Sentenza 30 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/09/2022, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2022
N. 01496/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2016, proposto da
MA di IN PE & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Pezzuto, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'I.N.P.S. sede di Brindisi del 17.11.2015, notificato in data 18.12.2015, con cui veniva rigettata l'istanza di C.I.G.O. del 15.06.2015 relativa all'integrazione salariale, inerente il periodo temporale dal 4.05.2015 all’1.08.2015 (tredici settimane);
- di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to A. Pezzuto e avv.to R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia e R. Tedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente, con ricorso notificato il 16.02.2016 e depositato in giudizio il 09/03/2016, impugna il provvedimento dell'I.N.P.S. sede di Brindisi del 17.11.2015, notificato in data 18.12.2015, di rigetto dell'istanza di C.I.G.O. presentata il 15.06.2015 relativa al periodo temporale dal 04/05/2015 all’1/08/2015 (tredici settimane), con la motivazione “ Non è stata esibita idonea documentazione, peraltro più volte richiesta, atta a comprovare l'integrabilità della causale addotta ” (relazione esplicativa dettagliata sulla causale addotta; elementi oggettivi relativi al calo delle commesse; previsioni sulla ripresa dell’attività), nonchè ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER PRETESTUOSA MOTIVAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il 28/02/2022, si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., depositando una memoria difensiva, nella quale ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, notificato il 16 febbraio 2016, poiché proposto da soggetto giuridico inesistente, deducendo che “ la società attrice, MA di IN PE & C. s.a.s (p.iva e c.f. 02147170746), è stata cancellata dal Registro delle imprese già in data 22 gennaio 2016 ”, come da visura storica della C.C.I.A.A. di Brindisi versata in atti, e, in via gradata e preliminare, l’avvenuta estinzione definitiva del giudizio o la sua improcedibilità in seguito alla cancellazione della predetta Società dal Registro delle imprese del 22.1.2016, e, in via ancor più gradata e preliminare, il difetto di legittimazione attiva del solo socio rappresentante legale, nonché, nel merito, l’infondatezza delle doglianze avverse.
Nella pubblica udienza dell’08/03/2022, il difensore dell'I.N.P.S. ha discusso oralmente la causa, richiamando tutte le argomentazioni ed eccezioni riportate nella memoria di costituzione e riportandosi ai documenti depositati da ultimo; il difensore di parte ricorrente, rilevato che la documentazione I.N.P.S. era stata depositata fuori termine, ha chiesto un rinvio della trattazione della causa, quindi il Presidente di questa Sezione ha ritenuto di accordare il chiesto rinvio e disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza pubblica del 13 luglio 2022.
Il 13/06/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva conclusiva, nella quale ha evidenziato “ l’abnorme tardività della costituzione dell’Istituto resistente, atteso che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 16.02.2016 ”, nel mentre la costituzione in giudizio dell’Istituto resistente avveniva “ solo in data 28.02.2022, ovvero a ridosso dell’udienza di discussione già fissata per l’08.03.2022 ”, e, per la denegata ipotesi di accoglimento dell’eccezione (asseritamente tardiva) in ordine alla presunta inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha evidenziato “ altresì, che il sig. IN PE, legale rappresentante di Samar, ha agito giudizialmente a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese ”, insistendo, quindi, per l’accoglimento del ricorso introduttivo e delle conclusioni ivi rassegnate.
Nella pubblica udienza del 19/07/2022 (alla quale è stata da ultimo rinviata), la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso (che appare, peraltro, anche infondato nel merito alla stregua delle condivisibili controdeduzioni svolte dalla parte resistente nella memoria difensiva del 28/02/2022) è inammissibile, come eccepito dalla difesa dell’I.N.P.S..
Osserva, infatti, il Collegio che l’I.N.P.S., costituitosi in giudizio il 28/02/2022, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, documentando, tramite esibizione di copia della visura storica della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, l’avvenuta cancellazione della Società ricorrente dal Registro delle Imprese in data 22/01/2016, ossia prima della notifica del ricorso, avvenuta solo il 18/02/2016.
