TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3605/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3605/2023 promossa da: on il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente domiciliato Parte_1 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCHELLA MARIO elettivamente domiciliato in VIA ZACCHETTI, 31 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FRANCHELLA MARIO
VINCENZO GA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive depositate il 23/4/2025
Per come da note conclusive depositate il 17/4/2025 Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e CE GA, esponendo 1) che in data 23/11/2021 alle ore 11:00 circa Controparte_1 mentre era in sella al proprio velocipede percorrendo la Via Vasco da Gama all'intersezione con Via
Martiri della Bettola, sulla pista ciclabile, era stato urtato dall'autovettura Fiat Sedici TG DY534ER, di proprietà e condotta da GA CE e assicurata per la RCA da la quale Controparte_1
pagina 1 di 5 aveva omesso la precedenza e nell'urtare il velocipede aveva fatto cadere l'attore; 2) che a seguito della caduta il sig. aveva riportato innanzitutto danni alla propria bicicletta pari a € 100,00 nonché Parte_1 lesioni personali per un ammontare di € 29.694,00 come descritte dalla consulenza medica di parte e così indicate: invalidità permanente al 13%; ITT per 5 giorni;
ITP al 75% per 15 giorni;
ITP al 50% per
15 giorni;
ITP al 25% per 30 giorni;
3) che oltre a tali lesioni l'attore aveva patito un danno morale quantificato in € 15.000,00; 4) che l'attore aveva quindi riportato un danno complessivamente pari a €
45.293,30, comprensivo del rimborso per le spese mediche per € 499,30 al quale andava sommato l'esborso per le spese legali stragiudiziali sostenute pari a € 3.190,07; 5) che a seguito di richiesta di risarcimento danni alla quest'ultima aveva corrisposto all'attore la Controparte_1 somma di € 12.041,89 accettata a titolo di acconto. ha quindi chiesto la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale quantificato nell'importo di € 36.441,48 o nel diverso importo accertato all'esito del giudizio.
Si è costituita in giudizio non contestando l'an debeatur bensì il Controparte_1 quantum dell'importo richiesto, dando atto di aver versato all'attore € 100,00 a titolo di danno patrimoniale, mediante assegno postale del 15/7/2022 ed € 12.041,89 a titolo di danno non patrimoniale, mediante assegno postale del 3/8/2023, assegni regolarmente incassati dalla controparte.
Ha contestato la debenza delle somme pretese a titolo di danno morale nonché di spese legali stragiudiziali.
Ha dunque chiesto dichiararsi l'esaustività delle somme già corrisposte all'attore a titolo risarcitorio, con conseguente rigetto della domanda.
GA CE, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio, venendo dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale e viene decisa come di seguito ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Il sinistro per cui è causa è pacificamente avvenuto nei termini descritti dall'attore in atto di citazione e sopra riportati. Parte convenuta infatti non ha contestato detta dinamica, motivando la richiesta di rigetto della domanda di condanna formulata dall'attore stante l'intervenuto pagamento integrale del risarcimento.
In ordine alla quantificazione del risarcimento dovuto all'attore, la espletata C.T.U., le cui conclusioni sono condivise da questo giudice in quanto conseguenti ad un attento esame di tutta la documentazione medica relativa al sinistro, nonché al diretto accertamento dei postumi in sede di visita medica, né sono pagina 2 di 5 state oggetto di contestazione ad opera dei CTP, ha accertato che l'attore ha riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni personali consistenti in “trauma cranio-facciale con falda di emorragia sub- aracnoidea ed ematoma subdurale fronto-temporo-parietale con shift della linea mediana e compressione sulle circonvoluzioni cerebrali, ematoma dei tessuti molli epicranici a sede subgaleale in sede frontale e zigomatico-orbitaria sinistra con escoriazioni. Trauma distorsivo del rachide cervicale”.
A causa di dette lesioni l'attore attualmente presenta “episodi ricorrenti di cefalea, deflessione del tono dell'umore, rallentamento ideo-motorio, deficit di memoria, instabilità nei passaggi posturali, parziale perdita di autonomia nella attività di base e complesse della vita quotidiana con necessità di supervisione da parte dei familiari”. Detti postumi, tenuto conto del pre-esistente quadro clinico contraddistinto da involuzione senile, cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale e diabete mellito in terapia farmacologica, comportano una riduzione nella misura del 10% dell'integrità psico-fisica dell'attore.
Il C.T.U. ha inoltre individuato un periodo di invalidità temporanea totale di 10 giorni, un periodo di invalidità temporanea (al 75%) di 20 giorni e un periodo di invalidità temporanea parziale (al 50%) di
30 giorni.
Venendo quindi alla liquidazione del danno, si terrà conto dei criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (che tengono conto delle conseguenze di natura non patrimoniale incidenti sia sulla sfera biologica intesa in senso stretto, sia sulla sfera morale del danneggiato in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione), in base ai quali vanno riconosciuti a (che all'epoca del sinistro aveva 80 anni) € 24.514,00 a titolo di Parte_1 complessivo danno non patrimoniale, già comprensivo della sofferenza soggettiva interiore media presumibile. Sotto tale profilo il C.T.U. ha chiarito che “il livello ed il grado della sofferenza psico- fisica soggettiva patita a causa delle lesioni riportate, può essere definito come di grado medio”.
Va respinta la richiesta di risarcimento di € 15.000,00 a titolo di danno morale, difettando nel caso in esame l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Tali specifiche circostanze di fatto, per orientamento costante della giurisprudenza, devono infatti essere caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass. 15084/2019; Cass. n.
21939/2017).
Venendo al danno di natura patrimoniale, l'attore ha senz'altro diritto al rimborso dalle spese mediche sostenute durante il periodo di malattia pari a € 499,03, rilevandosi che il C.T.U. ha escluso la pagina 3 di 5 prevedibilità di spese future. Il risarcimento del danno patito dal velocipede dell'attore e dallo stesso quantificate in € 100,00 sono già state riconosciute e corrisposte dalla Compagnia mediante assegno postale datato 15/7/2022.
Ciò posto va rilevato che da quanto spettante all'attore a titolo di danno non patrimoniale va sottratto l'acconto già versato dall'assicurazione per € 12.971,00 in data 3/8/2023 da rivalutarsi all'attualità (€
13.204,48), in modo da operare il raffronto con il totale delle somme dovute all'attore tra termini omogenei.
Alla luce di quanto esposto, CE GA in qualità di proprietario del veicolo e
[...] in qualità di compagnia di assicurazione presso cui il veicolo responsabile del sinistro era CP_1 assicurato per la responsabilità civile vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 11.808,55 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro (23/11/2021) al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore.
Tenuto conto della differenza tra la pretesa dell'attore nonostante il versamento dei due acconti e quella riconosciuta a suo favore all'esito del giudizio, ritiene questo giudice che si giustifichi la compensazione delle spese del giudizio nella misura di un terzo, ponendosi il residuo a carico dei convenuti in solido tra loro, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022 entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
All'attore vanno altresì riconosciute, nella misura di 2/3, le spese di CTP come documentate in atti
(doc. 13 parte attrice).
Non può infine essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali risultando tale attività strumentale, propedeutica e funzionale alla successiva intrapresa attività giudiziale e trovando pertanto nella liquidazione delle spese di lite specifica remunerazione (“In tema di compensi professionali degli avvocati, non possono essere considerate come stragiudiziali, ed essere perciò compensate separatamente da quelle giudiziali, quelle attività professionali che, sebbene non esplicarle davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento” (Cass. 12/6/2008 n. 15814).
Le spese di C.T.U. comunque necessarie per l'accertamento del danno, così come liquidate con separato decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta l'esclusiva responsabilità di CE GA nella causazione del sinistro per cui è
pagina 4 di 5 causa;
2. Condanna CE GA e in solido tra loro, al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 11.808,55 oltre interessi al tasso legale dal Parte_1
23/11/2021 al saldo a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro;
3. Compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna CE GA e
[...]
in solido tra loro, a rimborsare il residuo, che si liquida in € Controparte_1 Parte_1
607,00 per esborsi, € 3.385,00 per compensi, oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
4. Pone le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto in atti definitivamente a carico di
Controparte_1
Reggio nell'Emilia, 29 maggio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3605/2023 promossa da: on il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente domiciliato Parte_1 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCHELLA MARIO elettivamente domiciliato in VIA ZACCHETTI, 31 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FRANCHELLA MARIO
VINCENZO GA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive depositate il 23/4/2025
Per come da note conclusive depositate il 17/4/2025 Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e CE GA, esponendo 1) che in data 23/11/2021 alle ore 11:00 circa Controparte_1 mentre era in sella al proprio velocipede percorrendo la Via Vasco da Gama all'intersezione con Via
Martiri della Bettola, sulla pista ciclabile, era stato urtato dall'autovettura Fiat Sedici TG DY534ER, di proprietà e condotta da GA CE e assicurata per la RCA da la quale Controparte_1
pagina 1 di 5 aveva omesso la precedenza e nell'urtare il velocipede aveva fatto cadere l'attore; 2) che a seguito della caduta il sig. aveva riportato innanzitutto danni alla propria bicicletta pari a € 100,00 nonché Parte_1 lesioni personali per un ammontare di € 29.694,00 come descritte dalla consulenza medica di parte e così indicate: invalidità permanente al 13%; ITT per 5 giorni;
ITP al 75% per 15 giorni;
ITP al 50% per
15 giorni;
ITP al 25% per 30 giorni;
3) che oltre a tali lesioni l'attore aveva patito un danno morale quantificato in € 15.000,00; 4) che l'attore aveva quindi riportato un danno complessivamente pari a €
45.293,30, comprensivo del rimborso per le spese mediche per € 499,30 al quale andava sommato l'esborso per le spese legali stragiudiziali sostenute pari a € 3.190,07; 5) che a seguito di richiesta di risarcimento danni alla quest'ultima aveva corrisposto all'attore la Controparte_1 somma di € 12.041,89 accettata a titolo di acconto. ha quindi chiesto la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale quantificato nell'importo di € 36.441,48 o nel diverso importo accertato all'esito del giudizio.
Si è costituita in giudizio non contestando l'an debeatur bensì il Controparte_1 quantum dell'importo richiesto, dando atto di aver versato all'attore € 100,00 a titolo di danno patrimoniale, mediante assegno postale del 15/7/2022 ed € 12.041,89 a titolo di danno non patrimoniale, mediante assegno postale del 3/8/2023, assegni regolarmente incassati dalla controparte.
Ha contestato la debenza delle somme pretese a titolo di danno morale nonché di spese legali stragiudiziali.
Ha dunque chiesto dichiararsi l'esaustività delle somme già corrisposte all'attore a titolo risarcitorio, con conseguente rigetto della domanda.
GA CE, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio, venendo dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale e viene decisa come di seguito ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Il sinistro per cui è causa è pacificamente avvenuto nei termini descritti dall'attore in atto di citazione e sopra riportati. Parte convenuta infatti non ha contestato detta dinamica, motivando la richiesta di rigetto della domanda di condanna formulata dall'attore stante l'intervenuto pagamento integrale del risarcimento.
In ordine alla quantificazione del risarcimento dovuto all'attore, la espletata C.T.U., le cui conclusioni sono condivise da questo giudice in quanto conseguenti ad un attento esame di tutta la documentazione medica relativa al sinistro, nonché al diretto accertamento dei postumi in sede di visita medica, né sono pagina 2 di 5 state oggetto di contestazione ad opera dei CTP, ha accertato che l'attore ha riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni personali consistenti in “trauma cranio-facciale con falda di emorragia sub- aracnoidea ed ematoma subdurale fronto-temporo-parietale con shift della linea mediana e compressione sulle circonvoluzioni cerebrali, ematoma dei tessuti molli epicranici a sede subgaleale in sede frontale e zigomatico-orbitaria sinistra con escoriazioni. Trauma distorsivo del rachide cervicale”.
A causa di dette lesioni l'attore attualmente presenta “episodi ricorrenti di cefalea, deflessione del tono dell'umore, rallentamento ideo-motorio, deficit di memoria, instabilità nei passaggi posturali, parziale perdita di autonomia nella attività di base e complesse della vita quotidiana con necessità di supervisione da parte dei familiari”. Detti postumi, tenuto conto del pre-esistente quadro clinico contraddistinto da involuzione senile, cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale e diabete mellito in terapia farmacologica, comportano una riduzione nella misura del 10% dell'integrità psico-fisica dell'attore.
Il C.T.U. ha inoltre individuato un periodo di invalidità temporanea totale di 10 giorni, un periodo di invalidità temporanea (al 75%) di 20 giorni e un periodo di invalidità temporanea parziale (al 50%) di
30 giorni.
Venendo quindi alla liquidazione del danno, si terrà conto dei criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (che tengono conto delle conseguenze di natura non patrimoniale incidenti sia sulla sfera biologica intesa in senso stretto, sia sulla sfera morale del danneggiato in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione), in base ai quali vanno riconosciuti a (che all'epoca del sinistro aveva 80 anni) € 24.514,00 a titolo di Parte_1 complessivo danno non patrimoniale, già comprensivo della sofferenza soggettiva interiore media presumibile. Sotto tale profilo il C.T.U. ha chiarito che “il livello ed il grado della sofferenza psico- fisica soggettiva patita a causa delle lesioni riportate, può essere definito come di grado medio”.
Va respinta la richiesta di risarcimento di € 15.000,00 a titolo di danno morale, difettando nel caso in esame l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Tali specifiche circostanze di fatto, per orientamento costante della giurisprudenza, devono infatti essere caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass. 15084/2019; Cass. n.
21939/2017).
Venendo al danno di natura patrimoniale, l'attore ha senz'altro diritto al rimborso dalle spese mediche sostenute durante il periodo di malattia pari a € 499,03, rilevandosi che il C.T.U. ha escluso la pagina 3 di 5 prevedibilità di spese future. Il risarcimento del danno patito dal velocipede dell'attore e dallo stesso quantificate in € 100,00 sono già state riconosciute e corrisposte dalla Compagnia mediante assegno postale datato 15/7/2022.
Ciò posto va rilevato che da quanto spettante all'attore a titolo di danno non patrimoniale va sottratto l'acconto già versato dall'assicurazione per € 12.971,00 in data 3/8/2023 da rivalutarsi all'attualità (€
13.204,48), in modo da operare il raffronto con il totale delle somme dovute all'attore tra termini omogenei.
Alla luce di quanto esposto, CE GA in qualità di proprietario del veicolo e
[...] in qualità di compagnia di assicurazione presso cui il veicolo responsabile del sinistro era CP_1 assicurato per la responsabilità civile vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 11.808,55 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro (23/11/2021) al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore.
Tenuto conto della differenza tra la pretesa dell'attore nonostante il versamento dei due acconti e quella riconosciuta a suo favore all'esito del giudizio, ritiene questo giudice che si giustifichi la compensazione delle spese del giudizio nella misura di un terzo, ponendosi il residuo a carico dei convenuti in solido tra loro, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022 entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
All'attore vanno altresì riconosciute, nella misura di 2/3, le spese di CTP come documentate in atti
(doc. 13 parte attrice).
Non può infine essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali risultando tale attività strumentale, propedeutica e funzionale alla successiva intrapresa attività giudiziale e trovando pertanto nella liquidazione delle spese di lite specifica remunerazione (“In tema di compensi professionali degli avvocati, non possono essere considerate come stragiudiziali, ed essere perciò compensate separatamente da quelle giudiziali, quelle attività professionali che, sebbene non esplicarle davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento” (Cass. 12/6/2008 n. 15814).
Le spese di C.T.U. comunque necessarie per l'accertamento del danno, così come liquidate con separato decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta l'esclusiva responsabilità di CE GA nella causazione del sinistro per cui è
pagina 4 di 5 causa;
2. Condanna CE GA e in solido tra loro, al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 11.808,55 oltre interessi al tasso legale dal Parte_1
23/11/2021 al saldo a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro;
3. Compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna CE GA e
[...]
in solido tra loro, a rimborsare il residuo, che si liquida in € Controparte_1 Parte_1
607,00 per esborsi, € 3.385,00 per compensi, oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
4. Pone le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto in atti definitivamente a carico di
Controparte_1
Reggio nell'Emilia, 29 maggio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5