Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 3252/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3252/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] in [...] 1
e nato il [...] ad [...] 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SANMARTINO GIULIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 30/09/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
481/2024 pubblicata il 31/10/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
20/05/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“L) La casa coniugale, sita in Asti, Via A. Catalani 24, di proprietà esclusiva della signora PT resta assegnata alla medesima;
M) Le parti danno atto di aver già provveduto a definire ogni questione economica patrimoniale tra gli stessi pendente;
N) Circa le modalità di affidamento, frequentazione e visita della figlia minore Per_1 i ricorrenti
convengono che:
→ la figlia Per_1 verrà affidata alle cure di entrambi i genitori (affidamento condiviso) con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
→ i genitori eserciteranno separatamente la potestà sulla minore limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse, tra le quali quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori;
→ Indicativamente, Per 1 alternerà periodi di permanenza (prevalenti) presso la casa materna a periodi presso la casa paterna come segue: fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì con l'accompagnamento a scuola. Durante la settimana in cui il padre effettua il turno lavorativo del mattino, Per 1 starà con lui dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena o fino all'indomani mattina con l'accompagnamento a scuola. Durante la settimana in cui il padre effettua il turno lavorativo del pomeriggio, Per 1 starà con la madre Pt 1 dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina con l'accompagnamento a scuola, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia, con l'attività lavorativa dei genitori e fatto salvo anche il parere di Per 1 con l'avanzare della sua crescita;
→ In caso di impedimento - tempestivamente indicato da entrambi i genitori – il calendario di permanenza presso ciascun genitore potrà essere comunque variato, anche sulla base delle mutate esigenze della figlia minore;
- per quanto riguarda le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia almeno due settimane consecutive nonché una terza settimana anche non consecutiva da concordarsi entro il 28.02 di ogni anno;
- circa le vacanze natalizie, Per 1 trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo che va dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, il giorno del 25 dicembre potrà trascorrere la giornata con il genitore che non sarà con lei per la settimana dal
24 al 30 dicembre;
- per quanto attiene le altre festività, vacanze pasquali, ponti, compleanni, varrà il criterio dell'alternanza. Il tutto sempre compatibilmente con le esigenze della minore ed i turni di lavoro dei genitori.
O) per il mantenimento ordinario della figlia Per_1 il signor Pt 2 corrisponderà alla signora
Pt 1 e fino al raggiungimento dell'autonomia economica di Per 1 la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
L'Assegno Unico Universale nella misura di anno in anno eventualmente spettante è percepito esclusivamente dalla signora Parte 1 nella misura del 100%; Qualora non fosse più erogabile l'Assegno Unico Universale, il signor Pt 2 corrisponderà alla signora Pt 1 e fino al raggiungimento dell'autonomia economica di Per 1 la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat dal primo mese successivo alla cessata erogazione dell'Assegno Unico Universale a favore della signora PT
P) I genitori provvederanno in misura del 50% ciascuno a tutte le documentate spese straordinarie occorrenti per la figlia;
per quanto riguarda sia la tassativa individuazione delle singole voci di "spese straordinarie" sia il procedimento da seguirsi tra le parti per quanto riguarda le spese da concordarsi previamente oltre che i reciproci eventuali rimborsi delle spese anticipate da un genitore, le parti richiamano integralmente il Protocollo adottato dal Tribunale di Asti in data 7.7.2017 da intendersi parte integrante della presente clausola, dando atto le parti di averne presa visione mediante rilascio di copia da parte del legale scrivente, nella fase di definizione delle condizioni contenute nel presente ricorso;
Q) essendo i coniugi economicamente autosufficienti (doc. 4 e 5), nessun assegno viene richiesto e liquidato reciprocamente;
R) I signori PT e Pt 2 intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne fanno specifica richiesta ex art. 473 bis.51 secondo comma c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473 bis. 13 terzo comma c.p.c.;
S) dalla data di comparizione sono trascorsi più di sei mesi e non si è ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi;
T) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio. Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, porgono"
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
Parte 1 nata in [...] il [...] e da Parte 2 nato ad
,
ASTI (AT) il 28/09/1983, celebrato in Asti in data 26/09/2015, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 81, Parte I, Serie, Anno 2015, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 21/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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