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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta del 13/10/2025, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 7953 /2023 R.G. promossa da:
, nato il [...], a [...] e residente ivi, in via Parte_1
AN AP n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro SIMONE, presso il quale elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Indebito assistenziale
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali/note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 9/12/2023 l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedersi annullare il provvedimento dell' notificatogli il 31.8.2023, CP_1 con cui l'Ente Previdenziale:
- aveva comunicato di avergli indebitamente liquidato per il periodo 01.03.2016/31.12.2016 la maggiorazione sociale per l'assegno sociale n. 04021716, non spettante per superamento dei limiti reddituali - per € 1.124,07; - lo aveva altresì informato che avrebbe proceduto al recupero della predetta somma sulla pensione VO/ART n. 33025832 di cui è tuttora titolare, attraverso 19 trattenute sul rateo mensile a partire dalla prima data utile. Ha puntualizzato, in verità, che, a seguito di controlli effettuati da parte dell' e CP_1 comunicati con raccomandata dell'1.11.2018, tale indebito, già contestatogli per la stessa causale e per il medesimo importo, era stato anche già restituito a mezzo bollettino postale del 17.12.2018; che, pertanto, ha il 3.11.2023 diffidato – senza esito - l' dal procedere CP_1 al recupero, allegando prova dell'effettuato pagamento. Premesso di aver presentato ricorso amministrativo il 13.11.2023, dichiarato inammissibile, ha contestato l'illegittimità della trattenuta, sia perché relativa ad un indebito già restituito, sia in quanto operata su una pensione al di sotto della soglia di pignorabilità e ha chiesto l'accertamento della non debenza delle somme illegittimamente trattenute e la restituzione delle stesse, con vittoria di spese di giudizio e attribuzione al procuratore antistatario.
Nel costituirsi tempestivamente l' ha contestato le avverse prospettazioni e difeso la CP_1 legittimità del proprio operato, facendo rilevare che la ripetizione d'indebito è stata duplicata per mero errore, essendo stato il pagamento - effettuato nel lontano 2018 – contabilizzato solo il 22.2.2024; ha insistito sulla piena ripetibilità delle prestazioni assistenziali e rappresentato che le trattenute saranno presto restituite. Sulla scorta di tali motivazioni ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, trattandosi di vicenda documentale, la causa è decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle relative motivazioni.
Si legge nella relazione amministrativa: “Si comunica che in data 22.02.2024 è stato contabilizzato il bollettino di € 1.124,07 pagato per l'indebito n. 14628711per cui lo stesso risulta estinto”. L'indebito vantato dall' è relativo al ricalco della prestazione di assegno sociale erogata CP_1
e riscossa per il periodo suindicato, per la maggiorazione sociale non spettante per superamento dei limiti reddituali. Tanto si evince dalla comunicazione in atti. L'istante ha pagato in unica soluzione l'indebito per l'esatto importo in data 11.12.2018 (cfr. bollettino all.) e tale circostanza è confermata dall'Ente resistente in memoria di costituzione, in cui si ammette anche che – testualmente -: “Successivamente l' ha CP_1 effettuato, erroneamente, per lo stesso indebito già sanato ed estinto, due trattenute sulla pensione VO/ART in godimento, trattenute che sono state restituite una di € 177,42 e l'altra di € 177,48 con valuta rispettivamente 27.03.2024 e 27.05.2024, per l'importo complessivo di € 354,90. Purtroppo, le trattenute sulla pensione VO/ART sono state effettuate dal momento che il pagamento di
€ 1.124,07 del 11.12.2018 è stato contabilizzato solo in data 22.02.2024”. Alcun addebito può essere mosso, pertanto, al . Pt_1 Inconferenti risultano tutte le argomentazioni dell' incentrate sul riparto degli oneri CP_1 probatori, sulla mancata dimostrazione dei presupposti per fruire del beneficio della maggiorazione e sulla legittimità della prima comunicazione di indebito, atteso che tanto non è oggetto del thema decidendum odierno, circoscritto alla legittimità della sola seconda e ultronea comunicazione di ripetizione, che si appalesa evidentemente, per tutto ciò che è stato ricostruito, quale mera duplicazione della prima.
