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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nei giudizi d'appello nn. 890/2024 RG e 891/2024 RG radicati: 1) n. 890/2024 RG con atto di citazione notificato il 20.9.2024 da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Riccardo Vescia e Francesco Vescia del Foro di Brescia appellante nei confronti di (C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Paris Ignazio del Foro di Bergamo Appellato
2) n. 891/2024 RG con atto di citazione notificato il 20.9.2024 da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Riccardo Vescia e Francesco Vescia del Foro di Brescia appellante nei confronti di (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Picenni del Foro di Bergamo Appellato
Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 3147/2024 pubblicata dal Tribunale di Brescia il 19.7.2024 e notificata in data 24.7.2024 pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 1625/2024.
Conclusioni delle parti:
Parte_1
1 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
NEL MERITO: previo accertamento e declaratoria di violazione delle disposizioni normative e procedurali, respinta ogni avversa eccezione, riformarsi in toto la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Brescia accertando e dichiarando inammissibili e/o inaccoglibili le domande formulate nei confronti di IN OGNI CASO: rifuse le spese di causa di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
: Controparte_2
- rigettare l'appello interposto dal sig. poiché manifestamente infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
- accertare la malafede o colpa grave del sig. e, per l'effetto, condannare il medesimo Parte_1 ai sensi dell'art. 96, comma I c.p.c., o eventualmente d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., al risarcimento del danno in favore della da liquidarsi in via equitativa. Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambo i gradi di giudizio.
: CP_1
IN VIA PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, accertata altresì la tardiva impugnazione della sentenza, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 325 c.p.c. e 326 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettare l'appello proposto dal e, comunque, le domande tutte da quest'ultima svolte nei Parte_1 confronti della società e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con ogni CP_1 conseguente statuizione di legge. IN OGNI CASO: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto ex art. 281 decies CPC del 9.2.2024 e Controparte_2 CP_1 esponevano quanto segue: dinnanzi al Tribunale di Brescia pendeva procedura esecutiva immobiliare n. 408/2021 R.G.E. l'8.7.2021 a mezzo della quale la aveva pignorato, tra gli Pt_2 Controparte_2 altri, l'unità immobiliare sita in Paratico (BS), Via Dei Mille n. 45 per la quota di 7/12 di proprietà di successivamente, a mezzo della riunita procedura esecutiva immobiliare n. 512/2022 Parte_1
R.G.E., la aveva pignorato la medesima unità immobiliare per la diversa quota di 3/4 di CP_1 proprietà contro in data 16.5.2022 era stata trascritta in favore di la Parte_1 Parte_1 successione in morte della madre comproprietaria dell'immobile pignorato, deceduta il Persona_1
21.6.2021; all'udienza del 5.12.2023 il G.E. aveva rilevato la mancata trascrizione nei registri immobiliari della successione di e, ritenuta la necessità che la parte interessata attivasse Persona_1 un giudizio volto all'accertamento della qualità di erede in capo ad o comunque Parte_1 provvedesse a sanare il vizio di continuità delle trascrizioni relativamente al decesso di Persona_1 aveva assegnato alle ricorrenti termine sino al 29.2.2024 per l'avvio delle necessarie iniziative volte alla sanatoria del difetto di continuità e aveva rinviato all'udienza del 19.3.2024; pertanto le società ricorrenti necessitavano di una pronuncia giudiziale che accertasse l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di
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e pertanto la qualità di erede della sig.ra in capo allo stesso;
l'accettazione Parte_1 Persona_1 tacita da parte del era ricavabile dall'avere lo stesso presentato denuncia di successione e Pt_1 richiesto la voltura catastale. I ricorrenti, per dare atto dell'avvenuta trascrizione della dichiarazione di successione e della voltura in favore del sig. depositavano ispezione ipotecaria e Parte_1 rapporto di valutazione depositato dal CTU all'interno del fascicolo n. 408/2021 R.G.E. del Tribunale di Brescia contenente i riferimenti alle volture catastali aggiornate (pag. 16) e si riservavano di depositare la dichiarazione di successione già chiesta al competente Ufficio. Tutto ciò premesso, CP_2 [...]
e chiedevano al Tribunale di Brescia di accertare e dichiarare l'avvenuta CP_2 CP_1 accettazione dell'eredità da parte del sig. e, pertanto, la sua qualità di erede della sig.ra Parte_1
Persona_1
In data 27.3.2024 si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva la mancanza Parte_1 della procura alle liti e nel merito chiedeva il rigetto della domanda negando di avere posto in essere alcuna attività significativa tale da comprovare, e tantomeno presumere, una volontà acquisitiva e partecipativa del patrimonio relitto: infatti la denuncia di successione non prova l'accettazione e rappresenta un mero atto fiscalmente dovuto (da svolgere entro il termine perentorio di un anno dal decesso) e, circa la “voltura catastale” , nessuna trascrizione vi era stata e conseguentemente nessuna volturazione.
In data 29.3.2024 e 16.5.2024 le società ricorrenti depositavano note scritte ai sensi dell'art. 127 ter CPC, nelle quali insistevano nelle istanze già formulate e depositavano la dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale presentata dal sig. (richiesta dalle ricorrenti all'Agenzia Parte_1 delle Entrate e loro trasmessa in data 18.3.2024 malgrado il rifiuto opposto dal . Chiedevano che Pt_1 il Tribunale valutasse tale opposizione anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96 CPC.
In data 24.5.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza del 18.7.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione a norma dell'art. 281 sexies CPC.
Nelle note scritte depositate il 12.7.2024 le ricorrenti evidenziavano l'ennesimo tentativo del di Pt_1 sottrarsi ai creditori avendo lo stesso nel procedimento n. 408/2021 dedotto che il bene oggetto della procedura esecutiva era inserito in un fondo patrimoniale precedentemente precostituito;
la difesa del insisteva nel sostenere che non vi fosse stata alcuna accettazione di eredità. Pt_1
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3147/2024, pubblicata in data 19.7.2024, così disponeva:
1. dichiara che (C.F.: ) ha accettato l'eredità di Parte_1 C.F._1 Persona_1
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c., con esonero da responsabilità;
3. condanna la parte convenuta a rifondere alle parti attrici le spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.” Osservava:
. l'eccezione di difetto di procura era infondata poiché le procure alle liti erano ritualmente inserite nel fascicolo telematico tra gli allegati del ricorso.
3 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
. nel merito l'accettazione dell'eredità era ricavabile dalla domanda di voltura degli immobili ereditari (prodotta dalle ricorrenti in data 16.5.2024) che costituisce un comportamento che denota la volontà di conseguire la qualità di erede (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).
. vista la condivisione dell'identica posizione processuale delle attrici andava effettuata una liquidazione unitaria delle spese di lite liquidate in 3.809 euro per compensi e in 545 euro per spese, oltre accessori.
Avverso tale sentenza, notificata in data 24.7.2024, con due distinti atti di citazione notificati il 20.9.2024 Cont l'uno a e l'altro a proponeva appello chiedendo il rigetto delle Controparte_3 Cont domande svolta da e con rifusione delle spese di causa di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio. Deduceva:
. il ricorso congiunto ex art. 281 decies CPC non riportava la documentazione necessaria ed essenziale per la risoluzione della causa e le società attrici avevano depositato solo con le note di trattazione scritta del 16.5.2024 la dichiarazione di successione e la domanda di voltura: tuttavia la procedura semplificata scelta dalle società attrici richiede l'immediata produzione documentale, l'art. 281 sexies CPC non prevede la concessione di termini per altra documentazione, ma solo la discussione orale sulla scorta di quanto prodotto ex art.281 decies CPC e il Tribunale, vista la mancata conversione del giudizio in forma semplificata in un giudizio ordinario, non avrebbe dovuto ammettere i documenti tardivamente prodotti in sede di udienza o quantomeno non avrebbe dovuto prenderli in considerazione ai fini della pronuncia.
. nel merito il Tribunale aveva fatto riferimento alle sentenze della giurisprudenza di legittimità secondo cui la volturazione catastale, indipendentemente dalla denuncia di successione, attribuisce al volturante la titolarità di proprietario e dunque implica accettazione tacita dell'eredità relitta;
tuttavia si richiama l'ordinanza della Cassazione n. 32770/2018 secondo cui la voltura catastale non sempre comporta accettazione dell'eredità: pertanto l'accettazione dell'eredità attraverso la voltura catastale non può essere considerata automatica, ma va valutata caso per caso, tenendo conto anche di tutti gli altri comportamenti della parte.
Il Cons. istr. ai sensi dell'art. 349 bis CPC fissava dinnanzi a sé per entrambi i procedimenti – chiamati a prime udienze differenti - l'udienza del 29.1.2025, udienza alla quale dava atto della mancata Cont costituzione di e procedeva alla riunione del proc. 891/2024 RG al 890/2024 fissando, vista la natura documentale della causa e la sua ridotta complessità, per la discussione orale l'udienza del 25.2.2025.
Nel proc. n. 891/2024 RG in data 20.12.2024 si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo in via preliminare che la Corte, stante la manifesta infondatezza dell'appello, disponesse la discussione orale della causa ex art. 350 bis CPC o, in alternativa, in punto di rito, la riunione con il giudizio RG numero 890/2024 e nel merito il rigetto dell'appello e la condanna di al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 96 I o III comma CPC da liquidarsi in via equitativa. Rilevava che l'appellante si era limitato a ribadire argomentazioni già formulate in primo grado e già adeguatamente valutate e rigettate dal Tribunale. Evidenziava che in primo grado con il ricorso congiunto del 9.2.2024 Cont e avevano depositato il doc. 6 contenente a pag. 16 il riferimento alle volture Controparte_2 catastali aggiornate a seguito della dichiarazione di morte della il documento vero e proprio era Per_1 stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate solo il 18.3.2024, a seguito di accesso agli atti effettuato prima
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dell'iscrizione a ruolo – visto il rifiuto opposto dal sig. in qualità di controinteressato -. A Pt_1 prescindere da ciò, nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. CPC, l'art. 281 duodecies, comma 4 prevede la facoltà in capo al Giudice di richiedere ulteriori produzioni documentali.
. la giurisprudenza di legittimità afferma che si considera accettazione tacita di eredità “il comportamento del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione…” (da ultime v. Cass nn. 12259/2022 e 9186/2022)“…ma anche atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (così Cass. nn. 12259/2022, 11478/2021, 1438/2020, 10796/2009, 6574/2005 e 5226/2002). Pertanto il Tribunale aveva correttamente rilevato che le attività compiute dal costituivano Pt_1 comportamenti concludenti idonei a integrare l'accettazione tacita dell'eredità relitta della sig.ra
[...]
Ribadiva che il sig. sia nel presente giudizio sia nel processo esecutivo, aveva assunto Per_1 Pt_1 un atteggiamento ostruzionistico e pertanto ne chiedeva la condanna ex art. 96 I o III comma CPC.
All'udienza del 29.1.2025 il Cons istr. dava atto della mancata costituzione di e procedeva CP_1 alla riunione del proc. 891/2024 RG al n. 890/2024 fissando, vista la natura documentale della causa e la sua ridotta complessità, per la discussione orale l'udienza del 25.2.2025 concedendo temini per deposito di note conclusionali.
All'udienza collegiale del 25.2.2025 il Collegio, rilevato che l'atto di citazione d'appello notificato a Cont on aveva rispettato il termine a comparire, revocava la dichiarazione di contumacia di CP_1 Cont disponendo la rinnovazione della notifica a dell'atto di appello e dei verbali di udienza entro il termine perentorio del 10.3.2025 e fissava per la discussione orale l'udienza del 1.7.2025.
Il 25.3.2025 si costituiva in giudizio eccependo la tardività dell'appello per decorrenza del CP_1 Cont termine di cui all'art. 325 allegando che la sentenza 3147/2024 era stata notificata il 19.7.2024 e l'atto di appello era stato notificato il 20.9.2024, scaduto il termine breve. Inoltre non era stato rispettato il termine a comparire e la successiva concessione di un termine per la rinotifica dell'atto di appello non sana il decorso del termine lungo per appellare. Ancora, eccepiva l'inammissibilità dell'appello perché Cont redatto in violazione dell'art. 342 non contenendo argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della sentenza. Osservava poi che il doc. 6 prodotto in allegato al ricorso di primo grado conteneva il riferimento alle volture catastali aggiornate, già presenti a pag. 16 del rapporto di valutazione depositato dal CTU nel fasc. 408/21; osservava che comunque anche nel procedimento semplificato ex art. 281 decies CPC il giudice, oltre al potere di convertire il rito, ha anche il potere di richiedere ulteriori produzioni documentali. Infine e nel merito osserva che il comportamento tenuto dal ne attestava Pt_1 in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità materna.
Il 6.6.2025 depositava note conclusionali. CP_1
All'udienza del 1.7.2025 i difensori si riportavano ai loro atti e la Corte ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma CPC si riservava il deposito della sentenza nei 30 giorni successivi.
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MOTIVI DELLA DECISIONE 1. l'eccezione di tardività dell'appello sollevata da ella comparsa di costituzione depositata CP_1 il 25.3.2025 è infondata: invero risulta documentalmente che la sentenza n. 3147/24 del Tribunale di Brescia, pubblicata il 19.7.2024, è stata notificata ai difensori del sig. dall'avv. Ignazio Paris, Pt_1 difensore di il 24.7.2024 (non il 19.7.2024): pertanto il termine breve per l'impugnazione CP_1 Cont scadeva lunedì 23.9.2024 e l'atto di appello è stato notificato ai difensori di e di Controparte_2 il 20.9.2024, quindi nei termini. Il fatto che l'atto di citazione d'appello notificato a fosse nullo per mancato rispetto del CP_1 termine a comparire ha comportato l'ordine di rinnovazione della notifica entro il termine perentorio del 10.3.2025, termine che è stato rispettato (la rinotifica è stata effettuata il 4.3.2025); né si può sostenere che l'appello proposto verso ia tardivo essendo tale seconda notifica stata effettuata scaduto CP_1 il termine lungo per l'impugnazione: invero, come affermato da Cassazione n. 11549/2019, l'art. 164 CPC, applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 CPC, opera una distinzione quanto alle conseguenze della rinnovazione della citazione nulla e della costituzione del convenuto giacché, mentre i vizi afferenti alla “vocatio in ius” sono sanati con effetto “ex tunc”, quelli relativi all'”edictio actionis” sono sanati con effetto “ex nunc”: pertanto la mancanza nella citazione di tutti i requisiti di cui all'art. 164 CPC e quindi dei requisiti integranti la “vocatio in ius” non vale a sottrarla, anche se si tratta di citazione in appello, all'operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal II e III comma della medesima norma, quindi la rinnovazione rituale della “vocatio in ius” produce una sanatoria con efficacia retroattiva: pertanto nel caso esaminato la Cassazione aveva ritenuto che l'autorizzata rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello a seguito di vizio della “vocatio in ius” aveva impedito alla sentenza di passare in giudicato dato che la sanatoria aveva acquistato efficacia dal momento dell'esecuzione della notifica nulla, ovvero quando ancora non era decorso il termine per impugnare.
2. l'appello non è inammissibile per violazione dell'art 342 CPC anche se le censure alle argomentazioni poste dal Tribunale a base della decisione sono infondate. Innanzitutto al ricorso ex art. 281 decies CPC proposto da e in primo CP_1 Controparte_2 grado era allegato il doc. 6, ovvero il rapporto di valutazione tratto dal proc. 408/2021 di esecuzione immobiliare alla cui pag. 16 si dà atto dell'avvenuta voltura della dichiarazione di morte di Persona_1
e della nuova intestazione catastale. La circostanza, sottolineata da parte appellante, che a pag. 15 del predetto rapporto di valutazione si leggesse che non era ancora stata trascritta alcuna accettazione espressa dell'eredità della è del CP_5 tutto irrilevante essendo pacifico che nessuna accettazione espressa fece il discutendosi nel Pt_1 presente giudizio non di accettazione espressa dell'eredità bensì di accettazione tacita. Inoltre le società ricorrenti avevano allegato al ricorso la prova di avere richiesto il 26.1.2024 all'Agenzia delle Entrate copia della dichiarazione di successione presentata dal (doc. 5), documentazione Pt_1 che venne trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al difensore di solo in seguito;
in Controparte_2 particolare, dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate si ricava che, nonostante l'opposizione manifestata dal l'Agenzia delle Entrate decise di trasmettere all'avv. Picenni la dichiarazione di successione Pt_1 della sig.ra e l'allegata domanda di voltura catastale ritenendo esistente un interesse meritevole Per_1 di tutela di ad entrare in possesso di tale documento. E una Controparte_2 Controparte_2
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volta ricevuta tale documentazione, la produsse in allegato alle note di trattazione scritte depositate il 16.5.2024. Va peraltro rilevato, come evidenziato dalle parti appellate, che il fatto che un procedimento sia stato introdotto col rito semplificato delineato dagli artt. 281 decies sgg CPC non esclude che il ricorrente possa integrare la documentazione prodotta al momento del deposito del ricorso: a parte il fatto che, come si è visto, al momento del deposito del ricorso i ricorrenti avevano dato atto e provato documentalmente (doc. 5) di avere richiesto la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale, l'art. 281 duodecies IV comma CPC prevede che, se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti termine per indicare mezzi di prova e produrre documenti.
