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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/05/2024, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 191/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
(C.F. , già rappre- Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
sentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Paolo Coppari;
appellante
CONTRO
e (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Andrea Morroni e
Francesco Gradozzi;
appellata avente ad oggetto: indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello sia avverso la sentenza parziale n. 2121/2019 del Tribunale Civile di Ancona, pubblicata il 18.12.2019,
Giudice Onorario di Tribunale Dr. Rosario Vizzari, resa nel giudizio iscritto al R.G. n.
1 3809/2014 del Tribunale Civile di Ancona, sia avverso la sentenza definitiva n. 67/2021 del
Tribunale Civile di Ancona, pubblicata il 18.1.2021, Giudice Dr. Rosario Vizzari, sempre resa nel giudizio iscritto al RG n. 3809/2014 del Tribunale Civile di Ancona, entrambe mai notificate, contrariis reiectis, previa reiezione dell'appello incidentale ex adverso formulato.
Nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque con qualsivoglia statuizione;
con condanna di Controparte_1
e all'integrale ristoro delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
[...] Controparte_2
- In via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU per le ampie ragioni esposte in limine litis in seno all'atto di citazione in appello”; appellata: “rigettare integralmente l'appello spiegato da , Controparte_3
ora 2) accogliere integralmente l'appello incidentale spiegato da Parte_1
e dunque, in parziale riforma della Controparte_4
sentenza n. 67/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, nella persona del GOT dott. Rosario
Vizzari, e pubblicata in data 18.01.2021 a definizione del procedimento civile n. 3809/2014
R.G.: a. decretare la nullità del contratto di apertura di fido del 04.08.2005 (doc. D) e, per
l'effetto condannare (già già Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
), con sede legale in Torino, piazza San Carlo n.156, codice fiscale ,
[...] P.IVA_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, tutte le Controparte_4
somme indebitamente pagate da alla banca in interessi, commissioni ed oneri CP_4
comunque qualificati, per la somma di euro 2.54 1 ,73, o per la somma maggiore o minore che sarà giudicata di giustizia;
b. condannare (già già Parte_1 Controparte_5
), con sede legale in Torino, piazza San Carlo n.156, codice Controparte_6
fiscale , nella persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad P.IVA_1
, nella persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, sulla somma di euro € 66.003,12 che la banca deve pagare ad in CP_4
virtù di quanto disposto dalla sentenza 67/2021 Tribunale di Ancona, e sulle eventuali ulteriori
e/o diverse somme che codesta Ill.ma Corte di Appello dovesse condannare la banca a
2 restituire ad gli interessi da determinarsi al sulla base dei tassi di cui all'art. 5 CP_4
del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, o, in subordine, al tasso pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ. , o, in ulteriore subordine, al tasso, comunque superiore al tasso legale, che risulterà di giustizia, a decorrere dal momento del pagamento dell'indebito o, in subordine, dal
03.06.2014 (data di deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio); oltre a rivalutazione;
c. condannare (già già Parte_1 Controparte_5 [...]
), con sede legale in Torino, piazza San Carlo n.156, codice fiscale Controparte_6
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire ad P.IVA_1 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
l'ulteriore maggior danno nella misura di euro 30.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, determinato : in parte, in relazione al contratto di apertura di credito del 04.08.2005 (doc. D) e al contratto di mutuo dell'11.01.2011 (doc. E) , nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere giudicat i null i, da tutto quanto pagato da
alla banca in esecuzione dei predetti contratti;
in altra parte, con valutazione CP_4
equitativa; oltre a interessi di legge e rivalutazione;
d. condannare (già Parte_1
già ), con sede legale in Torino, piazza San Controparte_5 Controparte_6
Carlo n.156, codice fiscale , nella persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
a rifondere ad , nella persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, per l'intero le spese legali di primo grado (oltre al 15% di rimborso forfetario spese, iva e cpa come per legge) per la somma di euro 26.835,00, o per la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, e, ponendo integralmente a carico di
le spese di CTU di primo grado, a restituire la metà delle spese di CTU Parte_1
pagate da alla banca, per la somma di euro 2.223,00 (come si può evincere dai CP_4
docc. G, H, I)”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nelle sentenze impugnate, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei nove motivi di impugnazione, cui è affidato il tempestivo appello,
e dei quattro motivi in cui si risolve l'appello incidentale.
*******
I. Il primo motivo censura le sentenze impugnate laddove, nell'accogliere l'azione di indebito oggettivo formulata da hanno dichiarato, anche con riferimento al conto Controparte_4
anticipi n. 543, la nullità delle clausole relative alla debenza degli interessi debitori in misura ultralegale, alla capitalizzazione anatocistica degli interessi, alla debenza della commissione di massimo scoperto.
Nello specifico, la difesa appellante evidenzia che il Tribunale di Ancona è giunto all'affermazione della sussistenza della massima patologica negoziale in ragione dell'errato convincimento della necessità della stipulazione in forma scritta del conto n. 543, omettendo di rilevare che tale conto non sottintende né esige la stipulazione di un negozio autonomo e distinto rispetto al contratto di conto corrente bancario e, dunque, bisognevole della forma scritta, ma si configura unicamente come specifica modalità di annotazione delle operazioni di anticipazione bancaria (in senso lato).
Il motivo è infondato, ossia inidoneo a condurre, in parte qua, alla riforma della decisione impugnata e al rigetto della pretesa restitutoria.
Nella sentenza non definitiva si legge quanto segue: “il contratto di conto corrente n.543 non risulta in forma scritta, e pertanto ne conseguirà la nullità delle pattuizioni in materia di interessi ultralegali, spese di ogni genere ove applicate etc., con applicazione dei criteri di cui all'art 117 TUB per il loro calcolo. Altrettanto dicasi per il contratto di conto corrente n. 10934 che è stato redatto senza utilizzare la forma corretta ed è dunque anch'esso nullo. Il documento
4 agli atti del giudizio (doc. 1 della convenuta e doc. seguenti) qualificato dalla banca CP_5
come “contratto di conto corrente n.10943”, in realtà non è un contratto, ma un mero atto ricognitivo di un contratto già in essere, come emerge chiaramente dal testo ”.
Vi è, pertanto, che, al di là dell'alterità negoziale o meno del conto anticipi (che, come correttamente prospettato dalla difesa appellante, può sovente ridursi ad una mera rendicontazione esterna di operazioni pur sempre destinate ad essere regolate in conto corrente r disciplinate alla luce di tal ultimo contratto), il Tribunale di Ancona ha rilevato la mancata pattuizione per iscritto degli interessi debitori applicati in misura superiore al tasso legale e la mancata sussistenza di una clausola valida relativa alla capitalizzazione anatocistica, evidenziando che la medesima carenza inficia anche il contenuto del contratto di conto corrente bancario n. 10943.
Emerge, pertanto, che la ratio decidendi, lungi dall'essere incentrata sull'assunto dell'alterità negoziale del conto anticipi, si esaurisce nel rilievo della carenza di pattuizioni relative, lo si ripete, alla misura degli interessi e alla capitalizzazione anatocistica, carenza che, all'evidenza, esplica la sua portata caducatoria, e dunque conduce all'ipotesi di etorintegrazione disciplinata dalla norma di cui al comma sei dell'art. 117 T.U.B. (per quanto concerne la misura degli interessi), anche con riferimento alle operazioni di anticipazione bancaria (in senso lato).
In altri termini, il tema non è il rapporto tra il conto anticipi ed il conto corrente, questione che non ha concorso in modo alcuno all'accoglimento della pretesa restitutoria, ma la carenza di un adeguata disciplina negoziale, bisognevole della forma scritta, relativa agli interessi ultralegali ed alla loro capitalizzazione, anche con riferimento alle linee di credito autoliquidanti, quale che sia la fonte contrattuale di esse.
Invero, il Tribunale di Ancona sostiene che le scritture private prodotte non lumeggiano adeguatamente gli aspetti sopra indicati.
La questione, così come testè delineata, non sfugge alla difesa appellante che, invero, per il tramite dei motivi due, tre e quattro, esplica le ragioni, esse sì rilevanti (ovvero idonee, se fondate, a sovvertire la decisione impugnata), per cui dovrebbe affermarsi la legittima debenza degli interessi ultralegali e della capitalizzazione anatocistica (peraltro, gli argomenti difensivi
5 compendiati nel terzo motivo si risolvono nell'implicita ammissione della mancata pattuizione di una valida clausola anatocistica per il periodo anteriore al 9.2.2020).
Pertanto, senza indugiare oltremodo sulla questione dell'alterità o meno tra conto anticipi e conto corrente bancario, priva di rilevanza concreta in ragione del percorso motivazionale sui cui poggiano le statuizioni impugnate, occorre procedere alla delibazione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, degli ulteriori motivi.
II. Il secondo motivo censura la sentenza non definitiva laddove, nell'accogliere l'azione di indebito oggettivo formulata da ha affermato la nullità del contratto di conto Controparte_4
corrente bancario per carenza della necessaria forma scritta.
In particolare, la difesa appellante stigmatizza l'esegesi dei documenti 1,2,6 (tempestivamente prodotti dall'istituto di credito), così come compiuta dal Tribunale di Ancona, ed esitata, secondo la ricostruzione svolta nell'atto di appello, nel convincimento che le scritture private depositate non veicolano alcun contenuto negoziale costitutivo ma si limitano a compiere la mera ricognizione dell'avvenuta stipulazione di un pregresso contratto la cui correlata scrittura non è stata tuttavia prodotta.
Il motivo è infondato.
Tralasciando alcuni passaggi motivazionali privi di ricadute concrete al fine dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo (ciò che solleva da pronunciarsi sulla correttezza o meno di essi), vi è che nella sentenza non definitiva si legge quanto segue:
“dall'esame dei documenti in atti, non è emersa documentazione che provi la pattuizione di interessi ultralegali in relazione ai conti correnti n. 10943 e n. 543 ab origine, emergendo altresì l'applicazione di interessi anatocistici. La documentazione prodotta dalla CP_5
convenuta risalente all'anno 1997 (anno di apertura dei cc oggetto di contestazione) non contiene alcuna pattuizione in punto di interessi ultralegali e/o capitalizzazione degli interessi
o altre spese di sorta”.
Tale statuizione decisionale, che sostiene in parte qua l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, riceve piena conferma dell'esame delle scritture private recanti le date del 20.10.1997 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
6 Sebbene per il tramite di esse può giungersi al convincimento dell'avvenuta stipulazione di un contratto di conto corrente bancario, nondimeno appare evidente che le scritture non contengono alcuna pattuizione relativa al tasso degli interessi creditori e debitori (né, d'altro canto, la difesa appellante è stata in grado di indicare la misura degli interessi che sarebbe stata determinata attraverso tali scritture) né, tantomeno, riguardante la capitalizzazione anatocistica
(una simile determinazione negoziale, peraltro, sarebbe stata inibita dalla norma di cui all'art. 1283 c.c.) e la debenza e modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto.
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnate laddove, nell'affermare la carenza di idoneo sostegno causale a giustificazione della capitalizzazione anatocistica degli interessi e dunque nell'accogliere la pretesa restitutoria delle somme corrisposte dalla società correntista a tale titolo, ha erroneamente omesso di valorizzare la circostanza della prova della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della sopravvenuta modificazione della clausola anatocistica nel senso della simmetria e bilateralità, in piena adesione, dunque, alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 9 della deliberazione del 9.2.2000. Pt_3
Il motivo è infondato.
Come noto, “la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi,
"in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' non esclude la suddetta nullità, CP_7
poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12507 del
11/11/1999)”.
Altresì, ciò che maggiormente rileva nel caso di specie, “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente
7 illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4093 del
25/02/2005)”.
Infine, “in ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000,
l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20172 del
03/09/2013)”.
La sentenza impugnata, muovendo appunto dal corretto ed ovvio assunto della natura originaria e genetica della nullità, ha compiuto applicazione dei consolidati principi sopra richiamati e, dunque, ha correttamente escluso la capitalizzazione degli interessi a debito del correntista anche per il periodo successivo al 22.4.2000.
In particolare, occorre osservare che la dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 ha comportato l'automatica caducazione della disposizione secondaria di attuazione di cui all'art. 7 della delibera del CICR, del 9.2.2000, irrimediabilmente privata del necessario sostegno normativo primario, con l'ovvia e ormai pacifica conseguenza dell'inidoneità del mero congegno unilaterale delineato dalla norma regolamentare ad implementare il contenuto negoziale con una valida clausola anatocistica.
8 In altri e più compiuti termini, “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera 9 febbraio 2000 sono Pt_3
radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 9140 del 19/05/2020; in tal senso, anche
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29420 del 23/12/2020)”.
IV. Il quarto motivo censura le sentenze impugnate laddove hanno affermato la non debenza degli interessi convenzionali, pattuiti con scrittura privata del 4.8.2005, in epoca successiva al termine di durata del contratto di apertura di credito perfezionatosi tramite la scrittura teste richiamata.
Il motivo è infondato.
Con la scrittura privata sopra richiamata, le parti ebbero a concludere un contratto di apertura di credito a tempo determinato e con scadenza del 10.1.2006.
Alla luce di tale univoca circostanza probatoria, non contraddetta da elementi conoscitivi di segno contrario, il Tribunale di Ancona, nell'operare la rettificazione del saldo finale del conto corrente bancario, ha correttamente attribuito rilievo agli interessi convenzionali per il solo periodo intercorrente dal 4.8.2005 al 10.1.2006.
Invero, giova sottolinearlo, non sussistono ragioni per riconoscere al contratto in esame una portata effettuale ulteriore, sotto il profilo temporale e dell'oggetto, rispetto a quella sua propria, così come determinata dalle parti.
V. Con il quinto motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona, nell'accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito oggetto, ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo n.
004/01012128 in ragione dell'errato convincimento dell'illiceità della causa ogniqualvolta la
9 somma mutuata sia destinata al soddisfacimento di un pregresso credito vantato dal mutuante nei confronti del mutuatario.
Il motivo è fondato.
La destinazione della somma mutuata si configura come accadimento successivo al perfezionamento del contratto di mutuo, ove la traditio rei inerisce al piano della struttura e non della portata effettuale, ciò che già di per sé appare escludere (quantomeno in via astratta) una qualche ricaduta in termini di nullità (vizio necessariamente genetico).
Anche qualora il proposito di impiegare la somma mutuata all'estinzione di una obbligazione avente come referente soggettivo attivo il mutuante sia anteriore alla traditio rei, nondimeno esso di configurerebbe come mero motivo, di per sé inidoneo ad inficiare la causa, se non nell'ipotesi in cui il motivo sia comune ad entrambe le parti ed illecito.
Il proposito di estinguere un'obbligazione non è illecito poiché non viola (né elude) alcuna norma imperativa né si pone in contrasto con principi di ordine pubblico o buon costume.
In altri e più compiuti termini, “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro, o di altre cose fungibili, ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (così, Ordinanza della Corte di Cassazioe n. 37654 del 30/11/2021)”.
Altresì, “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il
10 loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (così,Sentenza della Corte di Cassazione n. 23149 del 25/07/2022)”.
La declinazione di tali principi al caso di specie non è inibita dalla circostanza dell'insussistenza dell'obbligazione da estinguere qualora la banca non avesse applicato gli interessi convenzionali, la capitalizzazione anatocistica e la commissione di massimo scoperto.
Trattasi, invero, di una circostanza che attiene pur sempre al piano dei motivi, senza dunque coinvolgimento della causa e, a ben considerare, senza nemmeno evolvere in un vizio del consenso (in carenza del requisito dell'essenzialità dell'errore), ciò che, peraltro, avrebbe comportano unicamente l'annullabilità del mutuo, azione non proposta da Controparte_4
La validità del mutuo solleva dalla delibazione degli ulteriori profili di doglianza in cui si articola il motivo in esame, peraltro fondati, posto che dalla nullità del mutuo sarebbe potuta discendere la sola restituzione degli interessi e delle altre spese corrisposti dal mutuatario ma non, come ovvio, la ripetizione di quanto pagato a titolo di capitale.
VI. Con il sesto motivo, la difesa appellante lamenta la nullità della consulenza tecnica d'ufficio assunta nel corso del giudizio di primo grado e le cui conclusioni sono state recepite dal
Tribunale di Ancona.
Con più precisione, nell'atto di appello si legge quanto segue: “è di assoluta evidenza che
l'elaborato tecnico è affetto da nullità assoluta, assunta in considerazione l'immotivatamente rigettata richiesta di astensione formulata dalla Dr.ssa in conseguenza CP_8
dell'aspra disputa che ha preceduto la prosecuzione delle indagini peritali. Del resto, la situazione che si è creata tale da generare un palese contrasto con l'interesse generale e pubblicistico al corretto ed efficiente svolgimento del processo, integra una causa di nullità assoluta dell'elaborato peritale sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di eventuale acquiescenza della parte legittimata ad eccepirne la violazione”.
Il motivo è infondato.
Come emerge dall'esame dell'istanza depositata in data 9.2.2019, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il consulente tecnico d'ufficio, lungi dal prospettare la sussistenza di ragioni di astensione, si è limitato a contestare i rilievi critici compiuti dal giudice con
11 l'ordinanza del 4.2.2019, rappresentando il proposito di essere sollevato dall'incarico in carenza della necessaria fiducia da parte del giudice.
Con la successiva ordinanza dell'11.2.2019, che ivi si abbia per integralmente richiamata, il
Tribunale di Ancona ha derubricato la questione come mero equivoco oltre a meglio specificare i quesiti, sì da adire, in sostanza, alle doglianze prospettate dal consulente, nei cui riguardi non ha colto alcun profilo idoneo a disporne la revoca dall'ufficio.
Non vi è, pertanto, alcuna nullità della consulenza tecnica d'ufficio né, peraltro, si colgono circostanze che, in qualche modo, possano indurre a ritenere, come pure sembra adombrare la difesa appellante, che l'ausiliare abbia svolto il proprio incarico in una condizione di particolare agitazione emotiva, tale da inficiare il coefficiente di persuasività delle relazione depositate.
Di contro, si configura come sintomo evidente di diligenza ed imparzialità (anche nei confronti del giudice) la circostanza che il consulente abbia inteso reagire con fermezza ai rilievi critici percepiti come totalmente immotivati, premurandosi, peraltro, di evidenziare la poca chiarezza e contraddittorietà dei quesiti formulati dal giudice, sì da indurre quest'ultimo ad operare le necessarie correzioni.
Le relazione di consulenza, che ivi si abbiano per integralmente richiamate, appaiono adeguatamente motivate ed immuni da errori di impostazione metodologica.
A conferma di tal ultimo assunto, va osservato che la difesa appellante non ha mosso alcuna critica specifica alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, limitandosi a strumentalizzare una vicenda, sopra sintetizzata, priva di connotati patologici.
VII. Con il settimo motivo, la difesa appellante lamenta che la somma di euro 50.734,98, oggetto dell'obbligazione restitutoria derivante dalla rettificazione del saldo finale del conto corrente previa eliminazione degli addebiti sprovvisti di adeguato sostegno causale, ingloba in sé anche l'importo di euro 14.728,04 e di euro 540,10, relativi al contratto di mutuo e, dunque, dovuti in ragione della validità di tal ultimo negozio.
Il motivo è infondato.
Come emerge dall'esame della relazione depositata in data 20.5.2020, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, la somma di euro 50.734,98 costituisce unicamente il saldo
12 rettificato del conto corrente alla data del 19.6.2012 e non include in sé in alcun modo gli importi corrisposti a titolo di interessi e spese del mutuo, oggetto di un diverso conteggio.
VIII. Con l'ottavo motivo, la difesa appellante deduce quanto segue: “il primo iudice non ha minimamente tenuto conto che in forza della regolamentazione dell'onere della prova,
che ha agito giudizialmente per l'accertamento del saldo e per la ripetizione Controparte_4
delle somme indebitamente riscosse dalla ha totalmente disatteso i principi CP_5
fondamentali che regolano la materia processualistica”.
Il motivo, peraltro connotato da estrema genericità, è infondato.
Il Tribunale di Ancona ha accertato la sussistenza degli invocati profili di nullità ed ha determinato l'entità dell'obbligazione restitutoria alla luce dell'esame delle scritture private attraverso cui fu concluso il contratti di conto corrente ed alla luce degli estratti conto prodotti, essendo irrilevante che tali documenti siano stati depositati dalla parte convenuta che, in sostanza, sì è surrogata, soddisfacendolo, nell'altrui onere probatorio.
IX. Il nono motivo censura la regolazione delle spese del primo grado, così come compiuta dalla sentenza definitiva.
Al riguardo, si rinvia alla delibazione del terzo motivo dell'appello incidentale, incentrato sulla medesima questione.
X. Il primo motivo dell'appello incidentale censura la sentenza definitiva laddove ha fissato la data di decorrenza degli interessi dell'obbligazione restitutoria dalla data di pubblicazione della decisione e non dal momento del compimento di ogni singolo pagamento o, quantomeno, dal momento del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Gli interessi dell'obbligazione pecuniaria da indebito oggettivo decorrono dal momento de pagamento, qualora l'accipiens sia in mala fede, o dal giorno della domanda, giusto il disposto della norma di cui all'art. 2033 c.c.
Come noto, “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche
13 dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buon fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
23448 del 26/10/2020)”.
Declinando tale principio al caso di specie, e ribadito dunque che anche l'ignoranza derivante da colpa grave esclude la mala fede, va osservato che non ha fornito alcun Controparte_4
elemento probatorio volto a lumeggiare la sussistenza del necessario stato soggettivo patologico dell'accipiens e, anzi, il mutamento del quadro giurisprudenziale e normativo, verificatisi dal
1997 (anno di stipulazione del contratto di conto corrente) e fino all'esaurimento della relazione negoziale, si risolve in una circostanza che depone nel senso della carenza della mala fede.
Tuttavia, la statuizione decisionale relativa alla data di decorrenza degli interessi deve essere emendata nel senso che il dies a quo deve essere individuato nella data di proposizione della domanda, e dunque di deposito del ricorso sommario, giusto il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., e non certo nella data di pubblicazione della sentenza definitiva.
XI. Il secondo motivo dell'appello incidentale è articolato in tre profili.
In primo luogo, censura la sentenza impugnata laddove ha contenuto la misura Controparte_4
degli interessi dell'obbligazione restitutoria al tasso legale, quantunque il ricorso contenga la domanda al pagamento degli interessi nella misura stabilita dal d.lgs. n. 231 del 2002 la cui disciplina, secondo la prospettazione difensiva in esame, sarebbe applicabile alla presente controversia.
La doglianza è infondata.
L' ambito precettivo del d.lgs. n. 231 del 2002 è limitato alle obbligazioni aventi fonte negoziale mentre l'obbligazione restitutoria da indebito oggettivo deriva da “ogni altri atto o fatto idoneo
a produrle”, così come riferisce la norma di cui all'art. 1173 c.c.
In altri e più compiuti termini, “gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione
14 deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta
l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 36595 del 14/12/2022)”. nemmeno potrebbe invocare la norma di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. Controparte_4
che, invero, si applica ai processi instaurati dopo la data del 11.12.2014 mentre la presente controversia pende dal 3.6.2014, data di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
In secondo luogo, censura la sentenza definitiva laddove non ha riconosciuto il Controparte_4
danno patito in ragione del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione restitutoria, violando così la norma di cui al secondo comma dell'art. 1224 c.c.
La doglianza è infondata.
Come noto, e come ricorda anche la difesa appellata, “nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ove il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso ed alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22512 del
09/08/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, è sufficiente osservare che non ha Controparte_4
provato, ed invero nemmeno allegato, di aver fatto ricorso al credito bancario in epoca successiva alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Difetta, altresì, ogni ulteriore prova, anche di adeguata consistenza inferenziale, volta a lumeggiare il patimento di un maggior danno patito nel periodo intercorrente dalla proposizione
15 dell'azione ex art. 2033 c.c. (la mora ex re non opera per le obbligazioni da indebito oggettivo) sino al pagamento effettuato da in esecuzione delle sentenze di primo Parte_1
grado.
Infine, censura la sentenza definitiva laddove non ha accolto la domanda di Controparte_4
risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 100.000,00, asseritamente patito in ragione dei lamentati profili di nullità parziale e dei correlati addebiti illegittimi, con conseguenza privazione della corrispondente provvista finanziaria, sottratta all'impiego nell'attività di impresa.
La doglianza è suscettibile d'accoglimento nei limiti e con la precisazioni che seguono.
Per quanto concerne il lucro cessante, occorre muovere dalla considerazione che l'importo di euro 50.734,98 costituisce la somma complessiva di plurimi addebiti illegittimi che, tuttavia, si sono susseguiti in un arco di tempo che si è protratto dal 1997 al 2012.
Ogni singolo addebito, pur configurandosi come evento pregiudizievole, esprime un coefficiente di lesività verosimilmente assai contenuto in termini di impatto sullo svolgimento dell'attività di impresa, e ciò in ragione della limitata entità di esso, sì da non essere suscettibile di positiva valutazione in un'ottica risarcitoria in carenza di adeguato corredo probatorio, volto, appunto, ad evidenziarne le ricadute nocumentose nel proficuo svolgimento dell'attività di impresa. ha omesso il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e, in termini ancor Controparte_4
più generali, non ha fornito alcun adeguato elemento probatorio volto a lumeggiare l'an ed il quantum (nemmeno in termini di dimensione approssimativa) del lucro cessante derivante dall'impossibilità di impiego delle singole somme (di importo contenuto, lo si ripete), indebitamente sottratte dalla banca dal 1997 al 2012.
Ad avviso del Collegio, diverse considerazioni devono essere svolte con riferimento al danno emergente.
Costituisce circostanza pacifica che il mutuo fu stipulato per consentire ad di Controparte_4
estinguere il saldo debitore del conto corrente.
16 Tuttavia, qualora la relazione contrattuale non fosse stata connotata da profili di nullità parziale con correlato compimento di addebiti illegittimi, il saldo del conto corrente sarebbe stato attivo.
E' evidente, pertanto, che la stipulazione delle clausole nulle e gli addebiti illegittimi si elevano ad antecedente causale della stipulazione del mutuo.
Dunque, il costo del mutuo, così come correttamente accertato nella richiamata relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata in data 20.5.2020, pari ad euro 1.078,56 per interessi corrispettivi, euro 100,00 per spese di istruttoria, euro 49,48 per spese “riscossione rata”, euro
540,10 per la stipulazione della correlata assicurazione, si configura come il danno emergente ingiustamente patito da quale conseguenza diretta ed immediata dell'agere Controparte_4
antigiuridico della banca.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno deve essere accolta nei limiti della somma di euro 1.768,14, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
XII. Il terzo motivo dell'appello incidentale censura la sentenza definitiva laddove ha disposto la compensazione parziale delle spese del giudizio e delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo è fondato.
Nonostante l'accoglimento della pretesa restitutoria (ed ora anche della pretesa risarcitoria) in misura minore di quanto richiesto, nondimeno la banca, che ha sempre negato la fondatezza dell'altrui credito, è soccombente e, invero, non si colgono ragioni adeguate per accedere a forme di compensazione parziale o totale, né, peraltro, la sentenza definitiva reca un qualche assunto motivazionale a sostegno della compensazione parziale.
Ne consegue che la liquidazione delle spese del primo grado deve avvenire in ragione della soccombenza ed alla luce del criterio del decisum.
Nel corso del primo grado di giudizio, la difesa di ha svolto attività difensiva Controparte_4
nelle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e dei risultati raggiunti, occorre attenersi ai valori medi per tutte quante le fasi.
17 La necessaria valorizzazione del principio della soccombenza conduce a porre anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di Parte_1
L'accoglimento del motivo in esame comporta il rigetto del nono motivo dell'appello principale.
XIII. Il quarto motivo dell'appello incidentale censura le sentenze impugnate laddove hanno omesso di dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito, stipulato con scrittura privata del 4.8.2005, privo, secondo la prospettazione difensiva in esame, di adeguato sostegno causale.
Con più precisione, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “il contratto di apertura di credito (doc. D) è nullo per mancanza di causa in concreto … dal momento che, se si fossero considerati nel rapporto dare/avere del conto corrente gli indebiti pagamenti effettuati alla banca da questa non avrebbe avuto nessuna necessità di aprire un Org_1
fido. Quanto pagato dalla alla banca in esecuzione del predetto contratto di CP_4
apertura di credito dovrà essere aggiunto all'indebito che la banca deve restituire ad CP_4
come già richiesto in primo grado di giudizio”.
[...]
Il motivo è infondato.
Non vi è alcuna prova, nemmeno di consistenza presuntiva, volta a sostenere l'assunto che l'apertura di credito sia stata stipulata a causa degli illegittimi addebiti in conto corrente, ciò che già di per sé evidenzia l'infondatezza della doglianza e solleva dal reiterare le considerazioni sopra svolte circa l'inidoneità del motivo lecito ad inficiare la causa del contratto tipico.
XIV. Alla luce di quanto osservato, in riforma delle sentenze impugnate, Parte_1
deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 52.503,12 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese legali del primo grado e delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
XV. La regolazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
18 In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma delle sentenze impugnate, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di euro 52.503,12, oltre interessi Parte_4
al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in Parte_4
euro 14.103,00 per compenso ed euro 687,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, così come liquidate con decreto pronunciato nel primo grado di giudizio;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Parte_4
euro 9.991,00 per compenso ed euro 1.138,50 per spese, oltre oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 30.5.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 191/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
(C.F. , già rappre- Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
sentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Paolo Coppari;
appellante
CONTRO
e (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Andrea Morroni e
Francesco Gradozzi;
appellata avente ad oggetto: indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello sia avverso la sentenza parziale n. 2121/2019 del Tribunale Civile di Ancona, pubblicata il 18.12.2019,
Giudice Onorario di Tribunale Dr. Rosario Vizzari, resa nel giudizio iscritto al R.G. n.
1 3809/2014 del Tribunale Civile di Ancona, sia avverso la sentenza definitiva n. 67/2021 del
Tribunale Civile di Ancona, pubblicata il 18.1.2021, Giudice Dr. Rosario Vizzari, sempre resa nel giudizio iscritto al RG n. 3809/2014 del Tribunale Civile di Ancona, entrambe mai notificate, contrariis reiectis, previa reiezione dell'appello incidentale ex adverso formulato.
Nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque con qualsivoglia statuizione;
con condanna di Controparte_1
e all'integrale ristoro delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
[...] Controparte_2
- In via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU per le ampie ragioni esposte in limine litis in seno all'atto di citazione in appello”; appellata: “rigettare integralmente l'appello spiegato da , Controparte_3
ora 2) accogliere integralmente l'appello incidentale spiegato da Parte_1
e dunque, in parziale riforma della Controparte_4
sentenza n. 67/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, nella persona del GOT dott. Rosario
Vizzari, e pubblicata in data 18.01.2021 a definizione del procedimento civile n. 3809/2014
R.G.: a. decretare la nullità del contratto di apertura di fido del 04.08.2005 (doc. D) e, per
l'effetto condannare (già già Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
), con sede legale in Torino, piazza San Carlo n.156, codice fiscale ,
[...] P.IVA_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, tutte le Controparte_4
somme indebitamente pagate da alla banca in interessi, commissioni ed oneri CP_4
comunque qualificati, per la somma di euro 2.54 1 ,73, o per la somma maggiore o minore che sarà giudicata di giustizia;
b. condannare (già già Parte_1 Controparte_5
), con sede legale in Torino, piazza San Carlo n.156, codice Controparte_6
fiscale , nella persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad P.IVA_1
, nella persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, sulla somma di euro € 66.003,12 che la banca deve pagare ad in CP_4
virtù di quanto disposto dalla sentenza 67/2021 Tribunale di Ancona, e sulle eventuali ulteriori
e/o diverse somme che codesta Ill.ma Corte di Appello dovesse condannare la banca a
2 restituire ad gli interessi da determinarsi al sulla base dei tassi di cui all'art. 5 CP_4
del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, o, in subordine, al tasso pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ. , o, in ulteriore subordine, al tasso, comunque superiore al tasso legale, che risulterà di giustizia, a decorrere dal momento del pagamento dell'indebito o, in subordine, dal
03.06.2014 (data di deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio); oltre a rivalutazione;
c. condannare (già già Parte_1 Controparte_5 [...]
), con sede legale in Torino, piazza San Carlo n.156, codice fiscale Controparte_6
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire ad P.IVA_1 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
l'ulteriore maggior danno nella misura di euro 30.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, determinato : in parte, in relazione al contratto di apertura di credito del 04.08.2005 (doc. D) e al contratto di mutuo dell'11.01.2011 (doc. E) , nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere giudicat i null i, da tutto quanto pagato da
alla banca in esecuzione dei predetti contratti;
in altra parte, con valutazione CP_4
equitativa; oltre a interessi di legge e rivalutazione;
d. condannare (già Parte_1
già ), con sede legale in Torino, piazza San Controparte_5 Controparte_6
Carlo n.156, codice fiscale , nella persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
a rifondere ad , nella persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, per l'intero le spese legali di primo grado (oltre al 15% di rimborso forfetario spese, iva e cpa come per legge) per la somma di euro 26.835,00, o per la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, e, ponendo integralmente a carico di
le spese di CTU di primo grado, a restituire la metà delle spese di CTU Parte_1
pagate da alla banca, per la somma di euro 2.223,00 (come si può evincere dai CP_4
docc. G, H, I)”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nelle sentenze impugnate, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei nove motivi di impugnazione, cui è affidato il tempestivo appello,
e dei quattro motivi in cui si risolve l'appello incidentale.
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I. Il primo motivo censura le sentenze impugnate laddove, nell'accogliere l'azione di indebito oggettivo formulata da hanno dichiarato, anche con riferimento al conto Controparte_4
anticipi n. 543, la nullità delle clausole relative alla debenza degli interessi debitori in misura ultralegale, alla capitalizzazione anatocistica degli interessi, alla debenza della commissione di massimo scoperto.
Nello specifico, la difesa appellante evidenzia che il Tribunale di Ancona è giunto all'affermazione della sussistenza della massima patologica negoziale in ragione dell'errato convincimento della necessità della stipulazione in forma scritta del conto n. 543, omettendo di rilevare che tale conto non sottintende né esige la stipulazione di un negozio autonomo e distinto rispetto al contratto di conto corrente bancario e, dunque, bisognevole della forma scritta, ma si configura unicamente come specifica modalità di annotazione delle operazioni di anticipazione bancaria (in senso lato).
Il motivo è infondato, ossia inidoneo a condurre, in parte qua, alla riforma della decisione impugnata e al rigetto della pretesa restitutoria.
Nella sentenza non definitiva si legge quanto segue: “il contratto di conto corrente n.543 non risulta in forma scritta, e pertanto ne conseguirà la nullità delle pattuizioni in materia di interessi ultralegali, spese di ogni genere ove applicate etc., con applicazione dei criteri di cui all'art 117 TUB per il loro calcolo. Altrettanto dicasi per il contratto di conto corrente n. 10934 che è stato redatto senza utilizzare la forma corretta ed è dunque anch'esso nullo. Il documento
4 agli atti del giudizio (doc. 1 della convenuta e doc. seguenti) qualificato dalla banca CP_5
come “contratto di conto corrente n.10943”, in realtà non è un contratto, ma un mero atto ricognitivo di un contratto già in essere, come emerge chiaramente dal testo ”.
Vi è, pertanto, che, al di là dell'alterità negoziale o meno del conto anticipi (che, come correttamente prospettato dalla difesa appellante, può sovente ridursi ad una mera rendicontazione esterna di operazioni pur sempre destinate ad essere regolate in conto corrente r disciplinate alla luce di tal ultimo contratto), il Tribunale di Ancona ha rilevato la mancata pattuizione per iscritto degli interessi debitori applicati in misura superiore al tasso legale e la mancata sussistenza di una clausola valida relativa alla capitalizzazione anatocistica, evidenziando che la medesima carenza inficia anche il contenuto del contratto di conto corrente bancario n. 10943.
Emerge, pertanto, che la ratio decidendi, lungi dall'essere incentrata sull'assunto dell'alterità negoziale del conto anticipi, si esaurisce nel rilievo della carenza di pattuizioni relative, lo si ripete, alla misura degli interessi e alla capitalizzazione anatocistica, carenza che, all'evidenza, esplica la sua portata caducatoria, e dunque conduce all'ipotesi di etorintegrazione disciplinata dalla norma di cui al comma sei dell'art. 117 T.U.B. (per quanto concerne la misura degli interessi), anche con riferimento alle operazioni di anticipazione bancaria (in senso lato).
In altri termini, il tema non è il rapporto tra il conto anticipi ed il conto corrente, questione che non ha concorso in modo alcuno all'accoglimento della pretesa restitutoria, ma la carenza di un adeguata disciplina negoziale, bisognevole della forma scritta, relativa agli interessi ultralegali ed alla loro capitalizzazione, anche con riferimento alle linee di credito autoliquidanti, quale che sia la fonte contrattuale di esse.
Invero, il Tribunale di Ancona sostiene che le scritture private prodotte non lumeggiano adeguatamente gli aspetti sopra indicati.
La questione, così come testè delineata, non sfugge alla difesa appellante che, invero, per il tramite dei motivi due, tre e quattro, esplica le ragioni, esse sì rilevanti (ovvero idonee, se fondate, a sovvertire la decisione impugnata), per cui dovrebbe affermarsi la legittima debenza degli interessi ultralegali e della capitalizzazione anatocistica (peraltro, gli argomenti difensivi
5 compendiati nel terzo motivo si risolvono nell'implicita ammissione della mancata pattuizione di una valida clausola anatocistica per il periodo anteriore al 9.2.2020).
Pertanto, senza indugiare oltremodo sulla questione dell'alterità o meno tra conto anticipi e conto corrente bancario, priva di rilevanza concreta in ragione del percorso motivazionale sui cui poggiano le statuizioni impugnate, occorre procedere alla delibazione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, degli ulteriori motivi.
II. Il secondo motivo censura la sentenza non definitiva laddove, nell'accogliere l'azione di indebito oggettivo formulata da ha affermato la nullità del contratto di conto Controparte_4
corrente bancario per carenza della necessaria forma scritta.
In particolare, la difesa appellante stigmatizza l'esegesi dei documenti 1,2,6 (tempestivamente prodotti dall'istituto di credito), così come compiuta dal Tribunale di Ancona, ed esitata, secondo la ricostruzione svolta nell'atto di appello, nel convincimento che le scritture private depositate non veicolano alcun contenuto negoziale costitutivo ma si limitano a compiere la mera ricognizione dell'avvenuta stipulazione di un pregresso contratto la cui correlata scrittura non è stata tuttavia prodotta.
Il motivo è infondato.
Tralasciando alcuni passaggi motivazionali privi di ricadute concrete al fine dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo (ciò che solleva da pronunciarsi sulla correttezza o meno di essi), vi è che nella sentenza non definitiva si legge quanto segue:
“dall'esame dei documenti in atti, non è emersa documentazione che provi la pattuizione di interessi ultralegali in relazione ai conti correnti n. 10943 e n. 543 ab origine, emergendo altresì l'applicazione di interessi anatocistici. La documentazione prodotta dalla CP_5
convenuta risalente all'anno 1997 (anno di apertura dei cc oggetto di contestazione) non contiene alcuna pattuizione in punto di interessi ultralegali e/o capitalizzazione degli interessi
o altre spese di sorta”.
Tale statuizione decisionale, che sostiene in parte qua l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, riceve piena conferma dell'esame delle scritture private recanti le date del 20.10.1997 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
6 Sebbene per il tramite di esse può giungersi al convincimento dell'avvenuta stipulazione di un contratto di conto corrente bancario, nondimeno appare evidente che le scritture non contengono alcuna pattuizione relativa al tasso degli interessi creditori e debitori (né, d'altro canto, la difesa appellante è stata in grado di indicare la misura degli interessi che sarebbe stata determinata attraverso tali scritture) né, tantomeno, riguardante la capitalizzazione anatocistica
(una simile determinazione negoziale, peraltro, sarebbe stata inibita dalla norma di cui all'art. 1283 c.c.) e la debenza e modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto.
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnate laddove, nell'affermare la carenza di idoneo sostegno causale a giustificazione della capitalizzazione anatocistica degli interessi e dunque nell'accogliere la pretesa restitutoria delle somme corrisposte dalla società correntista a tale titolo, ha erroneamente omesso di valorizzare la circostanza della prova della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della sopravvenuta modificazione della clausola anatocistica nel senso della simmetria e bilateralità, in piena adesione, dunque, alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 9 della deliberazione del 9.2.2000. Pt_3
Il motivo è infondato.
Come noto, “la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi,
"in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' non esclude la suddetta nullità, CP_7
poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12507 del
11/11/1999)”.
Altresì, ciò che maggiormente rileva nel caso di specie, “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente
7 illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4093 del
25/02/2005)”.
Infine, “in ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000,
l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20172 del
03/09/2013)”.
La sentenza impugnata, muovendo appunto dal corretto ed ovvio assunto della natura originaria e genetica della nullità, ha compiuto applicazione dei consolidati principi sopra richiamati e, dunque, ha correttamente escluso la capitalizzazione degli interessi a debito del correntista anche per il periodo successivo al 22.4.2000.
In particolare, occorre osservare che la dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 ha comportato l'automatica caducazione della disposizione secondaria di attuazione di cui all'art. 7 della delibera del CICR, del 9.2.2000, irrimediabilmente privata del necessario sostegno normativo primario, con l'ovvia e ormai pacifica conseguenza dell'inidoneità del mero congegno unilaterale delineato dalla norma regolamentare ad implementare il contenuto negoziale con una valida clausola anatocistica.
8 In altri e più compiuti termini, “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera 9 febbraio 2000 sono Pt_3
radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 9140 del 19/05/2020; in tal senso, anche
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29420 del 23/12/2020)”.
IV. Il quarto motivo censura le sentenze impugnate laddove hanno affermato la non debenza degli interessi convenzionali, pattuiti con scrittura privata del 4.8.2005, in epoca successiva al termine di durata del contratto di apertura di credito perfezionatosi tramite la scrittura teste richiamata.
Il motivo è infondato.
Con la scrittura privata sopra richiamata, le parti ebbero a concludere un contratto di apertura di credito a tempo determinato e con scadenza del 10.1.2006.
Alla luce di tale univoca circostanza probatoria, non contraddetta da elementi conoscitivi di segno contrario, il Tribunale di Ancona, nell'operare la rettificazione del saldo finale del conto corrente bancario, ha correttamente attribuito rilievo agli interessi convenzionali per il solo periodo intercorrente dal 4.8.2005 al 10.1.2006.
Invero, giova sottolinearlo, non sussistono ragioni per riconoscere al contratto in esame una portata effettuale ulteriore, sotto il profilo temporale e dell'oggetto, rispetto a quella sua propria, così come determinata dalle parti.
V. Con il quinto motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona, nell'accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito oggetto, ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo n.
004/01012128 in ragione dell'errato convincimento dell'illiceità della causa ogniqualvolta la
9 somma mutuata sia destinata al soddisfacimento di un pregresso credito vantato dal mutuante nei confronti del mutuatario.
Il motivo è fondato.
La destinazione della somma mutuata si configura come accadimento successivo al perfezionamento del contratto di mutuo, ove la traditio rei inerisce al piano della struttura e non della portata effettuale, ciò che già di per sé appare escludere (quantomeno in via astratta) una qualche ricaduta in termini di nullità (vizio necessariamente genetico).
Anche qualora il proposito di impiegare la somma mutuata all'estinzione di una obbligazione avente come referente soggettivo attivo il mutuante sia anteriore alla traditio rei, nondimeno esso di configurerebbe come mero motivo, di per sé inidoneo ad inficiare la causa, se non nell'ipotesi in cui il motivo sia comune ad entrambe le parti ed illecito.
Il proposito di estinguere un'obbligazione non è illecito poiché non viola (né elude) alcuna norma imperativa né si pone in contrasto con principi di ordine pubblico o buon costume.
In altri e più compiuti termini, “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro, o di altre cose fungibili, ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (così, Ordinanza della Corte di Cassazioe n. 37654 del 30/11/2021)”.
Altresì, “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il
10 loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (così,Sentenza della Corte di Cassazione n. 23149 del 25/07/2022)”.
La declinazione di tali principi al caso di specie non è inibita dalla circostanza dell'insussistenza dell'obbligazione da estinguere qualora la banca non avesse applicato gli interessi convenzionali, la capitalizzazione anatocistica e la commissione di massimo scoperto.
Trattasi, invero, di una circostanza che attiene pur sempre al piano dei motivi, senza dunque coinvolgimento della causa e, a ben considerare, senza nemmeno evolvere in un vizio del consenso (in carenza del requisito dell'essenzialità dell'errore), ciò che, peraltro, avrebbe comportano unicamente l'annullabilità del mutuo, azione non proposta da Controparte_4
La validità del mutuo solleva dalla delibazione degli ulteriori profili di doglianza in cui si articola il motivo in esame, peraltro fondati, posto che dalla nullità del mutuo sarebbe potuta discendere la sola restituzione degli interessi e delle altre spese corrisposti dal mutuatario ma non, come ovvio, la ripetizione di quanto pagato a titolo di capitale.
VI. Con il sesto motivo, la difesa appellante lamenta la nullità della consulenza tecnica d'ufficio assunta nel corso del giudizio di primo grado e le cui conclusioni sono state recepite dal
Tribunale di Ancona.
Con più precisione, nell'atto di appello si legge quanto segue: “è di assoluta evidenza che
l'elaborato tecnico è affetto da nullità assoluta, assunta in considerazione l'immotivatamente rigettata richiesta di astensione formulata dalla Dr.ssa in conseguenza CP_8
dell'aspra disputa che ha preceduto la prosecuzione delle indagini peritali. Del resto, la situazione che si è creata tale da generare un palese contrasto con l'interesse generale e pubblicistico al corretto ed efficiente svolgimento del processo, integra una causa di nullità assoluta dell'elaborato peritale sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di eventuale acquiescenza della parte legittimata ad eccepirne la violazione”.
Il motivo è infondato.
Come emerge dall'esame dell'istanza depositata in data 9.2.2019, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il consulente tecnico d'ufficio, lungi dal prospettare la sussistenza di ragioni di astensione, si è limitato a contestare i rilievi critici compiuti dal giudice con
11 l'ordinanza del 4.2.2019, rappresentando il proposito di essere sollevato dall'incarico in carenza della necessaria fiducia da parte del giudice.
Con la successiva ordinanza dell'11.2.2019, che ivi si abbia per integralmente richiamata, il
Tribunale di Ancona ha derubricato la questione come mero equivoco oltre a meglio specificare i quesiti, sì da adire, in sostanza, alle doglianze prospettate dal consulente, nei cui riguardi non ha colto alcun profilo idoneo a disporne la revoca dall'ufficio.
Non vi è, pertanto, alcuna nullità della consulenza tecnica d'ufficio né, peraltro, si colgono circostanze che, in qualche modo, possano indurre a ritenere, come pure sembra adombrare la difesa appellante, che l'ausiliare abbia svolto il proprio incarico in una condizione di particolare agitazione emotiva, tale da inficiare il coefficiente di persuasività delle relazione depositate.
Di contro, si configura come sintomo evidente di diligenza ed imparzialità (anche nei confronti del giudice) la circostanza che il consulente abbia inteso reagire con fermezza ai rilievi critici percepiti come totalmente immotivati, premurandosi, peraltro, di evidenziare la poca chiarezza e contraddittorietà dei quesiti formulati dal giudice, sì da indurre quest'ultimo ad operare le necessarie correzioni.
Le relazione di consulenza, che ivi si abbiano per integralmente richiamate, appaiono adeguatamente motivate ed immuni da errori di impostazione metodologica.
A conferma di tal ultimo assunto, va osservato che la difesa appellante non ha mosso alcuna critica specifica alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, limitandosi a strumentalizzare una vicenda, sopra sintetizzata, priva di connotati patologici.
VII. Con il settimo motivo, la difesa appellante lamenta che la somma di euro 50.734,98, oggetto dell'obbligazione restitutoria derivante dalla rettificazione del saldo finale del conto corrente previa eliminazione degli addebiti sprovvisti di adeguato sostegno causale, ingloba in sé anche l'importo di euro 14.728,04 e di euro 540,10, relativi al contratto di mutuo e, dunque, dovuti in ragione della validità di tal ultimo negozio.
Il motivo è infondato.
Come emerge dall'esame della relazione depositata in data 20.5.2020, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, la somma di euro 50.734,98 costituisce unicamente il saldo
12 rettificato del conto corrente alla data del 19.6.2012 e non include in sé in alcun modo gli importi corrisposti a titolo di interessi e spese del mutuo, oggetto di un diverso conteggio.
VIII. Con l'ottavo motivo, la difesa appellante deduce quanto segue: “il primo iudice non ha minimamente tenuto conto che in forza della regolamentazione dell'onere della prova,
che ha agito giudizialmente per l'accertamento del saldo e per la ripetizione Controparte_4
delle somme indebitamente riscosse dalla ha totalmente disatteso i principi CP_5
fondamentali che regolano la materia processualistica”.
Il motivo, peraltro connotato da estrema genericità, è infondato.
Il Tribunale di Ancona ha accertato la sussistenza degli invocati profili di nullità ed ha determinato l'entità dell'obbligazione restitutoria alla luce dell'esame delle scritture private attraverso cui fu concluso il contratti di conto corrente ed alla luce degli estratti conto prodotti, essendo irrilevante che tali documenti siano stati depositati dalla parte convenuta che, in sostanza, sì è surrogata, soddisfacendolo, nell'altrui onere probatorio.
IX. Il nono motivo censura la regolazione delle spese del primo grado, così come compiuta dalla sentenza definitiva.
Al riguardo, si rinvia alla delibazione del terzo motivo dell'appello incidentale, incentrato sulla medesima questione.
X. Il primo motivo dell'appello incidentale censura la sentenza definitiva laddove ha fissato la data di decorrenza degli interessi dell'obbligazione restitutoria dalla data di pubblicazione della decisione e non dal momento del compimento di ogni singolo pagamento o, quantomeno, dal momento del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Gli interessi dell'obbligazione pecuniaria da indebito oggettivo decorrono dal momento de pagamento, qualora l'accipiens sia in mala fede, o dal giorno della domanda, giusto il disposto della norma di cui all'art. 2033 c.c.
Come noto, “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche
13 dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buon fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
23448 del 26/10/2020)”.
Declinando tale principio al caso di specie, e ribadito dunque che anche l'ignoranza derivante da colpa grave esclude la mala fede, va osservato che non ha fornito alcun Controparte_4
elemento probatorio volto a lumeggiare la sussistenza del necessario stato soggettivo patologico dell'accipiens e, anzi, il mutamento del quadro giurisprudenziale e normativo, verificatisi dal
1997 (anno di stipulazione del contratto di conto corrente) e fino all'esaurimento della relazione negoziale, si risolve in una circostanza che depone nel senso della carenza della mala fede.
Tuttavia, la statuizione decisionale relativa alla data di decorrenza degli interessi deve essere emendata nel senso che il dies a quo deve essere individuato nella data di proposizione della domanda, e dunque di deposito del ricorso sommario, giusto il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., e non certo nella data di pubblicazione della sentenza definitiva.
XI. Il secondo motivo dell'appello incidentale è articolato in tre profili.
In primo luogo, censura la sentenza impugnata laddove ha contenuto la misura Controparte_4
degli interessi dell'obbligazione restitutoria al tasso legale, quantunque il ricorso contenga la domanda al pagamento degli interessi nella misura stabilita dal d.lgs. n. 231 del 2002 la cui disciplina, secondo la prospettazione difensiva in esame, sarebbe applicabile alla presente controversia.
La doglianza è infondata.
L' ambito precettivo del d.lgs. n. 231 del 2002 è limitato alle obbligazioni aventi fonte negoziale mentre l'obbligazione restitutoria da indebito oggettivo deriva da “ogni altri atto o fatto idoneo
a produrle”, così come riferisce la norma di cui all'art. 1173 c.c.
In altri e più compiuti termini, “gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione
14 deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta
l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 36595 del 14/12/2022)”. nemmeno potrebbe invocare la norma di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. Controparte_4
che, invero, si applica ai processi instaurati dopo la data del 11.12.2014 mentre la presente controversia pende dal 3.6.2014, data di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
In secondo luogo, censura la sentenza definitiva laddove non ha riconosciuto il Controparte_4
danno patito in ragione del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione restitutoria, violando così la norma di cui al secondo comma dell'art. 1224 c.c.
La doglianza è infondata.
Come noto, e come ricorda anche la difesa appellata, “nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ove il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso ed alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22512 del
09/08/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, è sufficiente osservare che non ha Controparte_4
provato, ed invero nemmeno allegato, di aver fatto ricorso al credito bancario in epoca successiva alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Difetta, altresì, ogni ulteriore prova, anche di adeguata consistenza inferenziale, volta a lumeggiare il patimento di un maggior danno patito nel periodo intercorrente dalla proposizione
15 dell'azione ex art. 2033 c.c. (la mora ex re non opera per le obbligazioni da indebito oggettivo) sino al pagamento effettuato da in esecuzione delle sentenze di primo Parte_1
grado.
Infine, censura la sentenza definitiva laddove non ha accolto la domanda di Controparte_4
risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 100.000,00, asseritamente patito in ragione dei lamentati profili di nullità parziale e dei correlati addebiti illegittimi, con conseguenza privazione della corrispondente provvista finanziaria, sottratta all'impiego nell'attività di impresa.
La doglianza è suscettibile d'accoglimento nei limiti e con la precisazioni che seguono.
Per quanto concerne il lucro cessante, occorre muovere dalla considerazione che l'importo di euro 50.734,98 costituisce la somma complessiva di plurimi addebiti illegittimi che, tuttavia, si sono susseguiti in un arco di tempo che si è protratto dal 1997 al 2012.
Ogni singolo addebito, pur configurandosi come evento pregiudizievole, esprime un coefficiente di lesività verosimilmente assai contenuto in termini di impatto sullo svolgimento dell'attività di impresa, e ciò in ragione della limitata entità di esso, sì da non essere suscettibile di positiva valutazione in un'ottica risarcitoria in carenza di adeguato corredo probatorio, volto, appunto, ad evidenziarne le ricadute nocumentose nel proficuo svolgimento dell'attività di impresa. ha omesso il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e, in termini ancor Controparte_4
più generali, non ha fornito alcun adeguato elemento probatorio volto a lumeggiare l'an ed il quantum (nemmeno in termini di dimensione approssimativa) del lucro cessante derivante dall'impossibilità di impiego delle singole somme (di importo contenuto, lo si ripete), indebitamente sottratte dalla banca dal 1997 al 2012.
Ad avviso del Collegio, diverse considerazioni devono essere svolte con riferimento al danno emergente.
Costituisce circostanza pacifica che il mutuo fu stipulato per consentire ad di Controparte_4
estinguere il saldo debitore del conto corrente.
16 Tuttavia, qualora la relazione contrattuale non fosse stata connotata da profili di nullità parziale con correlato compimento di addebiti illegittimi, il saldo del conto corrente sarebbe stato attivo.
E' evidente, pertanto, che la stipulazione delle clausole nulle e gli addebiti illegittimi si elevano ad antecedente causale della stipulazione del mutuo.
Dunque, il costo del mutuo, così come correttamente accertato nella richiamata relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata in data 20.5.2020, pari ad euro 1.078,56 per interessi corrispettivi, euro 100,00 per spese di istruttoria, euro 49,48 per spese “riscossione rata”, euro
540,10 per la stipulazione della correlata assicurazione, si configura come il danno emergente ingiustamente patito da quale conseguenza diretta ed immediata dell'agere Controparte_4
antigiuridico della banca.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno deve essere accolta nei limiti della somma di euro 1.768,14, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
XII. Il terzo motivo dell'appello incidentale censura la sentenza definitiva laddove ha disposto la compensazione parziale delle spese del giudizio e delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo è fondato.
Nonostante l'accoglimento della pretesa restitutoria (ed ora anche della pretesa risarcitoria) in misura minore di quanto richiesto, nondimeno la banca, che ha sempre negato la fondatezza dell'altrui credito, è soccombente e, invero, non si colgono ragioni adeguate per accedere a forme di compensazione parziale o totale, né, peraltro, la sentenza definitiva reca un qualche assunto motivazionale a sostegno della compensazione parziale.
Ne consegue che la liquidazione delle spese del primo grado deve avvenire in ragione della soccombenza ed alla luce del criterio del decisum.
Nel corso del primo grado di giudizio, la difesa di ha svolto attività difensiva Controparte_4
nelle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e dei risultati raggiunti, occorre attenersi ai valori medi per tutte quante le fasi.
17 La necessaria valorizzazione del principio della soccombenza conduce a porre anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di Parte_1
L'accoglimento del motivo in esame comporta il rigetto del nono motivo dell'appello principale.
XIII. Il quarto motivo dell'appello incidentale censura le sentenze impugnate laddove hanno omesso di dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito, stipulato con scrittura privata del 4.8.2005, privo, secondo la prospettazione difensiva in esame, di adeguato sostegno causale.
Con più precisione, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “il contratto di apertura di credito (doc. D) è nullo per mancanza di causa in concreto … dal momento che, se si fossero considerati nel rapporto dare/avere del conto corrente gli indebiti pagamenti effettuati alla banca da questa non avrebbe avuto nessuna necessità di aprire un Org_1
fido. Quanto pagato dalla alla banca in esecuzione del predetto contratto di CP_4
apertura di credito dovrà essere aggiunto all'indebito che la banca deve restituire ad CP_4
come già richiesto in primo grado di giudizio”.
[...]
Il motivo è infondato.
Non vi è alcuna prova, nemmeno di consistenza presuntiva, volta a sostenere l'assunto che l'apertura di credito sia stata stipulata a causa degli illegittimi addebiti in conto corrente, ciò che già di per sé evidenzia l'infondatezza della doglianza e solleva dal reiterare le considerazioni sopra svolte circa l'inidoneità del motivo lecito ad inficiare la causa del contratto tipico.
XIV. Alla luce di quanto osservato, in riforma delle sentenze impugnate, Parte_1
deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 52.503,12 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese legali del primo grado e delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
XV. La regolazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
18 In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma delle sentenze impugnate, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di euro 52.503,12, oltre interessi Parte_4
al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in Parte_4
euro 14.103,00 per compenso ed euro 687,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, così come liquidate con decreto pronunciato nel primo grado di giudizio;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Parte_4
euro 9.991,00 per compenso ed euro 1.138,50 per spese, oltre oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 30.5.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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