Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23949 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06645/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6645 del 2022, proposto dalla società Palm Beach s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, Lorenzo Aureli e Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale (Municipio X), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società La Marinella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma X del 8 aprile 2022, recante nn. Rep. CO/741/2022 e Prot. CO/40711/2022 con cui (e nella parte in cui) il Direttore dell'Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo i) ha esteso la durata delle precedenti concessioni demaniali marittime (già dichiarate scadute al 31 dicembre 2020) fino a non oltre al 31 dicembre 2022 e ii) si è riservato, in attesa di attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza di difformità e/o abusi edilizi e occupazioni sine titulo sui lotti messi a gara, di aggiudicare o revocare i bandi in questione per la stagione balneare successiva;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per accertare
l'obbligo dell’intimata amministrazione di provvedere concludendo la procedura per l'affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per la gestione degli stabilimenti balneari sul litorale del Municipio X indetta con Determinazione Dirigenziale n. CO/3040/2020 del 22 dicembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. IZ MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato la determinazione in epigrafe, con la quale l'intimato Comune ha esteso la durata delle precedenti concessioni demaniali marittime (già dichiarate scadute al 31 dicembre 2020) fino alla fine dell’anno 2022.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- che, con sentenza n. 1916/2022, questo Tribunale ha annullato per incompetenza il provvedimento con il quale la Giunta dell'intimato Comune aveva revocato i bandi per le concessioni demaniali marittime incidenti sul litorale del Municipio X, prorogando contestualmente l'affidamento ai precedenti gestori;
- che, all’esito di tale sentenza, l'intimata amministrazione ha emanato l'impugnato provvedimento.
1.2. Essa, affermato l'interesse a ricorrere in quanto interessata a una delle concessioni prorogate con l'impugnato provvedimento (tanto da essersi collocata al primo posto della graduatoria relativa al lotto n. 37), ha articolato le doglianze così rubricate:
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per ingiustizia manifesta, illogicità e irrazionalità, confusione e perplessità, contraddittorietà e sviamento di potere ;
- Violazione dei principi eurounitari in materia di trasparenza e tutela della libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 TFUE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/ce (cd. Bolkestein). Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per ingiustizia manifesta, illogicità e irrazionalità, confusione e perplessità, contraddittorietà e sviamento di potere .
1.3. La ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di accogliere il ricorso, annullando gli atti impugnati e accertando altresì l’obbligo dell'intimata amministrazione di provvedere concludendo la procedura per l’affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per la gestione degli stabilimenti balneari sul litorale del Municipio X indetta con d.d. n. CO/3040/2020 del 22 dicembre 2020.
2. Si sono costituiti l'amministrazione resistente, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, e la controinteressata (quest'ultima con atto di mera forma).
3. Il 17 maggio 2023 parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, rinunciando contestualmente all'istanza cautelare.
4. Con memoria del 3 luglio 2025 la resistente amministrazione, dato atto di aver aggiudicato la concessione in parola alla ricorrente con provvedimento n. QC/1451/2025 del 21 maggio 2025, ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse o comunque la cessazione della materia del contendere.
5. Analoga istanza è stata presentata dalla controinteressata con la memoria del 2 settembre 2025.
6. In prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, le parti hanno depositato memorie.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento dell'obbligo della resistente amministrazione di concludere la procedura selettiva bandita nel 2020, affermando tuttavia il proprio interesse di natura risarcitoria all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato.
7. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In applicazione del principio della ragione più liquida, va dato atto dell’improcedibilità della domanda di annullamento articolata con il ricorso, così come della domanda di accertamento del silenzio inadempimento, tenuto conto del fatto che la ricorrente è divenuta aggiudicataria, seppure dal maggio 2025, del lotto n. 37 indetto con la vista selezione pubblica del 2020.
Ciò ha fatto venir meno l’interesse sostanziale alla decisione nel merito delle domande di cui sopra.
2. Può quindi dirsi delle ragioni che militano per escludere, ai limitati fini risarcitori, la fondatezza delle doglianze articolate da parte ricorrente.
2.1. Va premesso che parte ricorrente, con la memoria del 2 settembre 2025, ha dichiarato di avere un interesse di natura risarcitoria alla decisione sull'illegittimità degli atti in questa sede impugnati.
Secondo la resistente amministrazione (cfr., in particolare, la memoria del 3.7.2025, p. 3), la ricorrente non avrebbe comunque patito alcun pregiudizio concreto dall'atto impugnato, posto che le gare del 2020 sarebbero state annullate con la menzionata sentenza n. 7173/2022 di questo Tribunale e dalle coeve pronunce. Tanto che - una volta che le stesse sono venute meno a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi in opposizione (anche dell'odierna ricorrente) - le suddette gare hanno avuto seguito, con assegnazione dei lotti oggetto di controversia.
Al riguardo, il Collegio non può che richiamare i noti principi di diritto espressi dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 8/2022, ovvero che " a) per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. ” e che “ b) una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda ”.
Ne discende, nel caso di specie, non può condividersi quanto affermato dal resistente Comune in ordine alle conseguenze che avrebbe avuto, quanto alla fondatezza dell'azione risarcitoria (non proposta con l'odierno giudizio), la pronuncia di annullamento in primo grado delle gare del 2020.
Il presente giudizio, infatti, una volta dichiarato l'interesse risarcitorio nelle forme e nei termini di cui all'art. 73, c. 1, c.p.a., non può che limitarsi, in punto di mero diritto, ad affermare la fondatezza o meno della domanda di accertamento di illegittimità degli atti impugnati, senza all'uopo svolgere alcuna considerazione in ordine alla fondatezza o meno della (diversa ed autonoma) domanda risarcitoria che, se del caso, costituirà oggetto di altro e separato giudizio.
2.2. Tanto premesso, può dirsi dell’infondatezza dei due motivi di ricorso articolati dalla ricorrente.
2.2.1. La ricorrente ha contestato le ragioni addotte dalla resistente amministrazione per la sospensione della procedura all'epoca in corso a seguito di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di revoca della stessa:
(i) sotto il profilo della dichiarata esigenza di verificare la sussistenza di possibili difformità e/o abusi edilizi e/o occupazioni sine titulo nei lotti interessati (primo motivo di ricorso);
(ii) sotto l’ulteriore profilo della pretesa erroneità dei richiami all’istituto della proroga tecnica e ai principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria con le note sentenze nn. 17 e 18 del 2021 (secondo motivo di ricorso).
2.2.2. Tali doglianze non possono trovare accoglimento per la dirimente considerazione della mancata formulazione di censure avverso un ulteriore profilo di motivazione dell’impugnato provvedimento.
Com’è noto, rispetto ai provvedimenti plurimotivati è sufficiente che una sola delle giustificazioni resista alle doglianze di parte ricorrente (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022n, n. 899; Cons. St., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
Nel caso di specie l’impugnato provvedimento ha giustificato la proroga in questione anche in ragione del fatto che “ al momento dell’apertura delle buste presentate dagli interessati alle concessioni, avvenuta dopo il termine della stagione balneare 2021, è risultata l’assenza di proposte per 13 stabilimenti balneari su 37 e per 2 esercizi di ristorazione su 9 aree demaniali marittime ”, con la conseguenza che “ in ragione di tale ultima circostanza, qualora la procedura non ancora conclusa avesse seguito, comporterebbe disparità di trattamento tra i lotti messi a bando, e per evitare che ciò avvenga, l’Amministrazione dovrebbe rimettere a bando le ulteriori concessioni andate deserte, con dispendio di risorse economiche e finanziarie per garantire la gestione delle aree demaniali marittime nelle more di affidamento delle nuove procedure, considerando che non vi sono i tempi necessari per procedere alla conclusione di una procedura ad evidenza pubblica per l’annualità 2022, nei termini necessari a garantire continuità alla gestione dei servizi utili sulle aree demaniali marittime, anche in relazione delle problematiche normative già evidenziate ” (cfr. pp. 2-3 dell’impugnato provvedimento).
Rispetto a tali puntuali considerazioni parte ricorrente non ha mosso alcuna censura, il che impone di rigettare le superiori doglianze (tenuto altresì conto della limitazione della proroga delle concessioni in questione non oltre la fine del 2022 e delle statuizioni rese dall’Adunanza plenaria con le pronunce sopra citate in ordine alla persistente efficacia - sino alla fine del 2023 - delle proroghe all’epoca in essere).
3. Stante quanto precede, il ricorso va dichiarato parzialmente improcedibile quanto alla domanda di annullamento e di accertamento del silenzio-inadempimento della resistente amministrazione e va rigettato quanto alla domanda di accertamento di illegittimità degli atti impugnati.
La peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente improcedibile e lo rigetta nella restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
RI AV, Presidente
IZ MB, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ MB | RI AV |
IL SEGRETARIO