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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 10.4.2025:
Visto il provvedimento del 20.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 5898/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
NA TO
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got NA
TO, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5898/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
, in persona _1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
, via Notarbartolo n. 44, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Francesco Cutietta che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , Pt_1
via Wagner n. 9, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Violante che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1288/2021 del Tribunale di
Palermo del 22.3.2021;
2) condanna il _1
, in persona dell'amministratore pro tempore, al
[...]
pagamento in favore della Impresa Edile opposta della somma di € 3.451,76 oltre interessi come da decreto;
3) condanna il _1
, in persona dell'amministratore pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, liquidate ex DM n.
55/2014 in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico del _1
le spese del procedimento monitorio;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sull'opposizione proposta dal
(di seguito Parte_2
opponente) avverso il decreto ingiuntivo n. 1288/2021 _1
3 di questo Tribunale, con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore della (di seguito Controparte_1
opposta), della somma di € 11.246,67, dovuta dal CP_1
all'Impresa opposta per l'esecuzione di lavori di _1
manutenzione ordinaria su lastrico solare dell'edificio condominiale
(di cui al contratto di appalto del 12.8.2016 inter partes), oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Nel merito, è opportuno precisare, anzitutto, che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che
4 ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha precisato: “La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto” (Cass. civ. n. 8955/2006).
Nella fattispecie, si osserva che – a fronte della contestazione dell'opponente in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito oggetto di causa – l'Impresa opposta ha depositato in giudizio il fascicolo di parte del procedimento monitorio, nel quale erano contenuti i documenti posti alla base della domanda e, in particolare, contratto di appalto inter partes del 12.8.2016, fattura n.
57/2018 del 30.7.2018, CME, fatture acquisto materiali.
A fronte di ciò, il opponente ha contestato la _1
sussistenza e l'ammontare del credito oggetto d'ingiunzione richiedendo in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno per le spese di ripristino delle parti ammalorate.
5 Ricostruite nei termini sopra riportati le posizioni reciprocamente assunte dalle odierne parti, va osservato che la presente opposizione appare parzialmente fondata.
E' opportuno precisare, anzitutto, che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un.,
n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
6 In proposito è opportuno premettere che la Corte di Cassazione con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 13533/2001, in tema di onere della prova a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. in caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, ha statuito che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dovere fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”(in senso conforme Cass. Civ. n. 2387/2004).
Le Sezioni Unite, con la riportata sentenza, hanno ritenuto preferibile la tesi, fino a quel momento minoritaria, secondo cui presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, ad avviso della Corte, l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Applicando, allora, tali principi, condivisi da questo giudice, alla fattispecie in esame, ne consegue che l'opposta, avendo sostanzialmente agito per l'adempimento del contratto, aveva
7 l'onere di provare unicamente la sussistenza del titolo posto a base delle sue pretese, incombendo, invece, sull'opponente la prova dell'avvenuto adempimento contrattuale onde paralizzare l'avversa pretesa.
Ciò posto, osserva lo scrivente, che alla luce del tenore delle reciproche prospettazioni si può, allora, ritenere incontestata la circostanza dell'avvenuta stipulazione del contratto di appalto del
12.8.2016, tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria del lastrico solare presso il opponente, non essendo altresì necessario _1
esaminare sul punto le ulteriori risultanze confermative della circostanza de qua.
Ciò in quanto i fatti allegati da una parte, in tanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero quando quest'ultima abbia impostato, come nella specie, le proprie difese su argomenti incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, oppure si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando, in tal modo, il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri.
Nel caso di specie, non vi è prova che il mancato pagamento a saldo dell'importo azionato in monitorio sia idoneo ad indicare, in modo univoco, la mancata accettazione delle opere consegnate e la presenza di difetti nelle opere eseguite: in tema di appalto l'art. 1665 c.c. pur non enunciando la nozione di accettazione tacita
8 dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso)
e come fatto concludente la ricezione da parte di quest'ultimo anche se non si sia proceduto alla verifica: nella specie le opere appaltate con contratto del 12.8.2016 risultano accettate dal non _1
rinvenendosi in atti alcuna denuncia di vizi per come sostenuto dall'opponente.
In istruttoria i testi Arch. , Testimone_1 Testimone_2
e hanno dichiarato che “…….il CP_2 CP_3
materiale concordato non è stato applicato perché i tempi di consegna erano lunghi……nessuna contestazione o lamentela è stata mai fatta alla ditta né dall'Arch né Tes_1
dall'amministratore anzi sono stati fatti complimenti per il lavoro svolto bene e per i tempi impiegati……l'amministratore diceva al titolare che aveva urgenza di fare i lavori e sono stati
l'amministratore e l'Architetto che hanno voluto il materiale cioè la guaina liquida e lo hanno richiesto alla ditta Controparte_4
che sono state eliminate, sostituite e aggiunte delle opere per la impermeabilizzazione del lastrico non ricorso di avere contestato formalmente con nota scritta la circostanza…….l'arch. ha Tes_1
trasmesso una relazione in cui descriveva la diversità dele opere
9 realizzate rispetto a quelle preventivate e i vizi delle stesse…….l'impresa la portato in cantiere altro impermeabilizzante
e lo ha utilizzato in maniera autonoma….”.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing.
