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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20631/2025 R.G. promosso da
) (avv. OTTELLI CARLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. OTTELLI CARLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Villa Carcina (BS), Ripe n. 26/B, di proprietà della signora e gravata da Parte_1
mutuo fondiario, rimarrà assegnata, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla signora Parte_1
che la abiterà unitamente ai figli minori e A tal proposito, le parti danno atto
[...] Per_1 Per_2 che il signor si è trasferito presso un'altra abitazione ed ha provveduto a prelevare i propri Parte_2 beni ed effetti personali, ad eccezione di alcuni beni (tra i quali l'acquario) che ritirerà entro il 31.12.2025.
3) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido Per_1 Per_2
condiviso, con collocazione presso l'abitazione della madre, ove manterranno la residenza. I genitori eserciteranno la responsabilità separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione, durante i rispettivi periodi di permanenza con gli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente
1 informati relativamente a tutte le questioni riguardanti i figli. Resta inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori e saranno adottate Per_1 Per_2 congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo. conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi. 4) Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori e tutte le volte che il Per_1 Per_2
medesimo lo desideri, previa comunicazione alla signora e compatibilmente agli impegni Parte_1
della stessa e dei minori. In ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità alternate: una settimana il mercoledì (dalle 17.30 alle 21.00) e il sabato e una settimana il mercoledì (dalle
17.30 alle 21.00) e la domenica. 5) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere con i figli minori, il signor si accorderà con la signora , con Parte_2 Parte_1
congruo anticipo, per stabilire i periodi prescelti, compatibilmente ai desideri, agli impegni ed alle possibilità dei genitori e dei figli stessi. Durante le festività natalizie, i figli e staranno Per_1 Per_2 con il padre per cinque giorni, festeggiando con quest'ultimo la Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale ed alternando, di anno in anno, il giorno di Capodanno;
mentre, durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori per tre giorni, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso. Durante le vacanze estive, inoltre, il padre trascorrerà con i figli e dieci Per_1 Per_2
giorni, anche non consecutivi;
pertanto, entrambi i genitori dovranno accordarsi, con congruo preavviso, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori. Diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e i figli minori verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare. 6) Il signor Parte_2
corrisponderà alla signora , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori
[...] Parte_1
e la somma complessiva mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), in ragione di € Per_1 Per_2
200,00 (euro duecento/00) per ciascun figlio, sino a quando gli stessi diverranno economicamente autosufficienti;
tale importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 7) L'assegno unico per i figli e Per_1 Per_2
verrà richiesto e percepito al 100% dalla signora;
a tal riguardo, il signor Parte_1 Parte_2
acconsente sin da ora affinché la relativa somma di competenza venga versata direttamente alla moglie, rendendosi disponibile alla sottoscrizione e presentazione della documentazione eventualmente all'uopo necessaria. Le detrazioni fiscali per i figli a carico, invece, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. I signori e i impegnano, sin d'ora, a modificare l'importo del contributo Parte_1 Pt_2 al mantenimento dei figli stabilito a carico del padre qualora l'assegno unico venisse ridotto e/o eliminato ed, in ogni caso, qualora ne ricorressero i presupposti di legge. 8) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e secondo la Per_1 Per_2
Convenzione sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016 (Prot. n.
2 2208/16), qui interamente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente. 9) A definizione e tacitazione di ogni rapporto economico e patrimoniale sussistente, le parti concordano che la signora tratterrà, divenendone proprietaria, i seguenti beni acquistati dal signor : Parte_1 Parte_2 metà caldaia, letto, cassettone, cucina, TV e materasso, per l'acquisto dei quali corrisponderà al signor a somma complessiva di € 4.425,00 (euro quattromilaquattrocentoventicinque/00), a mezzo bonifico Pt_2 bancario, mediante rate mensili da € 100,00 (euro cento/00) cadauna, a decorrere dal mese di novembre
2025. 10) I signori e dichiarano di rinunciare reciprocamente al contributo Parte_1 Parte_2
per il proprio mantenimento. 11) Le parti, infine, si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e per i figli minori Per_1
e . Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11/12/2021, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Villa Carcina (BS) (atto n. 19, parte I, anno 2021), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 11/10/2018) e (n. 6/8/2022). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3 provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN LI AN HE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20631/2025 R.G. promosso da
) (avv. OTTELLI CARLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. OTTELLI CARLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Villa Carcina (BS), Ripe n. 26/B, di proprietà della signora e gravata da Parte_1
mutuo fondiario, rimarrà assegnata, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla signora Parte_1
che la abiterà unitamente ai figli minori e A tal proposito, le parti danno atto
[...] Per_1 Per_2 che il signor si è trasferito presso un'altra abitazione ed ha provveduto a prelevare i propri Parte_2 beni ed effetti personali, ad eccezione di alcuni beni (tra i quali l'acquario) che ritirerà entro il 31.12.2025.
3) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido Per_1 Per_2
condiviso, con collocazione presso l'abitazione della madre, ove manterranno la residenza. I genitori eserciteranno la responsabilità separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione, durante i rispettivi periodi di permanenza con gli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente
1 informati relativamente a tutte le questioni riguardanti i figli. Resta inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori e saranno adottate Per_1 Per_2 congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo. conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi. 4) Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori e tutte le volte che il Per_1 Per_2
medesimo lo desideri, previa comunicazione alla signora e compatibilmente agli impegni Parte_1
della stessa e dei minori. In ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità alternate: una settimana il mercoledì (dalle 17.30 alle 21.00) e il sabato e una settimana il mercoledì (dalle
17.30 alle 21.00) e la domenica. 5) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere con i figli minori, il signor si accorderà con la signora , con Parte_2 Parte_1
congruo anticipo, per stabilire i periodi prescelti, compatibilmente ai desideri, agli impegni ed alle possibilità dei genitori e dei figli stessi. Durante le festività natalizie, i figli e staranno Per_1 Per_2 con il padre per cinque giorni, festeggiando con quest'ultimo la Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale ed alternando, di anno in anno, il giorno di Capodanno;
mentre, durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori per tre giorni, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso. Durante le vacanze estive, inoltre, il padre trascorrerà con i figli e dieci Per_1 Per_2
giorni, anche non consecutivi;
pertanto, entrambi i genitori dovranno accordarsi, con congruo preavviso, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori. Diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e i figli minori verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare. 6) Il signor Parte_2
corrisponderà alla signora , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori
[...] Parte_1
e la somma complessiva mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), in ragione di € Per_1 Per_2
200,00 (euro duecento/00) per ciascun figlio, sino a quando gli stessi diverranno economicamente autosufficienti;
tale importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 7) L'assegno unico per i figli e Per_1 Per_2
verrà richiesto e percepito al 100% dalla signora;
a tal riguardo, il signor Parte_1 Parte_2
acconsente sin da ora affinché la relativa somma di competenza venga versata direttamente alla moglie, rendendosi disponibile alla sottoscrizione e presentazione della documentazione eventualmente all'uopo necessaria. Le detrazioni fiscali per i figli a carico, invece, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. I signori e i impegnano, sin d'ora, a modificare l'importo del contributo Parte_1 Pt_2 al mantenimento dei figli stabilito a carico del padre qualora l'assegno unico venisse ridotto e/o eliminato ed, in ogni caso, qualora ne ricorressero i presupposti di legge. 8) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e secondo la Per_1 Per_2
Convenzione sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016 (Prot. n.
2 2208/16), qui interamente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente. 9) A definizione e tacitazione di ogni rapporto economico e patrimoniale sussistente, le parti concordano che la signora tratterrà, divenendone proprietaria, i seguenti beni acquistati dal signor : Parte_1 Parte_2 metà caldaia, letto, cassettone, cucina, TV e materasso, per l'acquisto dei quali corrisponderà al signor a somma complessiva di € 4.425,00 (euro quattromilaquattrocentoventicinque/00), a mezzo bonifico Pt_2 bancario, mediante rate mensili da € 100,00 (euro cento/00) cadauna, a decorrere dal mese di novembre
2025. 10) I signori e dichiarano di rinunciare reciprocamente al contributo Parte_1 Parte_2
per il proprio mantenimento. 11) Le parti, infine, si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e per i figli minori Per_1
e . Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11/12/2021, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Villa Carcina (BS) (atto n. 19, parte I, anno 2021), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 11/10/2018) e (n. 6/8/2022). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3 provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN LI AN HE
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