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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11317 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 19921/2023
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 19921/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Dell'Aquila ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso
Umberto I n. 259; pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dilla Gulmì ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Maria a Cubito n. 616; pec:
Email_2
-Opposta –
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dalla dott.ssa Rossella Santoro ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la sede di via Vespucci n. 172/176; pec: t. Email_3
- Opposto -
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602 del
1973.
Conclusioni: come da verbali di udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2023 presso il giudice del lavoro del tribunale di
Napoli, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 071/2022/9025221433/000 dell'importo di euro 220,84, notificatagli in data
17.2.2023 da nonché avverso la sottesa cartella di Controparte_3 pagamento n. 071/2011/0248011634/000 emessa sulla scorta di ordinanza ingiunzione n. 1844 del 3.12.2009 dell' di Napoli. Controparte_2
L'opponente lamentava l'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento e, comunque, l'estinzione a monte del credito dovuta a tempestivo pagamento della sanzione amministrativa irrogata.
Chiedeva, quindi, accertarsi l'irregolarità della procedura di riscossione mediante ruolo intrapresa e, comunque, l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva l' , la quale deduceva, in via preliminare, Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per intangibilità della pretesa, non avendo l'opponente tempestivamente impugnato l'atto prodromico all'intimazione impugnata costituito dalla sottesa cartella di pagamento, che risultava regolarmente notificata in data 12.11.2011, nonché per carenza dell'interesse ad agire in capo all'opponente; sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti attività di esclusiva competenza dell' ; nel Controparte_2 merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che, come detto, risultava regolarmente notificata la cartella sottesa all'intimazione opposta.
La convenuta concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto CP_1 dell'opposizione spiegata e la condanna alle spese di lite della parte ricorrente;
ad ogni buon conto, in caso di accoglimento, chiedeva disporsi la condanna alle spese in capo al solo ente creditore.
Si costituiva, altresì, l' eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'incompetenza del Giudice del lavoro sulla materia, non avendo l'opposizione ad oggetto cartella di pagamento riconducibile ad ordinanza–ingiunzione emessa a seguito dell'omesso versamento di contributi previdenziali o premi;
nel merito pag. 2/8 deduceva l'infondatezza dell'opposizione proposta, non avendo l'opponente pagato quanto richiesto nell'ordinanza – ingiunzione o, comunque, per aver effettuato il pagamento soggetto diverso dal reale debitore, ovvero la società Agé IN s.a.s., laddove l'ordinanza–ingiunzione era stata emessa nei confronti dell'opponente in proprio;
infine, eccepiva la cessata materia del contendere dovuta all'intervenuto annullamento del credito sotteso all'intimazione opposta, a far data dal 30.4.2023, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge n. 197 del 29.12.2022 (cd. legge di bilancio
2023).
Con ordinanza del 20.9.2023, il giudice del lavoro accoglieva l'eccezione sollevata dall' , e rimetteva la causa al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla CP_2 sezione civile tabellarmente preposta.
Assegnata, quindi, la causa alla presente sezione, nelle note a trattazione scritta depositate in data 5.12.2023, l'opponente contestava la documentazione depositata dall' come prova della regolare notificazione della Controparte_4 cartella, e reiterava, comunque, l'eccezione di avvenuto pagamento del credito oggetto di ordinanza–ingiunzione, peraltro tempestivamente eseguito in data 12.3.2010 (prima ancora della spedizione della cartella di pagamento risalente all'anno 2011) e con specifica indicazione dei riferimenti dell'ordinanza che si intendeva eseguire.
Evidenziava, quindi, l'assoluta irrilevanza dell'eccezione relativa al mancato effetto estintivo del pagamento poiché effettuato da persona diversa dal reale debitore – ovvero dalla società Agé IN s.a.s. e non dal medesimo opponente in proprio – atteso che la ricevuta di pagamento dell'F23 riportava il numero e l'anno dell'ordinanza–ingiunzione e l'importo ivi intimato.
Quanto alla invocata cessata materia del contendere derivante dall'intervenuto annullamento del credito per effetto dell'art. 1, comma 222, della legge n. 197 del
29.12.2022, insisteva per la decisione sulla sola condanna alle spese (secondo cd. soccombenza virtuale), adducendo l'avvenuta spedizione dell'intimazione di pagamento dopo l'entrata in vigore della legge in questione e, dunque, quando l'ipotizzato credito era già stato annullato;
chiedeva, pertanto, la condanna dell'agente per la riscossione al pagamento delle spese di lite ed all'ulteriore somma per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. pag. 3/8 Con note a trattazione scritta depositate in data 19.10.2023, l' Controparte_4
ribadiva la regolarità della notificazione della cartella prodromica
[...] all'intimazione opposta e, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per non aver l' tempestivamente impugnato l'atto antecedente all'intimazione opposta;
Pt_1 sotto altro profilo, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per tardività, non avendo l'opponente notificato il ricorso entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione, dovendosi qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o, comunque, entro il termine di quaranta giorni se diversamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; ribadiva, comunque,
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza dell'interesse ad agire in capo all'opponente per essere l'intimazione atto privo di portata lesiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;
eccepiva, nuovamente, il proprio difetto di legittimazione passiva avendo l'opponente contestato l'estinzione a monte del credito per effetto di tempestivo pagamento dell'ordinanza–ingiunzione e, pertanto, l'illegittima iscrizione a ruolo del titolo da parte dell' . Controparte_2
Con note a trattazione scritta depositate, in data 28.11.2023, l' Controparte_2 si riportava a tutto quanto già dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione
[...]
e concludeva per la dichiarazione di cessata materia del contendere in ragione dell'intervenuto annullamento del credito ex lege.
All'udienza del 30.10.2025 i convenuti e Controparte_4 CP_2
di Napoli concludevano come da verbale di udienza e la causa veniva
[...] riservata in decisione.
*****
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, già alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione era entrata in vigore la disposizione di cui all'art. 1, comma 222, della legge n. 197 del 29.12.2022 (cd. legge finanziaria 2023), previsione a tenore della quale, nella versione ratione temporis applicabile: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della pag. 4/8 riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Tale ipotesi di c.d. pace fiscale risulta applicabile - a far data dal 31.3.2023 - al caso di specie, atteso che l'iscrizione di cui al ruolo esattoriale oggetto di contestazione investe partite riferibili al periodo indicato e per importi, sia singolarmente che complessivamente, inferiori al limite di euro 1.000,00.
L'applicabilità della disposizione in questione comporta un evidente difetto di interesse a conseguire una pronuncia nel merito delle contestazioni originariamente formulate e, altresì, delle censure spiegate con l'impugnazione: invero, la previsione dell'annullamento automatico dei debiti precluderebbe qualsivoglia determinazione in prosieguo per il recupero coattivo delle stesse.
Ne discende che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul punto.
2. Se, dunque, risulta cessata la materia del contendere, in mancanza di accordo tra le pag. 5/8 parti, occorre tuttavia provvedere ad una statuizione sulle spese del giudizio sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il Giudice, in tal caso, deve provvedere sulle spese del giudizio effettuando una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr. Cass. Civ. n. 24714/2022).
3. Ciò posto, si osserva che la soccombenza virtuale nel caso di specie va posta a carico dell' e dell' per le seguenti Controparte_2 Controparte_1 ragioni.
L'opponente ha eccepito l'estinzione del credito dimostrando l'avvenuto pagamento tempestivo di quanto intimato nell'ordinanza-ingiunzione.
La censura integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., atteso che la contestazione investe il diritto stesso dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata (per illegittimità stessa della iscrizione a ruolo dovuta a vizio genetico del titolo esecutivo).
Si tratta di doglianza ammissibile (non essendo sottoposta ad alcun termine di decadenza per la sua proposizione) e fondata.
Parte opponente ha depositato copia dell'F23 pagato in data 12.3.2010 e riferito a sanzione amministrativa più spese dovute al Ministero del Lavoro, che riporta i riferimenti esatti dell'ordinanza-ingiunzione n. 1844/2009.
Il pagamento è stato effettuato dalla e non da Parte_2 Parte_1 quest'ultimo personalmente.
Ebbene, considerato che l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa nei confronti di nella qualità di legale rappresentante della Agé IN s.a.s. il Parte_1 pagamento così come effettuato è senz'altro estintivo dell'obbligazione essendovi piena identità tra il soggetto destinatario dell'ordinanza ingiunzione ed il soggetto che ha provveduto al pagamento, vale a dire la società Agé IN s.a.s. di . Parte_1
Del resto la distinta di pagamento riportava espressamente il numero, l'anno e l'importo dell'ordinanza-ingiunzione, di modo che nessun dubbio poteva sorgere circa la volontà di estinguere proprio quel debito e non altri.
