Sentenza 8 febbraio 2019
Massime • 1
Il datore di lavoro che intenda agire a tutela del credito alla prestazione lavorativa del proprio dipendente, danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo sul quale era trasportato, può agire ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 ma non esperire l'"azione diretta" prevista dall'art. 141 del medesimo decreto, posto che la tutela del terzo trasportato, per il carattere eccezionale del citato art. 141 che la prevede, non può essere applicata analogicamente a soggetti che non siano nella stessa espressamente contemplati.
Commentario • 1
- 1. Esclusa la legittimazione ad agire ex art. 141 cod. ass. per gli eredi del terzo trasportato per danni iureAvv. Luca Tortora · https://www.avvocatoandreani.it/ · 4 giugno 2019
La sentenza della Corte di Cassazione n. 14388 del 27.05.2019 esclude la legittimazione ad agire, ex art. 141 cod. ass., degli eredi del trasportato su di un veicolo, deceduto a seguito di un incidente, per i danni subiti jure proprio: “… è da escludere anzitutto che la lettera della legge consenta l'estensione del suo campo di applicazione a danneggiati diversi dal terzo trasportato: oltre al significato proprio del termine, appare non superabile il ripetuto riferimento al "veicolo a bordo del quale (il danneggiato) si trovava al momento del sinistro". “Ma è anche da escludere che la norma sia suscettibile di applicazione analogica. La portata certamente innovativa della norma - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2019, n. 03729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2019 |
Testo completo
o t o n v i e t a m r a g s r e t e n v i l o a ORIGINALE t o u t b a i r g t i l n b o b c 3729--2019 o l e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e t d n e e r r r o i o r c TERZA SEZIONE CIVILE e i t l R u Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' Dott. ANGELO SPIRITO · Presidente - |CIRCOLAZIONE STRADALE Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere - Dott. ENRICO SCODITTI Consigliere - Ud. 19/12/2018 R.G.N. Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere - 07979/2017 @.1. - Consigliere Rel. - Rep. Dott. CRISTIANO VALLE Gear.3729 ha pronunciato la seguente SENTENZA -valle sul ricorso N. 07979/2017 proposto da: GRES SATIN ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA CASSIODORO, N. 9, presso lo studio dell'Avv. MARIO NUZZO, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. LUIGI CASELLI;
- ricorrente -
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA ORAZIO, N. 3, presso l'AVV. GIUSEPPE GRAZIOSI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
2018
- controricorrente -
3014 nonché
contro
IM NN AR e NA - intimate - avverso la sentenza n. 1652 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. MARIO NUZZO per la Gres Satin Italia S.r.l.; udito l'Avv. GIUSEPPE GRAZIOSI per la Groupama Assicurazioni S.p.a.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1652 del 6616 23/09/2016, ha rigettato l'impugnazione proposta da Gres Satin Italia S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Modena che aveva a sua volta rigettato la domanda proposta da detta società nei confronti di Groupama Assicurazioni S.p.a., e di IN ed AN AR TO, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio dipendente DA AL, che viaggiava, quale terzo trasportato, sull'autovettura assicurata per la responsabilità civile con la Groupama Assicurazioni S.p.a. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione con sei motivi Gres Satin Italia s.r.l. Resiste con controricorso Groupama Assicurazioni s.p.a. AN AR e IN TO sono rimaste intimate. La sola ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso Gres Satin Italia s.r.l. censura la pronuncia d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale ha rigettato 2 R. G. n. 07979 del 2017 Udienza del 19 dicembre 2018 l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, cod. proc. civ. Con i motivi dal n. 2 al n. 5 la Gres Satin Italia s.r.l. impugna la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 141, 145 e 149 cod. assicurazioni, nonché degli artt. 2043, 2054 cod. civ., in quanto la domanda di risarcimento diretto non era stata ritenuta esperibile e comunque era stata ritenuta improcedibile la domanda nei confronti delle convenute TO e per avere ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro, pur non essendo stato esperito alcun accertamento istruttorio. Il sesto mezzo fa valere violazione o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., per non avere la Corte 6.5616 territoriale rilevato l'assoluta novità della questione trattata e quindi disposto compensazione delle spese di lite. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha affermato, alle pagg. 2 e seguenti della motivazione, che nessun concreto pregiudizio aveva subito la Gres satin Italia s.r.l. dalla mancata concessione del termine per memorie, in quanto "la verifica circa la legittimità della pretesa invocata verso Groupama Assicurazioni S.p.a., pur nella diversa fattispecie richiamata dall'art. 149 cod. assicurazioni, è questione di puro diritto;
nel mentre la domanda è stata sufficientemente quantificata sin dal primo atto introduttivo, sicché comunque il ristretto iter processuale ha comunque messo nelle condizioni le parti di conseguire i propri scopi difensivi". Sul punto deve ribadirsi l'affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte che la richiesta della parte di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni ed assegnare la causa in 3 R. G. n. 07979 del 2017 Udienza del 19 dicembre 2018 decisione, in quanto ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di istanze puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre che con l'interesse della legge alla sollecita definizione della causa, desumibile dall'art. 189 cod. proc. civ. (Cass. n. 07474 del 23/03/2017 e Cass. n. 04767 del 11/03/2016). È stato, inoltre, affermato, e il collegio intende dare seguito a detto orientamento, che "i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a 6616 tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, sicché quando venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., il ricorrente non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma a pena di inammissibilità deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e quali prove sarebbero state dedotte ove fosse stata consentita la chiesta appendice scritta". Ne consegue che non avendo la ricorrente prospettato alcun concreto nocumento derivante dalla mancata concessione del termine per note, di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., il detto motivo di ricorso debba essere rigettato. I motivi dal n. 2 al n. 5 possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati. 4 R. G. n. 07979 del 2017 Udienza del 19 dicembre 2018 Dalla pag. 5 del ricorso per cassazione si desume che la Gres Satin s.r.l. ha agito a tutela del proprio credito alla prestazione lavorativa del dipendente danneggiato a seguito del sinistro stradale nel quale era stata coinvolta l'autovettura sulla quali egli, quale terzo trasportato, viaggiava (in generale, in materia, nella giurisprudenza di questa Corte si veda Cass. 22402 del 27/10/2011 e in precedenza n. 0562 del 30/10/1984). L'art. 141 cod. ass. prevede che il terzo trasportato possa esperire l'azione di risarcimento dei danni, salva l'ipotesi del caso fortuito, nei confronti dell'impresa assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo sul quale egli era a bordo al 6-1611 momento dell'incidente. L'art. 149 dello stesso cod. ass. prevede la procedura di risarcimento diretto nel caso di sinistro tra veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, a favore dei conducenti (per i soli danni di lieve entità) dei veicoli stessi, che devono rivolgersi all'impresa assicuratrice del veicolo da essi stessi utilizzato. Come chiarito dallo stesso art. 149, comma 2, ultima parte, la procedura di risarcimento diretto si applica oltre che nel caso di danno a cose, anche per i danni subiti dal conducente non responsabile» e con esclusione dei danni subiti dal terzo trasportato, che, precisa la norma, rimane regolato dall'art. 141 cod. ass. Ne consegue, ad opinione del collegio, che l'azione diretta prospettata dalla Gres Satin Italia s.r.l. nei confronti della compagnia assicuratrice Groupama Assicurazioni s.p.a., impresa assicuratrice per la responsabilità civile dell'autovettura sul quale era trasportato il AL, non abbia adeguato supporto normativo. 5 R. G. n. 07979 del 2017 Udienza del 19 dicembre 2018 Appare opportuno precisare, ad opinione del collegio, che l'estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell'art. 14 prel., in quanto l'art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall'accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all'applicabilità in via analogica. La sentenza della Corte territoriale appare, sul punto, sufficientemente motivata, avendo correttamente individuato l'ambito di applicazione degli artt. 141 e 149 cod. ass., precisando C-Valli che «in tutti i casi in cui non sia applicabile l'indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della compagnia che copre la r.c.a. del responsabile, utilizzandosi l'iter risarcitorio ordinario previsto dall'art. 148 cod. ass.>>. Il quinto motivo è, altresì, inammissibile laddove chiama ancora una volta in causa AN AR e IN TO, nei cui confronti non risulta essere stata esperita alcuna procedura ai sensi dell'art. 148 cod. ass. e che a loro volta, come risulta incontestatamente dalla sentenza d'appello, erano danneggiate nel sinistro, la cui responsabilità è stata ascritta integralmente, dalla sentenza di primo grado, all'autovettura antagonista. Il sesto motivo di ricorso è infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della regola della soccombenza, non essendo, invero, stato prospettato alcun effettivo e concreto contrasto di giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005. Sul punto è opportuno richiamare l'orientamento di questa Corte laddove ritiene che "in tema di compensazione delle spese giudiziali, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non 6 R. G. n. 07979 del 2017 Udienza del 19 dicembre 2018 ancora passate al vaglio di legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 18/06/2009 n. 69 applicabile ratione temporis, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni". Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna Gres Satin Italia S.r.l. a rifondere a Groupama Assicurazioni S.p.a. le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oltre CA ed IVA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 19 dicembre 2018 Il presidente Il consigliere estensore Angelo Spirito Cristiano Valle Cuscous Valle B Funzionari Giudizi Innocent BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 FEB 2019/ Oggi R. G. n. 07979 del 2017 # Func ano Giudizio Innocenzo BATTISTEN Udienza del 19 dicembre 2018