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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani ConSIliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di ConSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2329 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Simioni con domicilio eletto presso il suo studio in Castello di Godego (TV), Piazza XI Febbraio n. 6 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Pasetto e Vittorio Pace con domicilio eletto presso i loro studio in Verona, Lungadige Campagnola n. 5 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1509/2022 pubblicata in data 30 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Padova.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di ConSIlio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE
Si chiede che venga accertata e/o dichiarata la nullità della C.T.U. depositata dal p.i. AR BA in primo grado per i motivi dedotti a verbale di udienza del 4/3/2020, posto che:
- i capi di abbigliamento rinvenuti negli scatoloni in sede di operazioni peritali non corrispondono a quanto indicato in atti, e neppure alle distinte appese agli scatoloni stessi, e da un raffronto tra le foto degli scatoloni periziati con quelle prodotte in atti emerge che detti scatoloni sono stati aperti prima dello svolgimento delle operazioni peritali, circostanza che è stata confermata dal medesimo p.i. AR BA a pagina n. 56, primo capoverso, della perizia, ove è stato scritto quanto segue: “di certo le scatoloni sono state aperte e richiuse per poter inserire altri capi non spediti ed altri capi resi successivamente dai clienti…”;
- il C.T.U. ha periziato acriticamente tutti i capi di abbigliamento rinvenuti presso la Controparte_1 senza effettuare alcuna indagine circa la loro effettiva riconducibilità alla partita di merce di cui è
[...] causa, disattendendo quanto previsto nel quesito della perizia:
“analizzi il CTU tutti i capi che lo stesso indentifichi come riconducibili alla partita di merce di cui è causa, se del caso anche assumendo sulle circostanze indicate ai capitoli nn. 30 e 31 della memoria istruttoria (nonché riscontrando e tenendo conto della circostanza dichiarata da al punto CP_1 CP_1
1.11 della citazione ove specifica che ha ancora in magazzino n. 242 capi)…”;
- il C.T.U. ha acquisito documenti non prodotti tempestivamente e ritualmente in causa, circostanza che emerge a pagina n. 56 della perizia, laddove il p.i. AR BA ha scritto quanto segue: “ritengo che possono essere considerati, sempre riferibili alle fatture di MI B ed alla fornitura oggetto di causa e per quanto riguarda i documenti di reso (prodotti dal CTP insieme alle osservazioni)…”; è Persona_1 pacifico in Giurisprudenza che il C.T.U. non può acquisire documenti che non siano stati già ritualmente prodotti dalle parti e senza il consenso delle stesse, pena la nullità della consulenza tecnica (cfr. Cassazione Civile 19/8/2002, n. 231);
- il C.T.U. non ha tentato la conciliazione tra le parti (un tanto emerge anche dalla lettura della perizia e dai verbali delle operazioni peritali, laddove non sussiste la minima traccia di tentativi di conciliazione), mentre il quesito prevedeva espressamente quanto segue: “tenti la conciliazione tra le parti anche più volte durante le operazioni peritali…”.
NEL MERITO
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, in riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Padova dott.ssa Maddalena Saturni n. 1509/2022 del
2 30/8/2022, emessa a definizione della causa rubricata al n. 5692/2018 R.G. presso il predetto Tribunale:
1) confermarsi il decreto ingiuntivo Giudice del Tribunale di Padova n. 2021/2018 del 20/6/2018;
2) in ogni caso, accertarsi e/o dichiararsi il credito della nei confronti della Parte_1 Controparte_1 per la somma di € 58.486,20 in linea capitale, in relazione alle lavorazioni di cui alle fatture n.
[...]
000906 del 22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del 27/3/2018;
3) conseguentemente, condannarsi la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 del sopra indicato importo di € 58.486,20 in linea capitale, o del diverso importo che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di Giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Decreto Legislativo n. 231/2002) dal dovuto fino al saldo effettivo;
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, anche solo in parte, le domande riconvenzionali ex adverso formulate, compensarsi quanto eventualmente dovuto dalla alla Parte_1
a titolo di risarcimento danni con il credito derivante dalle lavorazioni di cui alle Controparte_1 fatture n. 000906 del 22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del 27/3/2018, con conseguente condanna della al pagamento dei Controparte_1 maggiori importi dovuti alla società appellante, oltre agli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Decreto Legislativo n. 231/2002) dal dovuto fino al saldo effettivo;
5) condannarsi, altresì, la al pagamento in favore della della somma Controparte_1 Parte_1 di € 38.965,32, o della diversa somma che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, a titolo di restituzione delle somme medio tempore pagate dalla – in Parte_1 aggiunta al sopra indicato importo di € 58.486,20 – a seguito al provvedimento di assegnazione emesso dal G.E. del Tribunale di Padova dott. Guido Marzella in data 1/3/2023, oltre agli interessi previsti per legge dalla effettuazione dei relativi pagamenti fino al saldo effettivo;
6) spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Senza con ciò voler invertire l'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della e per testimoni sui seguenti capitoli di Controparte_1 prova:
1) vero che, tra la fine del 2017 e il mese di marzo del 2018, la ha consegnato alla Pt_1 Pt_1 [...] la merce di cui alle fatture n. 000906 del 22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, Controparte_1
n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del 27/3/2018, che si rammostrano al testimone (cfr. docc. 1 - 4 del fascicolo della fase monitoria);
2) vero che la SI.ra ha trasmesso alla le fatture n. 000906 del Testimone_1 Controparte_1
22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del
3 27/3/2018, come da e - mail che si rammostrano al testimone (cfr. docc. 15 – 18 del fascicolo di primo grado della;
Parte_1
3) vero che la ha confezionato i capi di abbigliamento di cui alle fatture n. 000906 del Parte_1
22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del 27/3/2018, che si rammostrano al testimone (cfr. docc. 1 - 4 del fascicolo della fase monitoria), impiegando i tessuti forniti dalla Controparte_2
5) vero che i tessuti consegnati dalla alla per il confezionamento dei CP_1 Controparte_1 Parte_1 capi di abbigliamento di cui alle fatture n. 000906 del 22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del 27/3/2018 presentavano difetti di stampa;
6) vero che, nel corso del 2017 e del 2018, la aveva più di cinquanta fornitori che CP_1 Controparte_1 producevano gli articoli recanti il marchio “M Grace”.
Si indicano come testimoni i SI.ri Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, e
[...] Testimone_5 Testimone_6
Sempre senza con ciò voler invertire l'onere della prova, laddove il Giudice lo ritenesse necessario, si chiede l'ammissione di C.T.U. contabile diretta a determinare, previo esame degli atti e dei documenti di causa, le reciproche fatture, note di accredito e note di addebito registrate nelle contabilità delle parti alla data del 22/6/2018 (data di notifica del decreto ingiuntivo opposto), e il rapporto dare / avere tra le parti riferito a tale data.
Con riserva di specificare il quesito da sottoporre al C.T.U. e di nominare il C.T. di parte.
Si producono i seguenti documenti: 21 - 22) copia atto di pignoramento presso terzi datato 2/12/2022, notificato in data 15/12/2022;
23) ordinanza di assegnazione del G.E. del Tribunale di Padova dott. Guido Marzella del 1/3/2023;
24) copia disposizione di bonifico del 3/3/2023;
25) copia estratto conto al 31/12/2022.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza respinta
NEL MERITO
- dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione di ex art. 348 bis c.p.c. o comunque respingere Pt_1
l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto con riferimento a tutti i motivi formulati, Parte_1 per i motivi esposti in questo atto, con conferma della sentenza n. 1509/2022 del Tribunale di Padova;
- in subordine, laddove l'adita Corte ritenesse di accogliere l'avverso appello limitatamente a taluno dei motivi formulati, in accoglimento delle conclusioni formulate dall'appellata in primo grado, qui
4 espressamente richiamate: (i) confermare in ogni caso la revoca dell'ingiunzione n. 2021/2018 del Tribunale di Padova in ragione se non altro del definitivo accertamento del credito di Controparte_1 di € 11.526,87 di cui al pt. 3 di questa comparsa;
(ii), confermare la compensazione tra il credito di
[...]
