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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/06/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 38/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso da
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente a[...]
Salvo D'Acquisto, n. 2, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Maria Grandino (C.F.
e avv. Emilio Miglino (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Ogliastro Cilento (Sa), alla Via Ferrari, n. 22;
e nato il [...] a [...], (C.F. Parte_2
) e residente in [...], C.F._4 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Mariangela Cassano, (C.F. ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Capaccio-Paestum (Sa), alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 17;
RICORRENTI
nonché P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in data 10.02.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 23.01.2025 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Agropoli (Sa), in data 29.09.2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Agropoli (Sa), alla Parte II, dell'anno 2007, Atto n. 77, in regime di separazione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano in Agropoli (Sa), il
15.05.2008, il figlio (CF. ) ed il Persona_1 C.F._6
30.01.2014, ad Agropoli (Sa), la secondogenita della coppia (C.F. Persona_2
); che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si C.F._7 logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni: “…1.dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ordinare al Comune di Agropoli di annotare l'emanando Parte_2
Decreto di Omologa a margine dell'atto di matrimonio. Dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione…CONDIZIONI a)
l'affido dei minori è congiunto tra entrambi i genitori con domicilio presso la madre in
Agropoli alla Via Salvo D'Acquisto n.
5. b) La sinora comunicherà e concorderà Pt_1 con il coniuge ogni possibile cambio di residenza. c) Il signor potrà vedere Parte_2
e tenere con sé i figli minori un giorno a settimana precisamente il mercoledì dalle ore
18.00 alle ore 20.00 e dal mese di febbraio 2024 il secondo ed il terzo fine settimana del mese. d) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno la viglia di natale con un genitore ed il di natale e AN TE con l'altro. la sera del
31 dicembre con un genitore ed il giorno di capodanno con l'altro genitore, sempre rispettando l'alternanza (la vigilia di natale ed il primo dell'anno con un genitore, ed il giorno di natale AN TE ed il 31 dicembre con l'altro genitore). per le restanti festività il padre terrà con sé i minori per tre giorni consecutivi i cui giorni verranno condivisi tra i genitori prima dell'inizio delle festività natalizie;
e) durante le vacanze pasquali negli anni dispari il padre terrà i minori dal sabato AN fino alla mattina del lunedì di pasquetta mentre negli anni pari dal lunedì di pasquetta fino al martedì sera la sera;
f) le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro dei genitori;
g) i minori inoltre trascorreranno la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno di compleanno dei minori verranno preferibilmente trascorsi dalla famiglia insieme, ovvero, in mancanza di accordo alternando di anno in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; h) durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i minori per 2 settimane non consecutive fino ad una maggiore età dei figli i cui periodi andranno concordati tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con se i bambini in modo esclusivo per 2 settimane non consecutive, per il restante periodo di vacanza scolastica a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno o l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori;
[…per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori: la casa familiare viene assegnata alla madre presso cui vengono collocati i figli minori. I figli minori staranno con i genitori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena. Rispetto alla frequenza scolastica ed agli impegni ludico-sportivi la madre si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori. In caso di assenza o impedimento ciascun genitori si avvarrà dei sigg.ri e ]; i) il sig. Parte_3 Parte_4 corrisponderà un assegno di mantenimento ordinario dei figli minori per Parte_2 una somma complessiva pari ad €. 450,00 (225 euro per ogni figlio) corrisposta a mezzo bonifico su c/c intestato alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, oltre il 50% Pt_1 delle spese straordinarie concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese nel Servizio Sanitario Nazionale;
j) le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
k) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei minori e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanza dando tempestivo avviso all'altro genitore;
l) gli assegni familiari per i minori continueranno ad essere percepiti dalla sig.ra m) le parti hanno già regolamentato ogni Pt_1 rapporto economico e patrimoniale impegnandosi a definire ogni conto cointestato prima dell'udienza presidenziale;
n) la IG dichiara di voler rinunciare al Pt_1 mantenimento;
o) i coniugi chiedono in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Alla prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del
19.02.2025, preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione autenticata dai difensori unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare (ricorso introduttivo depositato nel fascicolo telematico il 23.01.2025), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza cartolare, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento emesso in data 23.03.2025, su richiesta dei procuratori costituiti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative nonché recepibili in questa sede in quanto conformi agli interessi dei figli minori della coppia. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di separazione congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i signori e Parte_1 Parte_2
coniugi per matrimonio celebrato nel Comune Agropoli (Sa), in data
[...]
29.09.2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Agropoli
(Sa), alla Parte II, dell'anno 2007, Atto n. 77, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Agropoli (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni