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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1869 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata il [...] Argentina;
, nata il 27 Parte_1 Controparte_1 ottobre 1993, Argentina;
, nata il 26 marzo dell'anno 1972, Argentina;
Controparte_2
, nato il [...], Argentina;
, nato il 23 Parte_2 Parte_3 giugno 2009 Argentina;
, nata il [...] Argentina, tutti Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci giusta procura in atti presso il cui studio domiciliano.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_1 C.F._1
-RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_3 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato in [...], LL Persona_1
(CZ) il 27.02.1910 (doc. 1a) mai naturalizzato argentino (doc. 1b).
Dal matrimonio tra e del 02.12.1933 (doc.1c) il 28.05.1947 Persona_1 Parte_5
è nato (doc. 2). Dal matrimonio tra e Persona_2 Persona_2 CP_4
del 17.02.1967 (doc.2), è nato il [...] (doc. 3) e dal
[...] Parte_2 matrimonio di quest'ultimo con del 21.12.1990, (doc.3) sono nati: Controparte_5
il 07.05.1991 (doc. 3a); il 27.10.1993 (doc Parte_4 Controparte_1
3b); il 29.01.2000 (doc. 3c) e il 23.06.2009 (doc. 3d). Parte_1 Parte_3
Rappresentavano i ricorrenti di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia
a Cordoba Argentina, seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 18/02/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n.
91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , Controparte_3 che ha chiarito come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis
Pag. 2 di 4 anche se di derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino argentino e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il
Consolato in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Pag. 3 di 4 La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_3 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
nata il [...] in [...]; Parte_1
nata il [...] in [...]; Controparte_1
nata il [...] in [...]; CP_2 CP_2
nato il [...] in [...]; Parte_2
nato [...] in [...]; Parte_3
nata il [...] in [...] Parte_4
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1869 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata il [...] Argentina;
, nata il 27 Parte_1 Controparte_1 ottobre 1993, Argentina;
, nata il 26 marzo dell'anno 1972, Argentina;
Controparte_2
, nato il [...], Argentina;
, nato il 23 Parte_2 Parte_3 giugno 2009 Argentina;
, nata il [...] Argentina, tutti Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci giusta procura in atti presso il cui studio domiciliano.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_1 C.F._1
-RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_3 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato in [...], LL Persona_1
(CZ) il 27.02.1910 (doc. 1a) mai naturalizzato argentino (doc. 1b).
Dal matrimonio tra e del 02.12.1933 (doc.1c) il 28.05.1947 Persona_1 Parte_5
è nato (doc. 2). Dal matrimonio tra e Persona_2 Persona_2 CP_4
del 17.02.1967 (doc.2), è nato il [...] (doc. 3) e dal
[...] Parte_2 matrimonio di quest'ultimo con del 21.12.1990, (doc.3) sono nati: Controparte_5
il 07.05.1991 (doc. 3a); il 27.10.1993 (doc Parte_4 Controparte_1
3b); il 29.01.2000 (doc. 3c) e il 23.06.2009 (doc. 3d). Parte_1 Parte_3
Rappresentavano i ricorrenti di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia
a Cordoba Argentina, seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 18/02/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n.
91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , Controparte_3 che ha chiarito come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis
Pag. 2 di 4 anche se di derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino argentino e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il
Consolato in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Pag. 3 di 4 La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_3 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
nata il [...] in [...]; Parte_1
nata il [...] in [...]; Controparte_1
nata il [...] in [...]; CP_2 CP_2
nato il [...] in [...]; Parte_2
nato [...] in [...]; Parte_3
nata il [...] in [...] Parte_4
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 4 di 4