Tuttavia, l' ha adottato un atteggiamento collaborativo e di buona fede, a fronte CP_1 dell'aggravio causato al solvens: con il deposito del 26.9.2025 (cfr. all.) ha fornito alcune precisazioni e ha provato di aver provveduto in autotutela alla restituzione delle indebite trattenute effettuate in esecuzione del recupero dell'indebito. In particolare, ha posto in luce che le trattenute effettuate sulla pensione in godimento per lo stesso debito sono state le seguenti:
- € 59,16 cedolino di 11/2023;
- € 118,32 cedolino di 12/2023;
- € 59,16 cedolino di 01/2024;
- € 59.16 cedolino di 02/2024;
- € 59,16 cedolini di 03/2024, per un totale di trattenute indebite di € 354,96. E che è avvenuta anche l'integrale restituzione delle somme, in due momenti: € 177,48 in data 27.03.2024 e € 177,42 in data 27.05.2024, per un totale di € 354,90 (lo scarto di 6 cent. è da considerarsi parva materia).
A questo punto, va dichiarata integralmente cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa del sopravvenuto annullamento con conseguente restituzione integrale delle trattenute (cfr. alleg. telematici . CP_1
Deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente in ordine all'avviso di addebito opposto.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'intervento in autotutela da parte dell'Ente previdenziale.
Residua la determinazione delle spese processuali, che stimasi equo compensare per un terzo, in considerazione anche che l' ha avvertito che la prima delle due restituzioni CP_1 era stata anticipata al legale del ricorrente (cfr. PEC del 27.3.2024), in una data di poco successiva a quella data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (14.2.2024) ma precedente alla celebrazione della prima udienza. Per la refusione dei restanti due terzi va condannato l'Ente, secondo il principio della soccombenza virtuale, da distrarsi per anticipo fattone.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) previa compensazione nella misura di un terzo, condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 650,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione, secondo i valori minimi del DM 55/2014 e ss.mm.ii.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta del 13/10/2025, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 7953 /2023 R.G. promossa da:
, nato il [...], a [...] e residente ivi, in via Parte_1
AN AP n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro SIMONE, presso il quale elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Indebito assistenziale
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali/note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 9/12/2023 l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedersi annullare il provvedimento dell' notificatogli il 31.8.2023, CP_1 con cui l'Ente Previdenziale:
- aveva comunicato di avergli indebitamente liquidato per il periodo 01.03.2016/31.12.2016 la maggiorazione sociale per l'assegno sociale n. 04021716, non spettante per superamento dei limiti reddituali - per € 1.124,07; - lo aveva altresì informato che avrebbe proceduto al recupero della predetta somma sulla pensione VO/ART n. 33025832 di cui è tuttora titolare, attraverso 19 trattenute sul rateo mensile a partire dalla prima data utile. Ha puntualizzato, in verità, che, a seguito di controlli effettuati da parte dell' e CP_1 comunicati con raccomandata dell'1.11.2018, tale indebito, già contestatogli per la stessa causale e per il medesimo importo, era stato anche già restituito a mezzo bollettino postale del 17.12.2018; che, pertanto, ha il 3.11.2023 diffidato – senza esito - l' dal procedere CP_1 al recupero, allegando prova dell'effettuato pagamento. Premesso di aver presentato ricorso amministrativo il 13.11.2023, dichiarato inammissibile, ha contestato l'illegittimità della trattenuta, sia perché relativa ad un indebito già restituito, sia in quanto operata su una pensione al di sotto della soglia di pignorabilità e ha chiesto l'accertamento della non debenza delle somme illegittimamente trattenute e la restituzione delle stesse, con vittoria di spese di giudizio e attribuzione al procuratore antistatario.
Nel costituirsi tempestivamente l' ha contestato le avverse prospettazioni e difeso la CP_1 legittimità del proprio operato, facendo rilevare che la ripetizione d'indebito è stata duplicata per mero errore, essendo stato il pagamento - effettuato nel lontano 2018 – contabilizzato solo il 22.2.2024; ha insistito sulla piena ripetibilità delle prestazioni assistenziali e rappresentato che le trattenute saranno presto restituite. Sulla scorta di tali motivazioni ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, trattandosi di vicenda documentale, la causa è decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle relative motivazioni.
Si legge nella relazione amministrativa: “Si comunica che in data 22.02.2024 è stato contabilizzato il bollettino di € 1.124,07 pagato per l'indebito n. 14628711per cui lo stesso risulta estinto”. L'indebito vantato dall' è relativo al ricalco della prestazione di assegno sociale erogata CP_1
e riscossa per il periodo suindicato, per la maggiorazione sociale non spettante per superamento dei limiti reddituali. Tanto si evince dalla comunicazione in atti. L'istante ha pagato in unica soluzione l'indebito per l'esatto importo in data 11.12.2018 (cfr. bollettino all.) e tale circostanza è confermata dall'Ente resistente in memoria di costituzione, in cui si ammette anche che – testualmente -: “Successivamente l' ha CP_1 effettuato, erroneamente, per lo stesso indebito già sanato ed estinto, due trattenute sulla pensione VO/ART in godimento, trattenute che sono state restituite una di € 177,42 e l'altra di € 177,48 con valuta rispettivamente 27.03.2024 e 27.05.2024, per l'importo complessivo di € 354,90. Purtroppo, le trattenute sulla pensione VO/ART sono state effettuate dal momento che il pagamento di
€ 1.124,07 del 11.12.2018 è stato contabilizzato solo in data 22.02.2024”. Alcun addebito può essere mosso, pertanto, al . Pt_1 Inconferenti risultano tutte le argomentazioni dell' incentrate sul riparto degli oneri CP_1 probatori, sulla mancata dimostrazione dei presupposti per fruire del beneficio della maggiorazione e sulla legittimità della prima comunicazione di indebito, atteso che tanto non è oggetto del thema decidendum odierno, circoscritto alla legittimità della sola seconda e ultronea comunicazione di ripetizione, che si appalesa evidentemente, per tutto ciò che è stato ricostruito, quale mera duplicazione della prima.
Tuttavia, l' ha adottato un atteggiamento collaborativo e di buona fede, a fronte CP_1 dell'aggravio causato al solvens: con il deposito del 26.9.2025 (cfr. all.) ha fornito alcune precisazioni e ha provato di aver provveduto in autotutela alla restituzione delle indebite trattenute effettuate in esecuzione del recupero dell'indebito. In particolare, ha posto in luce che le trattenute effettuate sulla pensione in godimento per lo stesso debito sono state le seguenti:
- € 59,16 cedolino di 11/2023;
- € 118,32 cedolino di 12/2023;
- € 59,16 cedolino di 01/2024;
- € 59.16 cedolino di 02/2024;
- € 59,16 cedolini di 03/2024, per un totale di trattenute indebite di € 354,96. E che è avvenuta anche l'integrale restituzione delle somme, in due momenti: € 177,48 in data 27.03.2024 e € 177,42 in data 27.05.2024, per un totale di € 354,90 (lo scarto di 6 cent. è da considerarsi parva materia).
A questo punto, va dichiarata integralmente cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa del sopravvenuto annullamento con conseguente restituzione integrale delle trattenute (cfr. alleg. telematici . CP_1
Deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente in ordine all'avviso di addebito opposto.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'intervento in autotutela da parte dell'Ente previdenziale.
Residua la determinazione delle spese processuali, che stimasi equo compensare per un terzo, in considerazione anche che l' ha avvertito che la prima delle due restituzioni CP_1 era stata anticipata al legale del ricorrente (cfr. PEC del 27.3.2024), in una data di poco successiva a quella data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (14.2.2024) ma precedente alla celebrazione della prima udienza. Per la refusione dei restanti due terzi va condannato l'Ente, secondo il principio della soccombenza virtuale, da distrarsi per anticipo fattone.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) previa compensazione nella misura di un terzo, condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 650,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione, secondo i valori minimi del DM 55/2014 e ss.mm.ii.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini