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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1695/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BE AD, Presidente
PA TO, OR
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2502/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20240002184230138326666 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1140/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto.
La Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli che non si costituiva.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce l' omessa o irrituale notifica dell'accertamento esecutivo n. 559521252 per la TARI 2022 su cui si fonda l'atto di pignoramento di cui in epigrafe oggetto di impugnazione.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (cfr. in tal senso Cass. Sez. U - ,
Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 03)
Ciò posto, va rilevato che non è stata fornita in giudizio alcuna prova dell' avvenuta comunicazione al contribuente degli atti prodromici all' atto di pignoramento impugnato ed il ricorso va, pertanto, accolto per tale motivo di impugnazione.
L'accoglimento del predetto motivo di ricorso assorbe gli altri motivi di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con la condanna alle spese di lite delle parti resistenti Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e Comune di Napoli.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BE AD, Presidente
PA TO, OR
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2502/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20240002184230138326666 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1140/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto.
La Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli che non si costituiva.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce l' omessa o irrituale notifica dell'accertamento esecutivo n. 559521252 per la TARI 2022 su cui si fonda l'atto di pignoramento di cui in epigrafe oggetto di impugnazione.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (cfr. in tal senso Cass. Sez. U - ,
Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 03)
Ciò posto, va rilevato che non è stata fornita in giudizio alcuna prova dell' avvenuta comunicazione al contribuente degli atti prodromici all' atto di pignoramento impugnato ed il ricorso va, pertanto, accolto per tale motivo di impugnazione.
L'accoglimento del predetto motivo di ricorso assorbe gli altri motivi di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con la condanna alle spese di lite delle parti resistenti Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e Comune di Napoli.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti.