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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5490/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MACCARIO FEDERICA SILVIA LETIZIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio degli avv.ti PELLOSO ANNA e TRIDENTE OMER che la CP_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 26/9/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 10.09.2025
Per il Pubblico Ministero: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in San Sebastiano da Po il 18.12.2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano da Po
(atto n. 338 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...].
Con ricorso depositato il 25.03.2024 , chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. In via preliminare, formulava domanda ex art. 473 bis 15 c.p.c in punto affidamento esclusivo dei minori al padre. Nel merito e in via principale, domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, l'addebito della separazione alla moglie e assumersi provvedimenti nell'interesse della prole in punto affidamento esclusivo e assegnazione della casa coniugale al padre
(con onere a suo carico di contribuire direttamente al mantenimento dei figli), oltre a prevedere un contributo a titolo di alimenti (ove e fintanto ritenuto necessario) a favore della moglie pari a 1.000,00 euro mensili. In via subordinata, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e si richiamava a quanto già esposto in punto regime di contributo al mantenimento.
Con decreto del 27.03.2024, il Giudice – ritenendo non sussistere i presupposti per accogliersi inaudita altera parte la domanda formulata ex art. 473 bis 15 c.p.c. – fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 02.07.2024, mandando con urgenza alle Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi
Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata. Disponeva, inoltre, che gli atti venissero trasmessi al P.M. incaricato per un suo eventuale intervento e per quanto di competenza.
Si costituiva ritualmente , non opponendosi alla pronuncia di separazione ma CP_1 chiedeva addebitarsi la stessa al marito. In via principale, formulava domande ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso la madre (con assegnazione della casa coniugale alla stessa) e con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé alle condizioni di cui al ricorso. In punto mantenimento, chiedeva quantificarsi in 3.000,00 euro mensili (1.500,00 a figlio) il quantum del contributo al mantenimento da disporsi a carico del padre e a favore dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché in 2.500,00 euro mensili quello da disporsi a carico del marito e a favore della moglie. In data 25.06.2026, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale.
All'udienza del 02.07.2024, il Giudice, sentite le parti, si riservava. Successivamente, con ordinanza del
22.07.2024, il Giudice, preso atto dell'adesione delle parti allo svolgimento di una CTU, rinviava all'udienza cartolare del 10.09.2025 per il conferimento incarico al Consulente designato (che accettava l'incarico in data 31.07.2025; incarico, quest'ultimo, che diveniva collegiale su istanza del CTU stesso).
Con ordinanza del 16.09.2024, il Giudice, preso atto dell'accettazione dell'incarico da parte del CTU, fissava udienza per disamina CTU ed eventuali precisazioni delle conclusioni definitive al 26.02.2025
(successivamente rinviata al 04.06.2025).
In data 14.05.2025, i CTU incaricati depositavano in atti gli esiti dei propri lavori peritali.
All'udienza del 04.06.2025, le parti aderivano congiuntamente alle conclusioni della CTU in punto regime di affidamento condiviso dei minori;
tempi di frequentazione con i genitori;
interventi a favore dei minori, delle parti e del nucleo. Con riguardo alle altre questioni, il Giudice assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 18.06.2025 per il deposito delle note di trattazione scritta, contenenti le conclusioni a cui le parti intendevano addivenire, anche in punto istruttorio.
Successivamente, con ordinanza del 04.07.2025, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti al 10.09.2025.
All'udienza del 10.09.2025, le parti, a seguito di ampia discussione, addivenivano ad un accordo a definizione della controversia. Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 1 c.c. Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PREVIA rinuncia alle rispettive domande di addebito;
DÀ ATTO che il signor si impegna a rimettere a sue spese le querele presentate in sede penale Pt_1 entro fine settembre 2025 nei confronti della OR;
CP_1
DISPONE, in conformità alla CTU, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico degli stessi presso ciascun genitore;
DISPONE che la residenza anagrafica dei figli venga fissata presso la madre;
DISPONE che i minori vedano i genitori secondo le modalità stabilite dalla CTU;
CONFERMA tutti gli interventi a favore dei minori, delle parti e del nucleo già in essere, secondo le indicazioni della CTU;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi;
CONFERMA il percorso già avviato con il COGE finché necessario nell'interesse dei minori;
ASSEGNA l'ex casa coniugale sino al 30 agosto 2026 alla OR , con l'uso di tutti gli arredi CP_1 esistenti;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento della moglie versando 1.000 euro mensili, Pt_1 con decorrenza del 1° ottobre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento dei figli versando alla moglie la somma di Pt_1
1.500 euro complessivi (750,00 a figlio), con decorrenza del 1° ottobre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DÀ ATTO che il signor si impegna a pagare entro il giorno 5 di ogni mese alla OR Pt_1 CP_1 la cifra di 1300 euro, a titolo di integrazione al contributo al mantenimento per i figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per la locazione e spese abitative della casa – con decorrenza dalla prima rata del canone di locazione – (resta inteso che alla scadenza del primo contratto, il suddetto contributo al mantenimento verrà rivalutato comparando le rispettive condizioni economiche) in cui la OR andrà a vivere insieme ai figli, con trasferimento della madre e dei figli al termine delle CP_1 scuole (ossia entro il 30 agosto 2026) e con spese di trasloco e tinteggiatura dell'abitazione a carico del signor . Ne consegue che, a partire dal 1° settembre 2026, la casa coniugale sarà assegnata al Pt_1 signor;
Pt_1
DÀ ATTO che il signor si impegna a garantire, ove richiesto, le necessarie garanzie per la stipula Pt_1 del contratto di locazione di cui sopra, e si impegna a provvedere al pagamento dell'eventuale caparra, fermo restando che quest'ultima verrà restituita al signor o dalla OR o dallo stesso Pt_1 CP_1 locatore nel momento in cui verrà risolto il contratto di locazione;
DÀ ATTO che tutti i mobili e le suppellettili siti nell' abitazione coniugale verranno concordemente – e con buon senso - suddivisi tra le parti a seconda delle necessità;
DÀ ATTO che il signor si farà carico integralmente delle spese relative ai cani e al gatto (sia Pt_1 alimentari sia veterinarie);
DÀ ATTO che i cani seguiranno gli spostamenti dei figli, salvo diverso accordo;
DÀ ATTO che le parti si impegnano a volturare l'autovettura modello Freemont targa FD798RG entro e non oltre il 30 ottobre 2025 alla OR , con applicazione delle agevolazioni fiscali in materia;
CP_1
DÀ ATTO che ciascun coniuge provvederà al mantenimento delle spese relative alla colf - secondo le rispettive necessità - nel momento in cui cambieranno le condizioni contrattuali di assunzione della stessa;
DÀ ATTO che la OR dichiara che da tempo sta cercando percorsi di formazione CP_1 professionale, anche nel settore sanitario (che al momento non ha ancora avviato);
DÀ ATTO che le parti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore attività istruttoria, come da memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c, e alle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c.;
SPESE di CTU – liquidate con separato decreto collegiale – sono definitivamente poste al 50% ciascuno
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/9/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5490/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MACCARIO FEDERICA SILVIA LETIZIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio degli avv.ti PELLOSO ANNA e TRIDENTE OMER che la CP_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 26/9/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 10.09.2025
Per il Pubblico Ministero: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in San Sebastiano da Po il 18.12.2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano da Po
(atto n. 338 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...].
Con ricorso depositato il 25.03.2024 , chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. In via preliminare, formulava domanda ex art. 473 bis 15 c.p.c in punto affidamento esclusivo dei minori al padre. Nel merito e in via principale, domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, l'addebito della separazione alla moglie e assumersi provvedimenti nell'interesse della prole in punto affidamento esclusivo e assegnazione della casa coniugale al padre
(con onere a suo carico di contribuire direttamente al mantenimento dei figli), oltre a prevedere un contributo a titolo di alimenti (ove e fintanto ritenuto necessario) a favore della moglie pari a 1.000,00 euro mensili. In via subordinata, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e si richiamava a quanto già esposto in punto regime di contributo al mantenimento.
Con decreto del 27.03.2024, il Giudice – ritenendo non sussistere i presupposti per accogliersi inaudita altera parte la domanda formulata ex art. 473 bis 15 c.p.c. – fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 02.07.2024, mandando con urgenza alle Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi
Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata. Disponeva, inoltre, che gli atti venissero trasmessi al P.M. incaricato per un suo eventuale intervento e per quanto di competenza.
Si costituiva ritualmente , non opponendosi alla pronuncia di separazione ma CP_1 chiedeva addebitarsi la stessa al marito. In via principale, formulava domande ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso la madre (con assegnazione della casa coniugale alla stessa) e con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé alle condizioni di cui al ricorso. In punto mantenimento, chiedeva quantificarsi in 3.000,00 euro mensili (1.500,00 a figlio) il quantum del contributo al mantenimento da disporsi a carico del padre e a favore dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché in 2.500,00 euro mensili quello da disporsi a carico del marito e a favore della moglie. In data 25.06.2026, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale.
All'udienza del 02.07.2024, il Giudice, sentite le parti, si riservava. Successivamente, con ordinanza del
22.07.2024, il Giudice, preso atto dell'adesione delle parti allo svolgimento di una CTU, rinviava all'udienza cartolare del 10.09.2025 per il conferimento incarico al Consulente designato (che accettava l'incarico in data 31.07.2025; incarico, quest'ultimo, che diveniva collegiale su istanza del CTU stesso).
Con ordinanza del 16.09.2024, il Giudice, preso atto dell'accettazione dell'incarico da parte del CTU, fissava udienza per disamina CTU ed eventuali precisazioni delle conclusioni definitive al 26.02.2025
(successivamente rinviata al 04.06.2025).
In data 14.05.2025, i CTU incaricati depositavano in atti gli esiti dei propri lavori peritali.
All'udienza del 04.06.2025, le parti aderivano congiuntamente alle conclusioni della CTU in punto regime di affidamento condiviso dei minori;
tempi di frequentazione con i genitori;
interventi a favore dei minori, delle parti e del nucleo. Con riguardo alle altre questioni, il Giudice assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 18.06.2025 per il deposito delle note di trattazione scritta, contenenti le conclusioni a cui le parti intendevano addivenire, anche in punto istruttorio.
Successivamente, con ordinanza del 04.07.2025, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti al 10.09.2025.
All'udienza del 10.09.2025, le parti, a seguito di ampia discussione, addivenivano ad un accordo a definizione della controversia. Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 1 c.c. Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PREVIA rinuncia alle rispettive domande di addebito;
DÀ ATTO che il signor si impegna a rimettere a sue spese le querele presentate in sede penale Pt_1 entro fine settembre 2025 nei confronti della OR;
CP_1
DISPONE, in conformità alla CTU, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico degli stessi presso ciascun genitore;
DISPONE che la residenza anagrafica dei figli venga fissata presso la madre;
DISPONE che i minori vedano i genitori secondo le modalità stabilite dalla CTU;
CONFERMA tutti gli interventi a favore dei minori, delle parti e del nucleo già in essere, secondo le indicazioni della CTU;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi;
CONFERMA il percorso già avviato con il COGE finché necessario nell'interesse dei minori;
ASSEGNA l'ex casa coniugale sino al 30 agosto 2026 alla OR , con l'uso di tutti gli arredi CP_1 esistenti;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento della moglie versando 1.000 euro mensili, Pt_1 con decorrenza del 1° ottobre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento dei figli versando alla moglie la somma di Pt_1
1.500 euro complessivi (750,00 a figlio), con decorrenza del 1° ottobre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DÀ ATTO che il signor si impegna a pagare entro il giorno 5 di ogni mese alla OR Pt_1 CP_1 la cifra di 1300 euro, a titolo di integrazione al contributo al mantenimento per i figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per la locazione e spese abitative della casa – con decorrenza dalla prima rata del canone di locazione – (resta inteso che alla scadenza del primo contratto, il suddetto contributo al mantenimento verrà rivalutato comparando le rispettive condizioni economiche) in cui la OR andrà a vivere insieme ai figli, con trasferimento della madre e dei figli al termine delle CP_1 scuole (ossia entro il 30 agosto 2026) e con spese di trasloco e tinteggiatura dell'abitazione a carico del signor . Ne consegue che, a partire dal 1° settembre 2026, la casa coniugale sarà assegnata al Pt_1 signor;
Pt_1
DÀ ATTO che il signor si impegna a garantire, ove richiesto, le necessarie garanzie per la stipula Pt_1 del contratto di locazione di cui sopra, e si impegna a provvedere al pagamento dell'eventuale caparra, fermo restando che quest'ultima verrà restituita al signor o dalla OR o dallo stesso Pt_1 CP_1 locatore nel momento in cui verrà risolto il contratto di locazione;
DÀ ATTO che tutti i mobili e le suppellettili siti nell' abitazione coniugale verranno concordemente – e con buon senso - suddivisi tra le parti a seconda delle necessità;
DÀ ATTO che il signor si farà carico integralmente delle spese relative ai cani e al gatto (sia Pt_1 alimentari sia veterinarie);
DÀ ATTO che i cani seguiranno gli spostamenti dei figli, salvo diverso accordo;
DÀ ATTO che le parti si impegnano a volturare l'autovettura modello Freemont targa FD798RG entro e non oltre il 30 ottobre 2025 alla OR , con applicazione delle agevolazioni fiscali in materia;
CP_1
DÀ ATTO che ciascun coniuge provvederà al mantenimento delle spese relative alla colf - secondo le rispettive necessità - nel momento in cui cambieranno le condizioni contrattuali di assunzione della stessa;
DÀ ATTO che la OR dichiara che da tempo sta cercando percorsi di formazione CP_1 professionale, anche nel settore sanitario (che al momento non ha ancora avviato);
DÀ ATTO che le parti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore attività istruttoria, come da memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c, e alle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c.;
SPESE di CTU – liquidate con separato decreto collegiale – sono definitivamente poste al 50% ciascuno
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/9/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.