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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 14506/2022 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14506/2022 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto)/appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Monopoli n. 65/2022, depositata il 27.04.2022, e non notificata,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Monopoli (Ba), alla via Roma n. 199, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Stefania Saponara, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso in appello depositato telematicamente in data 2.12.2022,
- APPELLANTE -
contro
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 CP_ dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di domiciliataria ope legis,
- APPELLATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
23.01.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 2.12.2022, ed iscritto a ruolo dalla Cancelleria il successivo 7.12.2022, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Monopoli (n. R.G. Parte_1
538/2021) depositata il 27.04.2022, n. 65, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ex art. 205 C.d.s. presentato da avverso l'ordinanza prot. Parte_1
M_ IT PR BASPC 00113505, Area III, emessa dalla in data 15.10.2021, e notificata in data Controparte_1
18.11.2021, con la quale era stata irrogata la sanzione pecuniaria di €. 1.743,48, comprese le spese di notifica e imposta di bollo, e ordinato il sequestro amministrativo del veicolo tg. DN718ZB, di proprietà e condotto dall'odierna appellante, in relazione al verbale di contestazione n. 1015651 del 12.02.2021 emesso dalla Polizia stradale- Sezione di Bari, con cui era stata elevata la violazione dell'art. 193, comma 2 C.d.s., in quanto l'appellante circolava alla guida del detto veicolo privo della prescritta copertura assicurativa.
1 Dott. Luca Sforza n. 14506/2022 R.G. In particolare, l'appellante ha dedotto quale unico motivo di appello la “violazione e falsa applicazione art.
204 CDS”, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 204 del C.d.s. per avere il giudice di pace non ritenuto tardiva la notifica dell'ordinanza – ingiunzione prefettizia del 15.10.2021, eseguita soltanto in data 18.11.2021,
e quindi oltre il termine breve di 120 giorni prescritto dalla predetta disposizione normativa decorrenti, secondo le prospettazioni di parte opponente e odierna appellante, dalla trasmissione alla Prefettura del verbale e della documentazione amministrativa attestante la violazione contestata, ossia dalla data del 14.05.2021; chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con conseguente suo annullamento e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
All'esito della rinnovazione della notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, disposta da questo Giudice con ordinanza del 12.09.2024, la si Controparte_1 costituiva con comparsa depositata telematicamente in data 11.01.2025, la quale instava per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 23.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
L'appellante, con l'unico motivo di appello, ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui è stata ritenuta legittima e tempestiva la notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta eseguita nel termine lungo di
210 giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 204 del C.d.S..
La censura, tuttavia, non merita accoglimento.
Ed invero, con riferimento alla doglianza relativa all'asserita tardività dell'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, è noto che il sistema previsto dal vigente art. 204 C.d.S., come riformato dalla L. n. 214/2003, disciplina due diversi termini per l'adozione dell'ordinanza e per la sua notifica: il primo termine per l'“adozione dell'ordinanza” è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti (comma 1), mentre il secondo termine per la “notificazione” dell'ordinanza è di 150 giorni dall'adozione dell'ordinanza, nelle forme previste dall'art. 201 Cd.S. (comma 2); inoltre, i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 203 C.d.s. e al comma 1 dell'art. 204 C.d.s. sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della tempestiva adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Dunque al termine di 120 giorni, entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza, si cumulano, in caso di ricorso presentato direttamente al Prefetto, il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 203 co. 1-bis C.d.s. per la richiesta d'istruttoria all'ufficio accertatore, e il termine di 60 giorni fissato dall'art. 203 co. 2 C.d.s. per la risposta di quest'ultimo (ossia dell'ufficio accertatore) al Prefetto;
sicché, in tal caso, il termine complessivo per l'adozione del provvedimento prefettizio è di 210 giorni, decorrente dalla ricezione del ricorso, mentre è di centottanta giorni nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato presentato all'ufficio accertatore (cfr. al riguardo Cass. civ., sez. 1, 18.08.2004, n. 16073; Cass. civ., sez. 2, 21.01.2008, n. 1243;
Cass. civ., sez. 2, 29.02.2008, n. 5589).
2 Dott. Luca Sforza n. 14506/2022 R.G. Inoltre, ai sensi dell'art. 204 co. 1-ter C.d.s., il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione s'interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione, restando sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione dell'interessato, comunque fino alla data fissata per la stessa audizione.
Ciò premesso, nella vicenda in esame, l'ordinanza-ingiunzione è stata tempestivamente adottata nel rispetto del termine prescritto, dovendosi tenere conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la nuova disposizione prevista dall'art. 204 C.d.S., comma 1 bis secondo cui i termini sono perentori e si cumulano fra loro, deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al prefetto di usufruire del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, senza che abbia incidenza sul computo totale dei 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore” (cfr. Cass. civ.. sez. VI, 15.12.2016, n. 25868).
Da tale angolo visuale risultano, pertanto, prive di pregio giuridico le doglianze riproposte dall'appellante in questa sede in ordine alla trasmissione “anticipata” già in data 14.05.2021 del verbale e degli atti e della relativa documentazione afferente alla violazione contestata, trattandosi, come detto, di una cumulabilità dei predetti termini (30+60+120) che opera ex lege in quanto prevista dalle suindicate disposizioni di cui agli artt.
203 co. 1-bis, e co. 2 C.d.s. per la risposta di quest'ultimo (ossia dell'ufficio accertatore) al Prefetto, e del termine di cui all'art. 204 C.d.s. (120 giorni), con la conseguenza, dunque, che l'ordinanza, poi emessa il
15.10.2021, risulta tempestiva.
Va, inoltre, rammentato che ai fini del rispetto del termine in questione, è sufficiente la semplice emissione dell'ordinanza del Prefetto e non è invece necessaria la sua notifica (cfr. Cass. civ., sez. 2, 9.06.2008, n. 15171;
Cass. civ., sez. 2, 21.04.2009, n. 9420, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione - vigenti gli artt. 203, comma 2, e 204 del codice della strada, come modificati dal d.l. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003 - è complessivamente di 180 giorni, giacché al termine di 120 giorni, previsto dall'art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione - e non la notifica - dell'ordinanza suddetta”) per la quale decorre il secondo termine di
150 giorni.
Ne consegue che del tutto infondata e priva di pregio giuridico è la doglianza dell'appellante, correttamente respinta dal giudice di primo grado, secondo cui, a fronte della comunicazione e dell'invio da parte della Polizia CP_ Stradale di in data 14.05.2021, della documentazione istruttoria relativa alla violazione irrogata, il
Prefetto avrebbe dovuto emettere l'ordinanza-ingiunzione entro il termine breve di 120 giorni decorrenti, per l'appunto, secondo le prospettazioni dell'odierno appellante, proprio dalla citata data del 14.05.2021, atteso che, contrariamente a quanto dedotto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità suindicato, “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada cui sia applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dal comma 1-bis dell'art. 204 del codice della strada - secondo cui i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 dello stesso art. 204 sono perentori
e si cumulano fra loro ai fini della valutazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione - deve
3 Dott. Luca Sforza n. 14506/2022 R.G. intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al prefetto di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 9.06.2009, n. 13303; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 17.12.2010, n.
25650; Cass. civ., sez. 6-2, 15.12.2016, n. 25868, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada, cui sia applicabile la disciplina introdotta dal d.l. n. 151 del
2003, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2003, la nuova disposizione prevista dall'art. 204, comma 1-bis del cod. strada - secondo cui i termini di cui agli artt. 203, commi 1-bis e 2, e 204, comma 1, sono perentori e si cumulano fra loro - deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative per l'irrogazione della sanzione amministrativa, senza che abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore”).
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata deve essere confermata.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello, in difetto di specifica impugnazione incidentale in punto di statuizione delle spese liquidate nel giudizio di primo grado, segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellata ed Controparte_2 avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, seconda colonna
(scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €. 5.200,00), con riduzione del 50% ex art. 4 del D.M.
55/2014 dei compensi medi previsti per ciascuna fase, stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord.
27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve darsi atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, co. I-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.3.2014, n. 5955), e a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.5.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 co. XVII della L. 24.12. 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
(01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774 e 10.7.2015, n. 14515).
P.Q.M.