3. nel merito l'appello è infondato: correttamente il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità della da parte del innanzitutto è pacifico che sia CP_5 Pt_1 stato a presentare la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale: come Parte_1 si ricava dalla documentazione prodotta il 16.5.2024 dai ricorrenti chi ha presentato il modello è stato proprio e non l'altra chiamata all'eredità , altra figlia della (v. Parte_1 Persona_2 CP_6 spazio “riservato a chi presenta il modello”). Si ribadisce come giurisprudenza costante della Cassazione afferma che “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quali la denuncia di successione, ma che sino al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi” (Cass. 11478/2021; Cass. 10544/2024; Cass. 12259/2022; Cass. 10796/2019; Cass 22769/2024 secondo cui “soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso”). La pronuncia citata dal nell'atto di appello (Cass. 32770/2018) si riferisce a fattispecie ben Pt_1 diversa da quella qui in esame, trattandosi di situazione in cui la domanda di voltura catastale era stata effettuata solo da uno dei chiamati all'eredità: ebbene, la Cassazione ha in quella pronuncia affermato che “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta solo dal comportamento del successibile e non di altri sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius”. Tale pronuncia afferma in sostanza che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita di eredità (v. anche Cass. 8980/2017): è infatti configurabile solo per quel chiamato all'eredità che l'ha effettuata e non si estende agli altri chiamati – neppure se il richiedente la voltura ha indicato, ai necessari fini di completezza della dichiarazione, le generalità e l'identità degli altri chiamati - a meno che emerga che questi abbiano conferito specifica delega (per la richiesta di voltura catastale) o che abbiano in seguito ratificato la richiesta di voltura presentata da uno dei chiamati indicato nella dichiarazione di successione1.
Tale pronuncia non è però pertinente perché nel caso qui in esame, come risulta documentalmente, la domanda di voltura è stata presentata proprio da e non dall'altra chiamata . Parte_1 Persona_2 1 Conf. Cass. 22769/2024. 7 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
Nell'atto di appello si legge poi che la voltura catastale non comporta in via automatica l'accettazione dell'eredità ma va valutata caso per caso la situazione “tenendo conto anche di tutti gli altri comportamenti della parte” (pagg 5-6): tale assunto è condivisibile, tuttavia nell'atto di appello si sorvola completamente circa il fatto che fosse stato il a presentare la domanda di voltura, non si è in
Pt_1 alcun modo giustificato il motivo per cui lo stesso avrebbe presentato tale domanda se non intendeva accettare l'eredità né sono stati dedotti comportamenti tenuti dal incompatibili con la volontà di
Pt_1 accettare l'eredità materna. Insomma, a fronte di una domanda di voltura da lui proposta, avrebbe dovuto essere il a fornire la prova della sua mancanza di volontà di accettare e di comportamenti da lui
Pt_1 tenuti incompatibili con tale volontà mentre nulla è stato dedotto. Infatti, a fronte dell'iniziativa Cont giudiziaria della e della il si è limitato dapprima a difendersi Controparte_2
Pt_1 sostenendo la mancanza di procura alle liti da parte delle ricorrenti (che invece esisteva) e allegando che non vi era prova che fosse stato il a presentare domanda di voltura catastale. Si è poi opposto a
Pt_1 che l'Agenzia delle Entrate rilasciasse alle società ricorrenti la dichiarazione di successione e la domanda di voltura. Quindi, una volta prodotta dalle ricorrenti la domanda di voltura catastale, nell'atto di appello il ha sostenuto che non vi era la prova di un'accettazione espressa dell'eredità da parte sua
Pt_1
(argomentazione del tutto inconferente) e poi ha contestato che si possano ravvisare gli estremi per un'accettazione tacita, contestazione però del tutto generica e basata su una pronuncia della Cassazione non pertinente con la situazione oggetto del presente giudizio. Da ultimo la difesa del ha Pt_1 richiamato una pronuncia della Corte d'Appello di Venezia secondo la quale l'efficacia probatoria della voltura catastale è subordinata alla dimostrazione che sia stato proprio il chiamato all'eredità a richiedere personalmente tale adempimento, prova che secondo il non sarebbe stata fornita dal momento Pt_1 che anche era erede: tuttavia, come già evidenziato, risulta documentalmente che era Persona_2 stato a richiedere l'adempimento e a presentare il modello. Parte_1
L'appello quindi non solo è palesemente infondato ed è anche strumentale in quanto certamente proposto Cont al fine di dilazionare i tempi di definizione del procedimento e al fine di ostacolare ai danni di e l'azione esecutiva immobiliare in corso nei confronti del Controparte_2 Pt_1
La soccombenza giustifica la condanna del a rifondere alle società appellate le spese di lite che Pt_1 si liquidano 9.991 euro ciascuna: va rilevato che l'appellante ha citato le due società ricorrenti in primo grado con due separati atti di citazione d'appello che hanno determinato il radicarsi di due procedimenti distinti, tra l'altro citando le parti appellate per date diverse;
nella determinazione dell'importo si ha riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, causa di valore indeterminabile, complessità bassa, importo medio per le quattro fasi.
Alla luce di quanto sopra rilevato l'appellante va condannato ex art. 96 III CPC a pagare alle società appellate la somma equitativamente determinata di 300 euro ciascuna.
L'infondatezza degli appelli comporta che parte appellante sia tenuta altresì al versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
8 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3147/2024 cron. del Tribunale di Parte_1
Brescia pubblicata il 19.7.2024 resa nel proc. 1625/2024 RG, così decide:
. rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata.
. condanna l'appellante a rifondere a e e spese di lite del presente Controparte_2 CP_1 giudizio che si liquidano in euro 9.991 euro ciascuna, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 III CPC di 300 euro ciascuna.
. dà atto che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Brescia, 1.7.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nei giudizi d'appello nn. 890/2024 RG e 891/2024 RG radicati: 1) n. 890/2024 RG con atto di citazione notificato il 20.9.2024 da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Riccardo Vescia e Francesco Vescia del Foro di Brescia appellante nei confronti di (C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Paris Ignazio del Foro di Bergamo Appellato
2) n. 891/2024 RG con atto di citazione notificato il 20.9.2024 da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Riccardo Vescia e Francesco Vescia del Foro di Brescia appellante nei confronti di (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Picenni del Foro di Bergamo Appellato
Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 3147/2024 pubblicata dal Tribunale di Brescia il 19.7.2024 e notificata in data 24.7.2024 pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 1625/2024.
Conclusioni delle parti:
Parte_1
1 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
NEL MERITO: previo accertamento e declaratoria di violazione delle disposizioni normative e procedurali, respinta ogni avversa eccezione, riformarsi in toto la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Brescia accertando e dichiarando inammissibili e/o inaccoglibili le domande formulate nei confronti di IN OGNI CASO: rifuse le spese di causa di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
: Controparte_2
- rigettare l'appello interposto dal sig. poiché manifestamente infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
- accertare la malafede o colpa grave del sig. e, per l'effetto, condannare il medesimo Parte_1 ai sensi dell'art. 96, comma I c.p.c., o eventualmente d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., al risarcimento del danno in favore della da liquidarsi in via equitativa. Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambo i gradi di giudizio.
: CP_1
IN VIA PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, accertata altresì la tardiva impugnazione della sentenza, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 325 c.p.c. e 326 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettare l'appello proposto dal e, comunque, le domande tutte da quest'ultima svolte nei Parte_1 confronti della società e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con ogni CP_1 conseguente statuizione di legge. IN OGNI CASO: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto ex art. 281 decies CPC del 9.2.2024 e Controparte_2 CP_1 esponevano quanto segue: dinnanzi al Tribunale di Brescia pendeva procedura esecutiva immobiliare n. 408/2021 R.G.E. l'8.7.2021 a mezzo della quale la aveva pignorato, tra gli Pt_2 Controparte_2 altri, l'unità immobiliare sita in Paratico (BS), Via Dei Mille n. 45 per la quota di 7/12 di proprietà di successivamente, a mezzo della riunita procedura esecutiva immobiliare n. 512/2022 Parte_1
R.G.E., la aveva pignorato la medesima unità immobiliare per la diversa quota di 3/4 di CP_1 proprietà contro in data 16.5.2022 era stata trascritta in favore di la Parte_1 Parte_1 successione in morte della madre comproprietaria dell'immobile pignorato, deceduta il Persona_1
21.6.2021; all'udienza del 5.12.2023 il G.E. aveva rilevato la mancata trascrizione nei registri immobiliari della successione di e, ritenuta la necessità che la parte interessata attivasse Persona_1 un giudizio volto all'accertamento della qualità di erede in capo ad o comunque Parte_1 provvedesse a sanare il vizio di continuità delle trascrizioni relativamente al decesso di Persona_1 aveva assegnato alle ricorrenti termine sino al 29.2.2024 per l'avvio delle necessarie iniziative volte alla sanatoria del difetto di continuità e aveva rinviato all'udienza del 19.3.2024; pertanto le società ricorrenti necessitavano di una pronuncia giudiziale che accertasse l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di
2 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
e pertanto la qualità di erede della sig.ra in capo allo stesso;
l'accettazione Parte_1 Persona_1 tacita da parte del era ricavabile dall'avere lo stesso presentato denuncia di successione e Pt_1 richiesto la voltura catastale. I ricorrenti, per dare atto dell'avvenuta trascrizione della dichiarazione di successione e della voltura in favore del sig. depositavano ispezione ipotecaria e Parte_1 rapporto di valutazione depositato dal CTU all'interno del fascicolo n. 408/2021 R.G.E. del Tribunale di Brescia contenente i riferimenti alle volture catastali aggiornate (pag. 16) e si riservavano di depositare la dichiarazione di successione già chiesta al competente Ufficio. Tutto ciò premesso, CP_2 [...]
e chiedevano al Tribunale di Brescia di accertare e dichiarare l'avvenuta CP_2 CP_1 accettazione dell'eredità da parte del sig. e, pertanto, la sua qualità di erede della sig.ra Parte_1
Persona_1
In data 27.3.2024 si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva la mancanza Parte_1 della procura alle liti e nel merito chiedeva il rigetto della domanda negando di avere posto in essere alcuna attività significativa tale da comprovare, e tantomeno presumere, una volontà acquisitiva e partecipativa del patrimonio relitto: infatti la denuncia di successione non prova l'accettazione e rappresenta un mero atto fiscalmente dovuto (da svolgere entro il termine perentorio di un anno dal decesso) e, circa la “voltura catastale” , nessuna trascrizione vi era stata e conseguentemente nessuna volturazione.
In data 29.3.2024 e 16.5.2024 le società ricorrenti depositavano note scritte ai sensi dell'art. 127 ter CPC, nelle quali insistevano nelle istanze già formulate e depositavano la dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale presentata dal sig. (richiesta dalle ricorrenti all'Agenzia Parte_1 delle Entrate e loro trasmessa in data 18.3.2024 malgrado il rifiuto opposto dal . Chiedevano che Pt_1 il Tribunale valutasse tale opposizione anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96 CPC.
In data 24.5.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza del 18.7.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione a norma dell'art. 281 sexies CPC.
Nelle note scritte depositate il 12.7.2024 le ricorrenti evidenziavano l'ennesimo tentativo del di Pt_1 sottrarsi ai creditori avendo lo stesso nel procedimento n. 408/2021 dedotto che il bene oggetto della procedura esecutiva era inserito in un fondo patrimoniale precedentemente precostituito;
la difesa del insisteva nel sostenere che non vi fosse stata alcuna accettazione di eredità. Pt_1
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3147/2024, pubblicata in data 19.7.2024, così disponeva:
1. dichiara che (C.F.: ) ha accettato l'eredità di Parte_1 C.F._1 Persona_1
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c., con esonero da responsabilità;
3. condanna la parte convenuta a rifondere alle parti attrici le spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.” Osservava:
. l'eccezione di difetto di procura era infondata poiché le procure alle liti erano ritualmente inserite nel fascicolo telematico tra gli allegati del ricorso.
3 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
. nel merito l'accettazione dell'eredità era ricavabile dalla domanda di voltura degli immobili ereditari (prodotta dalle ricorrenti in data 16.5.2024) che costituisce un comportamento che denota la volontà di conseguire la qualità di erede (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).
. vista la condivisione dell'identica posizione processuale delle attrici andava effettuata una liquidazione unitaria delle spese di lite liquidate in 3.809 euro per compensi e in 545 euro per spese, oltre accessori.
Avverso tale sentenza, notificata in data 24.7.2024, con due distinti atti di citazione notificati il 20.9.2024 Cont l'uno a e l'altro a proponeva appello chiedendo il rigetto delle Controparte_3 Cont domande svolta da e con rifusione delle spese di causa di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio. Deduceva:
. il ricorso congiunto ex art. 281 decies CPC non riportava la documentazione necessaria ed essenziale per la risoluzione della causa e le società attrici avevano depositato solo con le note di trattazione scritta del 16.5.2024 la dichiarazione di successione e la domanda di voltura: tuttavia la procedura semplificata scelta dalle società attrici richiede l'immediata produzione documentale, l'art. 281 sexies CPC non prevede la concessione di termini per altra documentazione, ma solo la discussione orale sulla scorta di quanto prodotto ex art.281 decies CPC e il Tribunale, vista la mancata conversione del giudizio in forma semplificata in un giudizio ordinario, non avrebbe dovuto ammettere i documenti tardivamente prodotti in sede di udienza o quantomeno non avrebbe dovuto prenderli in considerazione ai fini della pronuncia.
. nel merito il Tribunale aveva fatto riferimento alle sentenze della giurisprudenza di legittimità secondo cui la volturazione catastale, indipendentemente dalla denuncia di successione, attribuisce al volturante la titolarità di proprietario e dunque implica accettazione tacita dell'eredità relitta;
tuttavia si richiama l'ordinanza della Cassazione n. 32770/2018 secondo cui la voltura catastale non sempre comporta accettazione dell'eredità: pertanto l'accettazione dell'eredità attraverso la voltura catastale non può essere considerata automatica, ma va valutata caso per caso, tenendo conto anche di tutti gli altri comportamenti della parte.
Il Cons. istr. ai sensi dell'art. 349 bis CPC fissava dinnanzi a sé per entrambi i procedimenti – chiamati a prime udienze differenti - l'udienza del 29.1.2025, udienza alla quale dava atto della mancata Cont costituzione di e procedeva alla riunione del proc. 891/2024 RG al 890/2024 fissando, vista la natura documentale della causa e la sua ridotta complessità, per la discussione orale l'udienza del 25.2.2025.
Nel proc. n. 891/2024 RG in data 20.12.2024 si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo in via preliminare che la Corte, stante la manifesta infondatezza dell'appello, disponesse la discussione orale della causa ex art. 350 bis CPC o, in alternativa, in punto di rito, la riunione con il giudizio RG numero 890/2024 e nel merito il rigetto dell'appello e la condanna di al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 96 I o III comma CPC da liquidarsi in via equitativa. Rilevava che l'appellante si era limitato a ribadire argomentazioni già formulate in primo grado e già adeguatamente valutate e rigettate dal Tribunale. Evidenziava che in primo grado con il ricorso congiunto del 9.2.2024 Cont e avevano depositato il doc. 6 contenente a pag. 16 il riferimento alle volture Controparte_2 catastali aggiornate a seguito della dichiarazione di morte della il documento vero e proprio era Per_1 stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate solo il 18.3.2024, a seguito di accesso agli atti effettuato prima
4 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
dell'iscrizione a ruolo – visto il rifiuto opposto dal sig. in qualità di controinteressato -. A Pt_1 prescindere da ciò, nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. CPC, l'art. 281 duodecies, comma 4 prevede la facoltà in capo al Giudice di richiedere ulteriori produzioni documentali.
. la giurisprudenza di legittimità afferma che si considera accettazione tacita di eredità “il comportamento del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione…” (da ultime v. Cass nn. 12259/2022 e 9186/2022)“…ma anche atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (così Cass. nn. 12259/2022, 11478/2021, 1438/2020, 10796/2009, 6574/2005 e 5226/2002). Pertanto il Tribunale aveva correttamente rilevato che le attività compiute dal costituivano Pt_1 comportamenti concludenti idonei a integrare l'accettazione tacita dell'eredità relitta della sig.ra
[...]
Ribadiva che il sig. sia nel presente giudizio sia nel processo esecutivo, aveva assunto Per_1 Pt_1 un atteggiamento ostruzionistico e pertanto ne chiedeva la condanna ex art. 96 I o III comma CPC.
All'udienza del 29.1.2025 il Cons istr. dava atto della mancata costituzione di e procedeva CP_1 alla riunione del proc. 891/2024 RG al n. 890/2024 fissando, vista la natura documentale della causa e la sua ridotta complessità, per la discussione orale l'udienza del 25.2.2025 concedendo temini per deposito di note conclusionali.
All'udienza collegiale del 25.2.2025 il Collegio, rilevato che l'atto di citazione d'appello notificato a Cont on aveva rispettato il termine a comparire, revocava la dichiarazione di contumacia di CP_1 Cont disponendo la rinnovazione della notifica a dell'atto di appello e dei verbali di udienza entro il termine perentorio del 10.3.2025 e fissava per la discussione orale l'udienza del 1.7.2025.
Il 25.3.2025 si costituiva in giudizio eccependo la tardività dell'appello per decorrenza del CP_1 Cont termine di cui all'art. 325 allegando che la sentenza 3147/2024 era stata notificata il 19.7.2024 e l'atto di appello era stato notificato il 20.9.2024, scaduto il termine breve. Inoltre non era stato rispettato il termine a comparire e la successiva concessione di un termine per la rinotifica dell'atto di appello non sana il decorso del termine lungo per appellare. Ancora, eccepiva l'inammissibilità dell'appello perché Cont redatto in violazione dell'art. 342 non contenendo argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della sentenza. Osservava poi che il doc. 6 prodotto in allegato al ricorso di primo grado conteneva il riferimento alle volture catastali aggiornate, già presenti a pag. 16 del rapporto di valutazione depositato dal CTU nel fasc. 408/21; osservava che comunque anche nel procedimento semplificato ex art. 281 decies CPC il giudice, oltre al potere di convertire il rito, ha anche il potere di richiedere ulteriori produzioni documentali. Infine e nel merito osserva che il comportamento tenuto dal ne attestava Pt_1 in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità materna.
Il 6.6.2025 depositava note conclusionali. CP_1
All'udienza del 1.7.2025 i difensori si riportavano ai loro atti e la Corte ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma CPC si riservava il deposito della sentenza nei 30 giorni successivi.
5 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. l'eccezione di tardività dell'appello sollevata da ella comparsa di costituzione depositata CP_1 il 25.3.2025 è infondata: invero risulta documentalmente che la sentenza n. 3147/24 del Tribunale di Brescia, pubblicata il 19.7.2024, è stata notificata ai difensori del sig. dall'avv. Ignazio Paris, Pt_1 difensore di il 24.7.2024 (non il 19.7.2024): pertanto il termine breve per l'impugnazione CP_1 Cont scadeva lunedì 23.9.2024 e l'atto di appello è stato notificato ai difensori di e di Controparte_2 il 20.9.2024, quindi nei termini. Il fatto che l'atto di citazione d'appello notificato a fosse nullo per mancato rispetto del CP_1 termine a comparire ha comportato l'ordine di rinnovazione della notifica entro il termine perentorio del 10.3.2025, termine che è stato rispettato (la rinotifica è stata effettuata il 4.3.2025); né si può sostenere che l'appello proposto verso ia tardivo essendo tale seconda notifica stata effettuata scaduto CP_1 il termine lungo per l'impugnazione: invero, come affermato da Cassazione n. 11549/2019, l'art. 164 CPC, applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 CPC, opera una distinzione quanto alle conseguenze della rinnovazione della citazione nulla e della costituzione del convenuto giacché, mentre i vizi afferenti alla “vocatio in ius” sono sanati con effetto “ex tunc”, quelli relativi all'”edictio actionis” sono sanati con effetto “ex nunc”: pertanto la mancanza nella citazione di tutti i requisiti di cui all'art. 164 CPC e quindi dei requisiti integranti la “vocatio in ius” non vale a sottrarla, anche se si tratta di citazione in appello, all'operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal II e III comma della medesima norma, quindi la rinnovazione rituale della “vocatio in ius” produce una sanatoria con efficacia retroattiva: pertanto nel caso esaminato la Cassazione aveva ritenuto che l'autorizzata rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello a seguito di vizio della “vocatio in ius” aveva impedito alla sentenza di passare in giudicato dato che la sanatoria aveva acquistato efficacia dal momento dell'esecuzione della notifica nulla, ovvero quando ancora non era decorso il termine per impugnare.
2. l'appello non è inammissibile per violazione dell'art 342 CPC anche se le censure alle argomentazioni poste dal Tribunale a base della decisione sono infondate. Innanzitutto al ricorso ex art. 281 decies CPC proposto da e in primo CP_1 Controparte_2 grado era allegato il doc. 6, ovvero il rapporto di valutazione tratto dal proc. 408/2021 di esecuzione immobiliare alla cui pag. 16 si dà atto dell'avvenuta voltura della dichiarazione di morte di Persona_1
e della nuova intestazione catastale. La circostanza, sottolineata da parte appellante, che a pag. 15 del predetto rapporto di valutazione si leggesse che non era ancora stata trascritta alcuna accettazione espressa dell'eredità della è del CP_5 tutto irrilevante essendo pacifico che nessuna accettazione espressa fece il discutendosi nel Pt_1 presente giudizio non di accettazione espressa dell'eredità bensì di accettazione tacita. Inoltre le società ricorrenti avevano allegato al ricorso la prova di avere richiesto il 26.1.2024 all'Agenzia delle Entrate copia della dichiarazione di successione presentata dal (doc. 5), documentazione Pt_1 che venne trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al difensore di solo in seguito;
in Controparte_2 particolare, dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate si ricava che, nonostante l'opposizione manifestata dal l'Agenzia delle Entrate decise di trasmettere all'avv. Picenni la dichiarazione di successione Pt_1 della sig.ra e l'allegata domanda di voltura catastale ritenendo esistente un interesse meritevole Per_1 di tutela di ad entrare in possesso di tale documento. E una Controparte_2 Controparte_2
6 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
volta ricevuta tale documentazione, la produsse in allegato alle note di trattazione scritte depositate il 16.5.2024. Va peraltro rilevato, come evidenziato dalle parti appellate, che il fatto che un procedimento sia stato introdotto col rito semplificato delineato dagli artt. 281 decies sgg CPC non esclude che il ricorrente possa integrare la documentazione prodotta al momento del deposito del ricorso: a parte il fatto che, come si è visto, al momento del deposito del ricorso i ricorrenti avevano dato atto e provato documentalmente (doc. 5) di avere richiesto la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale, l'art. 281 duodecies IV comma CPC prevede che, se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti termine per indicare mezzi di prova e produrre documenti.