Dunque, dall'esame della documentazione offerta emerge che il credito si era già estinto pag. 6/8 in data antecedente finanche all'invio della cartella di pagamento (risalente all'anno
2011) e che, dunque, l'ente creditore non poteva legittimamente iscrivere a ruolo alcun titolo in riferimento all'ordinanza-ingiunzione n. 1844/2009, con la conseguente illegittimità dell'azione esecutiva avviata con l'invio della cartella di pagamento n.
071/2011/0248011634/000, e la successiva l'intimazione di pagamento qui impugnata.
Ciò denota dunque una condotta illegittima dell'ente impositore che giustifica la soccombenza virtuale a suo carico.
Va tuttavia rilevato un profilo di responsabilità anche a carico dell'agente per la riscossione.
L'intimazione di pagamento è stata infatti notificata quando il credito relativo al ruolo esattoriale risultava già annullato dalla legge n. 197 del 29.12.2022.
Invero, sebbene la legge indicata disponesse all'art. 1, comma 222, l'annullamento dei crediti alla data del 31.3.2023 e, quindi, dopo la data di spedizione della intimazione di pagamento in questione (risalente al 17.2.2023), il successivo comma 223 prevedeva al contempo che: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222”.
Con la conseguenza che l'agente per la riscossione non poteva notificare atti della riscossione nel periodo considerato e, quindi, dalla data di entrata in vigore della legge
(1.1.2023) e fino al 31.3.2023.
4.In conclusione, alla luce delle considerazioni illustrate, la soccombenza virtuale versa a carico di entrambe le parti convenute in solido tra loro.
Non va accolta, invece, la richiesta di condanna ulteriore dell'agente per la riscossione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente, non ravvisandosi gli estremi previsti dalla norma.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria,
pag. 7/8 definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 071/2022/9025221433/000 notificata in data 17.2.2023 da , ogni contraria domanda, istanza ed eccezione Controparte_4 disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Condanna e l' Controparte_4 Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_1
che liquida in euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per
[...] marca da bollo, euro 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato costituito dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 02.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 19921/2023
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 19921/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Dell'Aquila ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso
Umberto I n. 259; pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dilla Gulmì ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Maria a Cubito n. 616; pec:
Email_2
-Opposta –
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dalla dott.ssa Rossella Santoro ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la sede di via Vespucci n. 172/176; pec: t. Email_3
- Opposto -
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602 del
1973.
Conclusioni: come da verbali di udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2023 presso il giudice del lavoro del tribunale di
Napoli, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 071/2022/9025221433/000 dell'importo di euro 220,84, notificatagli in data
17.2.2023 da nonché avverso la sottesa cartella di Controparte_3 pagamento n. 071/2011/0248011634/000 emessa sulla scorta di ordinanza ingiunzione n. 1844 del 3.12.2009 dell' di Napoli. Controparte_2
L'opponente lamentava l'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento e, comunque, l'estinzione a monte del credito dovuta a tempestivo pagamento della sanzione amministrativa irrogata.
Chiedeva, quindi, accertarsi l'irregolarità della procedura di riscossione mediante ruolo intrapresa e, comunque, l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva l' , la quale deduceva, in via preliminare, Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per intangibilità della pretesa, non avendo l'opponente tempestivamente impugnato l'atto prodromico all'intimazione impugnata costituito dalla sottesa cartella di pagamento, che risultava regolarmente notificata in data 12.11.2011, nonché per carenza dell'interesse ad agire in capo all'opponente; sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti attività di esclusiva competenza dell' ; nel Controparte_2 merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che, come detto, risultava regolarmente notificata la cartella sottesa all'intimazione opposta.
La convenuta concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto CP_1 dell'opposizione spiegata e la condanna alle spese di lite della parte ricorrente;
ad ogni buon conto, in caso di accoglimento, chiedeva disporsi la condanna alle spese in capo al solo ente creditore.
