TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 27/03/2026, n. 5843
TAR
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
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TAR
Sentenza 27 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inefficacia della delibera per inesistenza/nullità di notifica

    La notifica è stata provata tramite raccomandata postale estera, rendendo infondata la doglianza.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata contestazione degli addebiti

    Il provvedimento ha natura cautelare e inibitoria, non sanzionatoria, e la normativa di riferimento (art. 94, comma 1, lett. h) del Regolamento MiCAR) prevede l'ordine di cessazione senza preavviso. Sussistono inoltre ragioni di urgenza che escludono l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Insussistenza della violazione dell'art. 59 del MiCAR e della rivolta al pubblico italiano

    La riconducibilità dell'attività a servizio per cripto-attività è dimostrata dai termini e condizioni del sito. La rivolta al pubblico italiano è provata dalla disponibilità della lingua italiana sul sito e da segnalazioni di risparmiatori italiani.

  • Rigettato
    Applicabilità del regime transitorio di cui all'art. 45 del d.lgs. 129/2024

    La società non ha dimostrato di essere iscritta alla data del 27 dicembre 2024 nella sezione speciale del registro di cui all'art. 17-bis, comma 1, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, condizione necessaria per beneficiare del regime transitorio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere nell'adozione del provvedimento di oscuramento del sito

    L'oscuramento del sito è una misura consequenziale e necessaria per dare efficacia alla delibera di cessazione dell'attività, prevista dalla normativa per garantire la tutela del mercato finanziario e degli investitori.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il provvedimento è sorretto da una motivazione articolata e sistematica che fa riferimento alle risultanze istruttorie.

  • Rigettato
    Annullamento atti presupposti, consequenziali e connessi

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche questa domanda accessoria viene respinta.

  • Rigettato
    Istanza cautelare

    L'istanza cautelare è stata respinta per insussistenza del periculum in mora e per prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela del risparmio.

  • Inammissibile
    Nullità degli atti per assenza di idonea firma/sottoscrizione

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché non notificati all'amministrazione resistente.

  • Inammissibile
    Totale assenza di attività istruttoria

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché non notificati all'amministrazione resistente.

  • Inammissibile
    Violazione del diritto di difesa - Ambiguità dei provvedimenti adottati

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché non notificati all'amministrazione resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 27/03/2026, n. 5843
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5843
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo