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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
TI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3910/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13185/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, in data 8.11.2024 , dal Comune di Roma Capitale dell'avviso di accertamento in oggetto – anni dal 2018 al 2023 per omessa dichiarazione di TEFA e TARI per l'unita' immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, così come espressamente descritta nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l'accertamento impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge ed infondatezza nel merito, trattandosi di Tari e FA prescritte per l'anno 2018, oltre al fatto che l'immobile non era stato mai abitato né dal ricorrente né da terzi in quanto anche privo di utenze primarie, essendo peraltro residente in altro territorio comunale (Viterbo) né avendo mai ceduto l'immobile a terzi neppure a titolo gratuito , per cui chiedeva l'annullamento dell' atto in oggetto.
Il Comune di Roma Capitale non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell' 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 ha idoneamente argomentato circa le censure mosse all'ente comunale richiedente il tributo in oggetto per gli anni dal 2018 al 2023 provando la fondatezza del ricorso relativamente all' unita' immobiliare indicata in oggetto , in particolare avendo provato la non debenza della Tari e della FA , laddove l'ente comunale ha rinunciato a difendersi , non motivando le ragioni alla base della pretesa fiscale né avendo indicato elementi idonei alla base della Tari richiesta.
L'accoglimento di tale punto di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Il ricorso è dunque fondato, non essendo legittima la richiesta da parte del Comune di Roma Capitale .
Le spese di lite, sussistendone giustificati motivi, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
TI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3910/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240155848 TEFA 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13185/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, in data 8.11.2024 , dal Comune di Roma Capitale dell'avviso di accertamento in oggetto – anni dal 2018 al 2023 per omessa dichiarazione di TEFA e TARI per l'unita' immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, così come espressamente descritta nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l'accertamento impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge ed infondatezza nel merito, trattandosi di Tari e FA prescritte per l'anno 2018, oltre al fatto che l'immobile non era stato mai abitato né dal ricorrente né da terzi in quanto anche privo di utenze primarie, essendo peraltro residente in altro territorio comunale (Viterbo) né avendo mai ceduto l'immobile a terzi neppure a titolo gratuito , per cui chiedeva l'annullamento dell' atto in oggetto.
Il Comune di Roma Capitale non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell' 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 ha idoneamente argomentato circa le censure mosse all'ente comunale richiedente il tributo in oggetto per gli anni dal 2018 al 2023 provando la fondatezza del ricorso relativamente all' unita' immobiliare indicata in oggetto , in particolare avendo provato la non debenza della Tari e della FA , laddove l'ente comunale ha rinunciato a difendersi , non motivando le ragioni alla base della pretesa fiscale né avendo indicato elementi idonei alla base della Tari richiesta.
L'accoglimento di tale punto di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Il ricorso è dunque fondato, non essendo legittima la richiesta da parte del Comune di Roma Capitale .
Le spese di lite, sussistendone giustificati motivi, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il giudice monocratico R.Roberti