e il credito di , come rideterminato in conseguenza dell'accoglimento di Parte_1 Controparte_1 taluno dei motivi di appello, con condanna di a corrispondere all'appallata la differenza. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi le prove orali rigettate in primo grado ossia le seguenti:
A) PROVA PER TESTI SUI SEGUENTI CAPITOLI:
1) vero che l'incarico da a MI B di lavorare parte della collezione P/E 2018 di ha CP_1 CP_1 rappresentato il primo incarico affidato da a;
CP_1 Pt_1
3) vero che il teste conferma la correttezza dei dati contenuti nella scheda che si mostra (doc. 41 che si allega) indicante, per ciascuno degli articoli di cui al capitolo che precede, il costo industriale, il prezzo di sell in praticato da per la vendita ai negozi e il prezzo medio di vendita al pubblico, per ciascun CP_1 pezzo;
4) vero che le lavorazioni di MI B erano realizzate su campioni, cartamodelli e schede di produzione forniti da che avrebbe dovuto rispettare in termini di dimensioni, finiture e consumi;
CP_1 Pt_1
5) vero che le parti avevano convenuto che i capi Y064V9, Y064VU, Y057V9, Y057VU, A066VU, P067VU, C058V9, C058VU, C060V9, C060VU, C061V9, C061VU avrebbero dovuto essere consegnati tutti entro il mese di novembre 2017, come da email dell'08.11.2017 che si mostra (doc. 3 di parte opponente);
6) vero che le email che si mostrano (doc. 2, 4, 5) sono conformi ai relativi originali scambiati dalle parti;
8) vero che, a fine novembre 2017, il SI. ha esaminato insieme al personale di presso la Tes_5 CP_1 sede di quest'ultima, i capi cd. staffetta degli articoli Y064V9, Y064VU, Y057V9, Y057VU, A066VU, P067VU, C058V9, C058VU, C060V9, C060VU, C061V9, C061VU, per verificarne la conformità ai campioni ed alle altre indicazioni di prima che desse corso CP_1 Pt_1 alla produzione dei capi;
9) vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, ha verificato e contestato al SI. i CP_1 Tes_5 difetti di lavorazione poi formalizzati per iscritto con l'email del 30.11.2017 che si mostra (doc. 6 di parte opponente) e che il SI. si è impegnato a rimediare a tali difetti prima di consegnare la Tes_5 produzione, sia verbalmente all'incontro, sia con l'email dell'01.12.2017 che pure di mostra (doc. 7 di parte opponente);
10) vero che, a inizio dicembre 2017, il SI. ha portato in visione ad i primi capi staffetta Tes_5 CP_1 degli artt. A534SS, A535SS, A535S9 c.d. capi “kimono”;
11) vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, ha verificato e contestato al SI. CP_1 Tes_5 sia difetti di lavorazione degli articoli prodotti, che nel frattempo erano stati consegnati e poi fatturati da
con la fattura n. 848/17 (doc. 6 opposta, che si rammostra), uguali a quelli già rilevati sui capi Pt_1
5 staffetta, sia difetti di lavorazione dei capi staffetta dell'articolo “kimono”, questi ultimi poi formalizzati per iscritto a con l'email del 12.12.2017 che si mostra (doc. 8 di parte opponente); Pt_1
12) vero che il SI. si è impegnato a rimediare ai difetti rilevati sui capi staffetta dell'art. “kimono”, Tes_5 sia verbalmente all'incontro suddetto che con l'email in pari data che pure di mostra (doc. 9 di parte opponente);
13) vero che, a metà dicembre 2017, ha inviato propri incaricati presso il laboratorio di MI B CP_1 per verificare se MI B avesse eliminato nei capi di produzione le problematiche denunciate con le mail del 30.11.2017 e 12.12.2017 (doc.6 opposta e 9 opponente che si rammostrano);
14) vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, gli incaricati di hanno verificato e subito CP_1 contestato a che i capi presentavano gli stessi difetti già contestati in precedenza e successivamente Pt_1 hanno inviato a l report del 20.12.2017 che si mostra (doc. 10 di parte opponente), subordinando Pt_1 la consegna dei capi al loro ricontrollo, stiro ed eliminazione dei difetti;
15) vero che, in occasione dell'incontro di cui ai capitoli 13 e 14 che precedono, si è impegnata ad Pt_1 eseguire tali attività;
16) vero che i capi oggetto delle contestazioni di cui ai capitoli che precedono sono stati fatturati da Pt_1
B con i doc. 848/17, 906/17, 908/17 e 910/17 che si mostrano (doc. 6, 7, 8, 9 di parte opposta);
17) vero che, agli inizi di gennaio 2018, non era stata ancora completata la consegna degli articoli indicati nella email del 3 gennaio 2018 che si mostra (doc. 11 di parte opponente), oltre che dei capi “kimono”;
18) vero che, ad inizio gennaio 2018, ha incaricato la Stireria Milano di Xu Hongmei di CP_1 ricontrollare e tentare il ripristino di tutte le consegne di dicembre 2017 eseguite da , sostenendo il Pt_1 costo di € 10.973,60 di cui alla fattura n. 4/2018 che si mostra (doc. 30 di parte opponente);
19) vero che, all'esito dell'attività di ricondizionamento della Stireria Milano di Xu Hongmei, CP_1 rendeva a i capi di cui al DDT n. 1622 del 26/01/2018 che si mostra (doc. 18 di parte Pt_1 opponente), comunicando che li riteneva non ricondizionabili;
20) vero che all'esito del ricondizionamento di Stireria Milano di Xu Hongmei, ha inviato a CP_1
il riepilogo dei costi sostenuti e dei capi irrecuperabili, come da email del 29/01/2018 del SI. Pt_1 che si mostra (doc. 42 che ora si allega); Persona_2
21) vero che ha cercato di ricondizionare i capi di cui al DDT n. 1622 del 26/01/2018 (doc. Pt_1
18 opponente), rimandandoli ad ed emettendo la fattura n. 135/2018 che si mostra (doc. 13 di CP_1 parte opposta);
22) vero che i capi di cui alla fattura n. 135/18 presentavano i medesimi vizi-difetti già considerati non ricondizionabili;
23) vero che, per poter evadere gli ordini dei propri clienti quantomeno del capo “kimono”, che era il capo di punta della collezione P/E 2018, ha venduto a il tessuto di cui alla fattura n. CP_1 Pt_1
2201/2018 che si mostra (doc. 25 opponente) per produrne altri:
6 24) vero che ha venduto a il tessuto di cui al capitolo che precede, anziché consegnarlo in CP_1 Pt_1 conto lavorazione come d'uso, visto che , in occasione della produzione già consegnata, aveva sprecato Pt_1 il tessuto non avendo rispettato i consumi indicati nelle schede di produzione oltre al fatto che CP_1 molti capi erano risultati inutilizzabili;
25) vero che MI B ha fatturato i capi realizzati col tessuto vendutole da con la fattura n. CP_1
170/2018, che si rammostra (doc. 14 parte opposta);
26) vero che, ricevuti i capi c.d. “kimono” sopra detti, ha verificato la presenza degli stessi difetti CP_1 già presenti su quelli consegnati in dicembre e per limitare ulteriori danni li ha fatti ricondizionare a
sostenendo il costo di € 380,63, incluso nella fattura n. 11 del Parte_2 Persona_3
31/03/2018 che si mostra (doc. 31 di parte opponente);
27) vero che il teste conferma il contenuto e la provenienza della dichiarazione di cui al doc. 28 di parte opponente, che si mostra;
29) vero che le fotografie già riprodotte a pag. 13 dell'atto di citazione e che ora si mostrano (doc. 44 che ora si produce) raffigurano alcuni dei capi fallati prodotti da e dei relativi campioni originari Pt_1 consegnati da a all'inizio delle lavorazioni;
CP_1 Pt_1
32) vero che la nota di accredito n. 55/2018 di B che si mostra (doc. 17 di parte opponente) si Pt_1 riferisce espressamente al ddt di reso di del 26.01.2018 che pure si mostra (doc. 18 di parte CP_1 opponente);
33) vero che il ddt di reso di di cui al capitolo che precede è relativo ai seguenti capi: CP_1
- n. 24 capi dell'art. C061VU e n. 7 capi dell'art. Y064VU di cui alla fattura n. 906/2017, per un valore complessivo di € 296,00 oltre IVA;
- n. 89 capi dell'art. A534SS e n. 101 capi dell'art. A535SS di cui alla fattura n. 908/2017, per un valore complessivo di € 1.615,00 oltre IVA
- n. 3 capi dell'art. A066VU, n. 29 capi dell'art. C058VU, n. 106 capi dell'art. C060VU, n. 5 capi dell'art. P067VU, n. 25 capi dell'art. Y057VU, di cui alla fattura n. 848/2017 di MI B che pure si mostra (doc. 19 di parte opponente), per un valore complessivo di € 1.578,00 oltre IVA;
34) vero che la fattura n. 848/17 di MI B è stata interamente pagata da con riba del CP_1
13.02.2018 che si mostra (doc. 12 di parte opponente);
35) vero che la nota di credito n. 1/2018 che si mostra (doc. 20 di parte opponente) è stata espressamente emessa da a storno totale della sua fattura n. 910/2017; Pt_1
36) vero la nota di credito n. 903/2017 che si mostra (doc. 23 di parte opponente) è stata emessa a storno della fattura di MI B n. 830/2017 che pure si mostra (doc. 24 di parte opponente), la quale tuttavia è stata interamente pagata da come da doc. 12 di parte opponente che si mostra;
CP_1
37) vero che MI B, con la fattura n. 170/2018 che si mostra (doc. 14 di parte opposta), ha riaddebitato ad il costo del tessuto già vendutole da quest'ultima, di cui alla fattura n. n. 2201/2018 che si CP_1 mostra (doc. 25 di parte opponente), applicandovi un ricarico di € 7.855 oltre IVA,
7 38) vero che l'importo del ricarico di cui al capitolo che precede è ricavato confrontando il costo delle lavorazioni dei medesimi capi applicato da con la fattura n. 908/2017 (doc. 8 opposta), ossia € Pt_1
8,50 oltre IVA a capo, con il prezzo invece applicato nella fattura n. 170/2018 (€ 61,28 oltre IVA a capo), tenuto conto che il consumo di tessuto per ogni capo era di mt. 1,60 e che aveva venduto CP_1 tale tessuto a B al prezzo di € 17,50 oltre IVA al mt., il tutto per i 317 kimono della fattura Pt_1 suddetta n. 170/2018.
Si indicano come testi:
- la SI.ra , domiciliata presso l'unità di Carpi di Antress, sui capitoli da 1) a 31); Testimone_7
- la dott. , domiciliata presso l'unità di Carpi di su tutti i capitoli;
Testimone_8 CP_1
- la SI.ra , domiciliata presso l'unità di Carpi di Antress, sui capitoli 1), 3), 4), 16), Testimone_9
17), 18), 19), 20), 21), 22) 23), 24), 25), 26), 29), 32), 33), 34), 35), 36), 37) e 38);
- la SI.ra , domiciliata presso l'unità locale di sul capitolo n. 29); Testimone_10 CP_1
- il SI. residente a [...]1, sui cap.li 13), 14), Testimone_6
15) e 16).
B) AMMETTERSI PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE del legale rappresentante di controparte sui capitoli sopra formulati nn. 1), 4), 5), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 23), 25), 32), 33), 34), 35), 36) e 37).
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi.
Si producono i seguenti documenti:
A) PEC del 14/12/2022 di notifica dell'atto di citazione in appello;
B) plico contenente gli atti di parte di nel procedimento di primo grado: atto di Controparte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
istanza per la decisione anticipata sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione;
note udienza del 06/09/2018; memorie ex art. 183, c. VI, nn. 1), 2) e 3) c.p.c; note di trattazione scritta dell'udienza del 02/02/2022; comparsa conclusionale;
memoria conclusionale di replica, con attestazione che tutti i suddetti atti sono conformi alle copie informatiche dei medesimi depositate nel fascicolo telematico n. 5692/2018 RG del Tribunale di Padova;
C1) documenti di parte nel procedimento di primo grado dal n. 1 al n. 32; Controparte_1
C2) documenti di parte nel procedimento di primo grado dal n. 33 al n. 39; Controparte_1
C3) documenti di parte nel procedimento di primo grado dal n. 40 al n. 45; Controparte_1
D) CTU del perito AR BA, in copia informatica che si attesa conforme alla copia informatica inserita nel fascicolo telematico n. 5692/2018 RG del Tribunale di Padova, da cui è stata estratta;
8 1) ordinanza del Tribunale di Padova del 16/02/2023, in copia informatica che si attesa conforme alla copia informatica inserita nel fascicolo telematico n. 7698/2022 RG del Tribunale di Padova, da cui è stata estratta.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente comparsa non contiene alcun appello incidentale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nei termini, proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo di pa cutivo, n. 2021/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Padova in favore di per Parte_1
l'importo di € 58.486,20 oltre interessi moratori e spese di procedime
L'azionato credito veniva invero rivendicato quale corrispettivo a saldo delle fatture nn. 000906/17, 000908/17, 000910/17 e 000170/18 emesse in ragione di attività di confezionamento di abiti recanti il marchio “M Grace” eseguite dalla ingiungente anche con tessuti asseritamente forniti in conto lavorazione dalla stessa società committente.
A fondamento dell'atto oppositivo l'ingiunta eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto in quanto priva della richiesta di chiarimenti richiesta dal Giudice e della correlativa nota depositata ad evasione di essi dalla ingiungente, l'ineSIibilità del credito, con specifico riferimento alla fattura n. 170/18, l'illegittimità del credito in quanto ritenuto non comprensivo di acconti corrisposti precedentemente al deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, la non assentita applicazione di maggiorazioni per l'acquisto di tessuti necessari all'ultimazione e fornitura di kimono, la non conforme esecuzione delle lavorazioni con conseguente ineSIibilità del rivendicato corrispettivo stante il diritto ad una declaratoria di risoluzione parziale del contratto inter partes ovvero in applicazione della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nonché per il ritenuto diritto alla riduzione del prezzo o comunque giusta compensazione con il controcredito derivante da pretesi danni patiti e patiendi.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resisteva alla domanda attorea Parte_1 chiedendo la conferma della ingiunzione emessa e comunque il riconoscimento del proprio credito.
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove narrative, interrogatori formali ed escussione di testi, nonché espletamento di una CTU affidata ad un perito tessile affinché analizzasse e documentasse la qualità e la fattura dei capi contestati.
Con sentenza n. 1509/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente decidendo così statuiva:
“…1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2021/2018; 2) Dichiara la risoluzione del contratto di appalto di servizi intercorso tra le parti limitatamente ai capi risultati fallati ed individuati ad esito della CTU eseguita;
9 3) Condanna a restituire alla le somme medio tempore percepite in Parte_1 Controparte_1 esecuzione del d.i. opposto per € 68.968,88 oltre interessi al saggio legale dal giorno della presente decisione al saldo;
4) Condanna a pagare alla per i titoli di cui in premessa Parte_1 Controparte_1
€ 17.487,06 + iva se eressi al saggi domanda al saldo;
5) Pone definitivamente a carico della le spese di CTU come già liquidate e di CTP attoreo Parte_1 per € 2.088,80;
6) condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 che liquida i r esborsi, € 4.835,00 pe 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge”.
Il Tribunale, qualificato il rapporto negoziale intercorso tra le parti contendenti quale appalto di servizi, alla luce della disposta CTU e delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio ha ritenuto la sussistenza di motivi per addivenire alla declaratoria di una parziale risoluzione del contratto;
conseguentemente ha pertanto ridotto la pretesa creditoria ad € 56.335,70 accertando un maggior controcredito della
[...]
titolo di risarcimento danni e per la vendita di tessuti Controparte_1
Parte_1
Attuata una compensazione tra i rispettivi crediti il Giudice di primo grado ha in definitiva condannato l'opposta alla restituzione di quanto in eccedenza percepito in forza della provvisoria esecutorietà accordata al decreto ingiuntivo poi revocato e dunque al pagamento del residuo controcredito quantificato in definitivi € 17.487,06 oltre iva.
Ha interposto tempestivo gravame la sostanzialmente esponendo la Parte_1 sentenza di primo grado alle seguenti ce
• Omessa declaratoria di nullità e comunque acritico recepimento della CTU;
Incoerente valutazione delle risultanze istruttorie in violazione degli artt. 115, 116, 101 c.p.c. e 111 Cost. (primo motivo);
• Erroneo disconoscimento della decadenza ex art. 1667 c.c. della committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, conseguente erronea declaratoria di risoluzione contrattuale in violazione degli artt. 1218 e 1668 c.c., conseguente erroneo riconoscimento di danni (secondo motivo);
• Malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché ulteriormente dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c. (terzo motivo);
• Violazione dell'art. 1243 c.c. nella attuata compensazione dei rispettivi crediti opposti dalle parti (quarto motivo);
• Erronea regolamentazione degli oneri processuali (quinto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di appello Controparte_1 chiedendo, previa eccezione di inammissibilità del gra
[...]
a gravata.
Formalizzata la costituzione di detta appellata a ministero di un diverso difensore e respinta con ordinanza del 10 febbraio 2023 l'istanza di inibitoria, la causa,
10 successivamente tenutasi con modalità cartolare, in data 6 giugno 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento.
Declinando congiuntamente i motivi di gravame in quanto tra loro connessi ed interdipendenti ancorché devolutivi di un complessivo riesame della res controversa, si ha motivo per rilevare, ad una ripercorsa lettura degli atti di causa, l'infondatezza delle addotte violazioni di legge, nonché l'assenza delle pretese perplessità motivazionali proposte dall'appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale in ragione dei quali Controparte_1
a fine anno 2017, ebbe ad affidare a la r
[...] Parte_1 gliamento in relazione alla quale le p enute a contestarsi reciproci inadempimenti, deve in primo luogo essere disattesa, costituendo essa un antecedente logico-giuridico, la riproposta eccezione di decadenza della committente dalla garanzia per i vizi delle realizzazioni effettuate di cui al secondo motivo di impugnazione.
La documentazione dimessa in atti dalla odierna appellata (cfr. doc. C1 sub 6,8,10, 11 e 27 fascicolo di primo grado, doc. C3 sub 42) costituisce invero valida prova delle denunce dei vizi, le quali, così da non poter essere messe in dubbio, sono state altresì confermate all'udienza del 13 luglio 2021 dalla teste che ebbe peraltro a rilasciarne Testimone_7 preventiva dichiarazione scritta (cfr. doc. 28 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Non ha quindi trovato alcun riscontro probatorio l'assunto di parte appellante secondo il quale la committente avrebbe accettato gli articoli senza riserve, avendone in più occasioni contestato la difformità rispetto ai modelli consegnati alla Parte_1
In ogni caso, circostanza dirimente, l'appaltatrice ha riconosciuto la sussistenza delle problematiche riscontrate sui capi di abbigliamento (cfr. doc. C1 sub 7 e 9 fascicolo di primo grado) così da svincolare la committente da Controparte_1 specifici obblighi di denuncia.
In proposito non vi è motivo per omettere di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale delineato dalla Suprema Corte con sentenza n. 62 del 4 gennaio 2018, così da poter sancire, nella fattispecie, che il riconoscimento operoso dell'appaltatore abbia in effetti caratterizzato la assunzione di una sua autonoma obbligazione di “facere”, non soggetta ai
11 termini di cui all'obbligazione di garanzia, bensì a quelli ordinari di inadempimento contrattuale.
Ciò si ha in particolare motivo per affermare tenuto anche conto delle note di credito corrispondenti agli articoli restituiti in quanto non conformi (cfr. doc. C1 sub 7, 9 17,18 e 20), da ritenere convergenti circa l'avvenuto riconoscimento di vizi.
Rilevato quanto precede, infondato si manifesta il rilievo di parte appellante secondo il quale il Giudice di prime cure avrebbe incoerentemente omesso di dichiarare, così comunque disattendendo la specifica eccezione proposta, la nullità della CTU.
In particolare lamenta la valutazione da parte dell'ausiliare del Giudice di Parte_1 un numero di capi di abbigliamento superiore a quelli dichiarati inizialmente dalla committente, pari a n. 242, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, essendo stati peraltro rinvenuti in scatoloni risultati aperti nel corso del giudizio.
Lo stesso appellante, inoltre, si duole della avvenuta acquisizione, da parte del CTU, dei documenti dimessi dal consulente tecnico di parte di he, Controparte_1
a suo dire, avrebbero esteso l'indagine tecnica su ulteriori capi di abbigliamento così da inficiarne le risultanze.
La motivazione adottata dal Tribunale a confutazione di quanto dedotto dalla difesa dell'appaltatrice appare tuttavia coerente e logica, come tale pienamente condivisibile.
In proposito la Corte osserva come gli atti di causa convergano, quanto alla eccepita nullità della CTU, per la sussistenza di un numero variabile dei capi di abbigliamento da sottoporre in valutazione al nominato consulente tecnico, tenuto conto dei resi che medio tempore, come dalla stessa reso oggetto di specifica allegazione sin dalla sua costituzione in giudizio, la committente stava ricevendo, in quanto non conformi, dai rivenditori finali.
Non vi è conseguentemente motivo per escludere gli stessi dalla specifica indagine tecnica, fermo restando l'accertamento (di fatto, come di seguito precisato, effettuato) della riferibilità dei capi restituiti alle lavorazioni della appaltatrice.
12 Alcuna violazione del contraddittorio ovvero estensione del perimetro della CTU risulta nella fattispecie individuabile posto che la , per essa il proprio consulente Parte_1 tecnico di parte, è stata posta in grado di conoscere originariamente ed in ragione del thema decidendum quale fosse l'oggetto degli accertamenti tecnici.
L'inserimento di ulteriori capi negli scatoloni poi acquisiti ai fini della disposta indagine dal CTU, con incremento del quantitativo iniziale risultava dunque preannunciato nella propria domanda dalla committente la quale rappresentava che il danno sofferto era da considerarsi in via di “definizione” proprio in ragione di ulteriori possibili resi.
La valutazione di ulteriori capi di abbigliamento non inficia pertanto l'elaborato tecnico posto a fondamento del deliberato emesso che, come rilevato dal Giudice di prime cure, è risultato incentrato esclusivamente sui capi realizzati da i quali come è Parte_1 stato possibile accertare ed indipendentemente dalle unilaterali affermazioni di parte appellante, non hanno subito modifiche o manifatture da parte di terzi.
Tutti i capi sono invero risultati corredati di cartellino riportante la descrizione ed il codice dell'articolo, colore, taglia e composizione (cfr. pag. 29 CTU) e, come dichiarato dall'ausiliare, tutti riferibili alle fatture di e quindi alla fornitura oggetto di Parte_1 causa (cfr. pag. 58 CTU).
Gli articoli visionati, contraddistinti dai codici Y064V9, Y064VU, Y057V9, Y057VU, A534SS, A535S9, A535SS, A066VU, P067VU, C058V9, C058VU, C060V9, C060VU, C061V9, C0061VU, sono stati infatti tutti ritenuti dal CTU riconducibili alle forniture di Parte_1
Analogamente privo di pregio si manifesta l'assunto di parte appellante secondo il quale, come innanzi precisato, la CTU sarebbe affetta da patologia insanabile in quanto, in spregio del leale contraddittorio avrebbe acquisito documentazione dal consulente fiduciario di nella fattispecie i documenti di reso relativi Controparte_1 ad ulteriori 141 capi prodotti in sede di osservazioni di parte.
Sul punto appare SInificativo richiamare l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale il CTU, nei limiti delle indagini demandategli, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle stesse), tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, essendo, come in
13 effetti si rinviene nella fattispecie, funzionali alla verifica ed al riscontro rispetto alle produzioni ed alle dichiarazioni delle parti.
Trattasi, quanto alla produzione del CTP di parte opposta resa oggetto di censura, di documenti protesi a comprovare fatti secondari, ovvero che ulteriori capi (e ciò al fine di poter essere sottoposti a valutazione) fossero rientrati in Controparte_1 successivamente alla introduzione del giudizio.
Non è sott'altro profilo apprezzabile il rilievo di parte appellante secondo il quale il Giudice di prime cure avrebbe acriticamente recepito la CTU risultando la motivazione adottata, al contrario, radicata su di una appagante valutazione dell'elaborato tecnico, anche da questo Collegio pienamente condivisibile in quanto coerente e logico, ossequioso dei rilievi dei rispettivi consulenti di parte, saldamente incentrato sullo stato della merce analizzata e come tale del tutto persuasivo.
Costituisce peraltro un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che il Giudice, qualora aderisca alle conclusioni formulate dal CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (ex multis Cass. Ordinanza 17 aprile 2019 n. 10747), come è dato rilevare nella fattispecie.
La relazione di consulenza tecnica posta in discussione dall'appellante, del resto, non si limita ad acquisire dati senza sottoporli ad una valutazione critica, fornendo invece una analitica motivazione delle conclusioni alle quali è pervenuta, accertando 541 articoli viziati di cui 400 rinvenuti negli scatoloni e 141 appesi alle grucce (cfr. pagg. 29, 31 e 51 CTU), specificando le modalità esecutive degli accertamenti e rispondendo ai consulenti tecnici di parte (cfr. pagg. 55-61 CTU).
L'ausiliare ha quindi individuato i difetti nel tessuto dei capi ed articoli esaminati accertando che on ha scartato, come invece avrebbe dovuto, i tratti dove Parte_1 essi erano presenti (cfr. pagg. 49,57 e 59); ne consegue che non assume specifica rilevanza l'assunto di parte appellante che vorrebbe imputare i difetti al tessuto necessario alla produzione che alla stessa sarebbe stato fornito dalla Controparte_1 circostanza rimasta del tutto priva di riscontri e comunque mai contestata prima.
La sentenza impugnata si sottrae del resto anche alle censure che vorrebbero individuare una violazione dei coefficienti normativi in punto di valutazione delle prove, posto che la stessa rende ben intellegibile l'attuazione di un'apprezzabile comparazione degli acquisiti 14 dati tecnici con le deposizioni testimoniali acquisite al processo così pervenendo ad accertare gli inadempimenti della ingiungente.
Inconferenti si appalesano, per altro verso, gli assunti di parte appellante secondo i quali il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato le testimonianze di segno contrario circa l'affidamento della realizzazione dei capi anche ad altri laboratori, al fine di comprovare la estraneità della appaltatrice alle problematiche riscontrate. Parte_1
Corretta a giudizio di questo Collegio, appare in effetti la valutazione degli elementi istruttori attinta dalle censure dell'appellante e qui assoggettata ad attenta rilettura.
In particolare i testi ed sottoposti ad un riscontro di credibilità Tes_8 Tes_7 Tes_9 soggettiva ed oggettiva da parte del Giudice di primo grado, hanno avuto modo di precisare che fu la stessa ad inserire negli scatoloni gli articoli viziati realizzati da Tes_9 precisando che inizialmente in essi furono posti n. 242 articoli confezionati Parte_1 da quest'ultima e mai consegnati alla clientela in quanto invendibili, ai quali si aggiunsero in seguito i resi dei clienti, come confermato dal raffronto con le fotografie in atti.
Detti testimoni hanno quindi puntualizzato come tutti i prodotti fallati oggetto di causa fossero quelli affidati per la realizzazione alla senza ausilio di fornitori Parte_1 terzi, come emergerebbe con certezza dal codice del prodotto stesso.
La deposizione di segno contrario resa dal teste che l'appellante adduce non essere Tes_5 stata valorizzata dal primo Giudice, risulta del tutto generica e relativa a circostanze apprese de relato, come tale inidonea a vincere le deposizioni del personale presente in azienda, peraltro confermati dalla stessa CTU.
Anche in punto di quantum il controcredito accertato in favore di isulta CP_1 adeguatamente supportato dalle risultanze della disposta indagine tecnica sulla attendibilità della quale si è già argomentato posto peraltro (cfr. pagg. 52 e 61) che lo stesso ausiliare ha in modo del tutto coerente motivato la congruità e pertinenza dei costi sostenuti da (così da doversi respingere le contrarie prospettazioni Controparte_1 proposte dall'appellante), per il c.d. ricondizionamento dei capi.
Con il quarto motivo di appello, inoltre, la difesa di deduce l'errore di Pt_1 Pt_1 statuizione in cui sarebbe incorso il Tribunale con il disporre la restituzione alla attrice
15 opponente, odierna appellata, di quanto dalla stessa versato all'opposta in adempimento della ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva (successivamente revocata) poiché in tesi confliggente con quanto statuito in motivazione a pag. 19.
L'assunto è infondato, con ciò potendosi richiamare quanto già espresso in sede di inibitoria laddove si consideri che il credito riconosciuto in favore di
[...] ella statuizione gravata è pari ad € 61.428, 91 oltre iva, mentre quello Controparte_1 riconosciuto in favore di è di € 43.941,85 oltre iva, risultando così essere Parte_1 creditrice di € 17.487,06 oltre iva mentre l'importo di € 68.968,88 da CP_1 quest'ultima già versato in corso di causa non è dovuto costituendo, a ben vedere, un argomento solo suggestivo quello per il quale il credito altresì riconosciuto dal Giudice di prime cure a rimarrebbe in tal modo impagato. In realtà così non è, in Parte_1 quanto se a fosse “lasciato”, come dalla stessa richiesto, l'intero importo Parte_1 già incassato, allora il credito al quale la medesima avrebbe dovuto essere condannata non sarebbe più di € 17.487,06 oltre iva ma di € 61.428,91 oltre iva mentre il capo 4) del dispositivo, proprio alla luce di quanto statuito nel capo 3) che lo precede ha limitato a detto importo la pronuncia di condanna proprio per tale ragione.
In altri termini, il primo Giudice ha ritenuto preferibile disporre la “compensazione” tra le diverse partite di dare e avere ed ha limitato ad € 17.487,06 oltre iva la pronuncia di condanna, importo così rideterminato scomputando da quanto riconosciuto a credito di uanto alla stessa già pagato e dovutole, quindi, in restituzione, pari al CP_1 credito portato dal provvedimento monitorio di € 58.486,20 oltre alle spese.
L'argomentazione decisoria appare in effetti chiara dalla lettura della parte motiva.
Da ultimo infondata è la censura che attiene ad una ritenuta incoerente regolamentazione degli oneri processuali essendo essa correttamente improntata al principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza.
L'accoglimento della opposizione con statuizione di condanna della convenuta opposta al pagamento dell'importo di € 17.487,06 oltre iva in favore della opponente, seppure attuata una compensazione con un riconosciuto controcredito della prima, ha in modo del tutto condivisibile giustificato il carico delle spese di lite, modulato in ragione di detto decisum, sulla odierna appellante.
La sentenza impugnata appare, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
16 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di sulla scorta del D.M. MIstero della Giustizia Controparte_1
n. 147 de l disputatum (€ 68.968,88), applicati i parametri minimi, tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate nonché delle attività in concreto espletate (l'appellante non ha depositato scritti conclusionali), nella misura di
€ 4.997,00 per compensi professionali (€ 1.489,00 fase di studio, € 956,00 fase introduttiva,
€ 2.552,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2329/2022 di Ruolo Generale promossa da ontro Parte_1 [...] vverso la sentenza n. 1509/2022 pubblicata in data 30 agosto 2022 Controparte_1 del Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 4.997,00 per compenso profession spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani ConSIliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di ConSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2329 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Simioni con domicilio eletto presso il suo studio in Castello di Godego (TV), Piazza XI Febbraio n. 6 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Pasetto e Vittorio Pace con domicilio eletto presso i loro studio in Verona, Lungadige Campagnola n. 5 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1509/2022 pubblicata in data 30 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Padova.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di ConSIlio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE
Si chiede che venga accertata e/o dichiarata la nullità della C.T.U. depositata dal p.i. AR BA in primo grado per i motivi dedotti a verbale di udienza del 4/3/2020, posto che:
- i capi di abbigliamento rinvenuti negli scatoloni in sede di operazioni peritali non corrispondono a quanto indicato in atti, e neppure alle distinte appese agli scatoloni stessi, e da un raffronto tra le foto degli scatoloni periziati con quelle prodotte in atti emerge che detti scatoloni sono stati aperti prima dello svolgimento delle operazioni peritali, circostanza che è stata confermata dal medesimo p.i. AR BA a pagina n. 56, primo capoverso, della perizia, ove è stato scritto quanto segue: “di certo le scatoloni sono state aperte e richiuse per poter inserire altri capi non spediti ed altri capi resi successivamente dai clienti…”;
- il C.T.U. ha periziato acriticamente tutti i capi di abbigliamento rinvenuti presso la Controparte_1 senza effettuare alcuna indagine circa la loro effettiva riconducibilità alla partita di merce di cui è
[...] causa, disattendendo quanto previsto nel quesito della perizia:
“analizzi il CTU tutti i capi che lo stesso indentifichi come riconducibili alla partita di merce di cui è causa, se del caso anche assumendo sulle circostanze indicate ai capitoli nn. 30 e 31 della memoria istruttoria (nonché riscontrando e tenendo conto della circostanza dichiarata da al punto CP_1 CP_1
1.11 della citazione ove specifica che ha ancora in magazzino n. 242 capi)…”;
- il C.T.U. ha acquisito documenti non prodotti tempestivamente e ritualmente in causa, circostanza che emerge a pagina n. 56 della perizia, laddove il p.i. AR BA ha scritto quanto segue: “ritengo che possono essere considerati, sempre riferibili alle fatture di MI B ed alla fornitura oggetto di causa e per quanto riguarda i documenti di reso (prodotti dal CTP insieme alle osservazioni)…”; è Persona_1 pacifico in Giurisprudenza che il C.T.U. non può acquisire documenti che non siano stati già ritualmente prodotti dalle parti e senza il consenso delle stesse, pena la nullità della consulenza tecnica (cfr. Cassazione Civile 19/8/2002, n. 231);
- il C.T.U. non ha tentato la conciliazione tra le parti (un tanto emerge anche dalla lettura della perizia e dai verbali delle operazioni peritali, laddove non sussiste la minima traccia di tentativi di conciliazione), mentre il quesito prevedeva espressamente quanto segue: “tenti la conciliazione tra le parti anche più volte durante le operazioni peritali…”.
NEL MERITO
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, in riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Padova dott.ssa Maddalena Saturni n. 1509/2022 del
2 30/8/2022, emessa a definizione della causa rubricata al n. 5692/2018 R.G. presso il predetto Tribunale:
1) confermarsi il decreto ingiuntivo Giudice del Tribunale di Padova n. 2021/2018 del 20/6/2018;
2) in ogni caso, accertarsi e/o dichiararsi il credito della nei confronti della Parte_1 Controparte_1 per la somma di € 58.486,20 in linea capitale, in relazione alle lavorazioni di cui alle fatture n.
[...]
000906 del 22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del 27/3/2018;
3) conseguentemente, condannarsi la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 del sopra indicato importo di € 58.486,20 in linea capitale, o del diverso importo che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di Giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Decreto Legislativo n. 231/2002) dal dovuto fino al saldo effettivo;
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, anche solo in parte, le domande riconvenzionali ex adverso formulate, compensarsi quanto eventualmente dovuto dalla alla Parte_1
a titolo di risarcimento danni con il credito derivante dalle lavorazioni di cui alle Controparte_1 fatture n. 000906 del 22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del 27/3/2018, con conseguente condanna della al pagamento dei Controparte_1 maggiori importi dovuti alla società appellante, oltre agli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Decreto Legislativo n. 231/2002) dal dovuto fino al saldo effettivo;
5) condannarsi, altresì, la al pagamento in favore della della somma Controparte_1 Parte_1 di € 38.965,32, o della diversa somma che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, a titolo di restituzione delle somme medio tempore pagate dalla – in Parte_1 aggiunta al sopra indicato importo di € 58.486,20 – a seguito al provvedimento di assegnazione emesso dal G.E. del Tribunale di Padova dott. Guido Marzella in data 1/3/2023, oltre agli interessi previsti per legge dalla effettuazione dei relativi pagamenti fino al saldo effettivo;
6) spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Senza con ciò voler invertire l'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della e per testimoni sui seguenti capitoli di Controparte_1 prova:
1) vero che, tra la fine del 2017 e il mese di marzo del 2018, la ha consegnato alla Pt_1 Pt_1 [...] la merce di cui alle fatture n. 000906 del 22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, Controparte_1
n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del 27/3/2018, che si rammostrano al testimone (cfr. docc. 1 - 4 del fascicolo della fase monitoria);
2) vero che la SI.ra ha trasmesso alla le fatture n. 000906 del Testimone_1 Controparte_1
22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del
3 27/3/2018, come da e - mail che si rammostrano al testimone (cfr. docc. 15 – 18 del fascicolo di primo grado della;
Parte_1
3) vero che la ha confezionato i capi di abbigliamento di cui alle fatture n. 000906 del Parte_1
22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del 27/3/2018, che si rammostrano al testimone (cfr. docc. 1 - 4 del fascicolo della fase monitoria), impiegando i tessuti forniti dalla Controparte_2
5) vero che i tessuti consegnati dalla alla per il confezionamento dei CP_1 Controparte_1 Parte_1 capi di abbigliamento di cui alle fatture n. 000906 del 22/12/2017, n. 000908 del 29/12/2017, n. 000910 del 29/12/2017 e n. 000170 del 27/3/2018 presentavano difetti di stampa;
6) vero che, nel corso del 2017 e del 2018, la aveva più di cinquanta fornitori che CP_1 Controparte_1 producevano gli articoli recanti il marchio “M Grace”.
Si indicano come testimoni i SI.ri Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, e
[...] Testimone_5 Testimone_6
Sempre senza con ciò voler invertire l'onere della prova, laddove il Giudice lo ritenesse necessario, si chiede l'ammissione di C.T.U. contabile diretta a determinare, previo esame degli atti e dei documenti di causa, le reciproche fatture, note di accredito e note di addebito registrate nelle contabilità delle parti alla data del 22/6/2018 (data di notifica del decreto ingiuntivo opposto), e il rapporto dare / avere tra le parti riferito a tale data.
Con riserva di specificare il quesito da sottoporre al C.T.U. e di nominare il C.T. di parte.
Si producono i seguenti documenti: 21 - 22) copia atto di pignoramento presso terzi datato 2/12/2022, notificato in data 15/12/2022;
23) ordinanza di assegnazione del G.E. del Tribunale di Padova dott. Guido Marzella del 1/3/2023;
24) copia disposizione di bonifico del 3/3/2023;
25) copia estratto conto al 31/12/2022.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza respinta
NEL MERITO
- dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione di ex art. 348 bis c.p.c. o comunque respingere Pt_1
l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto con riferimento a tutti i motivi formulati, Parte_1 per i motivi esposti in questo atto, con conferma della sentenza n. 1509/2022 del Tribunale di Padova;
- in subordine, laddove l'adita Corte ritenesse di accogliere l'avverso appello limitatamente a taluno dei motivi formulati, in accoglimento delle conclusioni formulate dall'appellata in primo grado, qui
4 espressamente richiamate: (i) confermare in ogni caso la revoca dell'ingiunzione n. 2021/2018 del Tribunale di Padova in ragione se non altro del definitivo accertamento del credito di Controparte_1 di € 11.526,87 di cui al pt. 3 di questa comparsa;
(ii), confermare la compensazione tra il credito di
[...]
e il credito di , come rideterminato in conseguenza dell'accoglimento di Parte_1 Controparte_1 taluno dei motivi di appello, con condanna di a corrispondere all'appallata la differenza. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi le prove orali rigettate in primo grado ossia le seguenti:
A) PROVA PER TESTI SUI SEGUENTI CAPITOLI:
1) vero che l'incarico da a MI B di lavorare parte della collezione P/E 2018 di ha CP_1 CP_1 rappresentato il primo incarico affidato da a;
CP_1 Pt_1
3) vero che il teste conferma la correttezza dei dati contenuti nella scheda che si mostra (doc. 41 che si allega) indicante, per ciascuno degli articoli di cui al capitolo che precede, il costo industriale, il prezzo di sell in praticato da per la vendita ai negozi e il prezzo medio di vendita al pubblico, per ciascun CP_1 pezzo;
4) vero che le lavorazioni di MI B erano realizzate su campioni, cartamodelli e schede di produzione forniti da che avrebbe dovuto rispettare in termini di dimensioni, finiture e consumi;
CP_1 Pt_1
5) vero che le parti avevano convenuto che i capi Y064V9, Y064VU, Y057V9, Y057VU, A066VU, P067VU, C058V9, C058VU, C060V9, C060VU, C061V9, C061VU avrebbero dovuto essere consegnati tutti entro il mese di novembre 2017, come da email dell'08.11.2017 che si mostra (doc. 3 di parte opponente);
6) vero che le email che si mostrano (doc. 2, 4, 5) sono conformi ai relativi originali scambiati dalle parti;
8) vero che, a fine novembre 2017, il SI. ha esaminato insieme al personale di presso la Tes_5 CP_1 sede di quest'ultima, i capi cd. staffetta degli articoli Y064V9, Y064VU, Y057V9, Y057VU, A066VU, P067VU, C058V9, C058VU, C060V9, C060VU, C061V9, C061VU, per verificarne la conformità ai campioni ed alle altre indicazioni di prima che desse corso CP_1 Pt_1 alla produzione dei capi;
9) vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, ha verificato e contestato al SI. i CP_1 Tes_5 difetti di lavorazione poi formalizzati per iscritto con l'email del 30.11.2017 che si mostra (doc. 6 di parte opponente) e che il SI. si è impegnato a rimediare a tali difetti prima di consegnare la Tes_5 produzione, sia verbalmente all'incontro, sia con l'email dell'01.12.2017 che pure di mostra (doc. 7 di parte opponente);
10) vero che, a inizio dicembre 2017, il SI. ha portato in visione ad i primi capi staffetta Tes_5 CP_1 degli artt. A534SS, A535SS, A535S9 c.d. capi “kimono”;
11) vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, ha verificato e contestato al SI. CP_1 Tes_5 sia difetti di lavorazione degli articoli prodotti, che nel frattempo erano stati consegnati e poi fatturati da
con la fattura n. 848/17 (doc. 6 opposta, che si rammostra), uguali a quelli già rilevati sui capi Pt_1
5 staffetta, sia difetti di lavorazione dei capi staffetta dell'articolo “kimono”, questi ultimi poi formalizzati per iscritto a con l'email del 12.12.2017 che si mostra (doc. 8 di parte opponente); Pt_1
12) vero che il SI. si è impegnato a rimediare ai difetti rilevati sui capi staffetta dell'art. “kimono”, Tes_5 sia verbalmente all'incontro suddetto che con l'email in pari data che pure di mostra (doc. 9 di parte opponente);
13) vero che, a metà dicembre 2017, ha inviato propri incaricati presso il laboratorio di MI B CP_1 per verificare se MI B avesse eliminato nei capi di produzione le problematiche denunciate con le mail del 30.11.2017 e 12.12.2017 (doc.6 opposta e 9 opponente che si rammostrano);
14) vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, gli incaricati di hanno verificato e subito CP_1 contestato a che i capi presentavano gli stessi difetti già contestati in precedenza e successivamente Pt_1 hanno inviato a l report del 20.12.2017 che si mostra (doc. 10 di parte opponente), subordinando Pt_1 la consegna dei capi al loro ricontrollo, stiro ed eliminazione dei difetti;
15) vero che, in occasione dell'incontro di cui ai capitoli 13 e 14 che precedono, si è impegnata ad Pt_1 eseguire tali attività;
16) vero che i capi oggetto delle contestazioni di cui ai capitoli che precedono sono stati fatturati da Pt_1
B con i doc. 848/17, 906/17, 908/17 e 910/17 che si mostrano (doc. 6, 7, 8, 9 di parte opposta);
17) vero che, agli inizi di gennaio 2018, non era stata ancora completata la consegna degli articoli indicati nella email del 3 gennaio 2018 che si mostra (doc. 11 di parte opponente), oltre che dei capi “kimono”;
18) vero che, ad inizio gennaio 2018, ha incaricato la Stireria Milano di Xu Hongmei di CP_1 ricontrollare e tentare il ripristino di tutte le consegne di dicembre 2017 eseguite da , sostenendo il Pt_1 costo di € 10.973,60 di cui alla fattura n. 4/2018 che si mostra (doc. 30 di parte opponente);
19) vero che, all'esito dell'attività di ricondizionamento della Stireria Milano di Xu Hongmei, CP_1 rendeva a i capi di cui al DDT n. 1622 del 26/01/2018 che si mostra (doc. 18 di parte Pt_1 opponente), comunicando che li riteneva non ricondizionabili;
20) vero che all'esito del ricondizionamento di Stireria Milano di Xu Hongmei, ha inviato a CP_1
il riepilogo dei costi sostenuti e dei capi irrecuperabili, come da email del 29/01/2018 del SI. Pt_1 che si mostra (doc. 42 che ora si allega); Persona_2
21) vero che ha cercato di ricondizionare i capi di cui al DDT n. 1622 del 26/01/2018 (doc. Pt_1
18 opponente), rimandandoli ad ed emettendo la fattura n. 135/2018 che si mostra (doc. 13 di CP_1 parte opposta);
22) vero che i capi di cui alla fattura n. 135/18 presentavano i medesimi vizi-difetti già considerati non ricondizionabili;
23) vero che, per poter evadere gli ordini dei propri clienti quantomeno del capo “kimono”, che era il capo di punta della collezione P/E 2018, ha venduto a il tessuto di cui alla fattura n. CP_1 Pt_1
2201/2018 che si mostra (doc. 25 opponente) per produrne altri:
6 24) vero che ha venduto a il tessuto di cui al capitolo che precede, anziché consegnarlo in CP_1 Pt_1 conto lavorazione come d'uso, visto che , in occasione della produzione già consegnata, aveva sprecato Pt_1 il tessuto non avendo rispettato i consumi indicati nelle schede di produzione oltre al fatto che CP_1 molti capi erano risultati inutilizzabili;
25) vero che MI B ha fatturato i capi realizzati col tessuto vendutole da con la fattura n. CP_1
170/2018, che si rammostra (doc. 14 parte opposta);
26) vero che, ricevuti i capi c.d. “kimono” sopra detti, ha verificato la presenza degli stessi difetti CP_1 già presenti su quelli consegnati in dicembre e per limitare ulteriori danni li ha fatti ricondizionare a
sostenendo il costo di € 380,63, incluso nella fattura n. 11 del Parte_2 Persona_3
31/03/2018 che si mostra (doc. 31 di parte opponente);
27) vero che il teste conferma il contenuto e la provenienza della dichiarazione di cui al doc. 28 di parte opponente, che si mostra;
29) vero che le fotografie già riprodotte a pag. 13 dell'atto di citazione e che ora si mostrano (doc. 44 che ora si produce) raffigurano alcuni dei capi fallati prodotti da e dei relativi campioni originari Pt_1 consegnati da a all'inizio delle lavorazioni;
CP_1 Pt_1
32) vero che la nota di accredito n. 55/2018 di B che si mostra (doc. 17 di parte opponente) si Pt_1 riferisce espressamente al ddt di reso di del 26.01.2018 che pure si mostra (doc. 18 di parte CP_1 opponente);
33) vero che il ddt di reso di di cui al capitolo che precede è relativo ai seguenti capi: CP_1
- n. 24 capi dell'art. C061VU e n. 7 capi dell'art. Y064VU di cui alla fattura n. 906/2017, per un valore complessivo di € 296,00 oltre IVA;
- n. 89 capi dell'art. A534SS e n. 101 capi dell'art. A535SS di cui alla fattura n. 908/2017, per un valore complessivo di € 1.615,00 oltre IVA
- n. 3 capi dell'art. A066VU, n. 29 capi dell'art. C058VU, n. 106 capi dell'art. C060VU, n. 5 capi dell'art. P067VU, n. 25 capi dell'art. Y057VU, di cui alla fattura n. 848/2017 di MI B che pure si mostra (doc. 19 di parte opponente), per un valore complessivo di € 1.578,00 oltre IVA;
34) vero che la fattura n. 848/17 di MI B è stata interamente pagata da con riba del CP_1
13.02.2018 che si mostra (doc. 12 di parte opponente);
35) vero che la nota di credito n. 1/2018 che si mostra (doc. 20 di parte opponente) è stata espressamente emessa da a storno totale della sua fattura n. 910/2017; Pt_1
36) vero la nota di credito n. 903/2017 che si mostra (doc. 23 di parte opponente) è stata emessa a storno della fattura di MI B n. 830/2017 che pure si mostra (doc. 24 di parte opponente), la quale tuttavia è stata interamente pagata da come da doc. 12 di parte opponente che si mostra;
CP_1
37) vero che MI B, con la fattura n. 170/2018 che si mostra (doc. 14 di parte opposta), ha riaddebitato ad il costo del tessuto già vendutole da quest'ultima, di cui alla fattura n. n. 2201/2018 che si CP_1 mostra (doc. 25 di parte opponente), applicandovi un ricarico di € 7.855 oltre IVA,
7 38) vero che l'importo del ricarico di cui al capitolo che precede è ricavato confrontando il costo delle lavorazioni dei medesimi capi applicato da con la fattura n. 908/2017 (doc. 8 opposta), ossia € Pt_1
8,50 oltre IVA a capo, con il prezzo invece applicato nella fattura n. 170/2018 (€ 61,28 oltre IVA a capo), tenuto conto che il consumo di tessuto per ogni capo era di mt. 1,60 e che aveva venduto CP_1 tale tessuto a B al prezzo di € 17,50 oltre IVA al mt., il tutto per i 317 kimono della fattura Pt_1 suddetta n. 170/2018.
Si indicano come testi:
- la SI.ra , domiciliata presso l'unità di Carpi di Antress, sui capitoli da 1) a 31); Testimone_7
- la dott. , domiciliata presso l'unità di Carpi di su tutti i capitoli;
Testimone_8 CP_1
- la SI.ra , domiciliata presso l'unità di Carpi di Antress, sui capitoli 1), 3), 4), 16), Testimone_9
17), 18), 19), 20), 21), 22) 23), 24), 25), 26), 29), 32), 33), 34), 35), 36), 37) e 38);
- la SI.ra , domiciliata presso l'unità locale di sul capitolo n. 29); Testimone_10 CP_1
- il SI. residente a [...]1, sui cap.li 13), 14), Testimone_6
15) e 16).
B) AMMETTERSI PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE del legale rappresentante di controparte sui capitoli sopra formulati nn. 1), 4), 5), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 23), 25), 32), 33), 34), 35), 36) e 37).
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi.
Si producono i seguenti documenti:
A) PEC del 14/12/2022 di notifica dell'atto di citazione in appello;
B) plico contenente gli atti di parte di nel procedimento di primo grado: atto di Controparte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
istanza per la decisione anticipata sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione;
note udienza del 06/09/2018; memorie ex art. 183, c. VI, nn. 1), 2) e 3) c.p.c; note di trattazione scritta dell'udienza del 02/02/2022; comparsa conclusionale;
memoria conclusionale di replica, con attestazione che tutti i suddetti atti sono conformi alle copie informatiche dei medesimi depositate nel fascicolo telematico n. 5692/2018 RG del Tribunale di Padova;
C1) documenti di parte nel procedimento di primo grado dal n. 1 al n. 32; Controparte_1
C2) documenti di parte nel procedimento di primo grado dal n. 33 al n. 39; Controparte_1
C3) documenti di parte nel procedimento di primo grado dal n. 40 al n. 45; Controparte_1
D) CTU del perito AR BA, in copia informatica che si attesa conforme alla copia informatica inserita nel fascicolo telematico n. 5692/2018 RG del Tribunale di Padova, da cui è stata estratta;
8 1) ordinanza del Tribunale di Padova del 16/02/2023, in copia informatica che si attesa conforme alla copia informatica inserita nel fascicolo telematico n. 7698/2022 RG del Tribunale di Padova, da cui è stata estratta.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente comparsa non contiene alcun appello incidentale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nei termini, proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo di pa cutivo, n. 2021/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Padova in favore di per Parte_1
l'importo di € 58.486,20 oltre interessi moratori e spese di procedime
L'azionato credito veniva invero rivendicato quale corrispettivo a saldo delle fatture nn. 000906/17, 000908/17, 000910/17 e 000170/18 emesse in ragione di attività di confezionamento di abiti recanti il marchio “M Grace” eseguite dalla ingiungente anche con tessuti asseritamente forniti in conto lavorazione dalla stessa società committente.
A fondamento dell'atto oppositivo l'ingiunta eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto in quanto priva della richiesta di chiarimenti richiesta dal Giudice e della correlativa nota depositata ad evasione di essi dalla ingiungente, l'ineSIibilità del credito, con specifico riferimento alla fattura n. 170/18, l'illegittimità del credito in quanto ritenuto non comprensivo di acconti corrisposti precedentemente al deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, la non assentita applicazione di maggiorazioni per l'acquisto di tessuti necessari all'ultimazione e fornitura di kimono, la non conforme esecuzione delle lavorazioni con conseguente ineSIibilità del rivendicato corrispettivo stante il diritto ad una declaratoria di risoluzione parziale del contratto inter partes ovvero in applicazione della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nonché per il ritenuto diritto alla riduzione del prezzo o comunque giusta compensazione con il controcredito derivante da pretesi danni patiti e patiendi.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resisteva alla domanda attorea Parte_1 chiedendo la conferma della ingiunzione emessa e comunque il riconoscimento del proprio credito.
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove narrative, interrogatori formali ed escussione di testi, nonché espletamento di una CTU affidata ad un perito tessile affinché analizzasse e documentasse la qualità e la fattura dei capi contestati.
Con sentenza n. 1509/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente decidendo così statuiva:
“…1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2021/2018; 2) Dichiara la risoluzione del contratto di appalto di servizi intercorso tra le parti limitatamente ai capi risultati fallati ed individuati ad esito della CTU eseguita;
9 3) Condanna a restituire alla le somme medio tempore percepite in Parte_1 Controparte_1 esecuzione del d.i. opposto per € 68.968,88 oltre interessi al saggio legale dal giorno della presente decisione al saldo;
4) Condanna a pagare alla per i titoli di cui in premessa Parte_1 Controparte_1
€ 17.487,06 + iva se eressi al saggi domanda al saldo;
5) Pone definitivamente a carico della le spese di CTU come già liquidate e di CTP attoreo Parte_1 per € 2.088,80;
6) condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 che liquida i r esborsi, € 4.835,00 pe 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge”.
Il Tribunale, qualificato il rapporto negoziale intercorso tra le parti contendenti quale appalto di servizi, alla luce della disposta CTU e delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio ha ritenuto la sussistenza di motivi per addivenire alla declaratoria di una parziale risoluzione del contratto;
conseguentemente ha pertanto ridotto la pretesa creditoria ad € 56.335,70 accertando un maggior controcredito della
[...]
titolo di risarcimento danni e per la vendita di tessuti Controparte_1
Parte_1
Attuata una compensazione tra i rispettivi crediti il Giudice di primo grado ha in definitiva condannato l'opposta alla restituzione di quanto in eccedenza percepito in forza della provvisoria esecutorietà accordata al decreto ingiuntivo poi revocato e dunque al pagamento del residuo controcredito quantificato in definitivi € 17.487,06 oltre iva.
Ha interposto tempestivo gravame la sostanzialmente esponendo la Parte_1 sentenza di primo grado alle seguenti ce
• Omessa declaratoria di nullità e comunque acritico recepimento della CTU;
Incoerente valutazione delle risultanze istruttorie in violazione degli artt. 115, 116, 101 c.p.c. e 111 Cost. (primo motivo);
• Erroneo disconoscimento della decadenza ex art. 1667 c.c. della committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, conseguente erronea declaratoria di risoluzione contrattuale in violazione degli artt. 1218 e 1668 c.c., conseguente erroneo riconoscimento di danni (secondo motivo);
• Malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché ulteriormente dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c. (terzo motivo);
• Violazione dell'art. 1243 c.c. nella attuata compensazione dei rispettivi crediti opposti dalle parti (quarto motivo);
• Erronea regolamentazione degli oneri processuali (quinto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di appello Controparte_1 chiedendo, previa eccezione di inammissibilità del gra
[...]
a gravata.
Formalizzata la costituzione di detta appellata a ministero di un diverso difensore e respinta con ordinanza del 10 febbraio 2023 l'istanza di inibitoria, la causa,
10 successivamente tenutasi con modalità cartolare, in data 6 giugno 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento.
Declinando congiuntamente i motivi di gravame in quanto tra loro connessi ed interdipendenti ancorché devolutivi di un complessivo riesame della res controversa, si ha motivo per rilevare, ad una ripercorsa lettura degli atti di causa, l'infondatezza delle addotte violazioni di legge, nonché l'assenza delle pretese perplessità motivazionali proposte dall'appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale in ragione dei quali Controparte_1
a fine anno 2017, ebbe ad affidare a la r
[...] Parte_1 gliamento in relazione alla quale le p enute a contestarsi reciproci inadempimenti, deve in primo luogo essere disattesa, costituendo essa un antecedente logico-giuridico, la riproposta eccezione di decadenza della committente dalla garanzia per i vizi delle realizzazioni effettuate di cui al secondo motivo di impugnazione.
La documentazione dimessa in atti dalla odierna appellata (cfr. doc. C1 sub 6,8,10, 11 e 27 fascicolo di primo grado, doc. C3 sub 42) costituisce invero valida prova delle denunce dei vizi, le quali, così da non poter essere messe in dubbio, sono state altresì confermate all'udienza del 13 luglio 2021 dalla teste che ebbe peraltro a rilasciarne Testimone_7 preventiva dichiarazione scritta (cfr. doc. 28 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Non ha quindi trovato alcun riscontro probatorio l'assunto di parte appellante secondo il quale la committente avrebbe accettato gli articoli senza riserve, avendone in più occasioni contestato la difformità rispetto ai modelli consegnati alla Parte_1
In ogni caso, circostanza dirimente, l'appaltatrice ha riconosciuto la sussistenza delle problematiche riscontrate sui capi di abbigliamento (cfr. doc. C1 sub 7 e 9 fascicolo di primo grado) così da svincolare la committente da Controparte_1 specifici obblighi di denuncia.
In proposito non vi è motivo per omettere di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale delineato dalla Suprema Corte con sentenza n. 62 del 4 gennaio 2018, così da poter sancire, nella fattispecie, che il riconoscimento operoso dell'appaltatore abbia in effetti caratterizzato la assunzione di una sua autonoma obbligazione di “facere”, non soggetta ai
11 termini di cui all'obbligazione di garanzia, bensì a quelli ordinari di inadempimento contrattuale.
Ciò si ha in particolare motivo per affermare tenuto anche conto delle note di credito corrispondenti agli articoli restituiti in quanto non conformi (cfr. doc. C1 sub 7, 9 17,18 e 20), da ritenere convergenti circa l'avvenuto riconoscimento di vizi.
Rilevato quanto precede, infondato si manifesta il rilievo di parte appellante secondo il quale il Giudice di prime cure avrebbe incoerentemente omesso di dichiarare, così comunque disattendendo la specifica eccezione proposta, la nullità della CTU.
In particolare lamenta la valutazione da parte dell'ausiliare del Giudice di Parte_1 un numero di capi di abbigliamento superiore a quelli dichiarati inizialmente dalla committente, pari a n. 242, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, essendo stati peraltro rinvenuti in scatoloni risultati aperti nel corso del giudizio.
Lo stesso appellante, inoltre, si duole della avvenuta acquisizione, da parte del CTU, dei documenti dimessi dal consulente tecnico di parte di he, Controparte_1
a suo dire, avrebbero esteso l'indagine tecnica su ulteriori capi di abbigliamento così da inficiarne le risultanze.
La motivazione adottata dal Tribunale a confutazione di quanto dedotto dalla difesa dell'appaltatrice appare tuttavia coerente e logica, come tale pienamente condivisibile.
In proposito la Corte osserva come gli atti di causa convergano, quanto alla eccepita nullità della CTU, per la sussistenza di un numero variabile dei capi di abbigliamento da sottoporre in valutazione al nominato consulente tecnico, tenuto conto dei resi che medio tempore, come dalla stessa reso oggetto di specifica allegazione sin dalla sua costituzione in giudizio, la committente stava ricevendo, in quanto non conformi, dai rivenditori finali.
Non vi è conseguentemente motivo per escludere gli stessi dalla specifica indagine tecnica, fermo restando l'accertamento (di fatto, come di seguito precisato, effettuato) della riferibilità dei capi restituiti alle lavorazioni della appaltatrice.
12 Alcuna violazione del contraddittorio ovvero estensione del perimetro della CTU risulta nella fattispecie individuabile posto che la , per essa il proprio consulente Parte_1 tecnico di parte, è stata posta in grado di conoscere originariamente ed in ragione del thema decidendum quale fosse l'oggetto degli accertamenti tecnici.
L'inserimento di ulteriori capi negli scatoloni poi acquisiti ai fini della disposta indagine dal CTU, con incremento del quantitativo iniziale risultava dunque preannunciato nella propria domanda dalla committente la quale rappresentava che il danno sofferto era da considerarsi in via di “definizione” proprio in ragione di ulteriori possibili resi.
La valutazione di ulteriori capi di abbigliamento non inficia pertanto l'elaborato tecnico posto a fondamento del deliberato emesso che, come rilevato dal Giudice di prime cure, è risultato incentrato esclusivamente sui capi realizzati da i quali come è Parte_1 stato possibile accertare ed indipendentemente dalle unilaterali affermazioni di parte appellante, non hanno subito modifiche o manifatture da parte di terzi.
Tutti i capi sono invero risultati corredati di cartellino riportante la descrizione ed il codice dell'articolo, colore, taglia e composizione (cfr. pag. 29 CTU) e, come dichiarato dall'ausiliare, tutti riferibili alle fatture di e quindi alla fornitura oggetto di Parte_1 causa (cfr. pag. 58 CTU).
Gli articoli visionati, contraddistinti dai codici Y064V9, Y064VU, Y057V9, Y057VU, A534SS, A535S9, A535SS, A066VU, P067VU, C058V9, C058VU, C060V9, C060VU, C061V9, C0061VU, sono stati infatti tutti ritenuti dal CTU riconducibili alle forniture di Parte_1
Analogamente privo di pregio si manifesta l'assunto di parte appellante secondo il quale, come innanzi precisato, la CTU sarebbe affetta da patologia insanabile in quanto, in spregio del leale contraddittorio avrebbe acquisito documentazione dal consulente fiduciario di nella fattispecie i documenti di reso relativi Controparte_1 ad ulteriori 141 capi prodotti in sede di osservazioni di parte.
Sul punto appare SInificativo richiamare l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale il CTU, nei limiti delle indagini demandategli, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle stesse), tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, essendo, come in
13 effetti si rinviene nella fattispecie, funzionali alla verifica ed al riscontro rispetto alle produzioni ed alle dichiarazioni delle parti.
Trattasi, quanto alla produzione del CTP di parte opposta resa oggetto di censura, di documenti protesi a comprovare fatti secondari, ovvero che ulteriori capi (e ciò al fine di poter essere sottoposti a valutazione) fossero rientrati in Controparte_1 successivamente alla introduzione del giudizio.
Non è sott'altro profilo apprezzabile il rilievo di parte appellante secondo il quale il Giudice di prime cure avrebbe acriticamente recepito la CTU risultando la motivazione adottata, al contrario, radicata su di una appagante valutazione dell'elaborato tecnico, anche da questo Collegio pienamente condivisibile in quanto coerente e logico, ossequioso dei rilievi dei rispettivi consulenti di parte, saldamente incentrato sullo stato della merce analizzata e come tale del tutto persuasivo.
Costituisce peraltro un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che il Giudice, qualora aderisca alle conclusioni formulate dal CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (ex multis Cass. Ordinanza 17 aprile 2019 n. 10747), come è dato rilevare nella fattispecie.
La relazione di consulenza tecnica posta in discussione dall'appellante, del resto, non si limita ad acquisire dati senza sottoporli ad una valutazione critica, fornendo invece una analitica motivazione delle conclusioni alle quali è pervenuta, accertando 541 articoli viziati di cui 400 rinvenuti negli scatoloni e 141 appesi alle grucce (cfr. pagg. 29, 31 e 51 CTU), specificando le modalità esecutive degli accertamenti e rispondendo ai consulenti tecnici di parte (cfr. pagg. 55-61 CTU).
L'ausiliare ha quindi individuato i difetti nel tessuto dei capi ed articoli esaminati accertando che on ha scartato, come invece avrebbe dovuto, i tratti dove Parte_1 essi erano presenti (cfr. pagg. 49,57 e 59); ne consegue che non assume specifica rilevanza l'assunto di parte appellante che vorrebbe imputare i difetti al tessuto necessario alla produzione che alla stessa sarebbe stato fornito dalla Controparte_1 circostanza rimasta del tutto priva di riscontri e comunque mai contestata prima.
La sentenza impugnata si sottrae del resto anche alle censure che vorrebbero individuare una violazione dei coefficienti normativi in punto di valutazione delle prove, posto che la stessa rende ben intellegibile l'attuazione di un'apprezzabile comparazione degli acquisiti 14 dati tecnici con le deposizioni testimoniali acquisite al processo così pervenendo ad accertare gli inadempimenti della ingiungente.
Inconferenti si appalesano, per altro verso, gli assunti di parte appellante secondo i quali il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato le testimonianze di segno contrario circa l'affidamento della realizzazione dei capi anche ad altri laboratori, al fine di comprovare la estraneità della appaltatrice alle problematiche riscontrate. Parte_1
Corretta a giudizio di questo Collegio, appare in effetti la valutazione degli elementi istruttori attinta dalle censure dell'appellante e qui assoggettata ad attenta rilettura.
In particolare i testi ed sottoposti ad un riscontro di credibilità Tes_8 Tes_7 Tes_9 soggettiva ed oggettiva da parte del Giudice di primo grado, hanno avuto modo di precisare che fu la stessa ad inserire negli scatoloni gli articoli viziati realizzati da Tes_9 precisando che inizialmente in essi furono posti n. 242 articoli confezionati Parte_1 da quest'ultima e mai consegnati alla clientela in quanto invendibili, ai quali si aggiunsero in seguito i resi dei clienti, come confermato dal raffronto con le fotografie in atti.
Detti testimoni hanno quindi puntualizzato come tutti i prodotti fallati oggetto di causa fossero quelli affidati per la realizzazione alla senza ausilio di fornitori Parte_1 terzi, come emergerebbe con certezza dal codice del prodotto stesso.
La deposizione di segno contrario resa dal teste che l'appellante adduce non essere Tes_5 stata valorizzata dal primo Giudice, risulta del tutto generica e relativa a circostanze apprese de relato, come tale inidonea a vincere le deposizioni del personale presente in azienda, peraltro confermati dalla stessa CTU.
Anche in punto di quantum il controcredito accertato in favore di isulta CP_1 adeguatamente supportato dalle risultanze della disposta indagine tecnica sulla attendibilità della quale si è già argomentato posto peraltro (cfr. pagg. 52 e 61) che lo stesso ausiliare ha in modo del tutto coerente motivato la congruità e pertinenza dei costi sostenuti da (così da doversi respingere le contrarie prospettazioni Controparte_1 proposte dall'appellante), per il c.d. ricondizionamento dei capi.
Con il quarto motivo di appello, inoltre, la difesa di deduce l'errore di Pt_1 Pt_1 statuizione in cui sarebbe incorso il Tribunale con il disporre la restituzione alla attrice
15 opponente, odierna appellata, di quanto dalla stessa versato all'opposta in adempimento della ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva (successivamente revocata) poiché in tesi confliggente con quanto statuito in motivazione a pag. 19.
L'assunto è infondato, con ciò potendosi richiamare quanto già espresso in sede di inibitoria laddove si consideri che il credito riconosciuto in favore di
[...] ella statuizione gravata è pari ad € 61.428, 91 oltre iva, mentre quello Controparte_1 riconosciuto in favore di è di € 43.941,85 oltre iva, risultando così essere Parte_1 creditrice di € 17.487,06 oltre iva mentre l'importo di € 68.968,88 da CP_1 quest'ultima già versato in corso di causa non è dovuto costituendo, a ben vedere, un argomento solo suggestivo quello per il quale il credito altresì riconosciuto dal Giudice di prime cure a rimarrebbe in tal modo impagato. In realtà così non è, in Parte_1 quanto se a fosse “lasciato”, come dalla stessa richiesto, l'intero importo Parte_1 già incassato, allora il credito al quale la medesima avrebbe dovuto essere condannata non sarebbe più di € 17.487,06 oltre iva ma di € 61.428,91 oltre iva mentre il capo 4) del dispositivo, proprio alla luce di quanto statuito nel capo 3) che lo precede ha limitato a detto importo la pronuncia di condanna proprio per tale ragione.
In altri termini, il primo Giudice ha ritenuto preferibile disporre la “compensazione” tra le diverse partite di dare e avere ed ha limitato ad € 17.487,06 oltre iva la pronuncia di condanna, importo così rideterminato scomputando da quanto riconosciuto a credito di uanto alla stessa già pagato e dovutole, quindi, in restituzione, pari al CP_1 credito portato dal provvedimento monitorio di € 58.486,20 oltre alle spese.
L'argomentazione decisoria appare in effetti chiara dalla lettura della parte motiva.
Da ultimo infondata è la censura che attiene ad una ritenuta incoerente regolamentazione degli oneri processuali essendo essa correttamente improntata al principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza.
L'accoglimento della opposizione con statuizione di condanna della convenuta opposta al pagamento dell'importo di € 17.487,06 oltre iva in favore della opponente, seppure attuata una compensazione con un riconosciuto controcredito della prima, ha in modo del tutto condivisibile giustificato il carico delle spese di lite, modulato in ragione di detto decisum, sulla odierna appellante.
La sentenza impugnata appare, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
16 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di sulla scorta del D.M. MIstero della Giustizia Controparte_1
n. 147 de l disputatum (€ 68.968,88), applicati i parametri minimi, tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate nonché delle attività in concreto espletate (l'appellante non ha depositato scritti conclusionali), nella misura di
€ 4.997,00 per compensi professionali (€ 1.489,00 fase di studio, € 956,00 fase introduttiva,
€ 2.552,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2329/2022 di Ruolo Generale promossa da ontro Parte_1 [...] vverso la sentenza n. 1509/2022 pubblicata in data 30 agosto 2022 Controparte_1 del Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 4.997,00 per compenso profession spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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