3. nel merito l'appello è infondato: correttamente il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità della da parte del innanzitutto è pacifico che sia CP_5 Pt_1 stato a presentare la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale: come Parte_1 si ricava dalla documentazione prodotta il 16.5.2024 dai ricorrenti chi ha presentato il modello è stato proprio e non l'altra chiamata all'eredità , altra figlia della (v. Parte_1 Persona_2 CP_6 spazio “riservato a chi presenta il modello”). Si ribadisce come giurisprudenza costante della Cassazione afferma che “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quali la denuncia di successione, ma che sino al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi” (Cass. 11478/2021; Cass. 10544/2024; Cass. 12259/2022; Cass. 10796/2019; Cass 22769/2024 secondo cui “soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso”). La pronuncia citata dal nell'atto di appello (Cass. 32770/2018) si riferisce a fattispecie ben Pt_1 diversa da quella qui in esame, trattandosi di situazione in cui la domanda di voltura catastale era stata effettuata solo da uno dei chiamati all'eredità: ebbene, la Cassazione ha in quella pronuncia affermato che “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta solo dal comportamento del successibile e non di altri sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius”. Tale pronuncia afferma in sostanza che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita di eredità (v. anche Cass. 8980/2017): è infatti configurabile solo per quel chiamato all'eredità che l'ha effettuata e non si estende agli altri chiamati – neppure se il richiedente la voltura ha indicato, ai necessari fini di completezza della dichiarazione, le generalità e l'identità degli altri chiamati - a meno che emerga che questi abbiano conferito specifica delega (per la richiesta di voltura catastale) o che abbiano in seguito ratificato la richiesta di voltura presentata da uno dei chiamati indicato nella dichiarazione di successione1.
Tale pronuncia non è però pertinente perché nel caso qui in esame, come risulta documentalmente, la domanda di voltura è stata presentata proprio da e non dall'altra chiamata . Parte_1 Persona_2 1 Conf. Cass. 22769/2024. 7 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
Nell'atto di appello si legge poi che la voltura catastale non comporta in via automatica l'accettazione dell'eredità ma va valutata caso per caso la situazione “tenendo conto anche di tutti gli altri comportamenti della parte” (pagg 5-6): tale assunto è condivisibile, tuttavia nell'atto di appello si sorvola completamente circa il fatto che fosse stato il a presentare la domanda di voltura, non si è in
Pt_1 alcun modo giustificato il motivo per cui lo stesso avrebbe presentato tale domanda se non intendeva accettare l'eredità né sono stati dedotti comportamenti tenuti dal incompatibili con la volontà di
Pt_1 accettare l'eredità materna. Insomma, a fronte di una domanda di voltura da lui proposta, avrebbe dovuto essere il a fornire la prova della sua mancanza di volontà di accettare e di comportamenti da lui
Pt_1 tenuti incompatibili con tale volontà mentre nulla è stato dedotto. Infatti, a fronte dell'iniziativa Cont giudiziaria della e della il si è limitato dapprima a difendersi Controparte_2
Pt_1 sostenendo la mancanza di procura alle liti da parte delle ricorrenti (che invece esisteva) e allegando che non vi era prova che fosse stato il a presentare domanda di voltura catastale. Si è poi opposto a
Pt_1 che l'Agenzia delle Entrate rilasciasse alle società ricorrenti la dichiarazione di successione e la domanda di voltura. Quindi, una volta prodotta dalle ricorrenti la domanda di voltura catastale, nell'atto di appello il ha sostenuto che non vi era la prova di un'accettazione espressa dell'eredità da parte sua
Pt_1
(argomentazione del tutto inconferente) e poi ha contestato che si possano ravvisare gli estremi per un'accettazione tacita, contestazione però del tutto generica e basata su una pronuncia della Cassazione non pertinente con la situazione oggetto del presente giudizio. Da ultimo la difesa del ha Pt_1 richiamato una pronuncia della Corte d'Appello di Venezia secondo la quale l'efficacia probatoria della voltura catastale è subordinata alla dimostrazione che sia stato proprio il chiamato all'eredità a richiedere personalmente tale adempimento, prova che secondo il non sarebbe stata fornita dal momento Pt_1 che anche era erede: tuttavia, come già evidenziato, risulta documentalmente che era Persona_2 stato a richiedere l'adempimento e a presentare il modello. Parte_1
L'appello quindi non solo è palesemente infondato ed è anche strumentale in quanto certamente proposto Cont al fine di dilazionare i tempi di definizione del procedimento e al fine di ostacolare ai danni di e l'azione esecutiva immobiliare in corso nei confronti del Controparte_2 Pt_1
La soccombenza giustifica la condanna del a rifondere alle società appellate le spese di lite che Pt_1 si liquidano 9.991 euro ciascuna: va rilevato che l'appellante ha citato le due società ricorrenti in primo grado con due separati atti di citazione d'appello che hanno determinato il radicarsi di due procedimenti distinti, tra l'altro citando le parti appellate per date diverse;
nella determinazione dell'importo si ha riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, causa di valore indeterminabile, complessità bassa, importo medio per le quattro fasi.
Alla luce di quanto sopra rilevato l'appellante va condannato ex art. 96 III CPC a pagare alle società appellate la somma equitativamente determinata di 300 euro ciascuna.
L'infondatezza degli appelli comporta che parte appellante sia tenuta altresì al versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
8 n. 890/2024 RG (cui è stato riunito il n. 891/2024 RG)
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3147/2024 cron. del Tribunale di Parte_1
Brescia pubblicata il 19.7.2024 resa nel proc. 1625/2024 RG, così decide:
. rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata.
. condanna l'appellante a rifondere a e e spese di lite del presente Controparte_2 CP_1 giudizio che si liquidano in euro 9.991 euro ciascuna, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 III CPC di 300 euro ciascuna.
. dà atto che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Brescia, 1.7.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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