Giova, infatti, ricordare che “ In base al dato testuale dell’art. 2495 cod. civ., che, a seguito della riforma del diritto societario effettuata con d.lgs. n. 6 del 2003, stabilisce sostanzialmente che alla cancellazione della società consegue ipso iure la estinzione della società stessa, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o rapporti pendenti, la giurisprudenza ha ritenuto ininfluente l’esistenza di tali rapporti ai fini dell’estinzione della società, che consegue in via irreversibile alla sua cancellazione dal registro delle imprese.
Con sentenze 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, al fine di dirimere ogni contrasto giurisprudenziale, hanno riconosciuto valenza innovativa al nuovo testo di detto articolo ed hanno affermato i principi che la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina la immediata estinzione, con conseguente perdita da parte del liquidatore della stessa della capacità di stare in giudizio per la società ed impossibilità per chiunque agire in nome e per conto della stessa, essendo automaticamente cessate tutte le cariche e/o qualifiche; inoltre hanno asserito che, qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo ad essa, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci le obbligazioni, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione. Con dette sentenze sono stati anche affermati i principi che la cancellazione in questione impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio … ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 28/11/2016, n. 5008).
Detti principi sono pienamente condivisi da questa Sezione, sicché deve ritenersi che l’estinzione della Società ricorrente a seguito della cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese in data anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio amministrativo, ne abbia determinato la perdita della capacità di agire in giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto (solo) in data 18/02/2016.
Né si può ritenere che il ricorso sia stato proposto dal socio quale avente causa della Società estinta, sia perché il ricorso è stato presentato dalla MA di IN PE & C., S.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore , sia in quanto, dopo l’estinzione, avrebbe dovuto essere proposto da tutti i soci.
Quanto, poi, alla dedotta tardività della costituzione e del deposito della documentazione avvenuti il 28/02/2022 da parte dell’I.N.P.S. resistente, occorre rilevare che, nella specie, il termine ex art. 73, comma 1, c.p.a. (secondo il quale “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi. ”) va computato in relazione alla data dell’ultima udienza pubblica di merito del 19/07/2022 e non alla data della prima udienza fissata per la discussione, poi rinviata (peraltro, su richiesta della parte ricorrente).
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, “ Com’è noto, i termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito in giudizio di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13/03/2015, n. 1335; Consiglio di Stato, sez. III, 12/03/2015, n. 1325; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 settembre 2013, n. 4545).
Ciò nondimeno, ai fini della corretta perimetrazione dell’ambito operativo di siffatta disposizione si è, altresì, efficacemente evidenziato che il rispetto dei termini perentori di cui all'art. 73 c.p.a. non è da commisurare alla data della prima udienza fissata per la discussione, poi successivamente rinviata, poiché la perentorietà del termine per il deposito di memorie difensive e documenti costituisce espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio, con la conseguenza che i termini di cui all'art. 73 vanno computati in relazione all'effettiva data di trattazione della causa (Consiglio di Stato, sez. V, 19/07/2013, n. 3940; Consiglio di Stato, sez. V, 06/12/2012, n. 6261; Cons. St., sez. V, n. 3940 del 2013) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 8 giugno 2018, n. 3477).
In applicazione dei suindicati postulati, condivisi da questo Collegio, non ha, dunque, pregio la tesi della ricorrente sulla pretesa tardività del deposito di controparte, avvenuto il 22 febbraio 2022, essendo stata tenuta l’udienza di effettiva trattazione del ricorso in data 19 luglio 2022 e, dunque, nel pieno rispetto dei termini prescritti richiamati dal suindicato articolo 73 del c.p.a..
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
4. - Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, anche considerato che la costituzione dell’I.N.P.S. è stata inizialmente tardiva rispetto alla data della prima udienza pubblica fissata per la discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Da Assegnare Magistrato, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'ArpeDa Assegnare Magistrato |
IL SEGRETARIO