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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 972/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAFARELLI Parte_1 C.F._1
SALVATORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEBALDI CP_1 C.F._2
RODOLFO
RICORRENTI
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita a Fanano (MO) in Via Cà Frati n. 1031 B di proprietà indivisa d Parte_2
e viene assegnata, unitamente all'arredamento, al Sig.
[...] Pt_3 Parte_1 [...]
che manterrà qui la propria residenza unitamente alla figli La moglie ha Parte_4 Persona_1
già trasferito la propria residenza, unitamente ai figli e a ST (MO) – Per_2 Persona_3
Località Rocchetta ND in Via Cornè n. 10.
I coniugi hanno già provveduto, con separato accordo, a dividersi i beni mobili.
3) Il figlio minor (oggi di anni 11) e la figlia minor (oggi di anni 17) sono affidati in Per_2 Per_1
via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente del primo presso la madre e della seconda presso il padre;
4) I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sui figli minori per quanto riguarda le questioni di straordinaria amministrazione (con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse riguardo ai figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi) mentre, ciascun genitore, eserciterà separatamente ed autonomamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. In
particolare, i ricorrenti, condividendo in pari misura la responsabilità genitoriale, si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la residenza, l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie per i figli (con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé i minori dovrà
preventivamente informare l'altro su eventuali visite mediche ed esami ai quali i minori dovranno essere sottoposti e sulle relative anamnesi e diagnosi, fermo restando che, in caso di irreperibilità dell'altro,
ciascun genitore potrà adottare le decisioni urgenti necessarie ed opportune).
5) Quanto alla disciplina delle frequentazioni padre / figlio minore, in ossequio al principio della bigenitorialità, vengono così concordati i tempi di permanenza del figlio minor presso il padre: Per_2
a) Un week end alternato il IG potrà vedere e tenere con sé il figli con prelievo Parte_1 Per_2
presso la sua abitazione alle ore 18.00 del venerdì, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna la domenica sera alle ore 21.00, indicativamente dopo cena;
b) Nella settimana in cui il padre non ha a disposizione il weekend, trascorrerà con il figlio il Per_2
mercoledì, prelevandolo dall'abitazione materna alle ore 18.00, tenendolo con sé per la notte e riaccompagnandolo a scuola giovedì mattina o presso l'abitazione materna quando la scuola è chiusa.
c) la frequentazione con la madre della minore (prossima a diventare maggiorenne il 5 Per_1
dicembre 2025) verrà concordata tra di loro.
Il suddetto calendario potrà subire variazioni, solamente in presenza del consenso di entrambi i genitori e sempre nel supremo interesse d e nel rispetto degli impegni, scolastici, sportivi e/o ricreativi, Per_2
nonché delle sue aspirazioni e dei suoi desideri.
6) Per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, i potrà trascorrere con Parte_1 Per_2
un periodo di vacanze di almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere previamente concordati con la OR entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, CP_1
il cui costo sarà integralmente sostenuto dal padre, cosi come i costi delle vacanze che la madre trascorrerà con il figlio o con i figli saranno totalmente a carico della stessa.
Resta inteso che entrambi i genitori hanno la facoltà di poter chiamare o videochiamare i figli mentre questi ultimi si trovano in vacanza con l'altro genitore.
Soltanto in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi di vacanza o qualora il periodo di ferie sia il medesimo per entrambi i genitori, si stabilisce sin da ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni pari e la madre negli anni dispari. In ogni caso i genitori dovranno, previamente e reciprocamente, comunicarsi il luogo e il recapito del posto scelto per la villeggiatura insieme al figli Per_2
7) Durante le vacanze Natalizie, il padre potrà trascorrere con il figli 7 (sette) giorni consecutivi Per_2
che comprendano ad anni alterni il giorno di Natale o quello della Vigilia e il 31/12 o il Capodanno.
Per l'anno 2025: il padre potrà trascorrere con il figlio il giorno della Vigilia e il periodo dal 26 al 31
dicembre; la madre potrà trascorrere con il figlio il giorno di Natale e il periodo dal 1° al 6 gennaio.
Tale regime si applicherà in modo alternato, di anno in anno.
Durante il periodo in argomento, sfruttando il periodo di sospensione scolastica, ciascun genitore potrà
trascorrere un periodo di vacanza, anche di più giorni consecutivi, comunque non più di una settimana,
che, se effettuato, dovrà essere previamente concordato tra gli stessi entro e non oltre la data del 15
novembre di ogni anno.
Durante le vacanze Pasquali, il padre potrà trascorrere con il figlio 3 (tre) giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedi dell'Angelo.
Resta inteso tra le parti che il costo delle vacanze, natalizie e pasquali, cosi come per quelle estive, sarà
sostenuto dal genitore che avrà con sé il figlio o i figli in quel periodo.
8) A titolo di contributo al mantenimento ordinario e fino al raggiungimento per ciascuno di essi dell'indipendenza economica, per i figli , il OR verserà alla RA Per_2 Per_3 Parte_1 [...]
a partire dalla firma del presente accordo, la somma mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 a CP_1
figlio), da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre con il seguente BPER filiale di Fanano con il seguente IBAN: IT51L
05387 66740 000002623430
La Sig.r avrà cura di comunicare al padre l'eventuale variazione di conto corrente. L'importo CP_1
verrà aggiornato annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT, come per legge, a partire da gennaio 2026. Dal compimento del ventunesimo anno di vita e sempre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, il mantenimento ordinario verrà versato dal padre direttamente ai figli e su conti correnti a loro intestati. Quanto al mantenimento ordinario di Per_2 Per_3 [...] e fino alla sua indipendenza economica, vi provvederà personalmente ed esclusivamente il Per_1
padre.
9) Quanto alle spese straordinarie, esulanti il contributo al mantenimento suddetto, esse sono individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena – sezione Famiglia e qui di seguito elencate, a mero titolo esemplificativo:
- Spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante o dallo specialista;
tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche da effettuarsi presso specialisti o istituti privati;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggi presso la sede degli istituti superiori o la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppi estivi;
- Spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
attrezzature elettroniche, cellulare, contratto telefonico, pc, tablet ecc.; mezzi di locomozione, spese per il conseguimento di patenti, brevetti, acquisto auto, spese per assicurazioni e bolli, ecc. spese di custodia
(baby-sitter); viaggi e vacanze.
Tali spese straordinarie, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% a carico del padre e del
50% a carico della madre.
Il rimborso pro quota dovrà essere tempestivamente versato in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento e, in ogni caso, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui esso viene richiesto, previa esibizione della documentazione di riferimento. Il genitore il quale, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-
mail, fax, ecc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto,
entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
10) Quanto all'assegno unico universale, il OR , per il figli alla richiesta Persona_4 Per_2
della corrispondente somma determinata ed erogata dall'Ente Competente in favore della OR
[...]
che quindi potrà fare domanda autonoma e percepire l'emolumento nella misura del 100%; la CP_1
Sig.ra invece, rinuncia, per la figlia alla richiesta della corrispondente somma CP_1 Per_1
determinata ed erogata dall'Ente Competente, in favore del OR che quindi potrà fare Parte_1
domanda autonoma e percepire l'emolumento nella misura del 100%. Tale accordo si ritiene raggiunto anche in caso di futura e/o eventuale modifica legislativa della disciplina di tale beneficio, che rimarrà
comunque ad esclusivo favore della OR per quanto riguarda il figli e ad esclusivo CP_1 Per_2
favore del OR per quanto riguarda la figlia con diritto per ciascuno di essi, in Parte_1 Per_1
presenza dei presupposti di legge, a godere dei benefici fiscali dei figli (rispettivamente ed Per_2
a carico in misura pari al 100% da indicarsi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi e/o modelli Per_1
730. I genitori si impegnano a svolgere l'attività richiesta dagli enti competenti ai fini della realizzazione e buon esito della pattuizione-condizione di cui sopra.
11) Il OR riconosce a favore della RA che accetta, la somma considerata Parte_1 CP_1
una tantum di Euro 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento/00), quale contributo all'acquisto di mobili o quant'altro possa occorrerle, che verrà corrisposta con bonifico bancario a favore della RA
[...]
alle seguenti condizioni: CP_1
a) € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale;
b) € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) entro e non oltre 15 giorni dall'emissione del provvedimento di separazione;
c) € 3.000,00 (Euro tremila/00), entro e non oltre il 15 novembre 2025,
12) La OR a cura e spese del marito, si obbliga a trasferire la proprietà dei seguenti beni CP_1
mobili registrati al IG e/o a persona fisica/giuridica da lui indicata: Parte_1
- LA SP Quad Targato BT00339, motocicletta TI ER Dark 600 Targata BC54959
e autovettura Suzuki Gran Vitara Targata BS166MM entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
- BMW 735i targato BOE12116 entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal 15 novembre 2025 e a condizione che sia avvenuto il pagamento di quanto previsto all'art. 11 lettera c).
13) I trasferimenti dei beni mobili registrati descritti nel precedente articolo nonché i trasferimenti di denaro descritti all'articolo 12 sono riconosciuti dai coniugi come elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, ragion per cui le parti precisano sin d'ora che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti in tema e nell'ambito di separazione e divorzio ai sensi di legge, trattandosi appunto di attribuzioni patrimoniali sulle quali si sono impegnate in sede di procedimento di separazione legale e con l'intento di regolare e risolvere la crisi coniugale, sotto il controllo del Giudice.
14) Il IG e la OR rinunciano reciprocamente alla richiesta di corresponsione Parte_1 CP_1
di un contributo al proprio mantenimento personale e/o di un contributo alimentare, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
15) Ciascuna parte sosterrà in via esclusiva il pagamento delle spese legali del proprio difensore. 16) I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-
patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente ricorso.
17) I coniugi chiedono altresì che l'intestato Tribunale disponga l'annotazione della separazione a margine dell'atto di matrimonio;
18) Le parti concordano che le condizioni ivi indicate abbiano valenza dalla firma del presente accordo,
quindi antecedentemente alla data di udienza che verrà fissata o sostituita con il deposito di note scritte”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 CP_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a MODENA Parte_1
il 15/01/1976 e nata a [...] il [...]. CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FANANO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2007, atto n.5, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale