Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 275 / 2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Sabina Giunta, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 21/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] C.F.: , nella Parte_1 C.F._1
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore , nata a Persona_1
Caltanissetta il 04.03.2012, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Fussone Giuseppe, ed elettivamente domiciliata in San Cataldo (CL), via San Giovanni Bosco, 41
- ricorrente contro
in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, e difeso dagli Avv.ti Russo Carmelo e Dolce Stefano ed elettivamente domiciliato via Val
d'Aosta 14/D Caltanissetta presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 co. 6-bis cpc, depositato in data 29/02/2024, nella qualità Parte_1
di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore , ha proposto Persona_1
opposizione contro le risultanze della consulenza espletata in sede di ATP che, contrariamente a quanto dallo stesso rivendicato, ha escluso che le condizioni sanitarie della figlia minore integrassero i requisiti previsti per ottenere l'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/92.
In particolare, ha rilevato che le patologie di cui è affetta la minore sono state sottovalutate.
Sulla scorta delle considerazioni medico-legali meglio specificate nell'atto introduttivo la ricorrente ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' CP_2 che ha resistito alla pretesa avversaria, contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 21/05/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta la G.O.P. definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
* * *
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito il ricorso non è fondato.
Nello specifico, le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento consistono nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure, nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
L'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n.
28705 del 23/12/2011, Rv. 620101); ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
Ora, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale, nominato nel corso del presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente sia affetta dalle seguenti patologie: “Epilessia focale in trattamento farmacologico e con rare crisi. Funzionamento intellettivo limite.” Il nominato Consulente medico legale ha evidenziato che: “Per quando riguarda il primo punto, ovvero la possibilità di autonoma deambulazione, questo è ancorato ad un puro principio di motricità e la norma di legge prevede, per la concessione dell'indennità di accompagnamento, una condizione di impossibilità e non una mera difficoltà alla deambulazione per quanto più o meno grave. Nel caso della minore non vi è alcuna patologia che ha incidenza sulla funzione motoria ed infatti, come documentato dalla relazione dell'OASI di Troina e verificato in fase peritale, trattasi di un soggetto che ha passaggi posturali perfettamente autonomi e deambulazione autonoma e valida senza alcun carattere patologico.
Si può quindi affermare che non ricorre il primo dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento essendo la minore soggetto perfettamente Persona_1
autonomo nella deambulazione. Per quanto attiene poi agli atti del vivere quotidiano dobbiamo far riferimento a quelli che si si deve aspettare da un soggetto di pari età.
Come già visto la funzione motoria è perfettamente garantita e ciò è alla base della possibilità di attendere ai bisogni del vivere quotidiano. L'epilessia, trattandosi di una forma focale e con una frequenza documentalmente piuttosto rara non può in alcun modo limitare l'espletamento di quelle funzioni tipiche della sua età. Relativamente poi alle funzioni cognitive la relazione di dimissioni dell' Troina è estremamente chiara trattandosi di un soggetto con un Per_2
funzionamento intellettivo limite ma pur sempre nella norma che con assoluta certezza garantisce alla piccola la piena coscienza, compatibilmente all'età anagrafica, degli atti da compiere. Si può quindi affermare che non ricorre nemmeno il secondo dei requisiti sanitari, alternativamente previsti, per la concessione dell'indennità di accompagnamento essendo la minore Per_1 autonoma nell'espletamento degli atti quotidiani della vita.
Continua il CTU: Non vi sono dubbi che il quadro patologico nel suo complesso, in relazione alla sofferta epilessia e al funzionamento intellettivo limite, configura una condizione di svantaggio sociale e scolastico rappresentando quindi una condizione di Handicap come intesa dalla Legge.
Va comunque rilevato che il quadro clinico non determina una riduzione dell'autonomia ne sul piano personale ne su quello sociale e ludico a livello tale da richiedere un intervento assistenziale continuativo e permanente per cui la minore è da giudicare soggetto portatore di Per_1
Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 104/92”.
L'ausiliario del giudice ha così concluso: “il complesso morboso accertato in sede peritale a carico della minore configura lo stato di minore con difficoltà persistenti a svolgere i Persona_1
compiti e le funzioni della propria età con diritto all'indennità di frequenza. La stessa non ha oggi,
e non aveva all'epoca dell'istanza i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. La minore è da giudicare oggi, come alla data dell'istanza, Per_1
portatore di Handicap ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge 104/92.”
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il CTU vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, sorrette da adeguata e convincente motivazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_2
P.Q.M
.
Il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
Caltanissetta, 22/05/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta