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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 10 dicembre 2025 il Giudice,
Bertoncini, all'esito del dott.ssa Monica
procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2001/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Sterli)
CONTRO
Controparte_1
contumace
CONTRO
Controparte_2
contumace
CONTRO
Controparte_3
contumace
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso;
PARTI RESISTENTI: contumaci;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1 la CP_4
[...] e 1 Controparte_5 per sentir condannare la prima al pagamento della somma lorda di € 6.568,12 (di cui €
1.135,44 per TFR) e di cui € 1.135,44 in solido con in subordine Controparte_2
per sentir condannare la Controparte_1 al pagamento della somma lorda di € € 6.568,12
(di cui € 1.135,44 per TFR); nonché, sempre in via principale, per sentir condannare la al versamento, a favore delControparte_1
fondo di previdenza complementare di della somma Controparte_3
di € 1.751,11, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. A fondamento di tale pretesa il ricorrente,
premesso di essere stato assunto della
Controparte_6 il 21.12.2021 come operaio inquadrato al 3° livello CCNL Edilizia,
esponeva di essere passato, mediante
cessione di contratto e con decorrenza
17.6.2024, alle dipendenze della CP_1 con la quale il rapporto era cessato
[...]
il 30.5.2025 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il Pt_1 riferiva che la Controparte_1 aveva omesso di corrispondere l'importo di cui alla busta paga di maggio 2025 per complessivi € 6.568,12, di cui € 1.135,44
per TFR, rispetto al quale Controparte_2
era debitrice solidale.
Il ricorrente, nel riferire inoltre di aver aderito al fondo di previdenza complementare
Controparte_3 ove aveva
destinato il proprio TFR, chiariva che alla cessazione del rapporto aveva riscontrato il mancato versamento al fondo di previdenza complementare della somma di € 1.751,11.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
Le società convenute, benchè ritualmente citate, non si sono costituite e vengono dichiarate contumaci e la causa, dopo essere stata istruita soltanto con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente, assunto della il 21.12.2021 come operaio Controparte_6
inquadrato al 3° livello CCNL Edilizia, è
passato, mediante cessione di contratto e con decorrenza 17.6.2024, alle dipendenze
Controparte_1 con la quale ildella rapporto è cessato il 30.5.2025 a seguito di per giustificato motivolicenziamento oggettivo (v. doc.
2-5 fasc. ricorrente). Alla cessazione del rapporto la CP_1 ha omesso di corrispondere l'importo
[...] di cui alla busta paga di maggio 2025 per complessivi € 6.568,12, di cui € 1.135,44
per TFR, rispetto al quale Controparte_2
è debitrice solidale.
Nessun rilievo ha in proposito il verbale di conciliazione sottoscritto con CP_1
[...] il 26.5.2025, posto che nell'ambito di questo il Pt_1 ha rinunciato alla sola azione diretta ad accertare l'illegittimità
del licenziamento intimatogli, tant'è che le parti avevano convenuto che l'importo convenuto а titolo conciliativo sarebbe stato erogato unitamente alle spettanze di fine rapporto (v. doc. 8 fasc. ricorrente). Per quanto attiene invece al mancato
versamento di quote di TFR al fondo di previdenza complementare di Controparte_5
quest'ultima, nel dare atto di non
[...]
intenzione di costituirsi in giudizio, aver ha tuttavia precisato che sul Controparte_7
[...]
[...] risultano contabilizzati comemovimenti per € 4.842,58, anziché,
precedentemente comunicato, per € 4.832,00
(v. doc. pervenuto il 18.9.2025).
va condannata al Pertanto, Controparte_1
versamento in favore di Controparte_8
[...] Controparte_3 delle quote di TFR maturate e non versate in misura pari ad € 1.740,53.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito il lavoratore, titolare del diritto soggettivo all'integrità della
posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento delle quote di tfr, in caso di mancato versamento, può una condanna a favore diagire per ottenere di previdenza terzo (appunto il fondo complementare), che deve soggetto essere parte del giudizio necessariamente (Tribunale di Roma -Sez. Lav.- Sent.
-n.10489/16 e Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Sent. n. 5294/2017,) oppure agire nei del datore di lavoro insolventeconfronti per il recupero delle somme accantonate con
il vincolo di destinazione del loro versamento al fondo di pensione complementare e non versate (Cass. Civ.
18477/23).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta
mentre le convenute, che non si sono costituite in giudizio e non hanno
contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè
hanno dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi,
modificativi O estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non hanno assolto l'onere
posto a loro carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito Occorre infatti ricordare che
nell'azione di adempimento, come quella in
è tenuto а provare esame, "il creditore del titolo, ma non soltanto l'esistenza dell'obbligato, dovendo l'inadempienza essere quest'ultimo а provare di aver
adempiuto" (cass. Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Anzi, il comportamento processuale delle datrici di lavoro, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu-
e, valutatostificassero l'inadempimento unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., conforta la condanna di CP_1
a favore del fondo di
[...] al versamento,
complementare Fondo previdenza Pensione
Alleata di Controparte_3 della somma di € 1.740,53, oltre ad
interessi legali e rivalutazione monetaria.
Controparte_1 va condannata inoltre al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive pari ad € 6.568,12, quest'ultima per TFR, di cui € 1.135,44
somma in solido con tutto Controparte_2
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
composizione Tribunale di Bergamo, in Il
monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2001/2025 R.G.:
1) condanna la Controparte_1 al versamento, a favore del fondo di previdenza complementare Fondo Pensione Alleata di Controparte_3
[...] della somma di € 1.740,53,
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna Controparte_1 al pagamento,
in favore di Parte_1 della somma di € 6.568,12, di cui € 1.135,44
per TFR, e condanna Controparte_2
in solido con Controparte_1 al
Parte_1pagamento, in favore di
[...] della somma di € 1.135,44, tutto interessi legali e oltre ad monetaria dal dovuto al rivalutazione saldo;
3) condanna la Controparte_1 al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese processuali,
liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa. сра
rimborso spese generali come per e legge, con distrazione in favore del
procuratore antistatario.
Bergamo, 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c., udite le conclusioni della
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 10 dicembre 2025 il Giudice,
Bertoncini, all'esito del dott.ssa Monica
procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2001/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Sterli)
CONTRO
Controparte_1
contumace
CONTRO
Controparte_2
contumace
CONTRO
Controparte_3
contumace
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso;
PARTI RESISTENTI: contumaci;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1 la CP_4
[...] e 1 Controparte_5 per sentir condannare la prima al pagamento della somma lorda di € 6.568,12 (di cui €
1.135,44 per TFR) e di cui € 1.135,44 in solido con in subordine Controparte_2
per sentir condannare la Controparte_1 al pagamento della somma lorda di € € 6.568,12
(di cui € 1.135,44 per TFR); nonché, sempre in via principale, per sentir condannare la al versamento, a favore delControparte_1
fondo di previdenza complementare di della somma Controparte_3
di € 1.751,11, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. A fondamento di tale pretesa il ricorrente,
premesso di essere stato assunto della
Controparte_6 il 21.12.2021 come operaio inquadrato al 3° livello CCNL Edilizia,
esponeva di essere passato, mediante
cessione di contratto e con decorrenza
17.6.2024, alle dipendenze della CP_1 con la quale il rapporto era cessato
[...]
il 30.5.2025 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il Pt_1 riferiva che la Controparte_1 aveva omesso di corrispondere l'importo di cui alla busta paga di maggio 2025 per complessivi € 6.568,12, di cui € 1.135,44
per TFR, rispetto al quale Controparte_2
era debitrice solidale.
Il ricorrente, nel riferire inoltre di aver aderito al fondo di previdenza complementare
Controparte_3 ove aveva
destinato il proprio TFR, chiariva che alla cessazione del rapporto aveva riscontrato il mancato versamento al fondo di previdenza complementare della somma di € 1.751,11.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
Le società convenute, benchè ritualmente citate, non si sono costituite e vengono dichiarate contumaci e la causa, dopo essere stata istruita soltanto con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente, assunto della il 21.12.2021 come operaio Controparte_6
inquadrato al 3° livello CCNL Edilizia, è
passato, mediante cessione di contratto e con decorrenza 17.6.2024, alle dipendenze
Controparte_1 con la quale ildella rapporto è cessato il 30.5.2025 a seguito di per giustificato motivolicenziamento oggettivo (v. doc.
2-5 fasc. ricorrente). Alla cessazione del rapporto la CP_1 ha omesso di corrispondere l'importo
[...] di cui alla busta paga di maggio 2025 per complessivi € 6.568,12, di cui € 1.135,44
per TFR, rispetto al quale Controparte_2
è debitrice solidale.
Nessun rilievo ha in proposito il verbale di conciliazione sottoscritto con CP_1
[...] il 26.5.2025, posto che nell'ambito di questo il Pt_1 ha rinunciato alla sola azione diretta ad accertare l'illegittimità
del licenziamento intimatogli, tant'è che le parti avevano convenuto che l'importo convenuto а titolo conciliativo sarebbe stato erogato unitamente alle spettanze di fine rapporto (v. doc. 8 fasc. ricorrente). Per quanto attiene invece al mancato
versamento di quote di TFR al fondo di previdenza complementare di Controparte_5
quest'ultima, nel dare atto di non
[...]
intenzione di costituirsi in giudizio, aver ha tuttavia precisato che sul Controparte_7
[...]
[...] risultano contabilizzati comemovimenti per € 4.842,58, anziché,
precedentemente comunicato, per € 4.832,00
(v. doc. pervenuto il 18.9.2025).
va condannata al Pertanto, Controparte_1
versamento in favore di Controparte_8
[...] Controparte_3 delle quote di TFR maturate e non versate in misura pari ad € 1.740,53.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito il lavoratore, titolare del diritto soggettivo all'integrità della
posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento delle quote di tfr, in caso di mancato versamento, può una condanna a favore diagire per ottenere di previdenza terzo (appunto il fondo complementare), che deve soggetto essere parte del giudizio necessariamente (Tribunale di Roma -Sez. Lav.- Sent.
-n.10489/16 e Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Sent. n. 5294/2017,) oppure agire nei del datore di lavoro insolventeconfronti per il recupero delle somme accantonate con
il vincolo di destinazione del loro versamento al fondo di pensione complementare e non versate (Cass. Civ.
18477/23).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta
mentre le convenute, che non si sono costituite in giudizio e non hanno
contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè
hanno dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi,
modificativi O estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non hanno assolto l'onere
posto a loro carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito Occorre infatti ricordare che
nell'azione di adempimento, come quella in
è tenuto а provare esame, "il creditore del titolo, ma non soltanto l'esistenza dell'obbligato, dovendo l'inadempienza essere quest'ultimo а provare di aver
adempiuto" (cass. Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Anzi, il comportamento processuale delle datrici di lavoro, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu-
e, valutatostificassero l'inadempimento unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., conforta la condanna di CP_1
a favore del fondo di
[...] al versamento,
complementare Fondo previdenza Pensione
Alleata di Controparte_3 della somma di € 1.740,53, oltre ad
interessi legali e rivalutazione monetaria.
Controparte_1 va condannata inoltre al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive pari ad € 6.568,12, quest'ultima per TFR, di cui € 1.135,44
somma in solido con tutto Controparte_2
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
composizione Tribunale di Bergamo, in Il
monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2001/2025 R.G.:
1) condanna la Controparte_1 al versamento, a favore del fondo di previdenza complementare Fondo Pensione Alleata di Controparte_3
[...] della somma di € 1.740,53,
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna Controparte_1 al pagamento,
in favore di Parte_1 della somma di € 6.568,12, di cui € 1.135,44
per TFR, e condanna Controparte_2
in solido con Controparte_1 al
Parte_1pagamento, in favore di
[...] della somma di € 1.135,44, tutto interessi legali e oltre ad monetaria dal dovuto al rivalutazione saldo;
3) condanna la Controparte_1 al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese processuali,
liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa. сра
rimborso spese generali come per e legge, con distrazione in favore del
procuratore antistatario.
Bergamo, 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c., udite le conclusioni della