Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone, all'esito della camera di consiglio odierna, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2808 R.G. Cont. Anno 2022 VERTENTE TRA
( , con l'avv. P. Mellea;
Parte_1 CodiceFiscale_1
-opponente-
, in persona del l.r.p.t., rappresentato dall'avv. L. Parretta;
CP_1
-opposto- OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 15 giugno 2022; CONCLUSIONI: come precisate nel verbale di udienza odierna e nei propri atti. IN FATTO Con l'odierno giudizio l'opponente contesta la nullità dell'atto di precetto, notificato in data 15 giugno 2022, redatto sulla base del decreto ingiuntivo n. 215\2022, reso immediatamente esecutivo, del 14 marzo 2022. Con il predetto decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Catanzaro ingiungeva alla opponente, di pagare in favore dell'odierno opposto, la somma di € 5845,85 per la causale di cui al ricorso. Avverso il richiamato decreto ingiuntivo n. 215\22 (notificato unitamente all'atto di precetto oggetto dell'odierno giudizio), veniva proposta opposizione, dinanzi al Giudice del Tribunale di Catanzaro, con la quale si contestava la nullità del titolo, l'inesistenza del credito ingiunto, l'infondatezza della pretesa creditoria e irregolarità contabili poste alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto. L'odierna opponente eccepiva il difetto di competenza per valore in favore del Tribunale di Catanzaro. In corso del presente giudizio, parte opponente rilevava che il Giudice di Pace di Catanzaro, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 215\22 posto alla base della presente procedura esecutiva. IN DIRITTO Tra le varie doglianze, l'opponente chiede nel merito di voler “accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato. In ogni caso: Condannarsi il convenuto opposto al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre spese forfettarie 15% , CPA e IVA, da distrarsi”. L'opposto ha contrastato le richieste formulate dall'opponente. Nella fase terminale dell'odierno procedimento, parte opponente ha dichiarato che il GdP di Catanzaro ha revocato il decreto ingiuntivo su cui si fonda la presente opposizione, per incompetenza per valore in favore del Tribunale di Catanzaro. Orbene, senza entrare nel merito delle doglianze di parte opponente e delle repliche dell'opposto, come nei propri atti descritte, si osservi preliminarmente, che l'atto di precetto oggetto del presente giudizio si fonda sul decreto ingiuntivo n. 215\22, opposto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Catanzaro, il quale ha revocato il decreto ingiuntivo de quo. Pertanto, stante la revoca del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo su cui l'atto di precetto oggi opposto si fonda, consegue la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione dell'odierno giudizio. La pronuncia, con la quale si è disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 215\22, titolo esecutivo sulla base del quale è stato redatto il precetto oggetto dell'odierno giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione proposta, poiché il decreto ingiuntivo n. 215\22, titolo esecutivo sulla base del quale è stato redatto il precetto oggetto dell'odierno giudizio di opposizione, è stato revocato dal G.d.P. di Catanzaro;
b) compensa tra le parti le spese di lite, per le ragioni sopra evidenziate. Catanzaro 21 gennaio 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone