Sentenza 27 novembre 2025
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Corte Cost., 22 dicembre 2025, sentenza n. 193 IL DISPOSITIVO “La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimi... Cass. Pen., Sez. II, 27 novembre 2025, n. 38504. LA MASSIMA "La circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sente... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 2. Rapina di “lieve entitá”La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 12 dicembre 2025
Cass. Pen., Sez. II, 27 novembre 2025, n. 38504. LA MASSIMA “La circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 richiede una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti: da qui la conseguente congruità della pena inflitta”. IL CASO La Corte di Appello ha confermato la sentenza del Gup con la quale …
Leggi di più… - 3. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 14 dicembre 2025
Cass. Pen., Sez. II, 7 novembre 2025, sentenza n. 36287 LA MASSIMA “La querela, quale condizione di procedibilità del reato, non rich... Cass. pen., Sez. II, 5 dicembre 2025, sentenza n. 39419 LA MASSIMA «Ai fini dell'imputazione soggettiva della circostanza aggravan... Cass. Pen., Sez. II, 1° dicembre 2025, sentenza n. 38767 LA MASSIMA “La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispe... Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2025, sentenza n. 37942. LA MASSIMA “In tema di violenza sessuale, il principio di tassatività osta... Cass. pen., Sez. III, 4 dicembre 2025, sentenza n. 39162 LA MASSIMA Ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita... Buone feste a …
Leggi di più… - 4. presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuanteLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 10 dicembre 2025
Cass. Pen., Sez. II, 27 novembre 2025, n. 38504. LA MASSIMA "La circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sente... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 38504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38504 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale Fulvio BA ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3 aprile 2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia del 19 dicembre 2024 con la quale IA Di CO è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 824,00 di multa, concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38504 Anno 2025 Presidente: LL DR Relatore: ON AN Data Udienza: 30/10/2025 2 pen. equivalente alla recidiva contestata, per reati di rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale commessi il 21 aprile 2024. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 42, primo comma, cod. pen., 582 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a causa dell’affermata integrazione del dolo in ordine al delitto contestato al capo B della rubrica delle imputazioni (delitto di lesioni). 2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 628 cod. pen. per l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con entrambi i motivi di ricorso si propone una lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede. Con l'articolazione di considerazioni corrispondenti ai motivi di appello, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione dei giudici di merito, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti, in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado. 2.1. Invero, è costantemente affermato da questa Corte il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). 2.2. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da 3 contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 2.3. Da ciò consegue l'inammissibilità delle le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 - 01). 2.4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni della sentenza di primo grado. 3. Invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dalla sentenza impugnata emerge un'approfondita lettura e una valutazione dell'insieme degli elementi di prova e indiziari con la quale il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento alle modalità della condotta posta in essere dal Di CO, all'intenzionalità evidente ed al nesso causale tra la condotta e le lesioni subite dalla persona offesa, in quanto scaturite dalla colluttazione intrapresa con la stessa, non potendo «le lesioni essere qualificate quali colpose posto che, pur non avendo saputo la persona offesa riferirne con precisione l’origine (a causa della concitazione di quei momenti, come spiegato nelle sue dichiarazioni), esse sono scaturite dalla colluttazione dallo stesso ingaggiata e pertanto sono allo stesso attribuibili quali lesioni volontarie, così come contestate» (pag. 3 della sentenza impugnata). 4. Del tutto logici e persuasivi sono anche i motivi per i quali la Corte di appello ha ritenuto che, con riferimento al delitto di rapina contestato al De CO, non fosse applicabile la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, alla luce delle concrete modalità 4 e delle circostanze dell’azione, legittimamente valorizzando a tal fine, data la natura plurioffensiva del delitto di rapina, la violenza esercitata e la gravità delle lesioni cagionate alla persona offesa, giudicate guaribili in venticinque giorni, elemento incompatibile con una valutazione di minima offensività della condotta (pag. 3 della sentenza impugnata). Così facendo, la Corte di appello si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 richiede una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate recando provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori): da qui la conseguente congruità della pena inflitta. 5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN ON DR LL