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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/11/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. CA LE, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4718 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SANZO SALVATORE, dell'avv. MAVELLI STEFANIA e dell'avv. CAGNAZZO RITA, con domicilio eletto in Milano via della Moscova n.18, presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BERETTA LUCA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Andrea Zeppellini n.7, presso il difensore avv. BERETTA LUCA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha proposto azione nei confronti di Parte_1 Controparte_1 deducendo: di aver stipulato con quest'ultimo un contratto di appalto “chiavi in mano” per la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione residenziale con struttura portante in legno sul terreno di sua proprietà in
TE (MI), SC (doc. 1); di aver pattuito, per l'esecuzione delle opere, un Parte_2 corrispettivo di €607.000,00, oltre Iva, e di aver già versato al resistente, nonostante il ritardo nell'inizio e nell'esecuzione dei lavori, il 65% del prezzo pattuito, ovvero €60.700,00 (pari al 10% del capitolato) alla firma del contratto a titolo di caparra confirmatoria (doc. 5), €252.512,00 Iva inclusa, pari al 40% del capitolato, in data
25.7.2022 a titolo di acconto per l'acquisto dei materiali e per la progettazione esecutiva (doc. 6), €94.692,00 Iva inclusa, pari ad un ulteriore 15% del capitolato in data 23.6.2023 a titolo di saldo per l'acquisto dei materiali (doc.
7); che in data 13.9.2023 il resistente gli aveva comunicato che avrebbe completato le opere solo previo pagamento, entro 5 giorni, della quarta tranche pattuita, pari ad €94.692,00, Iva inclusa, tranche che avrebbe dovuto essere corrisposta, secondo quanto contrattualmente pattuito, solo ad ultimazione della “costruzione al grezzo” (doc. 9); di aver tuttavia rifiutato, in mancanza di completamento della struttura grezza e considerato il grave ritardo accumulato dal convenuto, il pagamento di ulteriori tranches;
di aver intimato al resistente la risoluzione del contratto in data 11.10.2023 (doc. 16); che in data 27.10.2023 il resistente aveva rilasciato il cantiere assumendosi l'obbligo di provvedere “nei successivi 15 giorni all'impermeabilizzazione provvisoria della
- 1 - copertura piana dell'autorimessa a mezzo guaina bituminosa” (doc. 18); che anche tale ultimo obbligo era rimasto inadempiuto in quanto il resistente si era limitato ad installare una guaina insufficiente a coprire adeguatamente l'immobile e, a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, la struttura portante in legno aveva subito danneggiamenti nel lato relativo al posto auto.
Il ricorrente ha riferito, inoltre, di aver instaurato un procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., n. r.g. 4788/2023,
Tribunale di Busto Arsizio, all'esito del quale il CTU aveva accertato: che l'immobile si presentava in una “fase costruttiva di rustico non ancora completo” in quanto mancavano “i serramenti, le porte interne ed esterne e tutte le finiture” e che, pertanto, lo “step” costruttivo più vicino era quello definito in contratto come “grezzo avanzato”
(doc. 1), per il quale era stato preventivato un importo pari ad € 416.000,00, oltre Iva;
che, avendo il ricorrente già versato al resistente €394.550,00, oltre Iva al 4%, l'eccedenza dallo stesso versata era pari ad €152.037,29, oltre Iva al 4%; che effettivamente erano presenti infiltrazioni nelle strutture in legno della copertura dell'autorimessa e i danni causati dalle suddette infiltrazioni ammontavano ad € 4.300,00 oltre Iva al 4%, ossia €
4.472,00 Iva inclusa.
Il ricorrente, quindi, previo accertamento dell'avvenuta risoluzione contrattuale in data 27.5.2022 e di un corrispettivo già versato pari ad €394.550,00, oltre Iva, a fronte di opere realizzate dal resistente per
€242.512,71, oltre Iva, ha chiesto la condanna del resistente ex art. 2033 c.c. alla ripetizione dell'importo indebitamente pagato, pari ad €152.037,29, oltre Iva (ovvero €158.118,78 IVA inclusa) e interessi legali dal giorno del pagamento alla domanda e interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo.
Ha domandato, inoltre, previo accertamento della responsabilità contrattuale di la condanna Controparte_1 di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €18,880,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta, oltre interessi ex art. 1284, commi I e
IV, c.c. e rivalutazione monetaria.
Ha chiesto, da ultimo, la rifusione delle spese legali e tecniche sostenute nel procedimento di ATP, r.g. n.
4788/2023, pari ad €13.354,31.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la prosecuzione del processo nelle Controparte_1 forme del rito ordinario.
Nel merito ha domandato il rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto l'inadempimento era imputabile a quest'ultimo, il quale non solo aveva svolto tardivamente alcune attività preliminari all'inizio dei lavori, ma aveva altresì sospeso i pagamenti contrattualmente previsti obbligando il resistente alla sospensione dei lavori in cantiere e alla risoluzione contrattuale in data 11.10.2023. Quanto, poi, alla relazione tecnica svolta in sede di atp, il consulente era incorso in errori di valutazione poiché non aveva considerato – nonostante le osservazioni formulate dal consulente di parte - i costi aggiuntivi sostenuti a causa delle varianti richieste dal committente e a causa degli inadempimenti allo stesso imputabili.
In via riconvenzionale, previo accertamento del grave inadempimento del della già avvenuta risoluzione Pt_1 del contratto e del credito dallo stesso vantato, pari ad €125.356,65 oltre Iva e interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002 (di cui €92.033,96 a titolo di danno diretto e indiretto subito ed €33.322,69 in ragione delle modifiche al progetto iniziale), ha chiesto la compensazione dell'importo di €125.356,65 alla stessa dovuto dal ricorrente e quello di €152.037,29 richiesto in restituzione dal Pt_1
- 2 - Non è stato mutato il rito e dopo la concessione alle parti delle memorie di cui all'articolo 281 duodecies comma
4 c.p.c. ed acquisito il fascicolo dell'atp, la causa dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo
Il presente giudizio è stato preceduto da un atp su richiesta del committente, odierno ricorrente, volto alla verifica del rapporto dare e avere tra le parti, alla verifica della presenza, in relazione ai lavori eseguiti, di vizi e difetti, delle cause e dei soggetti responsabili degli stessi nonché i rimedi per la loro eliminazione e i relativi costi.
Dalla relazione redatta dal c.t.u. – il quale ha risposto in modo puntuale alle osservazioni svolte dai ctp e le cui conclusioni questo giudice condivide in quanto precise ed esenti da vizi logici - è emerso che “L'immobile si presenta in una fase costruttiva di rustico non ancora completo, in virtù della realizzazione completa delle strutture portanti, dei solai e della copertura dell'abitazione, mentre risultano realizzati solo in parte le pareti esterne, quelle interne, la copertura dell'autorimessa e gli impianti elettrico e idraulico;
risultano completamente assenti i serramenti, le porte interne ed esterne e tutte le finiture”.
Il c.t.u., in particolare, ha eseguito la computazione economica di quanto realizzato partendo da quanto definito in contratto come “grezzo avanzato” (per un prezzo contrattuale pari ad €416.000,00 oltre Iva), sottraendo dall'importo preventivato le lavorazioni non eseguite e aggiungendo invece quelle effettivamente realizzate oltre tale livello di costruzione (cfr. pagg. 4 e 5 della relazione peritale), così accertando la mancata realizzazione delle seguenti lavorazioni contrattuali:
“1- porzioni di parete esterne perimetrali (in particolare la porzione interna in cartongesso, compreso listellatura e isolante interno);
2- Formazione di cappotto esterno in lana di roccia, compresa di rasatura ai silicati;
3- Formazione di cappotto esterno autorimessa compreso rasatura ai silicati;
per pareti interne (piccole porzioni di collegamento tra le parteti preassemblate); CP_2
5- Posa di isolamento interno in lana di roccia (piccole porzioni di collegamento tra le parteti preassemblate);
6- Ultimazione soppalchi camere da letto a piano primo (pannello superiore di finitura);
7- Parziale copertura autorimessa e gronde perimetrali esterne;
8- Fornitura di ghiaietto da posare sulla copertura piana dell'autorimessa;
9- rivestimento in fibrocemento sporto di gronda autorimessa e gronda perimetrale;
10- Contropareti per posa sanitari sospesi;
11- Canali e scossaline in lamiera preverniciata;
12- Pluviali in lamiera preverniciata;
13- Torrini per esalazione bagni e cappa cucina;
14- Fornitura e posa in opera di serramenti;
15- Fornitura e posa in opera di oscuranti in alluminio dei serramenti di cui al punto precedente;
16- Solo posa in opera di soglie e davanzali dei serramenti esterni;
17- Portoncino blindato di ingresso;
18- Portoncino blindato Rei30 di accesso all'autorimessa;
19- n. 2 porte esterne per locali accessori;
- 3 - 20- Fornitura e posa di basculante sezionale autorimessa motorizzata;
NP1- listellatura del soffitto oltre a fornitura e posa di cartongesso di finitura;
NP2- Copertura balconi e terrazzo - pacchetto superiore;
NP3- Intonaco di finitura per rivestimento all'intradosso terrazzo”.
Il C.T.U. ha quindi ritenuto che, a fronte di un prezzo contrattuale relativo al “grezzo avanzato” pari ad €416.000
(oltre Iva) e di lavorazioni ivi contemplate ma non eseguite pari ad €186.587,29 (oltre Iva), i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad €229.412,71, importo al quale aggiungere €3.000 a titolo di lavori extracontrattuali eseguiti ed €10.100, oltre Iva, a titolo di opere escluse dal “grezzo avanzato” ma relative a lavorazioni successive.
I lavori effettivamente svolti da parte convenuta sono, dunque, pari ad €242.512,71.
Avendo parte ricorrente corrisposto a parte resistente €394.550,00, il ctu ha accertato che l'importo versato in eccedenza dal ricorrente al committente è pari ad €152.037,29, oltre Iva.
Quanto ai vizi e difetti imputabili al resistente, il ctu ha riscontrato infiltrazioni alle strutture in legno della copertura dell'autorimessa, localizzate nella parte perimetrale (gronde e confine) e causate dalla mancata realizzazione delle “lavorazioni minime necessarie a lasciare la struttura protetta” (pag. 8 dell'elaborato peritale) nonché dalla insufficienza della guaina protettiva posata solo in un secondo momento a coprire in modo adeguato la struttura.
Il ctu ha quantificato, pertanto, in €4.300, oltre Iva, i danni subiti dal committente e imputabili al resistente.
Sull'an e sul quantum
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione da parte dell'impresa appaltatrice della differenza tra gli acconti versati e le opere eseguite e il risarcimento dei danni patiti.
Parte ricorrente, in particolare, ha agito sulla base della missiva inviata all'appaltatrice in data 11.10.2023 contenente la comunicazione di “risoluzione del contratto” di appalto per inadempimento dell'appaltatrice a seguito dell'abbandono del cantiere (doc. 16 di parte ricorrente).
Sul punto va osservato quanto segue.
L'art. 13 del contratto di appalto (doc. 1 di parte ricorrente), impropriamente rubricato “recesso”, contempla una clausola risolutiva espressa.
Al riguardo si ricorda, in via generale, che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva qualora una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite;
si tratta di un patto accessorio al contratto principale, stipulato tra le medesime parti, con il quale si attribuisce al creditore il potere di fare valere la risoluzione del contratto al verificarsi del fatto di inadempimento convenzionalmente elevato a condizione risolutiva, dichiarando, di regola, all'altro contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.
Ciò comporta che l'operatività della clausola non è rimessa alla valutazione da parte del giudice della non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., e che, al verificarsi del fatto di inadempimento previsto dalle parti, la risoluzione del contratto non può essere dichiarata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere (cfr., per tutte, Cass. n. 16993/2007).
- 4 - Nel caso di specie, l'art. 13 del contratto concluso tra le parti contiene una clausola così formulata: “il
Committente non può recedere dal contratto, salvo per negligenze della ditta appaltatrice quali, ad esempio: frode, comportamenti dolosi, manifesta incapacità nell'organizzazione dei lavori, grave inettitudine nel realizzare le opere, mancato rispetto delle leggi, disposizioni e regolamenti vigenti. In tale caso il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a semplice richiesta del committente a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, con effetto dal giorno di ricevimento di tale comunicazione da parte dell'appaltatrice” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Tale clausola è chiara nel considerare condizione risolutiva del contratto le negligenze dell'appaltatrice.
Ebbene, il ctu ha accertato le negligenze imputabili all'appaltatrice e, più nel dettaglio, il mancato completamento delle opere commissionate nonostante il versamento, da parte del ricorrente, di un'eccedenza pari ad
€152.037,29, oltre Iva, nonché la mancata messa in sicurezza e in protezione della copertura dell'autorimessa, la quale cagionava danni al ricorrente pari ad €4.300 oltre Iva.
La “manifesta incapacità nell'organizzazione dei lavori” (cfr. art. 13 del contratto di appalto) risulta, poi, dall'ingiustificato abbandono del cantiere nonostante il versamento, da parte del di di un'eccedenza pari ad Pt_1
€152.037,29.
Ne discende, pertanto, la risoluzione di diritto del contratto in data 11.10.2023 (doc. 16 di parte ricorrente) e la conseguente restituzione, da parte resistente a parte ricorrente, dell'indebito ricevuto, pari ad €152.037,29, oltre
Iva.
Quanto al pagamento degli interessi, richiesti da parte ricorrente dal giorno del pagamento alla domanda, deve al riguardo osservarsi che, come specificato dall'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti dal giorno del pagamento se chi ha ricevuto il pagamento era in mala fede.
Cionondimeno, deve osservarsi come la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento sia presunta per principio generale, sicché grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito l'onere di dimostrare la malafede del primo all'atto della ricezione della somma non dovuta al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda (Cass. VI, n. 13424/2015; Cass. lav., n. 10815/2013).
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha allegato alcuno specifico ed oggettivo elemento a sostegno della mala fede di parte resistente.
La debenza degli interessi deve dunque ritenersi decorrente dalla data della domanda giudiziale essendo quest'ultima il primo atto con il quale il ricorrente ha richiesto la restituzione della somma corrisposta in eccedenza al resistente.
Va quindi accertato, in conclusione, il diritto alla restituzione dell'importo di euro 152.037,29, oltre Iva e interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda ( 18.12.2024) al saldo.
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna di parte resistente al pagamento di €18,880,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta, oltre interessi ex art. 1284, commi I e
IV, c.c. e rivalutazione monetaria, così quantificati:
- 5 - - € 4.300,00 oltre Iva (€4.472,00 Iva inclusa), a titolo di danno causato dalle infiltrazioni patite a causa della inidonea impermeabilizzazione della copertura del box, nonostante l'impegno assunto (art. 18 di parte attrice);
- €1.908,00 a titolo di Imu pagata a causa dell'inadempimento del alla consegna dell'immobile CP_1 entro il 12.1.2024 (doc. 4 di parte attrice);
- €12.500 oltre Iva a titolo di agevolazione fiscale non goduta relativa alla detrazione Irpef pari al 50% del costo di costruzione box pertinenziale.
La domanda risarcitoria può essere accolta limitatamente ad €4.300,00 oltre Iva, a titolo di danno causato dalle infiltrazioni patite a causa della inidonea impermeabilizzazione della copertura del box. Al riguardo, infatti, nonostante l'impegno assunto dalla ricorrente alla “impermeabilizzazione provvisoria della copertura piana dell'autorimessa, a mezzo guaina bituminosa adesiva, previa rimozione della sezione di ponteggio che insiste sulla copertura dell'autorimessa” (cfr. “verbale di riconsegna” di cui al doc. 18 di parte ricorrente), il ctu ha riscontrato infiltrazioni alle strutture in legno della copertura dell'autorimessa, localizzate nella parte perimetrale
(gronde e confine) e causate dalla mancata realizzazione delle “lavorazioni minime necessarie a lasciare la struttura protetta” (pag. 8 dell'elaborato peritale) nonché dalla insufficienza della guaina protettiva, posata solo in un secondo momento, a coprire in modo adeguato la struttura e ha pertanto quantificato in €4.300, oltre Iva, i danni subiti dal committente e imputabili al resistente.
Tale somma deve essere rivalutata a decorrere dal 20.9.2024 - data del deposito della CTU resa nel procedimento per ATP, essendo stata la somma quantificata in valori attuali a quella data - e sino alla data della presente decisione e dunque attualizzata in euro 4.360,20.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008), non sono dovuti gli interessi compensativi.
Invero, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
- 6 - Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
Non sono invece dovuti gli ulteriori importi, pari ad €1.908,00 e ad €12.500 oltre Iva.
Quanto al primo importo richiesto dal ovvero €1.908,00 a titolo di Imu pagata a causa dei ritardi Pt_1 accumulati dalla nell'esecuzione dei lavori, si rileva che, nonostante i ritardi già accumulati CP_1 dall'appaltatrice, in data 25.9.2023, dunque a poco meno di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori
(12.1.2024), il si rendeva disponibile ad un incontro “anche al fine di avere rassicurazioni in merito al Pt_1 completamento del cantiere” (doc. 13 di parte attrice). Dunque, nonostante la consapevolezza, da parte del ricorrente, dei ritardi accumulati dall'appaltatrice resistente, il acconsentiva alla ultimazione delle opere Pt_1 da parte del resistente. Ne discende che, avendo parte ricorrente acconsentito ad una tardiva ultimazione dei lavori e non essendo documentati solleciti successivamente a tale data alla parte resistente ( oltre a non esservi alcuna prova rassicurante che la parte avrebbe trasferito presso l'immobile la propria residenza in tempo utile per il mancato pagamento dell'imposta), non può essere ritenuta dovuta alla parte ricorrente la somma richiesta a tale titolo.
Quanto, invece, ad €12.500 oltre Iva richiesti dal a titolo di agevolazione fiscale non goduta relativa alla Pt_1 detrazione Irpef pari al 50% del costo di costruzione box pertinenziale, tale importo non deve essere corrisposto dalla al in quanto da un lato l'opera non è stata ultimata dall'appaltatore ( risulta dalla relazione CP_1 Pt_1 del Ctu che sia stata realizzata solo la copertura ) e dall'altro non è stata pagata la pro forma richiesta dalla per la realizzazione del box non potendosi ritenere, alla luce dello stato dei luoghi come emergono da CP_1 foto e relazione del Ctu, che le somme versate in precedenza dal coprissero i costi del box. Pt_1
Sulla domanda riconvenzionale ha chiesto, previo accertamento del grave inadempimento del e della già avvenuta Controparte_1 Pt_1 risoluzione del contratto di appalto, la condanna di parte resistente alla corresponsione di €125.356,65, oltre Iva
e interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, di cui: €92.033,96 dovuti a titolo di danno diretto e indiretto subito, ed
€33.322,69 dovuti in ragione delle modifiche al progetto iniziale.
Ha domandato, da ultimo, la compensazione dell'importo di €125.356,65 con l'importo di €152.037,29, richiesto in restituzione dal Pt_1
La domanda riconvenzionale di deve essere rigettata per i motivi di cui al prosieguo. Controparte_1
Innanzitutto si premette che, come già rilevato, la risoluzione del contratto di appalto è avvenuta di diritto in data
11.10.2023 a causa delle negligenze imputabili all'appaltatrice consistite nel mancato completamento delle opere commissionate nonostante il versamento, da parte del ricorrente, di un'eccedenza pari ad €152.037,29, oltre Iva, nella mancata messa in sicurezza e in protezione della copertura dell'autorimessa nonché nell'ingiustificato abbandono del cantiere.
Quanto agli importi richiesti dalla si rileva quanto segue. Controparte_1
- 7 - Non sono innanzitutto dovuti dalla ricorrente alla resistente gli asseriti costi aggiuntivi sostenuti da quest'ultima a causa delle varianti richieste dal pari ad €33.322,69. Sul punto si evidenzia innanzitutto che non solo il Pt_1 ctu ha risposto in maniera corretta al quesito quantificando i rapporti dare/avere tra le parti e accertando un credito del per €152.037,29, ma ha altresì considerato e quantificato i lavori “extra contratto”, per un Pt_1 importo pari ad €3.000 (si vedano, sul punto, le pagine 6 e 7 dell'elaborato peritale) e ha ritenuto, in osservazione ad una osservazione formulata dal ctp di parte resistente, che i pagamenti dalla stessa richiesti a tale titolo (“pagamenti/noli” cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale) fossero a carico di anche in Controparte_1 considerazione della tipologia contrattuale “chiavi in mano”.
Con riguardo ai singoli importi richiesti si rileva in ogni caso che:
- €8.140,00 (doc. 18) richiesti dalla resistente alla ricorrente per la variante strutturale ed esecutiva realizzata: tale importo non è dovuto dal committente all'appaltatrice in quanto difetta la prova della variante richiesta, dell'esborso sostenuto dal resistente e, da ultimo, trattasi di costo a carico del resistente ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto (doc. 1 di parte ricorrente);
- €5.700,00 (doc. 19) corrisposti alla : Parte_3 anche tale importo è contrattualmente a carico di parte resistente (art. 16 del contratto di appalto) e, in ogni caso, non vi è prova dell'esborso sostenuto dal resistente e delle varianti richieste dal Pt_1
- €4.736,19 (doc. 20) per l'impianto idrico ed €7.386,60 per quello di climatizzazione (doc. 21), richiesti dalla per le ore di lavoro impiegate dal suo team per disegnare le varianti sugli esecutivi architettonici: CP_1 anch'essi non dovuti in quanto l'art. 16 del contratto (doc. 1 di parte ricorrente) prevede che le prestazioni del personale dell'appaltatrice sono a carico di quest'ultima, non vi è prova di una richiesta in tal senso da parte del e, in ogni caso, difetta la prova degli esborsi sostenuti essendosi la limitata a produrre delle stime Pt_1 CP_1 dei compensi dovuti (si legge, ai docc. 20 e 21 di parte resistente “Calcolo online compenso professionale
Architetti e Ingegneri”);
- €1.470,00 (doc. 22) richiesti a titolo di importo sostenuto per la posa della guaina del box dell'abitazione.
Anche il suddetto importo non è dovuto in quanto, come rilevato dal ctu, la messa in sicurezza della copertura dell'autorimessa rientrava tra gli obblighi a carico di parte resistente in quanto intervento necessario, a seguito della mancata ultimazione dei lavori e, in particolare, della mancata realizzazione della copertura, per lasciare la struttura protetta (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale);
- €3.173,20 (doc. 23) richiesti dalla resistente in quanto importo già corrisposto alla Controparte_3 per la posa della lattoneria sul tetto dell'immobile prima della riconsegna del cantiere nel
[...] settembre 2023: anche con riguardo a tale somma difetta la prova dell'effettivo esborso sostenuto dall'appaltatrice e, in ogni caso, trattasi di costo a carico dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto;
- €1.689,90 (doc. 24) richiesti dall'appaltatrice in quanto corrisposti a titolo di acconto al fornitore non vi è prova dell'esborso sostenuto dall'appaltatrice e, in ogni caso, trattasi di importo a carico CP_4 della ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto, in forza del quale sono a carico Controparte_1 dell'appaltatrice le prestazioni dei suoi fornitori;
- 8 - - € 1.200,00 pagati per il noleggio della gru per il mese di ottobre (doc. 25) ed €1.600 pagati per lo smontaggio anticipato della stessa (doc. 26): non vi è prova degli esborsi sostenuti e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del contratto, la fornitura della gru è a carico dell'appaltatrice;
- €1.400,00 (doc. 27) pagati a titolo di canone per il noleggio dei ponteggi durante il mese di ottobre: non vi è prova degli esborsi sostenuti e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del contratto, i ponteggi sono a carico dell'Appaltatrice.
Non è dovuto, inoltre, l'importo di €92.033,96 richiesto dalla resistente a titolo di danno diretto e indiretto subito in quanto, come già rilevato, la risoluzione del contratto di appalto è avvenuta di diritto a causa delle negligenze imputabili all'appaltatrice. Ne discende che, a fronte dell'inadempimento imputabili a nessun Controparte_1 importo può essere richiesto alla ricorrente a tale titolo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate seguono la soccombenza della resistente nei confronti della ricorrente tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase introduttiva, di studio (in considerazione del fatto che la fase di studio e introduttiva ha ricalcato quella dell'accertamento tecnico preventivo) istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie e nell'acquisizione del fascicolo dell'Atp) e decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra €52.000 e €260.000.
Per quanto riguarda le spese legali in sede di atp si osserva che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, Ordinanza 26/05/2020, n. 9735).
Le spese di Ctu liquidate in sede di Atp alla luce della sussistenza degli inadempimenti dedotti a carico della parte resistente, vanno poste definitivamente a carico di quest'ultima con diritto da parte di chi le ha corrisposte a ripetere quanto corrisposto a titolo di anticipazione.
Con particolare riferimento agli oneri di ctp si osserva che la Cassazione (sentenza del 18.5.2015 n. 10173) ha affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Per poter essere rimborsate, le spese del CTP devono essere provate e devono essere riferibili al procedimento. Quindi, il giudice può riconoscere a favore della parte vincitrice le spese di consulenza tecnica di parte, nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal tecnico di parte nel giudizio.
Questo, ovviamente, non significa che tali spese devono essere rimborsate integralmente, ma significa che anche tali spese (come ogni spesa legale) possono subire una "riduzione" se ritenute eccessive o superflue.
- 9 - Nel caso di specie devono ritenersi certamente utili, tenuto conto del tecnicismo di una consulenza in materia di responsabilità in materia di appalto, le spese relative all'architetto , ma le stesse vanno ridotte nella CP_5 misura pari ad euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni altra istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra e Parte_1 CP_1 per inadempimento imputabile a quest'ultima;
[...]
2) condanna a corrispondere a titolo di ripetizione dell'indebito a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di €152.037,29, oltre Iva e interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda (
18.12.2024) al saldo;
3) condanna a corrispondere a titolo di risarcimento del danno a la Controparte_1 Parte_1 somma pari ad euro 4.360,20 oltre Iva e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
5) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 7838,00 per il presente giudizio ( di cui 7.052,00 per compensi e
786,00 per spese) ed euro 2200,00 per compensi per la fase di atp ( di cui 1914,00 per compensi ed euro
286,00 per spese) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese per la consulenza tecnica di parte liquidate in euro 1000,00;
6) pone definitivamente in capo alla convenuta le spese di Ctu così come liquidate in sede di atp.
Così deciso in Busto Arsizio, il 13/11/2025
Il Giudice
CA LE
- 10 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. CA LE, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4718 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SANZO SALVATORE, dell'avv. MAVELLI STEFANIA e dell'avv. CAGNAZZO RITA, con domicilio eletto in Milano via della Moscova n.18, presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BERETTA LUCA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Andrea Zeppellini n.7, presso il difensore avv. BERETTA LUCA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha proposto azione nei confronti di Parte_1 Controparte_1 deducendo: di aver stipulato con quest'ultimo un contratto di appalto “chiavi in mano” per la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione residenziale con struttura portante in legno sul terreno di sua proprietà in
TE (MI), SC (doc. 1); di aver pattuito, per l'esecuzione delle opere, un Parte_2 corrispettivo di €607.000,00, oltre Iva, e di aver già versato al resistente, nonostante il ritardo nell'inizio e nell'esecuzione dei lavori, il 65% del prezzo pattuito, ovvero €60.700,00 (pari al 10% del capitolato) alla firma del contratto a titolo di caparra confirmatoria (doc. 5), €252.512,00 Iva inclusa, pari al 40% del capitolato, in data
25.7.2022 a titolo di acconto per l'acquisto dei materiali e per la progettazione esecutiva (doc. 6), €94.692,00 Iva inclusa, pari ad un ulteriore 15% del capitolato in data 23.6.2023 a titolo di saldo per l'acquisto dei materiali (doc.
7); che in data 13.9.2023 il resistente gli aveva comunicato che avrebbe completato le opere solo previo pagamento, entro 5 giorni, della quarta tranche pattuita, pari ad €94.692,00, Iva inclusa, tranche che avrebbe dovuto essere corrisposta, secondo quanto contrattualmente pattuito, solo ad ultimazione della “costruzione al grezzo” (doc. 9); di aver tuttavia rifiutato, in mancanza di completamento della struttura grezza e considerato il grave ritardo accumulato dal convenuto, il pagamento di ulteriori tranches;
di aver intimato al resistente la risoluzione del contratto in data 11.10.2023 (doc. 16); che in data 27.10.2023 il resistente aveva rilasciato il cantiere assumendosi l'obbligo di provvedere “nei successivi 15 giorni all'impermeabilizzazione provvisoria della
- 1 - copertura piana dell'autorimessa a mezzo guaina bituminosa” (doc. 18); che anche tale ultimo obbligo era rimasto inadempiuto in quanto il resistente si era limitato ad installare una guaina insufficiente a coprire adeguatamente l'immobile e, a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, la struttura portante in legno aveva subito danneggiamenti nel lato relativo al posto auto.
Il ricorrente ha riferito, inoltre, di aver instaurato un procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., n. r.g. 4788/2023,
Tribunale di Busto Arsizio, all'esito del quale il CTU aveva accertato: che l'immobile si presentava in una “fase costruttiva di rustico non ancora completo” in quanto mancavano “i serramenti, le porte interne ed esterne e tutte le finiture” e che, pertanto, lo “step” costruttivo più vicino era quello definito in contratto come “grezzo avanzato”
(doc. 1), per il quale era stato preventivato un importo pari ad € 416.000,00, oltre Iva;
che, avendo il ricorrente già versato al resistente €394.550,00, oltre Iva al 4%, l'eccedenza dallo stesso versata era pari ad €152.037,29, oltre Iva al 4%; che effettivamente erano presenti infiltrazioni nelle strutture in legno della copertura dell'autorimessa e i danni causati dalle suddette infiltrazioni ammontavano ad € 4.300,00 oltre Iva al 4%, ossia €
4.472,00 Iva inclusa.
Il ricorrente, quindi, previo accertamento dell'avvenuta risoluzione contrattuale in data 27.5.2022 e di un corrispettivo già versato pari ad €394.550,00, oltre Iva, a fronte di opere realizzate dal resistente per
€242.512,71, oltre Iva, ha chiesto la condanna del resistente ex art. 2033 c.c. alla ripetizione dell'importo indebitamente pagato, pari ad €152.037,29, oltre Iva (ovvero €158.118,78 IVA inclusa) e interessi legali dal giorno del pagamento alla domanda e interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo.
Ha domandato, inoltre, previo accertamento della responsabilità contrattuale di la condanna Controparte_1 di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €18,880,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta, oltre interessi ex art. 1284, commi I e
IV, c.c. e rivalutazione monetaria.
Ha chiesto, da ultimo, la rifusione delle spese legali e tecniche sostenute nel procedimento di ATP, r.g. n.
4788/2023, pari ad €13.354,31.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la prosecuzione del processo nelle Controparte_1 forme del rito ordinario.
Nel merito ha domandato il rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto l'inadempimento era imputabile a quest'ultimo, il quale non solo aveva svolto tardivamente alcune attività preliminari all'inizio dei lavori, ma aveva altresì sospeso i pagamenti contrattualmente previsti obbligando il resistente alla sospensione dei lavori in cantiere e alla risoluzione contrattuale in data 11.10.2023. Quanto, poi, alla relazione tecnica svolta in sede di atp, il consulente era incorso in errori di valutazione poiché non aveva considerato – nonostante le osservazioni formulate dal consulente di parte - i costi aggiuntivi sostenuti a causa delle varianti richieste dal committente e a causa degli inadempimenti allo stesso imputabili.
In via riconvenzionale, previo accertamento del grave inadempimento del della già avvenuta risoluzione Pt_1 del contratto e del credito dallo stesso vantato, pari ad €125.356,65 oltre Iva e interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002 (di cui €92.033,96 a titolo di danno diretto e indiretto subito ed €33.322,69 in ragione delle modifiche al progetto iniziale), ha chiesto la compensazione dell'importo di €125.356,65 alla stessa dovuto dal ricorrente e quello di €152.037,29 richiesto in restituzione dal Pt_1
- 2 - Non è stato mutato il rito e dopo la concessione alle parti delle memorie di cui all'articolo 281 duodecies comma
4 c.p.c. ed acquisito il fascicolo dell'atp, la causa dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo
Il presente giudizio è stato preceduto da un atp su richiesta del committente, odierno ricorrente, volto alla verifica del rapporto dare e avere tra le parti, alla verifica della presenza, in relazione ai lavori eseguiti, di vizi e difetti, delle cause e dei soggetti responsabili degli stessi nonché i rimedi per la loro eliminazione e i relativi costi.
Dalla relazione redatta dal c.t.u. – il quale ha risposto in modo puntuale alle osservazioni svolte dai ctp e le cui conclusioni questo giudice condivide in quanto precise ed esenti da vizi logici - è emerso che “L'immobile si presenta in una fase costruttiva di rustico non ancora completo, in virtù della realizzazione completa delle strutture portanti, dei solai e della copertura dell'abitazione, mentre risultano realizzati solo in parte le pareti esterne, quelle interne, la copertura dell'autorimessa e gli impianti elettrico e idraulico;
risultano completamente assenti i serramenti, le porte interne ed esterne e tutte le finiture”.