Si costituiva, altresì, l' eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'incompetenza del Giudice del lavoro sulla materia, non avendo l'opposizione ad oggetto cartella di pagamento riconducibile ad ordinanza–ingiunzione emessa a seguito dell'omesso versamento di contributi previdenziali o premi;
nel merito pag. 2/8 deduceva l'infondatezza dell'opposizione proposta, non avendo l'opponente pagato quanto richiesto nell'ordinanza – ingiunzione o, comunque, per aver effettuato il pagamento soggetto diverso dal reale debitore, ovvero la società Agé IN s.a.s., laddove l'ordinanza–ingiunzione era stata emessa nei confronti dell'opponente in proprio;
infine, eccepiva la cessata materia del contendere dovuta all'intervenuto annullamento del credito sotteso all'intimazione opposta, a far data dal 30.4.2023, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge n. 197 del 29.12.2022 (cd. legge di bilancio
2023).
Con ordinanza del 20.9.2023, il giudice del lavoro accoglieva l'eccezione sollevata dall' , e rimetteva la causa al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla CP_2 sezione civile tabellarmente preposta.
Assegnata, quindi, la causa alla presente sezione, nelle note a trattazione scritta depositate in data 5.12.2023, l'opponente contestava la documentazione depositata dall' come prova della regolare notificazione della Controparte_4 cartella, e reiterava, comunque, l'eccezione di avvenuto pagamento del credito oggetto di ordinanza–ingiunzione, peraltro tempestivamente eseguito in data 12.3.2010 (prima ancora della spedizione della cartella di pagamento risalente all'anno 2011) e con specifica indicazione dei riferimenti dell'ordinanza che si intendeva eseguire.
Evidenziava, quindi, l'assoluta irrilevanza dell'eccezione relativa al mancato effetto estintivo del pagamento poiché effettuato da persona diversa dal reale debitore – ovvero dalla società Agé IN s.a.s. e non dal medesimo opponente in proprio – atteso che la ricevuta di pagamento dell'F23 riportava il numero e l'anno dell'ordinanza–ingiunzione e l'importo ivi intimato.
Quanto alla invocata cessata materia del contendere derivante dall'intervenuto annullamento del credito per effetto dell'art. 1, comma 222, della legge n. 197 del
29.12.2022, insisteva per la decisione sulla sola condanna alle spese (secondo cd. soccombenza virtuale), adducendo l'avvenuta spedizione dell'intimazione di pagamento dopo l'entrata in vigore della legge in questione e, dunque, quando l'ipotizzato credito era già stato annullato;
chiedeva, pertanto, la condanna dell'agente per la riscossione al pagamento delle spese di lite ed all'ulteriore somma per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. pag. 3/8 Con note a trattazione scritta depositate in data 19.10.2023, l' Controparte_4
ribadiva la regolarità della notificazione della cartella prodromica
[...] all'intimazione opposta e, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per non aver l' tempestivamente impugnato l'atto antecedente all'intimazione opposta;
Pt_1 sotto altro profilo, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per tardività, non avendo l'opponente notificato il ricorso entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione, dovendosi qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o, comunque, entro il termine di quaranta giorni se diversamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; ribadiva, comunque,
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza dell'interesse ad agire in capo all'opponente per essere l'intimazione atto privo di portata lesiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;
eccepiva, nuovamente, il proprio difetto di legittimazione passiva avendo l'opponente contestato l'estinzione a monte del credito per effetto di tempestivo pagamento dell'ordinanza–ingiunzione e, pertanto, l'illegittima iscrizione a ruolo del titolo da parte dell' . Controparte_2
Con note a trattazione scritta depositate, in data 28.11.2023, l' Controparte_2 si riportava a tutto quanto già dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione
[...]
e concludeva per la dichiarazione di cessata materia del contendere in ragione dell'intervenuto annullamento del credito ex lege.
All'udienza del 30.10.2025 i convenuti e Controparte_4 CP_2
di Napoli concludevano come da verbale di udienza e la causa veniva
[...] riservata in decisione.
*****
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, già alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione era entrata in vigore la disposizione di cui all'art. 1, comma 222, della legge n. 197 del 29.12.2022 (cd. legge finanziaria 2023), previsione a tenore della quale, nella versione ratione temporis applicabile: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della pag. 4/8 riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Tale ipotesi di c.d. pace fiscale risulta applicabile - a far data dal 31.3.2023 - al caso di specie, atteso che l'iscrizione di cui al ruolo esattoriale oggetto di contestazione investe partite riferibili al periodo indicato e per importi, sia singolarmente che complessivamente, inferiori al limite di euro 1.000,00.
L'applicabilità della disposizione in questione comporta un evidente difetto di interesse a conseguire una pronuncia nel merito delle contestazioni originariamente formulate e, altresì, delle censure spiegate con l'impugnazione: invero, la previsione dell'annullamento automatico dei debiti precluderebbe qualsivoglia determinazione in prosieguo per il recupero coattivo delle stesse.
Ne discende che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul punto.
2. Se, dunque, risulta cessata la materia del contendere, in mancanza di accordo tra le pag. 5/8 parti, occorre tuttavia provvedere ad una statuizione sulle spese del giudizio sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il Giudice, in tal caso, deve provvedere sulle spese del giudizio effettuando una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr. Cass. Civ. n. 24714/2022).
3. Ciò posto, si osserva che la soccombenza virtuale nel caso di specie va posta a carico dell' e dell' per le seguenti Controparte_2 Controparte_1 ragioni.
L'opponente ha eccepito l'estinzione del credito dimostrando l'avvenuto pagamento tempestivo di quanto intimato nell'ordinanza-ingiunzione.
La censura integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., atteso che la contestazione investe il diritto stesso dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata (per illegittimità stessa della iscrizione a ruolo dovuta a vizio genetico del titolo esecutivo).
Si tratta di doglianza ammissibile (non essendo sottoposta ad alcun termine di decadenza per la sua proposizione) e fondata.
Parte opponente ha depositato copia dell'F23 pagato in data 12.3.2010 e riferito a sanzione amministrativa più spese dovute al Ministero del Lavoro, che riporta i riferimenti esatti dell'ordinanza-ingiunzione n. 1844/2009.
Il pagamento è stato effettuato dalla e non da Parte_2 Parte_1 quest'ultimo personalmente.
Ebbene, considerato che l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa nei confronti di nella qualità di legale rappresentante della Agé IN s.a.s. il Parte_1 pagamento così come effettuato è senz'altro estintivo dell'obbligazione essendovi piena identità tra il soggetto destinatario dell'ordinanza ingiunzione ed il soggetto che ha provveduto al pagamento, vale a dire la società Agé IN s.a.s. di . Parte_1
Del resto la distinta di pagamento riportava espressamente il numero, l'anno e l'importo dell'ordinanza-ingiunzione, di modo che nessun dubbio poteva sorgere circa la volontà di estinguere proprio quel debito e non altri.
Dunque, dall'esame della documentazione offerta emerge che il credito si era già estinto pag. 6/8 in data antecedente finanche all'invio della cartella di pagamento (risalente all'anno
2011) e che, dunque, l'ente creditore non poteva legittimamente iscrivere a ruolo alcun titolo in riferimento all'ordinanza-ingiunzione n. 1844/2009, con la conseguente illegittimità dell'azione esecutiva avviata con l'invio della cartella di pagamento n.
071/2011/0248011634/000, e la successiva l'intimazione di pagamento qui impugnata.
Ciò denota dunque una condotta illegittima dell'ente impositore che giustifica la soccombenza virtuale a suo carico.
Va tuttavia rilevato un profilo di responsabilità anche a carico dell'agente per la riscossione.
L'intimazione di pagamento è stata infatti notificata quando il credito relativo al ruolo esattoriale risultava già annullato dalla legge n. 197 del 29.12.2022.
Invero, sebbene la legge indicata disponesse all'art. 1, comma 222, l'annullamento dei crediti alla data del 31.3.2023 e, quindi, dopo la data di spedizione della intimazione di pagamento in questione (risalente al 17.2.2023), il successivo comma 223 prevedeva al contempo che: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222”.
Con la conseguenza che l'agente per la riscossione non poteva notificare atti della riscossione nel periodo considerato e, quindi, dalla data di entrata in vigore della legge
(1.1.2023) e fino al 31.3.2023.
4.In conclusione, alla luce delle considerazioni illustrate, la soccombenza virtuale versa a carico di entrambe le parti convenute in solido tra loro.
Non va accolta, invece, la richiesta di condanna ulteriore dell'agente per la riscossione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente, non ravvisandosi gli estremi previsti dalla norma.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria,
pag. 7/8 definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 071/2022/9025221433/000 notificata in data 17.2.2023 da , ogni contraria domanda, istanza ed eccezione Controparte_4 disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Condanna e l' Controparte_4 Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_1
che liquida in euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per
[...] marca da bollo, euro 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato costituito dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 02.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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