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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/07/2025, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Gabriele Sordi Consigliere rel.
dott. Roberto Callegari Consigliere on.
dott. Annamaria Nazzaro Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 50552 del ruolo generale v.g. dell'anno 2024, vertente tra:
(madre del minore), nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
res.te in Roma a V.le Vasco de Gama 169, (nonna materna)
[...] Parte_2 nata a [...] il [...], quivi residente a V.le Vasco de Gama 169 (c.f.
[...]
) e (prozia materna), nata a [...] il [...], quivi C.F._2 Parte_3 residente a [...] int 22 (c.f. tutte CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliate in Roma Via Andreotto Saracini 24 presso lo studio dell'Avv.
Donatella Cannataro che le rappresenta e difende;
appellanti e
(IO materno) nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) residente in [...], ed ivi elettivamente C.F._4 domiciliato in Viale Paolo Orlando,111, presso lo Studio dell'Avv. Marina Falciani che lo rappresenta e difende;
appellante inc.le e
Avv. ( ) n.q. di Curatrice speciale del CP_2 CP_3 C.F._5 minore nato a Roma il [...], in [...] nomina, giusta decreto Persona_1
1 del Tribunale per i Minorenni di Roma del 19.07.2022, rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli, n.
2; convenuta e
p.t. del , quale Tutore nominato per lo stesso minorenne;
CP_4 CP_5
convenuto contumace con la partecipaIOne del Procuratore Generale in sede;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 102/2024 del Tribunale per i minorenni di Roma resa nel proc. n. 74/2022 AB depositata il 27.2.2024.
Conclusioni
e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“effettuati gli accertamenti ritenuti opportuni, revocare la dichiaraIOne dello stato di adottabilità del minore nonché l'ordine che sia vietato ogni contatto Persona_1 tra minore, madre e familiari nonché la disposiIOne di collocamento provvisorio del minore presso una famiglia a scopo adottivo nonché gli altri capi della sentenza.
Dichiarare l'idoneità di all'eserciIO della funIOne genitoriale e Parte_1 pronunciare sentenza di non luogo a provvedere sulla declaratoria di adottabilità del minore . Affidare il piccolo alla madre o Persona_1 Persona_1 Parte_1 alla nonna o alla prozia o allo IO e presso di Parte_2 Parte_3 CP_1 loro collocarlo nonché, in via provvisoria ed urgente, disporre la ripresa degli incontri con . PE
Si chiede disporsi la rinnovaIOne delle indagini con l'ulteriore acquisiIOne di documentaIOne e espletamento di CTU per accertare le capacità genitoriali di
[...]
; Pt_1
le identiche di cui sopra;
Controparte_6
Curatrice speciale: “rigettare il ricorso proposto in uno a tutte le richieste ivi formulate
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata”;
Rappresentante della Procura Generale: “esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso/reclamo”
2 * * *
Occorre premettere che dinanzi al Tribunale per i Minorenni si era inizialmente svolto il procedimento n rg.vg 2332/20, aperto per la denuncia della madre sig.ra di Parte_2 abusi su da parte del padre sig. , conclusosi il 5.10.2021 con la Pt_1 Parte_4 declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale di quest'ultimo e l'affidamento della figlia in via esclusiva alla madre. Pt_1
Successivamente, stante la gravidanza di (all'epoca quindicenne), si apriva il Pt_1 procedimento n. 315/22 vg per il monitoraggio del nucleo familiare e per il sostegno alla gestante in quanto minorenne, con incarico al ServiIO sociale di valutare la necessità di collocare la minore in struttura unitamente al figlio, una volta nato, stante la riscontrata precarietà abitativa del nucleo familiare.
Una volta nato , il giorno 7.7.22, mentre con la madre il minore risultava PE ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale “Bambino Gesù” in quanto entrambi affetti da Covid, il P.M. chiedeva l'apertura del procedimento per la verifica del suo stato di abbandono.
Con decreto del 19.7.2022, confermato con il successivo del 4.8.2022, il Tribunale per i minorenni disponeva l'apertura del procedimento n. 74/22 AB, nominava il Tutore provvisorio nonché la Curatrice speciale, stabiliva il collocamento in Casa famiglia del bambino con divieto di prelievo e facoltà di visite per la madre biologica alla presenza di un operatore. Il 5.8.22 veniva collocato presso la struttura “Casa Mirella” di via PE del Casaletto, in Roma.
All'udienza del 12.9.22 veniva contestato lo stato di abbandono alla giovane mamma la quale dichiarava di vivere con sua madre e con suo fratello ventisettenne CP_1 di frequentare il secondo anno dell'istituto professionale per operatore socio sanitario ad
Acilia, di non avere alcun rapporto con il padre biologico di , il quale non aveva PE voluto riconoscere il bambino. Ella chiedeva di essere collocata in struttura con il figlio, per poterlo crescere.
La nonna materna, sig.ra dichiarava di aver sistemato la casa apposta per Parte_2 accogliere il bambino per farlo vivere con loro e chiedeva di potersi occupare del nipotino.
3 L'assistente sociale riferiva che la casa dove viveva il nucleo non era adeguata ad accogliere un neonato in quanto non c'era una porta all'ingresso, l'appartamento affacciava sulle scale condominiali, mancavano il riscaldamento e la refrigeraIOne.
Il Tutore dichiarava che il contesto familiare di era già stato valutato e non Pt_1 ritenuto adeguato nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdiIOne ancora aperto.
La Curatrice speciale chiedeva disporsi un progetto di affidamento eterofamiliare per e, in via subordinata, il collocamento del nucleo madre minore in struttura. PE
Con il decreto reso il 21.9.2022, il Tribunale, preso atto che nel frattempo aveva Pt_1 riconosciuto il figlio: disponeva il collocamento in Casa famiglia del bambino unitamente alla madre, resasi a ciò disponibile, fermo il divieto di prelievo;
incaricava il Centro provinciale “G. Fregosi” di valutare il profilo di personalità di e l'idoneità Parte_1 della stessa rispetto alla costruIOne di competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze evolutive del figlio.
Il 18.10.22 mamma e figlio venivano inseriti nella C.f. “Iniziativa Amica” sita in Roma, alla via P. Frattini. Nella relaIOne del 24.10.22 si dava atto dell'entusiasmo mostrato dalla ragazza nel ricongiungersi al figlio, del suo atteggiamento collaborativo e fiducioso nei servizi coinvolti, del suo essersi recata ogni giorno ad allattare il bambino “ Pt_1 sembra felice, continua a frequentare la stessa scuola, con sua grande soddisfaIOne, pur dovendosi svegliare molto presto la mattina. Manifesta una grande voglia di impegnarsi sia nel suo percorso personale, finalizzato all'autonomia, sia nella dediIOne verso il piccolo . I presupposti sembrano molto positivi e la stessa minore chiede ai PE servizi agli operatori della casa famiglia di essere supportata”. Era stato fissato al
18.11.22 il primo incontro con il di Ostia. CP_7
Tuttavia, il 7.11.22 il S.s. inoltrava comunicaIOni recenti pervenute dalla C.f. nelle quali si riferiva dell'incapacità mostrata, ed anche dichiarata a volte nel pianto, da nel Pt_1 sostenere il nuovo regime di vita, del suo sentirsi richiamata dalle precedenti sue abitudini di vita quotidiana. Il minore non era da lei accudito, di rado la mamma restava accanto all'operatore ed al figlio. Sin dall'inserimento, era risultato costante il mancato interesse al rientro in comunità della ragazza, susseguendosi ritardi accompagnati da continue telefonate da parte dello staff per capire dove ella si trovasse. Il 26.10.22 non era Pt_1 rientrata in struttura essendosi recata al pronto soccorso dell'ospedale grassi di Ostia, ivi monitorata fino alle 23.30 da un educatore. Lei e la madre esprimevano con grande
4 confusione il motivo di tale accesso;
l'indomani veniva dimessa con la diagnosi di sinusite. Il 3.11.22 non rientrava in Casa famiglia rendendosi irreperibile, anche Pt_1 telefonicamente. Contattata, la madre riferiva che, dopo vari tentativi per convincerla a rientrare in comunità, avrebbe dormito presso un'amica perché non voleva fare Pt_1 rientro in struttura. Alle 21:45 veniva segnalata la situaIOne al 112. Il 5.11.22 la madre accompagnava in struttura la quale “Spiega con chiarezza allo staff educativo in Pt_1 un colloquio il motivo della sua decisione di allontanarsi e dell'impossibilità che sente nel rimanere accanto al figlio. sostiene che i vari motivi sono da riferirsi a stare con i suoi amici, il fidanzato, il quartiere, la madre, per riprendere la sua quotidianità di adolescente. Più volte ripete di non sentirsi nella possibilità di sostenere tutto quanto comporta l'essere madre anche alla luce della sua difficile situaIOne familiare. Dopo circa un'ora di permanenza in comunità, prende i suoi libri, qualche indumento e va via.
La stessa situaIOne si presenta il giorno dopo esattamente con le stesse modalità: parla dei motivi per cui non se la sente di rimanere, saluta , prende un po' di bagagli PE
e si allontana. Il piccolo da 5 giorni è affidato esclusivamente alle cure dell'equipe e la madre ribadisce che non intende rientrare”.
Con decreto dell'8.11.22 il T.M., preso atto, disponeva l'inserimento di in PE diversa Casa famiglia senza la madre (era stata individuata dal S.s. e dal Tutore la struttura
“Il Giardino” sita a Santa Maria delle Mole (Marino) ove il piccolo veniva trasferito il successivo giorno 9.11.22) con divieto di prelievo e di visite per chiunque senza sua autorizzaIOne, revocava l'incarico conferito al Centro “G. Fregosi”, disponeva altresì il collocamento provvisorio a scopo adottivo del minore.
Con la relaIOne dell'1.12.22 il S.s. dava atto di aver incontrato la mamma e la nonna materna il 15.11.22, di aver ricevuto dalla prima la conferma di sentirsi sollevata per aver ripreso la vita da adolescente, di aver compreso il peso della maternità una volta entrata in C.f. e di essersi sentita, in struttura, priva della libertà ed immersa in troppe nuove cose tutte insieme. La seconda aveva, invece, dichiarato il suo rammarico per non aver la figlia
– ancora immatura - proseguito la sua permanenza in struttura, ove la ragazza non si era trovata bene anche per non esser stata adeguatamente supportata dagli educatori. Era stato attivato il SISMIF presso l'abitaIOne delle due e proposto un contributo economico per le loro esigenze. Alla relaIOne era allegata la valutaIOne di effettuata dallo Pt_1 specialista del TSMREE nella quale si riferiva che la stessa aveva dichiarato quanto sopra riportato in merito al suo rientro in casa e che dal questionario di personalità CBCL non
5 era merso nulla di significativo, confermandosi l'atteggiamento molto difeso della ragazza.
Il 30.12.22 la difesa di chiedeva la ripresa dei suoi incontri con il figlio, anche in Pt_1 forma protetta, ella dichiarandosi disponibile ad accertamenti ed a seguire direttive, prescriIOni e progetti.
Con la sua relaIOne del 10.2.23 il S.s. dava atto di aver effettuato un ulteriore accesso al domicilio (un ex lavatoio di un edificio pubblico sito in Ostia, in viale Vasco de Gama
169 con accesso da via della Paranzella), che il nucleo aveva effettuato la sostituIOne degli infissi e la ritinteggiatura delle pareti, di aver effettuato colloqui con e con Pt_1 la madre;
allegava la nota del SISMIF del 20.12.22 nella quale si riportava ancora una volta quanto sopra riportato in merito alle dichiaraIOni di circa il suo periodo di Pt_1 permanenza in struttura ed il rientro a casa e si aggiungeva che “La minore, ora, si dichiara anaffettiva, non parla tanto della sua situaIOne e quando si parla, in presenza della madre, di quello che è accaduto dice di non voler sentire niente al riguardo, continua a ribadire di voler aspettare la prossima udienza e non esplicita il desiderio di voler vedere suo figlio nonostante sono circa due mesi che non lo vede del quale non ha notizie (in data 30.12.22 il suo difensore, come già detto, avrebbe inoltrato istanza per la ripresa degli incontri con il bambino). sembra avere avuto un calo anche Pt_1 scolastico, tanto che la coordinatrice della scuola ha chiesto di incontrare la madre per parlarne. Se prima aveva un buon rapporto con i compagni di classe, ora dice di sentirsi esclusa, tanto da prendere in consideraIOne di cambiare scuola. L'unica persona che continua ad essere presente nella sua vita è il fidanzatino con il quale passa molto tempo nonostante il ragazzo ha un rapporto con la famiglia di contraddistinto da Pt_1 rabbia e rancore”; concludeva sostenendo la necessità di proseguire con l'intervento domiciliare, l'opportunità di un affido eterofamiliare di o la sua adoIOne in PE forma aperta, l'interruIOne dei suoi incontri con la madre potendo rappresentare grave rischio psicologico per quest'ultima.
In data 23.12.22 era collocato in via provvisoria presso una coppia (v. rel S.s. PE
12.1.23).
All'udienza del 13.2.23 il Tribunale procedeva a contestare lo stato di abbandono. Erano ascoltati la madre, la nonna materna, lo IO materno (figlio di un altro padre) il quale si proponeva come affidatario, l'assistente sociale, il Tutore e la Curatrice.
6 Il Tribunale, sciogliendo la riserva, rinviava all'udienza del 10.7.23 disponendo l'acquisiIOne di una relaIOne di aggiornamento da parte del S.s..
La stessa perveniva il 4.7.23. In essa si ribadiva la condiIOne abitativa del nucleo e si illustrava la condiIOne attuale - di vita, lavorativa e scolastica - di della madre Pt_1
del fratello nonché quella penale del padre. Parte_2 Controparte_1
Si riportavano anche gli interventi del SISMIF e quelli di sostegno economico al nucleo, nonché la condiIOne alloggiativa e lavorativa della zia di sig.ra , Pt_1 Parte_3 la quale – costituitasi a mezzo dello stesso difensore - si era offerta di accogliere in casa ed il bambino ed aveva invocato l'affidamento di entrambi. Pt_1
Per l'impedimento del giudice l'udienza del 10.7.23 veniva rinviata al 18.9.23 ove le parti ribadivano le rispettive loro istanze, il Tutore e la Curatrice formulando la richiesta per la dichiaraIOne dello stato di abbandono. Il Tribunale si riservava con concessione di termini alle parti per loro osservaIOni.
Con la sentenza emessa il 27.2.24 era dichiarato lo stato di adottabilità di , PE
l'interruIOne dei suoi contatti con la madre e gli altri familiari, la conferma del collocamento provvisorio del minore presso una famiglia a scopo adottivo.
In motivaIOne era affermata l'assoluta inadeguatezza della madre e della nonna materna in quanto incapaci di sintonizzarsi sui bisogni e sugli interessi del piccolo . PE si era allontanata dalla Casa famiglia nella quale aveva mostrato di non riuscire Pt_1
a prendersi cura del bambino, né si era attivata al fine di recuperare il rapporto con il figlio. L'inadeguatezza di entrambe risultava ulteriormente evidenziata dall'intervento in giudiIO tardivo e strumentale della prozia, effettuato sia pure in assenza di una relaIOne significativa tra la stessa ed il piccolo . L'intero nucleo familiare era risultato PE caratterizzato da rilevanti criticità e da scarsa consapevolezza delle fragilità di ciascun componente, non sembrando sussistere le risorse sufficienti a garantire al minore un contesto di vita adeguato senza che fosse ipotizzabile un recupero compatibile con i suoi bisogni evolutivi. La rescissione dei rapporti del minore con i propri familiari risultava quindi l'unico strumento atto ad evitargli un grave pregiudiIO e ad assicurargli l'assistenza e stabilità affettiva delle quali necessitava.
Avverso la sentenza hanno proposto appello, in via principale, le sig.re e Pt_2 [...]
la prima anche in rappresentanza della figlia di seguito costituitasi in Pt_3 Pt_1 proprio una volta raggiunta la maggior età, ed il sig. in via Controparte_1
7 incidentale per lamentare concordemente: l'omessa valutaIOne degli elementi favorevoli riguardo il comportamento di messi in luce nelle relaIOni del S.s. del 10.2.23, Pt_1 dell'8.6.22, del 2.8.22, nonché in quella della Casa famiglia di via del Casaletto ove era rimasto collocato dal 5.8.22 al 18.10.22 senza la madre che si era sempre PE recata a trovarlo, ed ancora nella relaIOne del S.s. del 24.10.22 immediatamente successiva all'inserimento di entrambi nella Casa famiglia “Iniziativa amica”; del fatto che in udienza aveva spiegato di non aver chiesto informaIOni del figlio, a Pt_1 seguito del suo allontanamento dalla C.f. e del trasferimento di nella C.f. “Il PE
Giardino”, sol per aver frainteso, dalla spiegaIOne del decreto fornitale dal S.s., che le fosse impedito persino di sapere come stava il bambino;
la mancata attivaIOne di un progetto di intervento che fosse effettivamente volto a sostenere nelle funIOni genitoriali la quale già avevo avuto modo di dimostrare la sua idoneità, e che quindi ne Pt_1 avrebbe fatto tesoro e tratto il miglior beneficio;
che non si era apprezzato il fatto che la relaIOne clinica del TSMREE nulla di pregiudizievole aveva fatto emergere in merito alla personalità della stessa erroneamente si era affermato che la signora Pt_1 [...] non si fosse attivata al fine di recuperare il rapporto tra la figlia e il nipote, Pt_2 dimenticando che ella aveva accompagnato la figlia in Casa famiglia per Pt_1 favorirne il rientro e che, nella relaIOne del 10.2.2023, il ServiIO sociale aveva annotato che la stessa era sempre arrivata puntuale agli appuntamenti e si era riscontrato il suo impegno nel collaborare con il ServiIO nonostante i suoi orari di lavoro;
lo stesso
ServiIO sociale aveva altresì relaIOnato sui lavori di ristrutturaIOne dell'appartamento realizzati dalla stessa signora al fine di poter ospitare il nipote;
ella Pt_2 PE aveva sempre partecipato ad ogni udienza;
che era erronea l'affermaIOne dell'assenza della zia dalla vita di come invece più volte affermato da Parte_3 Pt_1 quest'ultima in atti, trascurandosi così l'intervento effettuato da detta zia che si era dichiarata disponibile ad essere ascoltata fin dall'udienza del 10.7.23, poi rinviata d'ufficio al 18.9.23; l'istruttoria difettava, quindi, del necessario approfondimento da affidarsi ad una c.t.u., tenuto conto del fatto che il Tribunale aveva altresì revocato l'incarico conferito al “Centro G. Fregosi” a seguito del primo ed unico episodio di difficoltà di Pt_1 all'epoca sedicenne, senza aver tenuto conto che, di seguito, la stessa giovane madre aveva chiesto di poter effettuare incontri protetti, che fosse disposta c.t.u. ed aveva dichiarato di essere a disposiIOne per qualsiasi programma di sostegno;
d'altro canto, la richiesta per una c.t.u. era stata disattesa senza alcuna motivaIOne pur indispensabile stante la natura personalissima dei diritti coinvolti (Cass n. 17165/19); il negativo giudiIO
8 prognostico era stato, quindi, formulato in astratto piuttosto che su fatti oggettivi (Cass n.
11019/06); non era stata valutata nemmeno la possibilità di ricorrere ad un affidamento etero familiare potendo a tal fine privilegiarsi le figure parentali che si erano tutte proposte, se del caso con il favore dell'aiuto dei Servizi;
non vi era, quindi, alcuna effettiva evidenza che un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situaIOni di difficoltà sarebbe risultato inutile, fermo il principio che l'istituto dell'adoIOne deve tendere a dare una famiglia al minore che ne sia privo e non ad inserirlo in una in una famiglia considerata “migliore”, principio affermato dall'articolo 1 della L n. 184/83.
Pertanto essi formulavano le conclusioni trascritte in epigrafe.
Costituitasi in giudiIO, la Curatrice speciale del minore si è opposta alle richieste degli appellanti affermando che la pronuncia di adottabilità era stata emessa tenendo conto di tutti gli elementi agli atti, nessuno escluso, e solo dopo l'avvenuta constataIOne del fallimento del progetto predisposto a sostegno della diade madre-minore; progetto che il
Tribunale aveva fortemente voluto tanto da aver revocato l'iniziale inserimento del neonato in una struttura per soli minori disponendone l'inserimento insieme alla giovanissima madre, quale concreta opportunità per la sua crescita sia come persona che come genitore all'interno di un contesto adeguato tenuto conto delle criticità del contesto familiare di appartenenza.
Ricordava come, purtroppo, sin da subito si erano registrati comportamenti di insofferenza da parte della madre, che si erano tradotti in una delega completa dell'accudimento del piccolo agli operatori (relaIOne del 4.11.2023).
In data 3 novembre 2022, la giovanissima madre si era allontanata dalla struttura, non facendovi rientro neanche alla sera. Ripresentatasi direttamente in data 5 novembre 2022, la ragazza, lungi dal chiedere di rientrare in struttura, come asserivano oggi i ricorrenti, aveva spiegato i veri motivi del suo allontanamento e del perché non se la sentiva di rimanere, ovvero che ella intendeva stare con i suoi amici, con il fidanzato, nel quartiere di provenienza, con la madre, per riprendere la sua quotidianità di adolescente, più volte ripetendo di non sentirsi nelle possibilità di sostenere tutto quanto comportava l'essere madre, anche alla luce della sua difficile situaIOne familiare.
Nelle settimane successive, ella non aveva manifestato neanche il desiderio di vedere il figlio e, tanto meno, aveva chiesto sue notizie, come segnalato nella relaIOne del
9 20.12.2022 dall'operatrice del ServiIO SISMIF (serviIO attivo presso l'abitaIOne familiare ove aveva fatto rientro, una volta andata via dalla Casa famiglia). Pt_1
Pertanto, risultava poco attendibile la motivaIOne addotta dalla madre come giustificaIOne, allorché, all'udienza del 13 febbraio 2023, alla contestaIOne circa il suo sostanziale disinteresse per il figlio, ella aveva affermato di non aver chiesto notizie perché sapeva già che avrebbe ricevuto un diniego, per poi aver comunque aggiunto di esser consapevole che non v'erano le condiIOni per vivere insieme al figlio, con il quale auspicava in ogni caso di non perdere i contatti.
In merito a tali condiIOni da ella stessa ritenute ostative rispetto ad un rientro allo stato del bambino in famiglia, ricordava che viveva in un appartamento di ridotte Pt_1 dimensioni e senza porta d'ingresso, ricavato da un lavatoio condominiale, insieme alla di lei madre, ed al fratello maggiore, mentre il padre Parte_2 Controparte_1 della ragazza, – dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale per Parte_4 abusi sessuali commessi ai danni della figlia nell'ambito del procedimento n. 2332/2020
VG – viveva in una cantina da lui occupata all'interno dello stesso stabile.
All'udienza del 13 febbraio 2023, il S.s. aveva ribadito l'inadeguatezza del contesto ambientale, non solo per il neonato ma finanche per e, ciò, nonostante Pt_1
l'esecuIOne di alcuni lavori all'interno dell'abitaIOne.
Era quindi sulla base di tali evidenze istruttorie che il Tribunale aveva ritenuto non percorribile neanche l'ipotesi di un affido intra-familiare del minore, ritenendo non accoglibili le richieste avanzate:
- sia dal fratello della madre, con essa convivente, il quale, peraltro, Controparte_1 all'udienza del 13 febbraio 2023 aveva riconosciuto di non essersi mai rivolto ai Servizi per avere notizie del nipotino o per chiedere di vederlo, dichiarando di essersi costituito in giudiIO perché gli era stato detto che sarebbe stato dato in adoIOne e di voler PE fare la sua parte;
- sia dalla prozia della madre, , la quale solo in data 12.06.2023, in extremis, Parte_3 aveva avanzato richiesta in tal senso, non avendo mai in precedenza neanche chiesto notizie del bambino, come dichiarato dal Tutore delegato. D'altra parte, la prozia non si era mai proposta in passato neanche come possibile risorsa per il cui inserimento Pt_1 in Casa famiglia unitamente al piccolo si era reso necessario proprio per il contesto di precarietà abitativa, familiare e sociale in cui viveva la ragazza.
10 Condivideva, pertanto, appieno la valutaIOne fatta dal T.M. nel provvedimento impugnato, in ordine “all'inadeguatezza della madre e della nonna materna”, ulteriormente evidenziata, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, dall'intervento tardivo e strumentale della prozia sia pur in assenza di una relaIOne significativa tra la stessa ed il piccolo , di cui non si era in passato interessata. PE
In generale, l'intero nucleo familiare risultava effettivamente caratterizzato da aspetti di rilevante criticità e scarsa consapevolezza delle fragilità di ciascun componente, senza disporre delle risorse sufficienti a garantire al minore un contesto di vita adeguato e senza che fosse ipotizzabile un recupero compatibile con i suoi bisogni evolutivi.
Sono state acquisite relaIOni di aggiornamento del ServiIO sociale del Municipio X del datate 28.6.24 e 25.7.24. CP_5
All'udienza del 12.11.2024 i difensori dei ricorrenti e la Curatrice speciale del minore hanno illustrato le rispettive posiIOni riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti.
Con ordinanza del 18.11.24 la Corte ha affidato incarico di c.t.u. alla dottoressa Per_2
specialista in neuropsichiatria infantile, docente presso la scuola di
[...] specializzaIOne dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Alla successiva udienza del 1.7.25 le parti hanno nuovamente concluso insistendo nelle loro conclusioni, il difensore dei ricorrenti avendo a verbale sollevato critiche al modus procedendi dell'ausiliaria.
Il rappresentante della Procura Generale si è associato alla richiesta della Curatrice speciale di rigetto dell'impugnaIOne.
* * *
L'appello non merita accoglimento.
E' bene ricordare che nel mese di dicembre 2022 il Tribunale per i minorenni si era determinato a disporre il collocamento provvisorio del piccolo – all'epoca di PE cinque mesi d'età – dopo aver dovuto constatare il totale fallimento del progetto attivato a sostegno della coppia madre-bambino.
Entrambi erano stati, infatti, inseriti in una struttura di accoglienza, stanti le gravi criticità del nucleo familiare di appartenenza. La giovane madre, tuttavia, aveva manifestato sin da subito insofferenza, delegando completamente l'accudimento del piccolo agli
11 operatori (rel S.s. del 4.11.2023). Il 3.11.2022 ella si era allontanata dalla struttura senza farvi rientro. Il 5.11.22 si era, poi, ripresentata dichiarando agli operatori che non se la sentiva di rimanere, di voler stare con i suoi coetanei, con il fidanzato, nel suo quartiere, per riprendere la sua vita da ragazza, di non sentirsi in grado di sostenere le responsabilità legate alla genitorialità, anche in ragione della sua difficile situaIOne familiare.
Nelle settimane seguenti ella nemmeno aveva più chiesto notizie del bambino (rel. Sismif presso il suo domicilio del 20.12.22.
Alla successiva udienza del 13.2.2023 il S.s. aveva dovuto ribadire l'inadeguatezza del contesto ambientale, sia per il piccolo sia per la stessa madre, nonostante l'effettuaIOne di alcuni lavori all'interno dell'alloggio ricavato nel locale lavatoio di un condominio, il che escludeva anche la possibilità di immaginare un affido intra familiare, lo IO materno avendo dichiarato di non essersi mai rivolto ai Servizi per avere notizie del nipotino o per chiedere di vederlo e di essersi costituito in giudiIO perché gli era stato detto che PE sarebbe stato dato in adoIOne;
la prozia della madre, , avendo anch'ella Parte_3 omesso di chiedere mai alcuna notizia della bambina: non a caso l'inserimento in Ccasa famiglia della giovane madre unitamente al piccolo si era reso necessario proprio per il contesto di precarietà abitativa, familiare e sociale in cui viveva la ragazza.
A fronte di tale difficile, gravemente compromesso, quadro di riferimento, la Corte – accogliendo la richiesta degli appellanti – ha inteso ulteriormente indagare i profili personali e le capacità genitoriali, anche vicariali, dei ricorrenti affidando l'incarico di consulenza alla specialista dott.ssa docente universitaria in Persona_2 neuropsichiatria infantile di comprovata esperienza professionale.
Le doglianze sollevate dagli appellanti in merito alla regolarità della procedura adottata dall'ausiliaria - pressoché nulle, invece, quelle riferite al merito delle sue valutaIOni - sono infondate: come da ella stessa riportato nel suo elaborato, infatti, la C.t.u. aveva preannunciato alle parti la metodologia adottata per l'espletamento dell'incarico senza aver ricevuto critiche dai cc.t.p. prima che iniziassero le operaIOni;
i test sono stati somministrati da collaboratrice medico, come tale pienamente in grado di eseguirli;
le conclusioni cui è pervenuta la C.t.u. sono state formulate non solo su base testologica ma grazie anche alla verifica clinica ed alla lettura della documentaIOne in atti.
Con ragionamento tecnico e logico ineccepibile, dunque, espresso in perfetta coerenza con tutti i dati raccolti ed analizzati, resi in termini oggettivi nel proprio elaborato, come
12 tale pienamente recepibile, la specialista ausiliaria ha formulato le sue valutaIOni sulla scorta di plurimi fattori quali il “trauma complesso”, il “rischio psicosociale”, il “tempo trascorso”.
Riguardo al profilo della madre ella ha concluso affermando che Parte_1 Pt_1 mostra un assetto emotivo-comportamentale fragile e vulnerabile dove molte questioni interne rimangono sospese e alle quali la perizianda ancora non riesce a dare una collocaIOne emotivamente più comprensibile ostacolando in questo modo la possibilità di costruire e consolidare un senso identitario coeso e stabile.
Per quanto concerne le sue capacità genitoriali, non è stato possibile individuare nella perizianda quegli indicatori necessari a garantire al piccolo una sana ed PE armonica traiettoria di sviluppo assicurandogli un ambiente sicuro in grado di rispondere alle sue esigenze fisiche, emotive e sociali. Ciò anche in quanto non Pt_1
è apparsa in grado di rivestire un ruolo autonomo e responsabile, invischiata all'interno di schemi familiari fortemente disfunIOnali che non favoriscono quel necessario e profondo rimaneggiamento dei significati, dei valori e dei codici emoIOnali indispensabili per un cambiamento. In questo modo, forse inconsapevolmente, si rafforzano quei meccanismi che le impediscono di avviare le modifiche sostanziali alla sua crescita personale, rimanendo in una alleanza simbiotica con la madre Pt_2 entrambe prive di una progettualità che tenga realmente conto dei bisogni del bambino.
come anche gli altri familiari, madre, fratello e zia, appaiono tutti focalizzati Pt_1 principalmente sul semplice e sul concreto, in un tentativo immaturo di evitare di riconoscere o affrontare i problemi attraverso un canale più interattivo ed emoIOnale, riducendo così al minimo l'espressione della risonanza interiore di un evento.
Tutti mostrano una certa tendenza a negare o a non percepire alcune preoccupaIOni per il peso che effettivamente hanno, attivando risposte che rischiano di diventare poco focalizzate sui bisogni evolutivi del piccolo e più autocentrate sui propri PE desideri e diritti.
È probabile che tutti siano, in modalità diverse, portati a sopravvalutare il proprio valore personale e a preoccuparsi più di “riportare” il bambino a casa, il sentirsi in diritto e attribuire all'esterno le colpe e le responsabilità.
Sicché, in conclusione, anche in termini prognostici la concomitanza di più fattori, il trauma complesso, il rischio psicosociale del nucleo familiare e il tempo trascorso, ha
13 fortemente ridotto o impedito la possibilità di fare riferimento a quelle risorse, anche minime, per potere costruire una genitorialità in grado di rispondere ai bisogni evolutivi di e tenendo conto della storia del bambino e di tutte le inevitabili implicaIOne PE che questa comporta.
Il sistema familiare altamente invischiante contribuisce negativamente riproponendo sempre gli stessi schemi e comportamenti disfunIOnali sperimentati ed appresi e che sostengono la resistenza al cambiamento di e di tutto il sistema familiare, Pt_1 rendendo poco plausibile in termini di raggiungimento degli obiettivi, un intervento di recupero delle funIOni genitoriali della perizianda (pagg.16-18 dell'elaborato).
Né gli altri appellanti sono risultati in grado di fornire aiuto per potersi ipotizzare un loro ruolo vicariale, anche quali potenziali collocatari del minore.
La nonna, signora la cui storia personale risulta caratterizzata da eventi Parte_2 profondamente traumatici e di disagio sociale tali da condiIOnare oggi le proprie relaIOni affettive, intra ed extra-familiari, con una severa e significativa limitaIOne dei processi attraverso i quali si può accedere alla conoscenza dei propri stati mentali, emoIOni ed anche motivaIOni, seppur mossa da sentimenti autentici, ha palesato un deficit delle capacità riflessive, una ridotta tolleranza alla frustraIOne, uno stile di pensiero che favorisce condotte e soluIOni a volte troppo semplici, limitanti in modo significativo la sua capacità di accedere alla conoscenza dei propri stati mentali, emoIOni ed anche motivaIOni, riproponendo schemi disfunIOnali che continuano, purtroppo, a generare fallimenti sul proprio compito genitoriale.
Tra lei e la figlia è risultata esistere una relaIOne invischiante ancora lontana Pt_1 dalla possibilità di sostenere un processo di autonomia e differenziaIOne, i legami appaiono confusi, labili, poco differenziati, agiti sulla spinta di reaIOni emotive altalenanti la cui intensità è difficile da regolare (…) i ruoli sono confusi con un elevato rischio di promuovere dinamiche distorte in cui si fatica a distinguere le responsabilità di ciascuno, anche quelle future (…) È come se il funIOnamento di fosse pervaso Pt_2 da una passività psichica che le impedisce la riorganizzaIOne delle proprie esperienze e di raggiungere un senso psichico adeguato al suo compito genitoriale.
Nonostante il lungo tempo trascorso dall'iniIO dell'iter processuale, la Consulente ha dovuto riscontrare in lei la mancata emersione di cambiamenti significativi, in termini personali ed ambientali in grado di garantire una progettualità in grado di rispondere ai
14 bisogni evolutivi di , soprattutto tenendo conto della storia del bambino e di tutte PE le inevitabili implicaIOne che questa comporta. Di fatto, la nonna non è apparsa in grado di trasformare i legami disfunIOnali patiti nel suo vissuto in una genitorialità che potesse tradursi nella effettiva capacità di prendersi cura dell'altro, di sintonizzarsi sui bisogni di questo in modo sensibile, sì da riuscire a rispondere con modalità interattive e modulate alle richieste.
In conclusione, ha dovuto pertanto concludere la C.t.u., alla luce di quanto emerso in merito agli aspetti marcatamente vulnerabili delle funIOni genitoriali, si ritiene che per la signora non siano soddisfatti i criteri necessari per assumere il ruolo di Parte_2 affidataria del piccolo (pagg. 18-20). PE
CP_ Lo IO , fratello di pur avendo mostrato un buon funIOnamento mentale, ha Pt_1 tuttavia palesato una marcata contraIOne nell'espressione dei propri sentimenti e stati d'animo, certo derivata dagli eventi dolorosi patiti quali la morte traumatica del padre,
l'esperienza personale della casa famiglia, gli abusi subiti dalla sorella e il grave disagio socio ambientale: L'affettività appare poco modulabile, con una discreta quota di immaturità. Il tono dell'umore appare al momento lievemente deflesso (…)
Le risorse del periziando non sembrano ben canalizzate o indirizzate e lo scambio con CP_ l'esterno diventa limitato. appare essenziale nelle sue esternaIOni con una limitaIOne espressiva e una visione delle cose che tende a generalizzare troppo, rischiando per questo di diventare sommaria e superficiale con il risultato di andare poco
a fondo delle cose, limitando la sua possibilità di attribuire significati più complessi a quelle situaIOni che lo richiederebbero.
Ne deriva la perceIOne nitida della scarsa sua consapevolezza del proprio ruolo nell'iter giudiziario lontano dalla possibilità di offrire un efficace contributo alla crescita dell'altro, in questo caso del piccolo . PE
Risultato incapace ancora di elaborare i propri traumi, la sua storia personale, la C.t.u. non ha potuto che, condivisibilmente, concludere affermando inevitabilmente che il signor non presenta quelle caratteristiche necessarie per Controparte_1 prendersi cura del piccolo e garantire, per quanto possibile, uno sviluppo sano PE ed armonico del minore (pagg. 20, 21).
La zia della madre anch'essa scevra da disturbi del pensiero, ha tuttavia Parte_3 esibito un eccessivo ottimismo, con correlata tendenza alla semplificaIOne della realtà e,
15 dunque, limitata funIOne riflessiva. Ella, al colloquio con l'ausiliaria, ha inteso
“spalmare” sull'intero sistema familiare le responsabilità di un eventuale affido di
, in tal modo confondendo i ruoli: Nonostante la sollecitaIOne da parte del PE consulente a pensare a come potere costruire un futuro in grado di accogliere un bambino che da quasi tre anni si trova in un altro nucleo familiare, non riesce a Pt_3 dare delle risposte che tengano conto della complessità della situaIOne che dovrebbero affrontare con la convinIOne di potercela fare da sola, affermando che sarà sufficiente
l'alleanza con la sua famiglia di origine.
Sicché, anche per lei si è dovuto concludere in termini negativi circa l'idoneità all'assunIOne del ruolo di affidatario del minore (pagg. 21, 22).
Da ultimo, certo non per importanza, la C.t.u. ha indagato l'attuale condiIOne di PE
– oggi di tre anni d'età - registrando il suo ottimo inserimento nel nucleo collocatario (i collocatari sono anche stati ascoltati in udienza dalla Corte, facendo registrare le stesse dirette impressioni):
Dal colloquio con la coppia genitoriale e dall'osservaIOne diretta non strutturata del minore e dei sottosistemi familiari, emerge sin da subito la costruIOne di spazi di intimità familiare su cui si sono strutturati legami intensi e sicuri (…).
L'inserimento del bambino in epoca molto precoce nella coppia affidataria (si ricordi che lo stesso venne disposto dopo che la madre aveva lasciato la casa famiglia) ha ridotto fortemente il vissuto di frammentaIOne del piccolo , favorendo l'interaIOne tra PE il mondo del bambino e quello degli adulti che lo hanno accolto, attivando e consolidando buoni sistemi di adattamento (…).
Nell'attuale scenario familiare le esperienze di condivisione, di conoscenza autentica, di presenza e stabilità dei legami, di risposte adeguate, modulate ed interattive della coppia affidataria ben sintonizzata sui bisogni evolutivi del piccolo , rappresentano tutti PE elementi in grado di garantire al bambino una traiettoria di sviluppo sana ed armonica.
Sicché, a concluso la C.t.u., Si ritiene che il cambiamento del suo attuale ambiente di vita
e il ripristino degli incontri con la madre biologica e con gli altri componenti del nucleo familiare, rappresentino per il piccolo una esperienza di profonda rottura e PE ancora una volta di abbandono in grado di demolire tutto il processo di acquisiIOne della fiducia intersoggettiva, dei meccanismi dei legami di attaccamento e di tutto
16 l'assetto del suo funIOnamento relaIOnale e sociale di base che oggi appare saldo e lineare.
Per queste ragioni, dunque, la sentenza appellata deve esser integralmente confermata,
l'entità dei deficit sopra illustrata a carico della madre e degli altri componenti la sua famiglia, l'attuale condiIOne del minore da anni inserito nel nuovo contesto di accoglienza, la sua ancor tenera età, non consentendo di accogliere nemmeno l'istanza formulata in via subordinata di un suo affido intra o etero familiare, la C.t.u. avendo illustrato altresì il grave rischio di perdita dell'acquisito equilibrio cui risulterebbe esposto il bambino ove fossero disposti suoi incontri con la madre biologica e gli altri familiari.
Stante la particolarità delle questioni trattate si reputa equo disporre l'integrale compensaIOne delle spese di lite fra le parti.
Essendosi celebrato il procedimento in regime di esenIOne, non sussistono gli estremi perché i ricorrenti soccombenti versino alcun importo di cui all'art 13 co. 1° quater del
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] avverso la sentenza n. 102/2024 del Tribunale per i minorenni di Roma CP_1 resa nel proc. n. 74/2022 AB depositata il 27.2.2024;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicaIOni di rito.
Così deciso in Roma il giorno 1.7.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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