Il c.t.u., in particolare, ha eseguito la computazione economica di quanto realizzato partendo da quanto definito in contratto come “grezzo avanzato” (per un prezzo contrattuale pari ad €416.000,00 oltre Iva), sottraendo dall'importo preventivato le lavorazioni non eseguite e aggiungendo invece quelle effettivamente realizzate oltre tale livello di costruzione (cfr. pagg. 4 e 5 della relazione peritale), così accertando la mancata realizzazione delle seguenti lavorazioni contrattuali:
“1- porzioni di parete esterne perimetrali (in particolare la porzione interna in cartongesso, compreso listellatura e isolante interno);
2- Formazione di cappotto esterno in lana di roccia, compresa di rasatura ai silicati;
3- Formazione di cappotto esterno autorimessa compreso rasatura ai silicati;
per pareti interne (piccole porzioni di collegamento tra le parteti preassemblate); CP_2
5- Posa di isolamento interno in lana di roccia (piccole porzioni di collegamento tra le parteti preassemblate);
6- Ultimazione soppalchi camere da letto a piano primo (pannello superiore di finitura);
7- Parziale copertura autorimessa e gronde perimetrali esterne;
8- Fornitura di ghiaietto da posare sulla copertura piana dell'autorimessa;
9- rivestimento in fibrocemento sporto di gronda autorimessa e gronda perimetrale;
10- Contropareti per posa sanitari sospesi;
11- Canali e scossaline in lamiera preverniciata;
12- Pluviali in lamiera preverniciata;
13- Torrini per esalazione bagni e cappa cucina;
14- Fornitura e posa in opera di serramenti;
15- Fornitura e posa in opera di oscuranti in alluminio dei serramenti di cui al punto precedente;
16- Solo posa in opera di soglie e davanzali dei serramenti esterni;
17- Portoncino blindato di ingresso;
18- Portoncino blindato Rei30 di accesso all'autorimessa;
19- n. 2 porte esterne per locali accessori;
- 3 - 20- Fornitura e posa di basculante sezionale autorimessa motorizzata;
NP1- listellatura del soffitto oltre a fornitura e posa di cartongesso di finitura;
NP2- Copertura balconi e terrazzo - pacchetto superiore;
NP3- Intonaco di finitura per rivestimento all'intradosso terrazzo”.
Il C.T.U. ha quindi ritenuto che, a fronte di un prezzo contrattuale relativo al “grezzo avanzato” pari ad €416.000
(oltre Iva) e di lavorazioni ivi contemplate ma non eseguite pari ad €186.587,29 (oltre Iva), i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad €229.412,71, importo al quale aggiungere €3.000 a titolo di lavori extracontrattuali eseguiti ed €10.100, oltre Iva, a titolo di opere escluse dal “grezzo avanzato” ma relative a lavorazioni successive.
I lavori effettivamente svolti da parte convenuta sono, dunque, pari ad €242.512,71.
Avendo parte ricorrente corrisposto a parte resistente €394.550,00, il ctu ha accertato che l'importo versato in eccedenza dal ricorrente al committente è pari ad €152.037,29, oltre Iva.
Quanto ai vizi e difetti imputabili al resistente, il ctu ha riscontrato infiltrazioni alle strutture in legno della copertura dell'autorimessa, localizzate nella parte perimetrale (gronde e confine) e causate dalla mancata realizzazione delle “lavorazioni minime necessarie a lasciare la struttura protetta” (pag. 8 dell'elaborato peritale) nonché dalla insufficienza della guaina protettiva posata solo in un secondo momento a coprire in modo adeguato la struttura.
Il ctu ha quantificato, pertanto, in €4.300, oltre Iva, i danni subiti dal committente e imputabili al resistente.
Sull'an e sul quantum
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione da parte dell'impresa appaltatrice della differenza tra gli acconti versati e le opere eseguite e il risarcimento dei danni patiti.
Parte ricorrente, in particolare, ha agito sulla base della missiva inviata all'appaltatrice in data 11.10.2023 contenente la comunicazione di “risoluzione del contratto” di appalto per inadempimento dell'appaltatrice a seguito dell'abbandono del cantiere (doc. 16 di parte ricorrente).
Sul punto va osservato quanto segue.
L'art. 13 del contratto di appalto (doc. 1 di parte ricorrente), impropriamente rubricato “recesso”, contempla una clausola risolutiva espressa.
Al riguardo si ricorda, in via generale, che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva qualora una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite;
si tratta di un patto accessorio al contratto principale, stipulato tra le medesime parti, con il quale si attribuisce al creditore il potere di fare valere la risoluzione del contratto al verificarsi del fatto di inadempimento convenzionalmente elevato a condizione risolutiva, dichiarando, di regola, all'altro contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.
Ciò comporta che l'operatività della clausola non è rimessa alla valutazione da parte del giudice della non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., e che, al verificarsi del fatto di inadempimento previsto dalle parti, la risoluzione del contratto non può essere dichiarata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere (cfr., per tutte, Cass. n. 16993/2007).
- 4 - Nel caso di specie, l'art. 13 del contratto concluso tra le parti contiene una clausola così formulata: “il
Committente non può recedere dal contratto, salvo per negligenze della ditta appaltatrice quali, ad esempio: frode, comportamenti dolosi, manifesta incapacità nell'organizzazione dei lavori, grave inettitudine nel realizzare le opere, mancato rispetto delle leggi, disposizioni e regolamenti vigenti. In tale caso il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a semplice richiesta del committente a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, con effetto dal giorno di ricevimento di tale comunicazione da parte dell'appaltatrice” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Tale clausola è chiara nel considerare condizione risolutiva del contratto le negligenze dell'appaltatrice.
Ebbene, il ctu ha accertato le negligenze imputabili all'appaltatrice e, più nel dettaglio, il mancato completamento delle opere commissionate nonostante il versamento, da parte del ricorrente, di un'eccedenza pari ad
€152.037,29, oltre Iva, nonché la mancata messa in sicurezza e in protezione della copertura dell'autorimessa, la quale cagionava danni al ricorrente pari ad €4.300 oltre Iva.
La “manifesta incapacità nell'organizzazione dei lavori” (cfr. art. 13 del contratto di appalto) risulta, poi, dall'ingiustificato abbandono del cantiere nonostante il versamento, da parte del di di un'eccedenza pari ad Pt_1
€152.037,29.
Ne discende, pertanto, la risoluzione di diritto del contratto in data 11.10.2023 (doc. 16 di parte ricorrente) e la conseguente restituzione, da parte resistente a parte ricorrente, dell'indebito ricevuto, pari ad €152.037,29, oltre
Iva.
Quanto al pagamento degli interessi, richiesti da parte ricorrente dal giorno del pagamento alla domanda, deve al riguardo osservarsi che, come specificato dall'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti dal giorno del pagamento se chi ha ricevuto il pagamento era in mala fede.
Cionondimeno, deve osservarsi come la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento sia presunta per principio generale, sicché grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito l'onere di dimostrare la malafede del primo all'atto della ricezione della somma non dovuta al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda (Cass. VI, n. 13424/2015; Cass. lav., n. 10815/2013).
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha allegato alcuno specifico ed oggettivo elemento a sostegno della mala fede di parte resistente.
La debenza degli interessi deve dunque ritenersi decorrente dalla data della domanda giudiziale essendo quest'ultima il primo atto con il quale il ricorrente ha richiesto la restituzione della somma corrisposta in eccedenza al resistente.
Va quindi accertato, in conclusione, il diritto alla restituzione dell'importo di euro 152.037,29, oltre Iva e interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda ( 18.12.2024) al saldo.
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna di parte resistente al pagamento di €18,880,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta, oltre interessi ex art. 1284, commi I e
IV, c.c. e rivalutazione monetaria, così quantificati:
- 5 - - € 4.300,00 oltre Iva (€4.472,00 Iva inclusa), a titolo di danno causato dalle infiltrazioni patite a causa della inidonea impermeabilizzazione della copertura del box, nonostante l'impegno assunto (art. 18 di parte attrice);
- €1.908,00 a titolo di Imu pagata a causa dell'inadempimento del alla consegna dell'immobile CP_1 entro il 12.1.2024 (doc. 4 di parte attrice);
- €12.500 oltre Iva a titolo di agevolazione fiscale non goduta relativa alla detrazione Irpef pari al 50% del costo di costruzione box pertinenziale.
La domanda risarcitoria può essere accolta limitatamente ad €4.300,00 oltre Iva, a titolo di danno causato dalle infiltrazioni patite a causa della inidonea impermeabilizzazione della copertura del box. Al riguardo, infatti, nonostante l'impegno assunto dalla ricorrente alla “impermeabilizzazione provvisoria della copertura piana dell'autorimessa, a mezzo guaina bituminosa adesiva, previa rimozione della sezione di ponteggio che insiste sulla copertura dell'autorimessa” (cfr. “verbale di riconsegna” di cui al doc. 18 di parte ricorrente), il ctu ha riscontrato infiltrazioni alle strutture in legno della copertura dell'autorimessa, localizzate nella parte perimetrale
(gronde e confine) e causate dalla mancata realizzazione delle “lavorazioni minime necessarie a lasciare la struttura protetta” (pag. 8 dell'elaborato peritale) nonché dalla insufficienza della guaina protettiva, posata solo in un secondo momento, a coprire in modo adeguato la struttura e ha pertanto quantificato in €4.300, oltre Iva, i danni subiti dal committente e imputabili al resistente.
Tale somma deve essere rivalutata a decorrere dal 20.9.2024 - data del deposito della CTU resa nel procedimento per ATP, essendo stata la somma quantificata in valori attuali a quella data - e sino alla data della presente decisione e dunque attualizzata in euro 4.360,20.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008), non sono dovuti gli interessi compensativi.
Invero, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
- 6 - Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
Non sono invece dovuti gli ulteriori importi, pari ad €1.908,00 e ad €12.500 oltre Iva.
Quanto al primo importo richiesto dal ovvero €1.908,00 a titolo di Imu pagata a causa dei ritardi Pt_1 accumulati dalla nell'esecuzione dei lavori, si rileva che, nonostante i ritardi già accumulati CP_1 dall'appaltatrice, in data 25.9.2023, dunque a poco meno di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori
(12.1.2024), il si rendeva disponibile ad un incontro “anche al fine di avere rassicurazioni in merito al Pt_1 completamento del cantiere” (doc. 13 di parte attrice). Dunque, nonostante la consapevolezza, da parte del ricorrente, dei ritardi accumulati dall'appaltatrice resistente, il acconsentiva alla ultimazione delle opere Pt_1 da parte del resistente. Ne discende che, avendo parte ricorrente acconsentito ad una tardiva ultimazione dei lavori e non essendo documentati solleciti successivamente a tale data alla parte resistente ( oltre a non esservi alcuna prova rassicurante che la parte avrebbe trasferito presso l'immobile la propria residenza in tempo utile per il mancato pagamento dell'imposta), non può essere ritenuta dovuta alla parte ricorrente la somma richiesta a tale titolo.
Quanto, invece, ad €12.500 oltre Iva richiesti dal a titolo di agevolazione fiscale non goduta relativa alla Pt_1 detrazione Irpef pari al 50% del costo di costruzione box pertinenziale, tale importo non deve essere corrisposto dalla al in quanto da un lato l'opera non è stata ultimata dall'appaltatore ( risulta dalla relazione CP_1 Pt_1 del Ctu che sia stata realizzata solo la copertura ) e dall'altro non è stata pagata la pro forma richiesta dalla per la realizzazione del box non potendosi ritenere, alla luce dello stato dei luoghi come emergono da CP_1 foto e relazione del Ctu, che le somme versate in precedenza dal coprissero i costi del box. Pt_1
Sulla domanda riconvenzionale ha chiesto, previo accertamento del grave inadempimento del e della già avvenuta Controparte_1 Pt_1 risoluzione del contratto di appalto, la condanna di parte resistente alla corresponsione di €125.356,65, oltre Iva
e interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, di cui: €92.033,96 dovuti a titolo di danno diretto e indiretto subito, ed
€33.322,69 dovuti in ragione delle modifiche al progetto iniziale.
Ha domandato, da ultimo, la compensazione dell'importo di €125.356,65 con l'importo di €152.037,29, richiesto in restituzione dal Pt_1
La domanda riconvenzionale di deve essere rigettata per i motivi di cui al prosieguo. Controparte_1
Innanzitutto si premette che, come già rilevato, la risoluzione del contratto di appalto è avvenuta di diritto in data
11.10.2023 a causa delle negligenze imputabili all'appaltatrice consistite nel mancato completamento delle opere commissionate nonostante il versamento, da parte del ricorrente, di un'eccedenza pari ad €152.037,29, oltre Iva, nella mancata messa in sicurezza e in protezione della copertura dell'autorimessa nonché nell'ingiustificato abbandono del cantiere.
Quanto agli importi richiesti dalla si rileva quanto segue. Controparte_1
- 7 - Non sono innanzitutto dovuti dalla ricorrente alla resistente gli asseriti costi aggiuntivi sostenuti da quest'ultima a causa delle varianti richieste dal pari ad €33.322,69. Sul punto si evidenzia innanzitutto che non solo il Pt_1 ctu ha risposto in maniera corretta al quesito quantificando i rapporti dare/avere tra le parti e accertando un credito del per €152.037,29, ma ha altresì considerato e quantificato i lavori “extra contratto”, per un Pt_1 importo pari ad €3.000 (si vedano, sul punto, le pagine 6 e 7 dell'elaborato peritale) e ha ritenuto, in osservazione ad una osservazione formulata dal ctp di parte resistente, che i pagamenti dalla stessa richiesti a tale titolo (“pagamenti/noli” cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale) fossero a carico di anche in Controparte_1 considerazione della tipologia contrattuale “chiavi in mano”.
Con riguardo ai singoli importi richiesti si rileva in ogni caso che:
- €8.140,00 (doc. 18) richiesti dalla resistente alla ricorrente per la variante strutturale ed esecutiva realizzata: tale importo non è dovuto dal committente all'appaltatrice in quanto difetta la prova della variante richiesta, dell'esborso sostenuto dal resistente e, da ultimo, trattasi di costo a carico del resistente ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto (doc. 1 di parte ricorrente);
- €5.700,00 (doc. 19) corrisposti alla : Parte_3 anche tale importo è contrattualmente a carico di parte resistente (art. 16 del contratto di appalto) e, in ogni caso, non vi è prova dell'esborso sostenuto dal resistente e delle varianti richieste dal Pt_1
- €4.736,19 (doc. 20) per l'impianto idrico ed €7.386,60 per quello di climatizzazione (doc. 21), richiesti dalla per le ore di lavoro impiegate dal suo team per disegnare le varianti sugli esecutivi architettonici: CP_1 anch'essi non dovuti in quanto l'art. 16 del contratto (doc. 1 di parte ricorrente) prevede che le prestazioni del personale dell'appaltatrice sono a carico di quest'ultima, non vi è prova di una richiesta in tal senso da parte del e, in ogni caso, difetta la prova degli esborsi sostenuti essendosi la limitata a produrre delle stime Pt_1 CP_1 dei compensi dovuti (si legge, ai docc. 20 e 21 di parte resistente “Calcolo online compenso professionale
Architetti e Ingegneri”);
- €1.470,00 (doc. 22) richiesti a titolo di importo sostenuto per la posa della guaina del box dell'abitazione.
Anche il suddetto importo non è dovuto in quanto, come rilevato dal ctu, la messa in sicurezza della copertura dell'autorimessa rientrava tra gli obblighi a carico di parte resistente in quanto intervento necessario, a seguito della mancata ultimazione dei lavori e, in particolare, della mancata realizzazione della copertura, per lasciare la struttura protetta (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale);
- €3.173,20 (doc. 23) richiesti dalla resistente in quanto importo già corrisposto alla Controparte_3 per la posa della lattoneria sul tetto dell'immobile prima della riconsegna del cantiere nel
[...] settembre 2023: anche con riguardo a tale somma difetta la prova dell'effettivo esborso sostenuto dall'appaltatrice e, in ogni caso, trattasi di costo a carico dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto;
- €1.689,90 (doc. 24) richiesti dall'appaltatrice in quanto corrisposti a titolo di acconto al fornitore non vi è prova dell'esborso sostenuto dall'appaltatrice e, in ogni caso, trattasi di importo a carico CP_4 della ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto, in forza del quale sono a carico Controparte_1 dell'appaltatrice le prestazioni dei suoi fornitori;
- 8 - - € 1.200,00 pagati per il noleggio della gru per il mese di ottobre (doc. 25) ed €1.600 pagati per lo smontaggio anticipato della stessa (doc. 26): non vi è prova degli esborsi sostenuti e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del contratto, la fornitura della gru è a carico dell'appaltatrice;
- €1.400,00 (doc. 27) pagati a titolo di canone per il noleggio dei ponteggi durante il mese di ottobre: non vi è prova degli esborsi sostenuti e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del contratto, i ponteggi sono a carico dell'Appaltatrice.
Non è dovuto, inoltre, l'importo di €92.033,96 richiesto dalla resistente a titolo di danno diretto e indiretto subito in quanto, come già rilevato, la risoluzione del contratto di appalto è avvenuta di diritto a causa delle negligenze imputabili all'appaltatrice. Ne discende che, a fronte dell'inadempimento imputabili a nessun Controparte_1 importo può essere richiesto alla ricorrente a tale titolo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate seguono la soccombenza della resistente nei confronti della ricorrente tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase introduttiva, di studio (in considerazione del fatto che la fase di studio e introduttiva ha ricalcato quella dell'accertamento tecnico preventivo) istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie e nell'acquisizione del fascicolo dell'Atp) e decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra €52.000 e €260.000.
Per quanto riguarda le spese legali in sede di atp si osserva che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, Ordinanza 26/05/2020, n. 9735).
Le spese di Ctu liquidate in sede di Atp alla luce della sussistenza degli inadempimenti dedotti a carico della parte resistente, vanno poste definitivamente a carico di quest'ultima con diritto da parte di chi le ha corrisposte a ripetere quanto corrisposto a titolo di anticipazione.
Con particolare riferimento agli oneri di ctp si osserva che la Cassazione (sentenza del 18.5.2015 n. 10173) ha affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Per poter essere rimborsate, le spese del CTP devono essere provate e devono essere riferibili al procedimento. Quindi, il giudice può riconoscere a favore della parte vincitrice le spese di consulenza tecnica di parte, nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal tecnico di parte nel giudizio.
Questo, ovviamente, non significa che tali spese devono essere rimborsate integralmente, ma significa che anche tali spese (come ogni spesa legale) possono subire una "riduzione" se ritenute eccessive o superflue.
- 9 - Nel caso di specie devono ritenersi certamente utili, tenuto conto del tecnicismo di una consulenza in materia di responsabilità in materia di appalto, le spese relative all'architetto , ma le stesse vanno ridotte nella CP_5 misura pari ad euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni altra istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra e Parte_1 CP_1 per inadempimento imputabile a quest'ultima;
[...]
2) condanna a corrispondere a titolo di ripetizione dell'indebito a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di €152.037,29, oltre Iva e interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda (
18.12.2024) al saldo;
3) condanna a corrispondere a titolo di risarcimento del danno a la Controparte_1 Parte_1 somma pari ad euro 4.360,20 oltre Iva e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
5) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 7838,00 per il presente giudizio ( di cui 7.052,00 per compensi e
786,00 per spese) ed euro 2200,00 per compensi per la fase di atp ( di cui 1914,00 per compensi ed euro
286,00 per spese) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese per la consulenza tecnica di parte liquidate in euro 1000,00;
6) pone definitivamente in capo alla convenuta le spese di Ctu così come liquidate in sede di atp.
Così deciso in Busto Arsizio, il 13/11/2025
Il Giudice
CA LE
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