Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 22 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 07/10/2021, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 00955/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del -OMISSIS- del 17.6.2021 avente ad oggetto “-OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-). Conferma della sospensione -OMISSIS-dell'anno formativo 2014/2015, a valere sulle delibere di Giunta nn. -OMISSIS- del 27.5.2014”;
di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che con il presente ricorso il -OMISSIS-impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il decreto, meglio indicato in epigrafe, con cui il -OMISSIS- della Regione Veneto ha confermato “la sospensione-OMISSIS-codd. 3859/1/1/201/2014, 3859/1/2/801/2014, 3859/1/1/803/2014 disposta con il DDR n. -OMISSIS- del 15/02/2016, fino alla definizione del Procedimento Penale n. -OMISSIS-”;
Ritenuto che il pregiudizio paventato dal ricorrente -OMISSIS- sia privo dei necessari caratteri di gravità ed irreparabilità, considerato che si riferisce ad un eventuale pregiudizio di carattere economico, di per sé riparabile in via risarcitoria, e tenuto conto è solo genericamente affermata la situazione di difficoltà economica in cui verserebbero i soggetti ammessi al passivo del fallimento;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare vada respinta;
Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.