Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 343/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Santacroce;
conclusioni dei ricorrenti:
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la SIa Parte_1
(nata a [...] il [...]) ed il SI (nato a [...] il
[...] Parte_2
4.8.1978) a Genova il 10 gennaio 1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune per l'anno 1999 al numero 14, parte I, Ufficio 1, mandando alla
Cancelleria di comunicare una copia dell'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le successive incombenze;
1
entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà,
e di tutti i beni mobili ivi allocati, anch'essi di sua esclusiva proprietà;
c) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia quando vuole, previo congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, nonché scolastici ed extrascolastici della minore, e comunque almeno tre pomeriggi a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di scuola fino all'ora di cena compresa, e due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
d) disporre che i genitori suddividano a metà tra loro i periodi di vacanza e le festività civili e religiose da trascorrere con la figlia, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, come segue:
- per le giornate del 25 e 26 dicembre: laddove si festeggi il pranzo col papà si effettui cena con la mamma, e viceversa;
- per il periodo pasquale: viene suddiviso a metà tra i genitori, avendo cura comunque di suddividere, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, il giorno di Pasqua, ovvero che laddove si festeggi il pranzo col papà si effettui cena con la mamma, e viceversa;
- per il periodo di vacanza scolastica estiva: due settimane di ferie esclusive anche non consecutive con la figlia per ciascun genitore da concordarsi ogni anno entro il mese di maggio;
- per le festività civili e religiose corrispondenti a giorni di vacanza scolastica: alternanza tra i genitori di anno in anno;
e) disporre che, considerato il suo attuale reddito, il SI contribuisca al Pt_2
mantenimento della figlia con il versamento della somma mensile di euro 200,00, somma che sarà accreditata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul conto corrente della GN
, contraddistinto dal seguente IBAN: [...] e che Parte_1
sarà assoggettata a rivalutazione annua ISTAT secondo la variazione del costo della vita;
f) disporre che i genitori suddividano tra loro al 50% le spese straordinarie necessarie per i figli secondo le indicazioni contenute nel verbale di riunione del 15.9.2016 del Tribunale di
Genova, Sezione IV Civile;
2 g) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni ulteriore questione di carattere economico e patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere;
h) i coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento equipollente, valido anche per l'espatrio della figlia minore;
i) le parti dichiarano fin da ora di rinunciare all'appello avverso la sentenza di divorzio;
l) le spese legali sono compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Genova (GE) il 10.1.1999 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 25.7.2022, omologata da questo Tribunale il 23.9.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore R_
(nata dall'unione coniugale il 1.5.2014), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
3 il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 10.1.1999;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di cui alle congiunte conclusioni sopra trascritte, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 14, parte I, anno 1999), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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