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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2025
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/12/2025
Dott.ssa IA RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
SUNSERVICE S.R.L .
Avv. OGGIANO SERGIO sostituito dall'avv. Luca Sechi
APPELLANTE contro
CP_1
Avv. COCCO ANTONIO MARIA e GAIAS PINA A. presenti
APPELLATA
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA RI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati Dott.ssa IA RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 153/2025 promossa da:
SUNSERVICE S.R.L. rappresentata e difesa dall'Avv. OGGIANO SERGIO come da procura in atti
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti COCCO ANTONIO MARIA e GAIAS PINA A. come CP_1 da procura in atti
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1069/2024 del 26.9.2024 il Tribunale di Sassari rigettava l'opposizione proposta da
ER s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 81 del 19.1.2023 con cui il medesimo tribunale le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 8.067,59, oltre interessi, a titolo di CP_1
caparra penitenziale in forza del contratto di appalto di cui alla L. 77/2020 c.d. “Superbonus”, stipulato in data 22.4.2021.
Il Giudice riteneva provato il pagamento della somma a titolo di caparra e valutava che i costi finanziari invocati dall'appaltatrice in compensazione rispetto a tale somma non costituissero oneri in capo al pagina 2 di 5 committente, in quanto non previsti. Riteneva, dunque, che la ER avesse accettato il rischio di una cessione a condizioni non favorevoli e, di conseguenza, rigettava l'opposizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ER, deducendo la erronea applicazione della disciplina dell'appalto c.d. Superbonus in merito agli oneri sopravvenuti ed imprevedibili.
All'udienza del 19.12.2025 la causa è stata trattata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello l'appellante ha lamentato la erronea valutazione in merito alla ripetizione dell'importo, evidenziando che erano sopravvenuti oneri finanziari imprevedibili da porre non a suo carico, ma a carico del committente, ovvero che l'istituto di credito, al momento della cessione, aveva applicato uno sconto pari all'86,36% come da certificazione dello studio di revisione.
L'appello non è fondato.
Correttamente il Giudice riteneva che la ER, essendo attrice sostanziale, dovesse provare il
“fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. n. 15677 del
03/07/2009, Cass. n. 1743 del 26.1.2007)”. Viceversa, la “che agisce per l'adempimento o la CP_1
risoluzione contrattuale deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”.
Nel caso di specie, è pacifico che fra le parti era intercorso un contratto di appalto per la realizzazione di lavori ai sensi della legge n. 77 del 17.7.2020, c.d. “Superbonus”.
È incontestato anche che i lavori erano stati completati e che la committente aveva versato il corrispettivo pattuito mediante cessione del credito di imposta.
Quanto al diritto di credito della per la caparra penitenziale, nel contratto di appalto all'art. 15 si CP_1
legge che “in virtù di quanto già pattuito con il contratto preliminare in data 22/04/2021, il cui contenuto si richiama espressamente, l'appaltatore si obbliga a restituire al committente l'importo di euro
8.067,59 da considerarsi fruttifero, percepito in data 22/04/2021, a titolo di caparra penitenziale, ai sensi dell'art. 1386 cc, entro il termine di dieci giorni dalla data di accredito nel conto corrente bancario intestato alla società dell'importo da percepire a titolo di credito di imposta ceduto dal committente, con dichiarazione sottoscritta in data 22/04/2021” (v. doc. 1 fascicolo di primo grado ER).
Dunque, la assolveva l'onere probatorio del suo credito di € 8.067,59 nei confronti della società CP_1
appaltatrice derivante dalla caparra penitenziale.
pagina 3 di 5 Viceversa, la ER doveva provare la restituzione di tale somma o un fatto modificativo o estintivo della altrui pretesa.
Se è vero che nessun documento attesta tale restituzione, la ER ha sostenuto che il suo corrispettivo avrebbe dovuto includere anche i costi eventuali per la successiva cessione di crediti a terzi, da porre in capo alla committente.
Anche tale tesi non è fondata.
A riguardo, osserva questa Corte che le parti avevano espressamente approvato per iscritto e quantificato il corrispettivo per la realizzazione dei lavori nella sola somma di € 134.702,18, IVA inclusa.
Nessun riferimento esse facevano allo sconto in fattura eventualmente applicato dalla banca con la cessione del credito.
Nel contratto non risulta alcuna clausola che possa addebitare ulteriori costi alla committente.
Tale interpretazione letterale è confortata altresì dal successivo comportamento dell'appaltatrice che, ad un anno di distanza, il 19.12.2022, aveva predisposto e firmato unilateralmente un successivo
“contratto di riaddebito differenza maggiori oneri finanziari sopravvenuti” nel quale aveva previsto che
“il Committente si impegna ed obbliga a corrispondere, alla ER srl, l'importo di € 6.740,84 Iva inclusa come per legge, a copertura del valore differenziale tra il contratto definitivo di appalto di €
134.702,18 IVA inclusa come per legge, e la riconversione del credito di imposta, riconosciuto dall'istituto finanziario di € 127.961,34 IVA inclusa come per legge”, e che, dunque, “le parti prevedono espressamente che l'importo pattuito venga trattenuto dalla caparra penitenziale di € 8.067,59 (euro ottomilasessantasette/59), già versata, in forza del contratto di appalto, mediante compensazione, con conseguente restituzione di € 1.326,75 (euro milletrecentoventisei/75)” (v. doc. 5 fascicolo primo grado
ER).
Accordo, invece, non sottoscritto dalla che, così facendo, manifestava la sua volontà di non CP_1
accettare tale modifica.
Correttamente, ancora, il primo Giudice riteneva non rilevante la risposta all'interpello n. 904-
1140/2022 dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui precisa che le spese sostenute per l'attuazione del credito non possono essere detratte né scontate in fattura, in quanto non risponde al quesito in oggetto relativo agli oneri sopravvenuti sostenuti dall'appaltatrice a seguito della cessione (v. all. memoria 183 fascicolo primo grado ER).
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto esposto, ritiene questa Corte che in assenza di prova su una differente ripartizione dei costi sopravvenuti, con la firma del contratto di appalto l'appaltatrice abbia quindi espressamente accettato il rischio derivante dai maggiori oneri della cessione del credito verso terzi.
Segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna della
ER s.r.l. al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore a CP_1
, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la
[...]
semplicità delle questioni trattate e il ridotto numero di udienze in questo grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in rigetto dell'appello proposto da ER s.r.l. avverso la sentenza n. 1069/2024 emessa dal Tribunale di Sassari in data 26.9.2024:
1) conferma la sentenza impugnata;
2) condanna ER s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in CP_1
€ 2.906,00, per compensi oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, il 19.12.2025
Il Presidente – rel.
Dott.ssa IA RI
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/12/2025
Dott.ssa IA RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
SUNSERVICE S.R.L .
Avv. OGGIANO SERGIO sostituito dall'avv. Luca Sechi
APPELLANTE contro
CP_1
Avv. COCCO ANTONIO MARIA e GAIAS PINA A. presenti
APPELLATA
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA RI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati Dott.ssa IA RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 153/2025 promossa da:
SUNSERVICE S.R.L. rappresentata e difesa dall'Avv. OGGIANO SERGIO come da procura in atti
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti COCCO ANTONIO MARIA e GAIAS PINA A. come CP_1 da procura in atti
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1069/2024 del 26.9.2024 il Tribunale di Sassari rigettava l'opposizione proposta da
ER s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 81 del 19.1.2023 con cui il medesimo tribunale le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 8.067,59, oltre interessi, a titolo di CP_1
caparra penitenziale in forza del contratto di appalto di cui alla L. 77/2020 c.d. “Superbonus”, stipulato in data 22.4.2021.
Il Giudice riteneva provato il pagamento della somma a titolo di caparra e valutava che i costi finanziari invocati dall'appaltatrice in compensazione rispetto a tale somma non costituissero oneri in capo al pagina 2 di 5 committente, in quanto non previsti. Riteneva, dunque, che la ER avesse accettato il rischio di una cessione a condizioni non favorevoli e, di conseguenza, rigettava l'opposizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ER, deducendo la erronea applicazione della disciplina dell'appalto c.d. Superbonus in merito agli oneri sopravvenuti ed imprevedibili.
All'udienza del 19.12.2025 la causa è stata trattata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello l'appellante ha lamentato la erronea valutazione in merito alla ripetizione dell'importo, evidenziando che erano sopravvenuti oneri finanziari imprevedibili da porre non a suo carico, ma a carico del committente, ovvero che l'istituto di credito, al momento della cessione, aveva applicato uno sconto pari all'86,36% come da certificazione dello studio di revisione.
L'appello non è fondato.
Correttamente il Giudice riteneva che la ER, essendo attrice sostanziale, dovesse provare il
“fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. n. 15677 del
03/07/2009, Cass. n. 1743 del 26.1.2007)”. Viceversa, la “che agisce per l'adempimento o la CP_1
risoluzione contrattuale deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”.
Nel caso di specie, è pacifico che fra le parti era intercorso un contratto di appalto per la realizzazione di lavori ai sensi della legge n. 77 del 17.7.2020, c.d. “Superbonus”.
È incontestato anche che i lavori erano stati completati e che la committente aveva versato il corrispettivo pattuito mediante cessione del credito di imposta.
Quanto al diritto di credito della per la caparra penitenziale, nel contratto di appalto all'art. 15 si CP_1
legge che “in virtù di quanto già pattuito con il contratto preliminare in data 22/04/2021, il cui contenuto si richiama espressamente, l'appaltatore si obbliga a restituire al committente l'importo di euro
8.067,59 da considerarsi fruttifero, percepito in data 22/04/2021, a titolo di caparra penitenziale, ai sensi dell'art. 1386 cc, entro il termine di dieci giorni dalla data di accredito nel conto corrente bancario intestato alla società dell'importo da percepire a titolo di credito di imposta ceduto dal committente, con dichiarazione sottoscritta in data 22/04/2021” (v. doc. 1 fascicolo di primo grado ER).
Dunque, la assolveva l'onere probatorio del suo credito di € 8.067,59 nei confronti della società CP_1
appaltatrice derivante dalla caparra penitenziale.
pagina 3 di 5 Viceversa, la ER doveva provare la restituzione di tale somma o un fatto modificativo o estintivo della altrui pretesa.
Se è vero che nessun documento attesta tale restituzione, la ER ha sostenuto che il suo corrispettivo avrebbe dovuto includere anche i costi eventuali per la successiva cessione di crediti a terzi, da porre in capo alla committente.
Anche tale tesi non è fondata.
A riguardo, osserva questa Corte che le parti avevano espressamente approvato per iscritto e quantificato il corrispettivo per la realizzazione dei lavori nella sola somma di € 134.702,18, IVA inclusa.
Nessun riferimento esse facevano allo sconto in fattura eventualmente applicato dalla banca con la cessione del credito.
Nel contratto non risulta alcuna clausola che possa addebitare ulteriori costi alla committente.
Tale interpretazione letterale è confortata altresì dal successivo comportamento dell'appaltatrice che, ad un anno di distanza, il 19.12.2022, aveva predisposto e firmato unilateralmente un successivo
“contratto di riaddebito differenza maggiori oneri finanziari sopravvenuti” nel quale aveva previsto che
“il Committente si impegna ed obbliga a corrispondere, alla ER srl, l'importo di € 6.740,84 Iva inclusa come per legge, a copertura del valore differenziale tra il contratto definitivo di appalto di €
134.702,18 IVA inclusa come per legge, e la riconversione del credito di imposta, riconosciuto dall'istituto finanziario di € 127.961,34 IVA inclusa come per legge”, e che, dunque, “le parti prevedono espressamente che l'importo pattuito venga trattenuto dalla caparra penitenziale di € 8.067,59 (euro ottomilasessantasette/59), già versata, in forza del contratto di appalto, mediante compensazione, con conseguente restituzione di € 1.326,75 (euro milletrecentoventisei/75)” (v. doc. 5 fascicolo primo grado
ER).
Accordo, invece, non sottoscritto dalla che, così facendo, manifestava la sua volontà di non CP_1
accettare tale modifica.
Correttamente, ancora, il primo Giudice riteneva non rilevante la risposta all'interpello n. 904-
1140/2022 dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui precisa che le spese sostenute per l'attuazione del credito non possono essere detratte né scontate in fattura, in quanto non risponde al quesito in oggetto relativo agli oneri sopravvenuti sostenuti dall'appaltatrice a seguito della cessione (v. all. memoria 183 fascicolo primo grado ER).
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto esposto, ritiene questa Corte che in assenza di prova su una differente ripartizione dei costi sopravvenuti, con la firma del contratto di appalto l'appaltatrice abbia quindi espressamente accettato il rischio derivante dai maggiori oneri della cessione del credito verso terzi.
Segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna della
ER s.r.l. al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore a CP_1
, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la
[...]
semplicità delle questioni trattate e il ridotto numero di udienze in questo grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in rigetto dell'appello proposto da ER s.r.l. avverso la sentenza n. 1069/2024 emessa dal Tribunale di Sassari in data 26.9.2024:
1) conferma la sentenza impugnata;
2) condanna ER s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in CP_1
€ 2.906,00, per compensi oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, il 19.12.2025
Il Presidente – rel.
Dott.ssa IA RI
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