Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12018/2022 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaeta Renata e Parte_1 C.F._1
Amalia Spadaro.
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Alessandro De Angelis (C.F. ) e Antonio Fasanella (C.F. ), C.F._3 C.F._4
nonchè
P.IVA in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. Antonello Romano, C.F. . C.F._5
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.02.2025 e comparse conclusionali e di replica.
FATTO
pagina 1 di 18
Più in particolare, l'attore deduceva:
- che a causa di forti dolori alla gamba destra con contrattura del muscolo femorale esterno, si affidava alle cure del dott. , il quale in data 06.07.2017, lo visitava e Controparte_1 diagnosticava “Radicolite della V lombare di destra, da spondilodiscoartrosi”, prescrivendo trattamento farmacologico ed esami strumentali;
- che persistendo la sintomatologia dolorosa lo specialista diagnosticava “Parestesie nel territorio della V radice lombare di destra, che si accentuano dopo sforzo” e prescriveva esame RM del rachide lombo-sacrale nonché studio elettromiografico,
- che l'istante effettuava in data 02.11.2017 l'esame RM del rachide lombo-sacrale presso l'Istituto di Cont diagnostica nucleare “ ” di PO, il cui referto riportava: “Appiattimento della lordosi.
Modesti segni di spondilosi e artrosi interapofisaria. […] Nuclei intraspongiosi a carico delle limitanti somatiche contrapposte di D11-D12. Disidratazione dei dischi intersomatici del tratto L3-
S1. Marcata protrusione discale posteriore mediana e paramediana bilaterale a livello di L4-L5 che comprime lievemente il sacco durale e sporge in sede intraforaminale sinistra. Protrusioni discali posteriori in sede mediana e paramediana bilaterale a livello di L3-L4 ed L5-S1 che improntano il sacco durale. […] Piccola cisti peri-radicolare a livello di S2-S3” (all. 7);
- che nonostante tutte le cure intraprese, persistendo la sintomatologia dolorosa all'arto inferiore destro, l'attore in data 17.01.2020 si sottoponeva a visita neurochirurgica presso l'Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, in occasione della quale il dott. , Persona_1 presa visione della RMN del rachide lombo-sacrale effettuata in data 02.11.2017, all'esito della lettura di quell'esame strumentale relazionava: “Paziente con riferita lombalgia e sciatalgia destra. Si visiona esame RM del rachide lombare del 02.11.17 che documenta aspetto protruso del CP_2 disco intersomatico L4/5 con associata focalità ernaria intraforaminale sinistra. Sembra apprezzarsi formazione cistica a carico del polo renale superiore a sinistra da rivalutare mediante esame ecografico […] Esegua esame RM rachide cervicale, dorsale e lombare”;
- che lo effettuava una ecografia ed una tac total body e, in data 07.02.2020, si sottoponeva Pt_1
a visita urologica presso l' di PO, in occasione della quale il dott. Controparte_3 [...]
dopo aver raccolto accurata anamnesi e preso visione degli esami strumentali, compresa la Per_2
RM del 02.11.2017, formulava la diagnosi di “Neoplasia renale sinistra con trombosi estesa della pagina 2 di 18 vena renale, Linfoadenopatie multiple, Nodulo surrenalico contro laterale”, proponendolo per il ricovero;
- che in data 09.03.2020, l'istante veniva ricoverato presso l'U.O.C. di dell' CP_4 [...]
di PO e sottoposto ad intervento chirurgico di nefrectomia radicale sinistra open CP_3 con asportazione dei linfonodi periaortici, sezione della vena renale sede di trombo e nefreurectomia. Veniva dimesso in data 19.03.2020 con terapia farmacologica domiciliare e indicazione di ulteriori controlli. L'esame istologico del 13.03.2020 confermava trattarsi di
“Carcinoma del rene a cellule chiare, G3 [...] Stadio patologico: pT3a; Pn0;
- che in data 04.06.2020, l'istante veniva nuovamente ricoverato presso l' di Controparte_3
PO dove si sottoponeva ad intervento di lisi laparoscopica di adesioni peritoneali, surrenectomia monolaterale in VL. Veniva dimesso in data 08.06.2020 con la diagnosi di sospetta metastasi da K rene surrene destro terapia farmacologica domiciliare e indicazione di ulteriori controlli. L'esame istologico sui campioni prelevati risultava positivo per metastasi surrenalica da adenocarcinoma renale, confermando la diagnosi di “Metastasi surrenalica dx da carcinoma renale sn”;
- che lo , che già presentava criticità di natura cardiologica, somatizzava a livello cardiaco la Pt_1 propria gravissima condizione fisica e psicologica. In data 13.07.2020, in occasione di un grave e significativo episodio di bradicardia sintomatica, veniva trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Fatebenefratelli” di PO e dove veniva ricoverato con diagnosi di lipotimia in paziente con bradicardia spiccata e sottoposto ad intervento di impianto di PMK definitivo bicamerale MR;
- che in data 25.07.2020 la commissione medica per l'accertamento della invalidità civile presso l'INPS territorialmente competente, dopo avere visitato l'istante lo riconosceva portatore di handicap in situazione di gravita (art. 3, comma 3, l. 104/92), invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (l. 18/80) e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- che ad oggi l'attore è affetto da disturbo dell'equilibrio, deficit della concentrazione e umore depresso, da instabilità posturale e astenia generalizzata, nonché da insufficienza renale cronica;
- che, alla luce di quanto sopra riportato, emergono evidenti profili di responsabilità a carico del dott.
, poiché il comportamento professionale tenuto nella lettura delle immagini CP_1 radiografiche della RM del 02.11.2017 non è stato corretto e adeguato per imprudenza, negligenza e imperizia;
- che l' esame strumentale del 02.11.2017 veniva prescritto e poi visionato dal professionista al tempo in cui lo era presso di lui in cura per la sintomatologia dolorosa avvertita con Pt_1 persistenza all'arto inferiore. Tale esame strumentale già presentava evidenti segni di lesione pagina 3 di 18 ecograficamente di evidenza oncologica, consistente in una lesione cistica a carico del polo superiore del rene sinistro. In quella sede, in ordine a tale lesione, non fu formulata alcuna diagnosi né fu sollevato alcun dubbio diagnostico, impedendo così al paziente - già tra il 2017 e il 2018 - la possibilità di sottoporsi agli accertamenti necessari al fine di pervenire alla diagnosi precoce di neoplasia renale. Da tale comportamento professionale è derivato un peggioramento delle condizioni di salute dello;
Pt_1
- che nella consulenza medico-legale del dott. viene definita con chiarezza la Persona_3 riconducibilità delle patologie attualmente sofferte dall'attore alla omessa/tardiva diagnosi, quanto meno in termini di sospetto, della lesione a carico del rene sinistro.; la mancata diagnosi ha di fatto impedito al soggetto nella condizione di esercitare correttamente i propri diritti e quindi formarsi una “volontà” che sia effettivamente tale, in altri termini, porlo in condizione di “scegliere”;
- che la richiesta risarcitoria inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 14.01.2022 (all. 45) rimaneva priva di riscontro;
- che la domanda è procedibile per essere stata preceduta dal procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, previsto dall'art. 8, secondo comma, L. 23/2017 (c.d. legge
“Gelli”), tentativo conclusosi con esito negativo per assenza dei convenuti.
Tutto ciò esposto, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità medica e risarcitoria del convenuto dott. , e per l'effetto condannarlo al pagamento in suo favore del Controparte_1 complessivo importo di € 145.991,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre spese vive sostenute, comprensivo delle voci di danno di natura biologica, psichica, morale, dinamico-relazionale, alla vita di relazione, esistenziale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo.
Si costituiva in data 06.10.2022 il dott. il quale in via preliminare chiedeva di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea chiedeva la condanna della CP_2 unica responsabile per i fatti di causa e nell'ipotesi di riconoscimento di una sua responsabilità in ordine agli eventi dannosi, chiedeva determinarsi il grado di responsabilità concorrente e, per l'effetto ottenere la condanna della a rimborsarlo per quanto dovesse pagare in forza dell'emananda Controparte_2 sentenza in misura superiore al proprio grado di responsabilità. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Si costituiva in data 06.03.2023 la la quale in via preliminare eccepiva Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per il difetto di mediazione nei suoi confronti;
deduceva inoltre, la nullità dell'atto di chiamata in causa per l'omissione o, comunque, l'incertezza della determinazione della cosa pagina 4 di 18 oggetto della domanda e per l'insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, nonché per mancata qualificazione e quantificazione della domanda.
La società chiamata deduceva, inoltre, la inammissibilità e improcedibilità della domanda di chiamata in causa, per mancata correlazione con la domanda introdotta dall'attore, e, soprattutto, per la mancanza di rapporto (contrattuale o extracontrattuale) tra la e il dott. chiamante. CP_2 CP_1
Specificava, infatti, che nel caso in esame, non trovava applicazione il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto, occorrendo invece la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore, circostanza non verificatesi nel caso di specie. Nel merito poi eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva in quanto alcuna responsabilità gli era imputabile e nessun rapporto di garanzia incorreva tra il chiamante e il chiamato in causa. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea perché infondata.
Eccepiva, infine, la prescrizione della domanda del dott. d'Alessandro nei suoi confronti per essere trascorsi tra la notifica dell'atto di chiamata in causa e la prestazione asseritamente inidonea, più di 5 anni.
In via gradata, nella denegata ipotesi dell'accertamento di una responsabilità solidale la chiamata chiedeva di accertare, nei rapporti interni tra i convenuti condebitori solidali, di graduare le rispettive responsabilità in vista di un eventuale regresso.
Depositate le note istruttorie, espletata CTU medico legale, la causa veniva rinviata all'udienza del
20.02.2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza raccolte le conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando all'esame delle questioni preliminari per quanto concerne sia l'eccezione di improcedibilità della chiamata in causa per mancanza espletamento del tentativo di mediazione sia l'eccezione di nullità della chiamata in causa si richiama in questa sede integralmente il contenuto dell'ordinanza della scrivente del
27.03.2023.
Per quanto concerne l'eccezione sollevata dalla di inammissibilità, improcedibilità Controparte_2 della domanda di chiamata in causa nei suoi confronti attesa la mancata correlazione con la domanda introdotta dall'attore, e l'assenza di alcun rapporto contrattuale o extracontrattuale, tra chiamante e chiamato deve osservarsi quanto segue. Il convenuto che, ai sensi della art. 269 cpc., intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e contestualmente chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis cpc. La chiamata in causa, infatti, può avere diversi effetti a seconda della posizione assunta dal convenuto. Se il convenuto riconosce la propria legittimazione passiva e chiama in causa un terzo per essere garantito, di avrà la chiamata in garanzia;
se pagina 5 di 18 invece, il convenuto contesta la propria legittimazione passiva ed indica il terzo come unico responsabile – si avrà chiamata del terzo quale unico responsabile.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui nel caso di chiamata del terzo in garanzia, l'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato non si verifica per via della sostanziale autonomia dei due rapporti, anche se confluiti in un unico processo;
al contrario, nelle ipotesi di chiamata del terzo responsabile, ipotesi sussistente nel caso in esame la domanda attorea si estende in via automatica anche a quest'ultimo, anche in assenza di apposita domanda, dovendosi individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unitario (cfr. Cass. 15232/2021).
Per l'effetto, nel caso in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea gli si estende automaticamente in mancanza di apposita istanza.
In particolare, la fattispecie in esame è nota in giurisprudenza come litisconsorzio alternativo. Si tratta di un litisconsorzio necessario per dipendenza di cause. Più precisamente nel caso di litisconsorzio "alternativo",
l'attore deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente"
(cfr. da Cass. Civ., Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 34278; cfr, anche Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2024, n.
3916; Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4722; Cass. Civ., Sez. II, 8 agosto 2003, n. 11946): l'automatica estensione della domanda attorea verso il terzo consente al Giudice di emettere direttamente una pronuncia di condanna nei suoi confronti (Cass. Civ., Sez. II, 28 novembre 2013, n. 26638; Cass. Civ., Sez. III, 7 ottobre
2011, n. 20610).
Orbene, nel caso in esame, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, verificata la ammissibilità della chiamata in causa, tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione e risposta, (depositata in data 06.10.2022, 20 gg prima dell'udienza fissata per il 22.10.2022), osservato che dalla lettura del suddetto atto si evince che il convenuto chiama in causa la società perchè ritiene sia l'unico Controparte_2 soggetto a dovere rispondere della pretesa attorea: si ritiene che si tratta di litisconsorzio alternativo con estensione automatica della domanda attorea al convenuto. L'eccezione, dunque, è infondata e la domanda di chiamata in causa del terzo deve ritenersi ammissibile.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato dal d , quale sollevata CP_5 CP_1 dalla terza chiamata in causa deve osservarsi quanto segue:
- parte attrice inviava richiesta di risarcimento a mezzo pec in data 14.02.2022, , sia nei confronti del sanitario convenuto che nei confronti della società chiamata (cfr all 45.1 e 45.2 prod attorea);
- tra la data dell'evento lesivo – data dell'esame diagnostico 02.11.2017 - e la data della richiesta di risarcimento 14.02.22 non sono quindi, trascorsi i dieci anni necessari per lo spirare della prescrizione.
pagina 6 di 18 Deve, infatti, osservarsi che, per effetto dell'estensione automatica della domanda al terzo chiamato quale responsabile, nel caso in esame, si applica lo statuto della responsabilità contrattuale, riconducibile al rapporto tra l'attore ed il convenuto sanitario, per cui il termine di prescrizione è di 10 anni, termine non spirato nel caso in esame.
Tutto quanto innanzi posto l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata e dunque va rigettata.
Si impone a questo punto la disamina dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva quale sollevata dalla chiamata in causa. Orbene, giova rilevare come, in base alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11
n.14177), la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale attiva e passiva, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Nello specifico, per quanto innanzi detto, la questione, posta dalle società chiamata va riqualificata e correlata alla titolarità passiva e come tale esaminata insieme al merito della controversia.
Così risolte le questioni di carattere preliminare, venendo al merito della presente controversia, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria e del medico, evidenziando l'incidenza che su di essi ha avuto la novella legislativa di cui alla l.
24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), trattandosi nel nostro caso di fattispecie successiva alla sua introduzione.
In particolare, deve premettersi come non si pongano particolari problemi in relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, che - allorché consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica o infermieristica - già da tempo la giurisprudenza aveva qualificato come avente natura contrattuale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da
Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998,
n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999,
n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). Si era già affermato il principio che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura pagina 7 di 18 diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7
c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Il comma 3 del suddetto art. 7 statuisce che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, configurandosi in tal ultimo caso la responsabilità del sanitario, pertanto, quale responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, in applicazione dell'art. 1218 c.c.. Tuttavia, giova osservare che nella fattispecie che ci interessa, dall'esame della documentazione in atti, è emerso che la condotta del convenuto dott. , si è verificata nell'ambito di un rapporto medico-paziente CP_1 sviluppatosi privatamente, presso lo studio professionale del sanitario.
Alla luce del dato normativo, pertanto, si configura la responsabilità ex art.1218 (cfr. certificati medici a firma del dott d' del 06.07.2017, del 07.08.2017 del 04.09.2017 dl 12.10.2017, del 15.05.2018 CP_1 rispettivamente all. 1,3,4,6 e 9 prod attorea telematica). pagina 8 di 18 La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che, nel caso di specie, del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza
30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il pagina 9 di 18 paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento). pagina 10 di 18 Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_6 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a pagina 11 di 18 porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , PO , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, pagina 12 di 18 grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tutto ciò premesso, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte attrice trovino conferma nelle risultanze istruttorie.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal Prof. Persona_4
(specialista in Ortopedia e Traumatologia), dal dott. (specialista in Radiodiagnostica) e Persona_5
Prof. (specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni), relazione che, per il Persona_6 carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
-Il caso in esame concerne un ritardo diagnostico e terapeutico di una neoplasia renale a cellule chiare per lamentato errore di refertazione di un esame RMN del rachide lombo -sacrale, espletato per lombalgia cronica da spondilodiscoartrosi, presso il Centro SDN di PO in data 02/11/2017 , non indicativo di alterazioni morfologiche renali pur presenti, e per un altresì lamentato errore di valutazione dell'esame medesimo da parte del dott. , ortopedico che si occupò del caso nel periodo Controparte_1 compreso tra il 06/07/201 7 e il 25/06/2019 , non avendo anch'egli segnalato alcuna problematica renale.
- In relazione a tali errori nell'ottica di parte attrice si sarebbe concretizzata una evoluzione peggiorativa della neoplasia renale, con necessità di intervento chirurgico radicale (nefrectomia sinistra), sviluppo di metastasi surrenale controlaterale (trattata con surrenectomia), e compromissione della prognosi quoad vitam . Le parti convenute contestano gli addebiti, evidenziando che la neoplasia non era anzitempo diagnosticabile dal radiologo refertante l'esame RMN e che l'ortopedico non era tenuto a verificare la congruità di siffatto esame diagnostico in quanto completo di refertazione.
-Ciò premesso, va a tal proposito riferito che dalla verifica critica da parte del radiologo delle immagini dell'esame RM N del 02/11/2017, oltre ai refertati rilievi a carico del rachide, era possibile effettivamente evidenziare, sia nelle acquisizioni assiali che in quelle coronali, la presenza al polo superiore del rene sinistro di una voluminosa massa solida, di circa 75 mm, di sospetta natura neoplastica, per la quale, tuttavia, non era consentito esprimere giudizi precisi circa il grado di infiltrazione. Ciò in quanto dalle immagini dell'esame non era possibile evincere i rapporti della massa con la vena renale e/o con le altre strutture escretrici renali. Viceversa, le immagini in questione consentivano di affermare con certezza che non erano presenti alterazioni a carico del surrene di destra e delle strutture ossee loco -regionali , né adenopatie sospette. pagina 13 di 18 Dalla verifica critica da parte del radiologo delle immagini degli esami TC espletati successivamente all'esame RMN era possibile, inoltre, evidenziare una franca progressione volumetrica della massa renale
(con raggiungimento di dimensioni pari a 12 cm) e la comparsa della massa surrenalica che, pur non essendo sede preferenziale di metastasi, andava ritenuta fortemente sospetta per lesione secondaria (cfr
CTU pag. 21-22).
-Dal sin qui detto, verificata cioè l'agevole apprezzabilità della massa renale all'esame RM N del
02/11/2017, deve ritenersi che la refertazione del predetto esame da parte del radiologo del Centro SYN
SDN di PO va ritenuta erronea per omessa segnalazione di una chiara alterazione della normale morfologia renale ancorché evidente
Risulta utile precisare che l 'atto medico radiologico, inteso come prestazione professionale specialistica, prevede tra l'altro l'interpretazione/refertazione comunicazione.
In particolare, tali attività rappresentano il momento più significativo e rilevante dell'atto clinico radiologico, nel quale il medico radiologo esprime la sua valutazione di medico specialista, sulla base della semeiotica della propria specialità (cfr. CTU pag. 23)
Deve, inoltre, osservarsi che la stesura del referto da parte del medico radiologo non esime lo stesso dal dover riferire anche verbalmente al medico richiedente reperti di particolare urgenza o gravità, per i più opportuni provvedimenti terapeutici ed eventualmente diagnostici (cfr. CTU pag. 23).
Tanto specificato, appare evidente che il radiologo refertante l'esame RMN del 02/11/2017 avrebbe dovuto rilevare e obbligatoriamente segnalare (anche e soltanto quale reperto incidentale) la ben apprezzabile massa renale, (perché formazione alterante la fisiologica morfologia radiologica del rene), ed il non averlo fatto costituisce errore tecnico non giustificabile.
In definitiva, sussiste un errore di diagnosi (e quindi di un ritardo diagnostico - terapeutico) di neoplasia renale , riconducibile al solo specialista radiologo afferente alla parte convenuta Controparte_2 che a fronte di una alterazione radiologicamente ben evidenziabile della fisiologica morfologia renale non la rilevava o, comunque, non la descriveva nel referto.
-Viceversa, secondo i periti, nessuna censura può essere sollevata sulla condotta medica del convenuto dott. , che ricevette la refertata indagine diagnostica. Quest'ultimo, infatti, che aveva Controparte_1 in cura l'istante per una lombo -cruralgia destra, prescrisse correttamente l'esame RMN in questione allo scopo di verificare eventuali alterazioni a carico del rachide lombo -sacrale e delle radici nervose ivi emergenti, in relazione ovviamente a quanto lamentato dal paziente ed in questi obbiettivamente accertato.
Per tale finalità va ritenuto sufficiente il referto dell'indagine strumentale, senza alcun obbligo da parte dell'ortopedico (stante la natura specialistica dell'atto radiologico) di verificarne la congruità di contenuto rispetto alle relative immagini eventualmente da lui esaminabili. D'altronde è ragionevole che l'esame delle pagina 14 di 18 immagini da parte dell'ortopedico, ancorché da lui non esigibile, sia stato circoscritto a quelle strutture anatomiche ed a quelle proiezioni utili alla formulazione della diagnosi ortopedica a lui richiesta.
Tanto a maggior ragione nel caso di specie, attesa l' insussistenza di sintomi e/o segni clinici tali da orientare nel senso di una neoplasia o massa renale sinistra;
ciò in quanto: la diagnosi di neoplasia renale può essere evocata in presenza della triade ematuria, dolore lombare e presenza di una massa palpabile a tale livello;
la sintomatologia dolorosa di interesse ortopedico era presente al lato opposto rispetto alla neoplasia renale;
il dolore era esacerbato dal movimento, attenuandosi con il riposo, compatibilmente con un quadro di radicolite;
erano presenti segni elettromiografici indicativi di neuropatia periferica a destra
(cfr. CTU pag. 24).
Orbene, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano profili di responsabilità a carico della per l'errore di diagnosi (e quindi di un ritardo diagnostico - terapeutico) di Controparte_2 neoplasia renale, riconducibile al solo specialista radiologo afferente alla parte convenuta società, che a fronte di una alterazione radiologicamente ben evidenziabile della fisiologica morfologia renale non la rilevava o, comunque, non la descriveva nel referto.
Passando alla quantificazione del danno subito dall'attore il Collegio peritale stima il danno alla persona riconducibile al ritardo di diagnosi a 2 anni e circa 3 mesi, quale intervallo di tempo decorrente dall'esame
RMN del 2/11/17 alla prima diagnosi di sospetto per neoplasia renale, rappresentata dalla ecografia espletata in data 27/1/20.
Gli ausiliari evidenziavano che la neoplasia all'epoca dell'esame RMN del 2/11/17 e, quindi, della possibile diagnosi di neoformazione sospetta presentava diametro di 75 mm;
non ricorreva, tuttavia, la metastasi surrenalica destra, poi evidenziatasi all'epoca della diagnosi di neoplasia renale, allorquando la massa aveva raggiunto un diametro di 12 cm con trombosi della vena renale.
Ed allora, il danno alla persona a carattere iatrogeno conseguito è duplice, nel senso che nell'alternativa ipotesi di diagnosi precoce e, quindi, di altrettanta precoce terapia, l'attore non sarebbe stato probabilmente
(nell'ottica del più probabile che non) sottoposto alla surrenectomia, ma avrebbe comunque dovuto subire l'intervento di nefrectomia radicale, ed al contempo avrebbe potuto beneficiare, nelle prospettive, di una migliore prognosi quoad vitam a lungo termine, atteso che nei 2 anni e circa 3 mesi di ritardo diagnostico dovette probabilmente verificarsi un aggravamento della stadiazione di malattia neoplastica per espansione della neoplasia anche a distanza.
Tutto quanto innanzi posto, il Collegio peritale ritiene che il l'errore diagnostico abbia prodotto un danno biologico permanente a carattere iatrogeno dell'8% (cfr. CTU pag. 29).
Inoltre, nella vicenda clinica dell'attore non si è venuto a concretizzare un danno iatrogeno temporaneo, posto che nell'intervallo di tempo intercorso dal momento della possibile diagnosi fino al momento della pagina 15 di 18 diagnosi definitiva, non si sono registrate manifestazioni della neoplasia tali da integrare una apprezzabile temporanea menomazione della validità psico -fisica.
Per l'effetto, accertato l'errore medico, in accordo con le Tabelle di valutazione medico-legale del danno biologico, comunemente utilizzate nella prassi giuridica e medico-legale, il Collegio Peritale ha ritenuto che quanto obiettivato nel caso in esame possa essere in un danno biologico risarcibile dell'8%.
Pertanto, in applicazione della "Tabella danno biologico per lesioni di lieve entità", aggiornata con D.M. 16 luglio 2024, in G.U. 25 luglio 2024, n. 173 e s.m. e tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro ( 62 anni) sono riconoscibili € 11.776,83 a titolo di biologico permanente. Nulla viene riconosciuto per invalidità temporanea.
In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente
(cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto di allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale lamentato, la relativa domanda non può che essere rigettata.
La personalizzazione, invece, risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Tuttavia, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata pagina 16 di 18 offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dal paziente. In particolare,
è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di personalizzazione e per il riconoscimento del danno morale è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Difatti, considerata l'entità del danno subito
(8%), l'età della paziente (62 anni), valutate le conseguenze individuate dal CTU, i pregiudizi morali e relazionali lamentati si rilevano 'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal
Collegio peritale del differenziale.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tali voci di danno.
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (07.11.2017) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine al governo delle spese tra e esse seguono la soccombenza e Parte_1 Controparte_2 si liquidano come da dispositivo in applicazione della II tabella, III fascia, del D.M. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022. pagina 17 di 18 Nei rapporti tra ed il dott. attesa la natura specialistica degli Parte_1 Controparte_1 accertamenti necessari a far luce sull'assenza di responsabilità del sanitario convenuto, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite.
Spese di CTU definitivamente a carico della e Controparte_2
PQM
Il Tribunale di PO, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni altra domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda attorea nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna
[...]
P.IVA a versare a la somma di € 11.776,83 ; su tali somme CP_2 P.IVA_1 Parte_1 decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (02.11.2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• condanna P.IVA al pagamento delle spese di lite in favore dei Controparte_2 P.IVA_1 procuratori dell'attore per dichiaratone anticipo;
spese che liquida complessivamente in € 786,00 per spese vive, € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_1
• compensa le spese di lite tra parte attrice e;
Controparte_1
• pone definitivamente a carico la P.IVA le spese di CTU. Controparte_2 P.IVA_1
PO, 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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