e le risposte del consulente d'ufficio alle Persona_1
osservazioni dei CTP hanno consentito di accertare che
“……….Secondo quanto rilevato in sede di sopralluogo non emerge, a parere dello scrivente, alcuna criticità che palesi cattiva esecuzione rispetto a quanto realizzato dall'Impresa nelle modalità di cui alla contabilità elaborata dallo scrivente…………Il in Pt_3
una Relazione datata 5 Aprile 2021, quindi a distanza di quasi 5 anni dalla conclusione dell'intervento, elenca tutta una serie di attività ritenute inidonee……………Le problematiche indicate dal
D.L. circa la posa del materiale impermeabilizzante, diverso da quanto previsto progettualmente e comunque accettato tant'è che ne è stata consentita la posa, relative a rigonfiamenti attribuiti alla non perfetta aderenza al supporto, in verità non sono state riscontrate o comunque non da pregiudicarne il risultato, così come la presenza di alcune pieghe generate dalla presenza del tessuto sottostante……………….. Anche la “copertura”, intesa come spessore del prodotto impermeabilizzate steso, risulta idonea al punto da garantire la completa copertura del tessuto presente tra le due mani del prodotto…………. La visibilità delle sagome che evidenziano le sedi di posizionamento dei giunti sottostanti la
10 guaina (foto 8) è dovuta allo spessore dello strato impermeabile, due mani con interposto tessuto non tessuto di regola pari a due millimetri, che in nessun caso conferisce al pacchetto tale inerzia da non evidenziare i “movimenti” sottostanti………………….
Rimane comunque da comprendere perché la presenza del D.L. in cantiere non abbia impedito la prosecuzione dell'intervento se ritenuto non sufficientemente ben eseguito…………. In occasione del sopralluogo, dopo oltre otto anni dalla esecuzione, è stata riscontrata una copertura le cui condizioni generali sono risultate ancora sufficientemente buone anche suffragate dall'efficacia dell'impermeabilizzazione testimoniata dall'assenza di fenomeni infiltrativi lamentati……………………….Relativamente alle lamentele relative alle modestissime porzioni di pavimentazione in cui si verificano ridotti ristagni d'acqua, di cui oggettivamente si sono riscontrate le sagome post-asciugatura (Foto 11), si ritiene questa problematica si sarebbe dovuta affrontare progettualmente, mappandone le localizzazioni e prevedendo l'onere economico derivante dall'intervento di risoluzione………In ultimo il paramento interno dei muretti d'attico è apparso ancora in buone condizioni…….Per quanto sopra si ritiene pertanto non occorra prevedere alcun intervento di ripristino…………A seguito delle modifiche apportate all'elaborato di contabilità i numeri che da questo scaturiscono portano il totale a € 16.933,88 di cui € 677,36 per costi della sicurezza valutati al 4% dell'importo e non soggetti
11 a ribasso………Ne consegue un importo assoggettabile al ribasso di gara del 15% pari ad € 16.256,52 da cui un importo ribassato di
€ 13.818,04 che, sommato con l'importo di € 677,36, per costi della sicurezza, da un totale di € 14.495,40 a cui aggiunta IVA al 10% per € 1.449,54 produce un totale finale di € 15.944,94……….Come già riportato precedentemente l'impresa, sulla scorta della documentazione agli atti ha ricevuto importi, comprensivi di IVA, per € 12.493,18 ne consegue che, a fronte degli importi di contabilità rideterminati pari ad € 15.944,94 compresa IVA, rimane un credito a favore dell'impresa di € 3.451,76……….”.
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
12 Nessuna prova sulla inesigibilità del credito è stata prodotta dalla parte opponente: l'odierno opponente non ha provveduto nel corso del giudizio a fornire elementi di prova atti a supportare le affermazioni di cui all'atto di citazione, spettando proprio alla parte che agisce in giudizio di fornire la prova della asserita inesigibilità della pretesa creditoria avversa;
circostanze che dimostrano – anzi – il diritto di credito azionato con il procedimento monitorio.
Rilevato che il debito dell'opponente risulta inferiore alla somma ingiunta in decreto questo giudice non può limitarsi al rigetto dell'opposizione, facendo acquistare efficacia esecutiva al decreto opposto, ma deve revocare il decreto ed emettere la pronuncia sul merito, eventualmente di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
Tanto premesso, il opponente risulta debitore nei _1
confronti dell'opposta della residua somma di € 3.451,76: il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e, per l'effetto, il _1
opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della residua somma di € 3.451,76 oltre interessi come da decreto.
Va respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dal opponente priva di adeguato supporto _1
probatorio.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto
13 ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – il _1
opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Impresa opposta relativamente alla presente fase di opposizione.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile 2014).
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 10.4.2025
Il Got
NA TO
14