Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2174
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Condizioni conformi alla legge e all'interesse della prole

    Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.

  • Altro
    Domanda di scioglimento del matrimonio

    Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2174
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 2174
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo