Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 27/03/2026, n. 5843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5843 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4942 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società DT OC DI PL, in persona del legale rappresentante pro tempore , e da DA AR, in qualità di CEO della predetta società e in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Umberto Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Palmisano e Michela Dini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NC d’IA e Ministero dell’economia e delle finanze, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera n. 23485 del 26.03.2025 pubblicata in data 27.03.2025 (doc. 1), nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, nella quale veniva riportato quanto segue “ Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 59 del MiCAR posta in essere tramite sito internet http://dtsmoney.com e la relativa pagina https://portal.dtsmoney.com consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la delibera meglio individuata in epigrafe la Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine alla violazione di cui all’art. 59 del Regolamento (UE) 31 maggio 2023, n. 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai mercati delle cripto-attività (di seguito, per brevità, “Regolamento MiCAR”), “ posta in essere tramite il sito internet https://dtsmoney.com e la relativa pagina https://portal.dtsmoney.com consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano ”, rilevando, tra l’altro, che, “ quanto alla riconducibilità dell’operatività in discorso, nel documento «Termini e Condizioni» presente sul sito https://dtsmoney.com è specificato che « DTS Money is a brand owned by DTOC DI PLC» con sede nel Regno Unito ”.
2. Avverso tale delibera sono insorti, con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 18 aprile 2025, la società DT OC DI PL (di seguito, per brevità, solo “DT OC”), avente sede legale nel Regno Unito, e il sig. DA AR, in qualità di “CEO” della stessa società e in proprio.
2.1. Il ricorso è affidato a quattro motivi di diritto così rubricati:
“ 1. Inefficacia della delibera n. 23485 per inesistenza/nullità di notifica del provvedimento oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 241/1990 e ai sensi dell’art. 94 par. 1 Reg (UE) 2023/1114 ”;
“ 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 c. 3 D.Lgs 129/2024 e dell’art. 94 par. 1 lett. a) Reg (UE) 2023/1114, in relazione agli artt. 4 e 5 Regolamento sul procedimento sanzionatorio della CONSOB datato 25.01.2025; violazione del principio di trasparenza, buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., violazione del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. ”;
“ 4. Eccesso di potere in relazione all’art. 36 comma 2-terdecies D.L. 34/2019 ed in relazione agli artt. 4 D.Lgs 129/2024 e 94 par. 1 Reg (UE) 2023/1114, violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, violazione della libertà d’iniziativa economica ex art. 41 Cost., dell’art. 56 TFUE e del Reg. UE 2022/2554 ”;
“ 5. Difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 ”.
3. Con successivo atto per motivi aggiunti, non notificato e depositato il 5 maggio 2025, la parte ricorrente ha formulato le seguenti ulteriori doglianze:
- “ Motivo primo: nullità degli atti per assenza di idonea firma/sottoscrizione ”;
- “ Motivo secondo: totale assenza di attività istruttoria in relazione alle asserite violazioni perpetrate nel sito DTS Money – Erronea valutazione delle prove ”;
- “ Motivo terzo: violazione del diritto di difesa - Ambiguità dei provvedimenti adottati - Assenza di elementi utili per poter avversare le eventuali motivazioni a sostegno dei provvedimenti adottati ”.
4. In data 9 maggio 2025 si è costituita in giudizio la Consob, depositando alcuni documenti e una memoria difensiva con cui controdeduce alle doglianze avversarie.
5. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2025, in sede di discussione dell’istanza cautelare presentata in via incidentale, il difensore della Consob ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dai ricorrenti in ragione della mancata previa notifica degli stessi.
Con ordinanza n. 2663 del 16 maggio 2025, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo indimostrato il requisito del periculum in mora e attribuendo, in ogni caso, prevalenza, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, all’interesse pubblico di rilievo costituzionale alla tutela del risparmio. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, che, con ordinanza n. 2470 del 4 luglio 2025, nel respingere l’appello cautelare, ha altresì evidenziato che “ ad una analisi sommaria propria della presente fase cautelare, avuto riguardo alla peculiare natura del potere esercitato – che si pone quale strumento di tutela anticipata del pubblico dei risparmiatori (« qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione »), con i conseguenti riflessi sia dal punto di vista procedimentale che sostanziale – non appare sussistente neppure il requisito del fumus boni iuris, salvo ogni ulteriore approfondimento da demandare alla successiva fase a cognizione piena ”.
6. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in vista della quale la Consob ha depositato alcuni documenti e una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva che, come eccepito dalla difesa della Consob e come già evidenziato nell’ordinanza cautelare, i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti in data 5 maggio 2025 sono inammissibili in quanto non notificati all’amministrazione resistente.
L’art. 43, comma 1, c.p.a. dispone, infatti, che ai motivi aggiunti – rechino essi, come nel caso di specie, “ nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ” (c.d. motivi aggiunti propri) o “ domande nuove purché connesse a quelle già proposte ” (c.d. motivi aggiunti impropri) – si applica “ la disciplina prevista per il ricorso ”, ivi compreso, quindi, l’art. 41, comma 2, c.p.a. che prescrive, a pena di decadenza, la notificazione “ alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato ”.
2. Quanto al ricorso introduttivo, esso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
3. Giova premettere allo scrutinio delle censure una sintetica ricostruzione del contenuto del provvedimento impugnato, alla luce delle disposizioni normative di cui la Consob ha fatto applicazione.
3.1. L’art. 3, comma 1, n. 16, del Regolamento MiCAR definisce “ servizio per le cripto-attività ” “ qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:
a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;
b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
c) scambio di cripto-attività con fondi;
d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
f) collocamento di cripto-attività;
g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività;
i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;
j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti ”.
L’art. 59, comma 1, del medesimo Regolamento dispone, poi, che “ Una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia:
a) una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o
b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un’impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 60 ”.
3.2. In via transitoria, peraltro, l’art. 45, comma 1, del d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, recante l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento MiCAR, nella versione vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, disponeva che “ I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 giugno 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 dicembre 2025 o fino al rilascio o al diniego di un’autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore ”.
3.3. Posto, dunque, che, fatto salvo tale regime transitorio, la prestazione verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività, come definiti dall’art. 3, comma 1, n. 16), del Regolamento MiCAR, è riservata ai soggetti autorizzati di cui all’art. 59, comma 1, lett. a) e b), dello stesso testo normativo, la Consob, nel caso di specie, ha ritenuto sussistente una violazione di quest’ultima disposizione sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- l’attività svolta tramite il sito internet https://dtsmoney.com e la relativa pagina https://portal.dtsmoney.com è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività, “ in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un walleti digitale per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività ”;
- la suddetta attività è rivolta al pubblico degli investitori italiani, considerato che la procedura di registrazione al richiamato sito internet “ è risultata disponibile anche in lingua italiana, è stata riferita attività di sollecitazione all’investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani e sono pervenuti esposti/segnalazioni da parte di risparmiatori italiani ”;
- il sito internet https://dtsmoney.com e la relativa pagina https://portal.dtsmoney.com non sono riconducibili ad “ alcun soggetto di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 ”, né ad “ alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano ”.
3.4. Su tale base, la Consob – autorità competente (insieme alla NC d’IA e secondo le rispettive competenze) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 129 del 2024 – ha quindi esercitato, con il provvedimento impugnato, il potere di cui all’art. 94, comma 1, lett. h), del Regolamento MiCAR, previsto per l’ipotesi in cui “ vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione ” e consistente nell’“ ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine ”.
4. Tanto precisato, si può passare all’esame delle doglianze svolte con il ricorso introduttivo.
5. Con il primo motivo di censura i ricorrenti deducono che la delibera impugnata non sarebbe stata notificata ai suoi destinatari, con conseguente inefficacia della stessa ai sensi dell’art. 21- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La doglianza è infondata in punto di fatto.
Risulta, infatti, acquisita agli atti del presente giudizio la prova dell’avvenuta consegna alla DT OC, in data 16 aprile 2025, della raccomandata postale estera con cui la Consob ha trasmesso la nota n. 30772/25 del 27 marzo 2025 (cfr. doc. 2 depositato da Consob il 9 maggio 2025), avente il seguente tenore:
“ Nell’ambito della propria attività di vigilanza, questa Commissione ha ravvisato elementi idonei a configurare la violazione della normativa in materia di prestazione di servizi per le cripto-attività.
Al riguardo, si trasmette copia della delibera Consob con la quale è stato adottato il provvedimento indicato in oggetto [Ordine, ai sensi dell’art. 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) e dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024, di porre termine alla violazione dell’art. 59 del MiCAR consistente nell’offerta e nello svolgimento di servizi per le cripto-attività effettuata tramite il sito internet https://dtsmoney.com e la relativa pagina https://portal.dtsmoney.com senza la prescritta autorizzazione].
Si fa altresì presente che, ai sensi dell’art. 94, par. 1, lett. aa), del MiCAR e dell’art. 4, commi 1 e 11 del d.lgs. n. 129/2024, la Consob ha ordinato l’oscuramento dei predetti domini web ”.
6. Il secondo motivo di censura è articolato in distinti profili.
6.1. Come già adombrato nell’ambito del primo motivo, i ricorrenti lamentano innanzitutto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere anticipato da una specifica lettera di contestazione degli addebiti secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. del Regolamento sui procedimenti sanzionatori della Consob.
La censura non coglie nel segno.
Per un verso, infatti, deve escludersi l’applicabilità delle disposizioni regolamentari invocate dai ricorrenti, atteso che il provvedimento gravato non ha natura sanzionatoria (se la avesse, del resto, esulerebbe dalla giurisdizione di questo Tribunale, cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 27 giugno 2012) – bensì rappresenta, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella citata ordinanza n. 2470 del 2025, uno “ strumento di tutela anticipata del pubblico dei risparmiatori ” con funzione cautelare inibitoria. Ciò emerge dal presupposto della misura, individuato dall’art. 94, comma 1, lett. h), del Regolamento MiCAR nella mera sussistenza di un motivo per “ presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione ” e dal contenuto della stessa, consistente nell’ordine di “ cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine ”.
Per altro verso, proprio in ragione della funzione svolta dal provvedimento, vale a dire impedire che si protraggano comportamenti lesivi della posizione soggettiva dei risparmiatori, tutelata dall’ordinamento come precipitato della garanzia costituzionale del risparmio ex art. 47 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9067), esso è contraddistinto da un rilevante carattere di urgenza, con conseguente operatività dell’eccezione di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che esclude l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento qualora “ sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ”. In tal senso, possono estendersi alla fattispecie di cui al presente giudizio le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 4268 del 19 agosto 2014, ove, con riferimento ai poteri ingiuntivi spettanti alla Consob nei confronti degli intermediari UE, ai sensi dell’attuale art. 7- quater del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si legge che “ si tratta di un provvedimento ingiuntivo a fini inibitori ” e “ il carattere di urgenza è perciò proprio di un tale procedimento e ne informa le varie fasi, riguardo sia alla verifica dei comportamenti che alla conseguente emanazione del provvedimento, essendo volto allo scopo prioritario di impedire che si protraggano comportamenti verificati come illegittimi, lesivi dei prioritari fini di tutela degli investitori e della fiducia nel sistema finanziario affidati alla vigilanza della Consob ” (cfr., in termini, anche T.A.R. Lazio, Sez. II quater, ordinanze 11 gennaio 2021, n. 68, e 15 giugno 2022, n. 37).
Tale ricostruzione trova conferma, sul piano del diritto positivo, nel testo del Regolamento di disciplina dei procedimenti amministrativi della Consob, approvato con delibera del 28 novembre 2012, il cui art. 13, come evidenziato dalla difesa della Commissione, esclude l’applicabilità delle garanzie partecipative ai procedimenti diretti all’adozione, tra gli altri, dei “ provvedimenti aventi carattere di necessità e urgenza per la tutela degli interessi indicati dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ”.
D’altra parte, in senso dirimente, va osservato che è la stessa norma attributiva dello specifico potere esercitato dalla Consob nella vicenda di cui si tratta – i.e. l’art. 94, comma 1, lett. h), del Regolamento MiCAR – a prevedere che l’ordine di cessazione sia impartito “ senza preavviso o imposizione di un termine ”.
6.2. I ricorrenti deducono, inoltre, sempre nell’ambito del primo motivo di ricorso, che l’attività svolta attraverso il dominio web DTS Money non costituirebbe attività di intermediazione finanziaria in materia di criptovalute e, comunque, non sarebbe rivolta agli investitori italiani.
La censura è priva di fondamento alla luce delle chiare risultanze dell’istruttoria svolta da Consob.
La riconducibilità dell’attività svolta tramite il sito internet https://dtsmoney.com alla nozione di “ servizio per le cripto-attività ”, come definita dal richiamato art. 3, comma 1, n. 16, del Regolamento MiCAR, emerge invero dal documento “ Termini e condizioni del sito web ” (doc. 3-2 depositato da Consob il 9 maggio 2025, file 9), che, al paragrafo 3 (“Services”), si riferisce all’esecuzione di ordini per acquisto e vendita di “ crypto assets ” e all’attribuzione al cliente di un “ virtual currency wallet ”.
Quanto, poi, alla circostanza per cui l’attività di prestazione di servizi per le cripto-attività posta in essere tramite il predetto sito internet sia rivolta al pubblico italiano, essa è dimostrata dagli screenshot della pagina di registrazione a DTS Money e della pagina “ contatta il supporto ”, che si presentano entrambe in lingua italiana (doc. 3-1 depositato da Consob il 9 maggio 2025, file 7 e 8). La delibera impugnata, inoltre, dà conto di segnalazioni da parte di risparmiatori italiani, profilo, questo, non contestato nell’ambito del ricorso introduttivo.
6.3. I ricorrenti sostengono che, in ogni caso, anche a voler ipotizzare che l’attività svolta avesse natura di intermediazione di criptovalute, troverebbe applicazione il richiamato art. 45 del d.lgs. n. 129 del 2024 che, a loro avviso, “ ha concesso la facoltà di poter prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale chiedendo l’autorizzazione entro la data del 30 giugno 2025 ”.
Anche tale profilo di doglianza è privo di fondamento.
La società ricorrente non ha infatti dimostrato – e, in realtà, nemmeno allegato – che, “ alla data del 27 dicembre 2024 ”, era iscritta nella “ sezione speciale del registro di cui all’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ”, ciò che le avrebbe consentito, ove avesse presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 62 del Regolamento MiCAR entro il 30 giugno 2025, di continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al 30 dicembre 2025 (o fino al rilascio o al diniego di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 63 se questa data era anteriore).
6.4. Palesemente inconferente si appalesa altresì il richiamo del protocollo di intesa tra Consob e NC d’IA e della previsione, ivi contenuta, di una condivisione tra i due Istituti delle informazioni acquisite in sede di partecipazione ai lavori delle Autorità europee EBA e ESMA. Non si vede, infatti, come tale profilo possa assumere rilevanza nel procedimento diretto all’adozione del provvedimento di cui all’art. 94, comma 1, lett. h), del Regolamento MiCAR, non essendo previsto alcunché al riguardo né nello stesso art. 94 né nell’art. 4 del d.lgs. n. 129 del 2014.
7. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo (rubricato come 4.), i ricorrenti contestano il provvedimento di oscuramento del sito internet adottato dalla Consob, che contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, potendo, in tesi, tale misura essere disposta “ solo a fronte di un comportamento omissivo dell’incolpato e in assenza di altre facoltà capaci di interrompere la presunta violazione ”. Il carattere “ abnorme e sproporzionato ” del provvedimento deriverebbe, in particolare, dalla circostanza per cui mediante il sito internet oscurato “ vengono prestate attività diametralmente o evidentemente dissimili dalle attività di mediazione di cripto-valute ”.
La censura non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Viene in rilievo, al riguardo, l’art. 36, comma 2- terdecies , primo periodo, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale “ La Consob ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato ”.
Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento di oscuramento del sito internet https://dtsmoney.com costituisce, in virtù di tale disposizione, una misura consequenziale alla delibera impugnata e volta ad assicurarne l’effettività, avendo la Consob accertato che la DT OC prestava, tramite la rete internet , servizi per le cripto-attività in difetto dell’autorizzazione prescritta dalla normativa eurounitaria. Ricorrendo il presupposto individuato dalla norma, la Commissione ha esercitato, dunque, un potere essenzialmente vincolato e, in ogni caso, necessario ad assicurare, coerentemente con la ratio sottesa al ridetto art. 94, comma 1, lett. h), del Regolamento MiCAR, la tutela dell’interesse generale alla sicurezza del mercato finanziario, il che esclude la configurabilità del vizio di violazione del principio di proporzionalità.
8. Del pari insussistente è il vizio motivazionale dedotto con il quarto motivo del ricorso introduttivo (rubricato come 5.), essendo, per converso, il provvedimento gravato sorretto da una motivazione articolata e sistematica, comprendente pertinenti riferimenti alle risultanze dell’istruttoria, come emerge da tutto quanto precede e, in particolare, dalle argomentazioni sinteticamente riportate al precedente punto 3.3. della presente parte in diritto.
9. In conclusione, il ricorso introduttivo è infondato e va respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di notifica.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della Consob, mentre nulla deve disporsi nei confronti delle amministrazioni non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, respinge il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e con successiva suddivisione interna in parti uguali, al pagamento in favore della Consob delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Nulla spese nei confronti delle amministrazioni non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IN NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN NI | EL IA |
IL SEGRETARIO