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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19079/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
ROMA, 27 20811 CESANO MADERNO presso lo studio dell'avv. COLOMBO MASSIMO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo
£Nel merito 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Seveso il 05 luglio
1979 tra i sig.ri e ordinando all'Ufficio di Stato Civile di quel Parte_1 Controparte_1
Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2)
Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e non prevedere pertanto reciprocamente alcun contributo per il concorso al mantenimento dell'altro coniuge. 3) Con vittoria delle spese di causa in caso di opposizione. In via istruttoria: ci si riserva di dedurre eventuali mezzi di prova successivamente alla costituzione di controparte”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
in SEVESO il 05/07/1979.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SEVESO (atto n. 5 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambe maggiorenni ed indipendenti. Per_1 Per_2
I coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18/2/2021.
Con ricorso depositato il 30/10/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, nonché di darsi atto dell'indipendenza economica reciproca.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 12/2/2025 è comparsa personalmente parte ricorrente con il difensore insistendo nelle istanze di cui al ricorso;
all'esito, il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili.
La domanda di scioglimento degli gli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 2 di 4 È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato (pur non prodotto sebbene le relative condizioni siano state riportate nel ricorso introduttivo).
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È pacifico che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulla dichiarazione di autosufficienza economica
Inammissibile per mancanza di interesse la domanda diretta ad ottenere un accertamento sulla autosufficienza dei coniugi in mancanza di domanda di assegno divorzile.
Spese di lite.
Nulla sulle spese tra le parti stante la non opposizione della convenuta e trattandosi di pronuncia adottata nell'interesse del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis. ss c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1
motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SEVESO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/02/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19079/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
ROMA, 27 20811 CESANO MADERNO presso lo studio dell'avv. COLOMBO MASSIMO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo
£Nel merito 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Seveso il 05 luglio
1979 tra i sig.ri e ordinando all'Ufficio di Stato Civile di quel Parte_1 Controparte_1
Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2)
Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e non prevedere pertanto reciprocamente alcun contributo per il concorso al mantenimento dell'altro coniuge. 3) Con vittoria delle spese di causa in caso di opposizione. In via istruttoria: ci si riserva di dedurre eventuali mezzi di prova successivamente alla costituzione di controparte”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
in SEVESO il 05/07/1979.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SEVESO (atto n. 5 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambe maggiorenni ed indipendenti. Per_1 Per_2
I coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18/2/2021.
Con ricorso depositato il 30/10/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, nonché di darsi atto dell'indipendenza economica reciproca.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 12/2/2025 è comparsa personalmente parte ricorrente con il difensore insistendo nelle istanze di cui al ricorso;
all'esito, il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili.
La domanda di scioglimento degli gli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 2 di 4 È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato (pur non prodotto sebbene le relative condizioni siano state riportate nel ricorso introduttivo).
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È pacifico che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulla dichiarazione di autosufficienza economica
Inammissibile per mancanza di interesse la domanda diretta ad ottenere un accertamento sulla autosufficienza dei coniugi in mancanza di domanda di assegno divorzile.
Spese di lite.
Nulla sulle spese tra le parti stante la non opposizione della convenuta e trattandosi di pronuncia adottata nell'interesse del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis. ss c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1
motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SEVESO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/02/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4