4 Dott. Luca Sforza n. 14506/2022 R.G. Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Monopoli n. 65/2022, depositata il 27.04.2022, e non notificata, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio d'appello sostenute dalla Parte_1 che liquida in complessivi €. 1.276,00 per compensi professionali Controparte_1
(già decurtati del 50% ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, D.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 23.01.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
5 Dott. Luca Sforza
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14506/2022 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto)/appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Monopoli n. 65/2022, depositata il 27.04.2022, e non notificata,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Monopoli (Ba), alla via Roma n. 199, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Stefania Saponara, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso in appello depositato telematicamente in data 2.12.2022,
- APPELLANTE -
contro
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 CP_ dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di domiciliataria ope legis,
- APPELLATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
23.01.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 2.12.2022, ed iscritto a ruolo dalla Cancelleria il successivo 7.12.2022, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Monopoli (n. R.G. Parte_1
538/2021) depositata il 27.04.2022, n. 65, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ex art. 205 C.d.s. presentato da avverso l'ordinanza prot. Parte_1
M_ IT PR BASPC 00113505, Area III, emessa dalla in data 15.10.2021, e notificata in data Controparte_1
18.11.2021, con la quale era stata irrogata la sanzione pecuniaria di €. 1.743,48, comprese le spese di notifica e imposta di bollo, e ordinato il sequestro amministrativo del veicolo tg. DN718ZB, di proprietà e condotto dall'odierna appellante, in relazione al verbale di contestazione n. 1015651 del 12.02.2021 emesso dalla Polizia stradale- Sezione di Bari, con cui era stata elevata la violazione dell'art. 193, comma 2 C.d.s., in quanto l'appellante circolava alla guida del detto veicolo privo della prescritta copertura assicurativa.
1 Dott. Luca Sforza n. 14506/2022 R.G. In particolare, l'appellante ha dedotto quale unico motivo di appello la “violazione e falsa applicazione art.
204 CDS”, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 204 del C.d.s. per avere il giudice di pace non ritenuto tardiva la notifica dell'ordinanza – ingiunzione prefettizia del 15.10.2021, eseguita soltanto in data 18.11.2021,
e quindi oltre il termine breve di 120 giorni prescritto dalla predetta disposizione normativa decorrenti, secondo le prospettazioni di parte opponente e odierna appellante, dalla trasmissione alla Prefettura del verbale e della documentazione amministrativa attestante la violazione contestata, ossia dalla data del 14.05.2021; chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con conseguente suo annullamento e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
All'esito della rinnovazione della notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, disposta da questo Giudice con ordinanza del 12.09.2024, la si Controparte_1 costituiva con comparsa depositata telematicamente in data 11.01.2025, la quale instava per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 23.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
L'appellante, con l'unico motivo di appello, ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui è stata ritenuta legittima e tempestiva la notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta eseguita nel termine lungo di
210 giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 204 del C.d.S..
La censura, tuttavia, non merita accoglimento.
Ed invero, con riferimento alla doglianza relativa all'asserita tardività dell'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, è noto che il sistema previsto dal vigente art. 204 C.d.S., come riformato dalla L. n. 214/2003, disciplina due diversi termini per l'adozione dell'ordinanza e per la sua notifica: il primo termine per l'“adozione dell'ordinanza” è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti (comma 1), mentre il secondo termine per la “notificazione” dell'ordinanza è di 150 giorni dall'adozione dell'ordinanza, nelle forme previste dall'art. 201 Cd.S. (comma 2); inoltre, i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 203 C.d.s. e al comma 1 dell'art. 204 C.d.s. sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della tempestiva adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Dunque al termine di 120 giorni, entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza, si cumulano, in caso di ricorso presentato direttamente al Prefetto, il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 203 co. 1-bis C.d.s. per la richiesta d'istruttoria all'ufficio accertatore, e il termine di 60 giorni fissato dall'art. 203 co. 2 C.d.s. per la risposta di quest'ultimo (ossia dell'ufficio accertatore) al Prefetto;
sicché, in tal caso, il termine complessivo per l'adozione del provvedimento prefettizio è di 210 giorni, decorrente dalla ricezione del ricorso, mentre è di centottanta giorni nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato presentato all'ufficio accertatore (cfr. al riguardo Cass. civ., sez. 1, 18.08.2004, n. 16073; Cass. civ., sez. 2, 21.01.2008, n. 1243;
Cass. civ., sez. 2, 29.02.2008, n. 5589).
2 Dott. Luca Sforza n. 14506/2022 R.G. Inoltre, ai sensi dell'art. 204 co. 1-ter C.d.s., il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione s'interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione, restando sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione dell'interessato, comunque fino alla data fissata per la stessa audizione.
Ciò premesso, nella vicenda in esame, l'ordinanza-ingiunzione è stata tempestivamente adottata nel rispetto del termine prescritto, dovendosi tenere conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la nuova disposizione prevista dall'art. 204 C.d.S., comma 1 bis secondo cui i termini sono perentori e si cumulano fra loro, deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al prefetto di usufruire del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, senza che abbia incidenza sul computo totale dei 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore” (cfr. Cass. civ.. sez. VI, 15.12.2016, n. 25868).
Da tale angolo visuale risultano, pertanto, prive di pregio giuridico le doglianze riproposte dall'appellante in questa sede in ordine alla trasmissione “anticipata” già in data 14.05.2021 del verbale e degli atti e della relativa documentazione afferente alla violazione contestata, trattandosi, come detto, di una cumulabilità dei predetti termini (30+60+120) che opera ex lege in quanto prevista dalle suindicate disposizioni di cui agli artt.
203 co. 1-bis, e co. 2 C.d.s. per la risposta di quest'ultimo (ossia dell'ufficio accertatore) al Prefetto, e del termine di cui all'art. 204 C.d.s. (120 giorni), con la conseguenza, dunque, che l'ordinanza, poi emessa il
15.10.2021, risulta tempestiva.
Va, inoltre, rammentato che ai fini del rispetto del termine in questione, è sufficiente la semplice emissione dell'ordinanza del Prefetto e non è invece necessaria la sua notifica (cfr. Cass. civ., sez. 2, 9.06.2008, n. 15171;
Cass. civ., sez. 2, 21.04.2009, n. 9420, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione - vigenti gli artt. 203, comma 2, e 204 del codice della strada, come modificati dal d.l. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003 - è complessivamente di 180 giorni, giacché al termine di 120 giorni, previsto dall'art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione - e non la notifica - dell'ordinanza suddetta”) per la quale decorre il secondo termine di
150 giorni.
Ne consegue che del tutto infondata e priva di pregio giuridico è la doglianza dell'appellante, correttamente respinta dal giudice di primo grado, secondo cui, a fronte della comunicazione e dell'invio da parte della Polizia CP_ Stradale di in data 14.05.2021, della documentazione istruttoria relativa alla violazione irrogata, il
Prefetto avrebbe dovuto emettere l'ordinanza-ingiunzione entro il termine breve di 120 giorni decorrenti, per l'appunto, secondo le prospettazioni dell'odierno appellante, proprio dalla citata data del 14.05.2021, atteso che, contrariamente a quanto dedotto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità suindicato, “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada cui sia applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dal comma 1-bis dell'art. 204 del codice della strada - secondo cui i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 dello stesso art. 204 sono perentori
e si cumulano fra loro ai fini della valutazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione - deve
3 Dott. Luca Sforza n. 14506/2022 R.G. intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al prefetto di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 9.06.2009, n. 13303; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 17.12.2010, n.
25650; Cass. civ., sez. 6-2, 15.12.2016, n. 25868, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada, cui sia applicabile la disciplina introdotta dal d.l. n. 151 del
2003, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2003, la nuova disposizione prevista dall'art. 204, comma 1-bis del cod. strada - secondo cui i termini di cui agli artt. 203, commi 1-bis e 2, e 204, comma 1, sono perentori e si cumulano fra loro - deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative per l'irrogazione della sanzione amministrativa, senza che abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore”).
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata deve essere confermata.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello, in difetto di specifica impugnazione incidentale in punto di statuizione delle spese liquidate nel giudizio di primo grado, segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellata ed Controparte_2 avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, seconda colonna
(scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €. 5.200,00), con riduzione del 50% ex art. 4 del D.M.
55/2014 dei compensi medi previsti per ciascuna fase, stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord.
27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve darsi atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, co. I-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.3.2014, n. 5955), e a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.5.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 co. XVII della L. 24.12. 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
(01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774 e 10.7.2015, n. 14515).
P.Q.M.
4 Dott. Luca Sforza n. 14506/2022 R.G. Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Monopoli n. 65/2022, depositata il 27.04.2022, e non notificata, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio d'appello sostenute dalla Parte_1 che liquida in complessivi €. 1.276,00 per compensi professionali Controparte_1
(già decurtati del 50% ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, D.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 23.01.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
5 Dott. Luca Sforza