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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI
Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'1/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 930/2022 vertente
TRA Parte_1 (avv.to Ghiani) PARTE APPELLANTE E
CP_1 (avv.ti Aguglia e Carotti) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1757 del 21/2/2022 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei CP_1 confronti della - d'ora in poi, breviter, solo “Società” - si Parte_1 condannava quest'ultima al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 7.316,12, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla refusione delle spese di lite. La Società interponeva appello, cui resisteva il lavoratore. Va, preliminarmente, rilevato che le parti non hanno presenziato né alla prima udienza di discussione, fissata per l'11/3/2025 (da rinvii d'ufficio del 17/10/2023 e 29/9/2024), né a quella odierna (da rinvio d'ufficio del 17/6/2025), nonostante abbiano avuto conoscenza di tali comunicazioni mediante rituale comunicazione da parte della Cancelleria. In particolare, per il presente giudizio, con provvedimento del 15-17/4/2025 (anch'esso regolarmente comunicato), si era disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. - come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 164/2024 - in sostituzione dell'udienza, assegnando termine per il deposito delle note entro le ore 9.00 di tale udienza (ai sensi del comma 1). Tuttavia, i contendenti non hanno osservato quest'ultimo incombente che, in forza di tale dettato normativo (comma 4), tiene luogo della comparizione delle parti. Ne consegue che la mancata presenza delle stesse parti alla prima udienza di discussione (11/3/2025) ed in quella successiva (1/7/2025) proveniente ex art. 348 c.p.c. determina l'estinzione del giudizio, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo. Stante la natura della statuizione (in mero rito) adottata, si ritiene equo compensare le spese del grado.
P.Q.M.
a - dichiara l'estinzione del giudizio;
b - cancella la causa dal ruolo;
c - compensa le spese del grado. Roma, 1/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB ES)