverso il meccanismo automatico di cumulo di interessi e rivalutazione, in quanto idonei a fronteggiare bisogni di natura primaria, aventi copertura costituzionale (v. diritto alla retribuzione di cui all'art. 36 cost.).
pagina 15 di 17 La riferibilità della disciplina invocata alla materia delle transazioni commerciali e l'evocazione della fattispecie della pattuizione della misura dell'interesse, circostanza del tutto aliena alla determinazione delle obbligazioni tipicamente originanti dal rapporto di lavoro, induce a fare esclusivo riferimento per l'individuazione degli accessori del credito di lavoro all'art. 429 ult. co.
c.p.c. che andrà, pertanto, applicato con esclusione della disciplina di cui all'art. 1284 4° co. c.c.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità parziale dell'Accordo aziendale del 27/03/2013 nella CP_1 parte che prevede, all'art. 4, la nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del Regolamento aziendale del febbraio
2017;
2) per l'effetto, accerta e dichiara che tutto il tempo impiegato dalla ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce
“orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
3) accerta e dichiara, per l'effetto, il diritto della ricorrente al pagamento della somma di euro
9.026,00 oltre a interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.p.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento del suddetto importo in favore della ricorrente, Controparte_1 il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal luglio 2013 ad oggi nonché oltre interessi di mora;
5) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Controparte_1 liquidate in euro 3.118,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Milano, il 4 novembre 2025.
Il giudice del lavoro
LI AR
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