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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Il giorno 12.06.2025 alle ore 10:40, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona
Dott. Pierfilippo Mazzagreco,
con l'assistenza dell'Addetto all'Ufficio Per il Processo Dott. Marco Di Cesare, nella causa civile promossa da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
sono comparsi: per parte ricorrente, l'avvocato Cimini Angela Rosa,
per parte resistente, nessuno;
Il Giudice, preliminarmente, rilevato che le Parti convenute hanno ricevuto notifica del ricorso e del pedissequo decreto mediante le seguenti:
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:37:07 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato Email_1 a " è stato consegnato nella casella di Email_2
destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio: Email_3
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:37:08 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato Email_1
a " è stato consegnato nella casella di Email_4
destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio: Email_3
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:37:05 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato Email_1
a " " è stato consegnato nella casella di Email_5
destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio: Email_3
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:37:05 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1 ed indirizzato a " Email_6
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: Email_3
ne dichiara la contumacia.
Il Ricorrente precisa le conclusioni come nel ricorso introduttivo.
Discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Angela Rosa Cimini Parte_1
ATTORE contro Controparte_2
[...]
Controparte_3
[...]
CONVENUTI avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione di compensi del c.t.u. (art. 170 d.p.r. n. 115/2002)
RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere accolto l'opposizione proposta dal c.t.u. medico-legale della causa iscritta al n. 74/2021 R.G.A.C. avverso il decreto che ne ha liquidato il compenso, richiesto in ragione di 2.161,39 per 175 vacazioni con aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002, in applicazione dell'art. 21 d.m. n. 115/2002. Deve premettersi che il quesito affidato al c.t.u. è stato il seguente: “accerti il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, l'esistenza del nesso causale tra l'evento di sinistro di cui è causa e le conseguenze lesive riportate dal CP_1
ed in caso affermativo, determini l'entità della invalidità permanente,
[...] della invalidità assoluta e del danno biologico, precisando altresì la congruità delle spese sanitarie sostenute”. Tale quesito deve essere letto tenendo conto che la controversia ha riguardato un'incidente di sci che ha coinvolto due dei soggetti in causa. Il richiesto accertamento della dinamica dell'incidente, sia pure nella prospettiva del giudizio di compatibilità con le risultanze mediche (e della valutazione di queste anche alla luce dei termini del contratto stipulato con la società assicurativa e della posizione del gestore dell'impianto), ha richiesto la previa ricostruzione della dinamica dell'incidente, che ha richiesto l'esame e lo studio del fascicolo d'indagine del P.M.. Ora tale ricostruzione, sia pure nell'ottica dell'applicazione dei criteri medico- legali di efficienza causale, adeguatezza, continuità fenomenica ecc…, esula dal semplice espletamento degli accertamenti medici e diagnostici riguardanti la persona contemplati dall'art. 21. Appare dunque giustificato il ricorso al criterio del più aderente criterio delle vacazioni orarie. D'altra parte, avuto riguardo alla mole ingente della documentazione processuale e medica esaminata (per la necessità di verificare la lunga evoluzione delle conseguenze del trauma e dei conseguenti interventi sanitari) il numero delle vacazioni richieste deve ritenersi adeguato, così come l'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002 già riconosciuto dal primo giudice. Le spese di lite – liquidate in applicazione dei parametri minimi (obbiettivamente giustificato dalla non particolare complessità delle questioni trattate) dello scaglione n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di decisione – sono a carico solidale dei convenuti soccombenti, che hanno comune interesse alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida in favore del c.t.u. dr. il compenso complessivo di € 2.936,00, oltre Parte_1 accessori di legge, se dovuti. Condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 850,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per € 125,00. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Il giorno 12.06.2025 alle ore 10:40, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona
Dott. Pierfilippo Mazzagreco,
con l'assistenza dell'Addetto all'Ufficio Per il Processo Dott. Marco Di Cesare, nella causa civile promossa da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
sono comparsi: per parte ricorrente, l'avvocato Cimini Angela Rosa,
per parte resistente, nessuno;
Il Giudice, preliminarmente, rilevato che le Parti convenute hanno ricevuto notifica del ricorso e del pedissequo decreto mediante le seguenti:
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:37:07 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato Email_1 a " è stato consegnato nella casella di Email_2
destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio: Email_3
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:37:08 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato Email_1
a " è stato consegnato nella casella di Email_4
destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio: Email_3
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:37:05 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato Email_1
a " " è stato consegnato nella casella di Email_5
destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio: Email_3
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:37:05 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1 ed indirizzato a " Email_6
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: Email_3
ne dichiara la contumacia.
Il Ricorrente precisa le conclusioni come nel ricorso introduttivo.
Discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Angela Rosa Cimini Parte_1
ATTORE contro Controparte_2
[...]
Controparte_3
[...]
CONVENUTI avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione di compensi del c.t.u. (art. 170 d.p.r. n. 115/2002)
RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere accolto l'opposizione proposta dal c.t.u. medico-legale della causa iscritta al n. 74/2021 R.G.A.C. avverso il decreto che ne ha liquidato il compenso, richiesto in ragione di 2.161,39 per 175 vacazioni con aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002, in applicazione dell'art. 21 d.m. n. 115/2002. Deve premettersi che il quesito affidato al c.t.u. è stato il seguente: “accerti il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, l'esistenza del nesso causale tra l'evento di sinistro di cui è causa e le conseguenze lesive riportate dal CP_1
ed in caso affermativo, determini l'entità della invalidità permanente,
[...] della invalidità assoluta e del danno biologico, precisando altresì la congruità delle spese sanitarie sostenute”. Tale quesito deve essere letto tenendo conto che la controversia ha riguardato un'incidente di sci che ha coinvolto due dei soggetti in causa. Il richiesto accertamento della dinamica dell'incidente, sia pure nella prospettiva del giudizio di compatibilità con le risultanze mediche (e della valutazione di queste anche alla luce dei termini del contratto stipulato con la società assicurativa e della posizione del gestore dell'impianto), ha richiesto la previa ricostruzione della dinamica dell'incidente, che ha richiesto l'esame e lo studio del fascicolo d'indagine del P.M.. Ora tale ricostruzione, sia pure nell'ottica dell'applicazione dei criteri medico- legali di efficienza causale, adeguatezza, continuità fenomenica ecc…, esula dal semplice espletamento degli accertamenti medici e diagnostici riguardanti la persona contemplati dall'art. 21. Appare dunque giustificato il ricorso al criterio del più aderente criterio delle vacazioni orarie. D'altra parte, avuto riguardo alla mole ingente della documentazione processuale e medica esaminata (per la necessità di verificare la lunga evoluzione delle conseguenze del trauma e dei conseguenti interventi sanitari) il numero delle vacazioni richieste deve ritenersi adeguato, così come l'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002 già riconosciuto dal primo giudice. Le spese di lite – liquidate in applicazione dei parametri minimi (obbiettivamente giustificato dalla non particolare complessità delle questioni trattate) dello scaglione n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di decisione – sono a carico solidale dei convenuti soccombenti, che hanno comune interesse alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida in favore del c.t.u. dr. il compenso complessivo di € 2.936,00, oltre Parte_1 accessori di legge, se dovuti. Condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 850,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per € 125,00. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco