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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17860 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 26399/2025 R.G. il 26.5.2025 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella Parte_1
qualità di mandataria della rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_2
Ranchino, giusta procura in calce al ricorso
ATTRICE
in persona legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 26.5.2025 la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della Parte_2
(a sua volta cessionaria da dei beni oggetto dei contratti di locazione
[...] Controparte_2
finanziaria ricompresi nell'operazione di cessione dei crediti del 29.6.2023), ha agito in giudizio nei confronti della nelle forme del procedimento semplificato di cognizione al fine di Controparte_1
ottenere la condanna della predetta al rilascio in suo favore dell'unità immobiliare sita in Monte Porzio
Catone, (Roma), alla via Frascati, n. 37/A, oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n.
IF del 7.12.2007, risoltosi di diritto in data 6.11.2024 in ragione del grave inadempimento P.IVA_1
dell'utilizzatrice (che risultava inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni periodici); nonostante rituale notifica, la resistente non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 12.12.2025, ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 281 decies c.p.c. in considerazione della sua natura prettamente documentale e della possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.
L'azione introdotta dalla come rappresentata in atti e nella qualità di cessionaria Parte_2
dalla dei beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria ricompresi Controparte_2
nell'operazione di cessione dei crediti del 29.6.2023, trae origine dalla vicenda risolutiva del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF 974939 del 7.12.2007, avente ad oggetto la locazione, da parte della resistente, dell'immobile sito in Monte Porzio Catone, (Roma), alla via Frascati, n. 37/A e,
sul presupposto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 delle CGC, ha ad oggetto la domanda di restituzione dell'immobile sopra descritto.
La domanda proposta dalla società attrice risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Le circostanze fattuali su cui trova fondamento la domanda sono documentalmente comprovate, oltre che avvalorate dal complessivo comportamento processuale della parte convenuta che, nonostante regolare notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio, così precludendosi la possibilità di muovere qualsivoglia contestazione alle domande avverse: è in atti il contratto di locazione finanziaria del
7.12.2007 con le relative condizioni generali;
è in atti il verbale di consegna del bene oggetto di contratto, è in atti l'estratto conto relativo al contratto oggetto di causa ed è, infine, in atti la lettera di risoluzione del 6.11.2024.
A mente dell'art. 21 del contratto di locazione finanziaria in oggetto, in tutte le ipotesi previste dal precedente art. 20 (che contempla espressamente l'omesso pagamento dei canoni periodici quale causa di decadenza dal beneficio del termine) “…il concedente avrà facoltà…di considerare il contratto risolto
di diritto e di intimare all'utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile…”.
Risulta, quindi, provato dalla documentazione in atti (e non contestato dalla resistente)
l'inadempimento contrattuale della predetta all'obbligo di restituzione scaturente dalla risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, sicchè risulta dovuta la restituzione del bene immobile oggetto del contratto ai sensi del menzionato art. 21 CGC, stante la risoluzione del vincolo negoziale e l'insussistenza di qualsivoglia titolo giustificativo della perdurante detenzione dell'immobile oggetto di contratto da parte della società convenuta.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parte resistente, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della
[...] [...]
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 26.5.2025 nei confronti della Parte_2
in persona legale rappresentante pro tempore, così provvede: Controparte_1
1) in accoglimento della domanda, dichiara l'intervenuta risoluzione diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF 974939 del 7.12.2007 e per l'effetto condanna la Controparte_1
in persona legale rappresentante pro tempore, alla immediata restituzione in favore della
[...] [...]
del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria n. IF 974939 del 7.12.2007 Parte_2
libero da persone e cose, e precisamente dell'immobile sito in Comune di Monte Porzio Catone (Roma),
alla via Frascati, n. 37/A, censito in Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 9, part. 33, cat. A/7
(villa unifamiliare);---
2) condanna la in persona legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.431,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 20.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi