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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2740 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. GHIDONI ALBERTO e Parte_1
l'avv. Bianchi, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: nullità contratto a termine e licenziamento orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 06/03/2025,
[...]
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
– Sezione Lavoro – Controparte_2 chiedendo l'accoglimento
[...] delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inesistenza / inefficacia/ illegittimità del termine apposto al contratto del 09/01/2024, nonché della relativa proroga e per l'effetto 2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal
09/01/24 o diversa data ritenuta di giustizia 3) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e illegittimità del licenziamento intimato oralmente da , in data 26/8/2024 (e/o P_ in diversa data ritenuta di giustizia) e per l'effetto 4) condannare P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2,
[...]
D.lgs. 23/2015: 4.1) a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro;
4.2) a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (pari a € 1.853,55 lordi mensili) o a quel diverso importo ritenuto di giustizia), maturata dal giorno del licenziamento (26/08/2024
o diversa data di giustizia) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilità (€
9.267,75 lordi), 5.3) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
5) in via subordinata (e/o in caso di mancato accoglimento della domanda 3), condannare ex art. 28 Dlgs 81/2015 di CP_3 un'indennità economica compresa tra 2,5 (=4.633,87) e 12 mensilità
(=22.242,60 euro), sulla base della retribuzione indicata in atti 6) accertare
e dichiarare il diritto del sig. al pagamento del TFR (nel caso in Parte_1 cui il Giudice dichiari la risoluzione del rapporto di lavoro), condannando
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a P_ corrispondere la complessiva somma 1.070,52 euro a titolo di TFR (o diverso importo di giustizia) 7) per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
8) con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/14 oltre rimborso forfettario (15% ex art. 2, comma 2, DM 55/14), CPA e IVA in misura di legge”.
2. ha dedotto di essere stato Parte_1 assunto dalla resistente a far data dal 9 gennaio 2024, con CP_4 inquadramento al 1° livello CCNL Edilizia e Industria (doc. 2 ricorso). Il ricorrente lamenta che, al momento dell'assunzione, la società non avrebbe consegnato né fatto sottoscrivere il contratto di lavoro. Solo successivamente, la società avrebbe consegnato una comunicazione di proroga della durata del rapporto, il cui termine iniziale del 31 marzo
2 2024 sarebbe stato prorogato al 31 dicembre 2024; deduce di essere stato licenziato oralmente in data 26 agosto 2024 che avrebbe impugnato con missiva del 23 settembre 2023, offrendo altresì la prestazione.
Rappresenta di aver appreso, solo a seguito di verifiche presso il centro per l'impiego, l'avvenuta comunicazione di cessazione contrattuale a seguito di licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo del
24.7.2024, inviata in assenza di provvedimento scritto indirizzato al lavoratore.
3. Con l'odierno ricorso, Parte_1 chiede, pertanto, in via principale di accertare l'inesistenza del termine apposto al contratto del 09/01/2024, nonché della relativa proroga e per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 09/01/24. Per l'effetto, domanda di accertare l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente da P_
, in data 26/8/2024 e per l'effetto condannare , in persona
[...] P_ del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2, D.lgs. 23/2015:
4.1) a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del
TFR (pari a € 1.853,55 lordi mensili) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
4. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1. Dalla scheda anagrafica professionale del Centro per l'Impiego (doc.
6 bis), il ricorrente risulta essere stato assunto in data 9 gennaio 2024 con
3 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza prevista, all'esito di una proroga (doc. 2), al 31 dicembre 2024.
2. Come noto, l'art. 19, comma 4, D.Lgs. 81/2015 dispone che: “Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. La
Cassazione ha, inoltre, specificato che “ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi
(cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente
o contestuale all'inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro;
il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità” (Cassazione civile sez. vi, 05/02/2018, n.2774).
3. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di non aver sottoscritto alcun contratto a termine e la resistente, rimasta contumace, non ha adempiuto al proprio onere probatorio relativo al rispetto del requisito della forma scritta.
4. Va, pertanto, accertata l'inesistenza di un valido contratto a termine, con conseguente accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 9 gennaio
2024 ottobre 2023.
5. In merito al licenziamento, il ricorrente ha fornito adeguata prova dell'estromissione dal contesto lavorativo per volontà del datore di lavoro,
4 producendo la comunicazione di cessazione effettuata dal datore di lavoro per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (cfr. doc. 6 bis)
6. Quanto alle conseguenze sanzionatorie applicabili nel caso in esame, la Corte di cassazione (Cass. Civ., sez. lav., 02/12/2021, n.37905) ha chiarito che “non può ritenersi esistente (prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, comma 2 (nella specie il dedotto contratto di assunzione non venne sottoscritto da alcuna delle parti) (…) la cui cessazione non è sanzionata semplicemente ed affatto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (che presuppone la conversione di un rapporto di lavoro a temine, pur illegittimo)
(Cassazione civile sez. lav., 02/12/2021, n.37905). La medesima sentenza ha anche affermato che “la risoluzione del rapporto non può dunque inquadrarsi, come sembrerebbe ritenere la sentenza impugnata, come semplice comunicazione del datore di lavoro di non voler prorogare un
(inesistente) contratto a termine (pag. 7 sentenza) bensì un licenziamento orale per cui non vi sono termini di decadenza (ex aliis: Cass. n. 25561/18)”.
7. Tanto premesso, non può dubitarsi che il rapporto si sia risolto per volontà datoriale e il datore di lavoro, restando contumace, non ha fornito alcuna prova in merito all'avvenuta comunicazione di tale licenziamento in forma scritta.
8. In ossequio ai principi giurisprudenziali sopra esposti, va, dunque, accertata l'inefficacia del licenziamento orale con conseguente ordine al datore di lavoro di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro. La società va, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €1.853,55 lordi mensili
(come dedotto in ricorso, sulla base delle buste paga prodotte), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
**
5 9. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle Controparte_2 stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia nonché delle fasi del giudizio effettivamente svolte in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 09/01/24
2) accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente da in data 26/8/2024; P_
3) condanna ai sensi dell'art. 2, D.lgs. 23/2015, a P_ reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro nonché a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del
TFR (pari a € 1.853,55 lordi mensili) maturata dal giorno del licenziamento (26/08/2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
4) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida P_ in favore di parte ricorrente nell'importo di € 4.000 oltre iva, cpa e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. GHIDONI ALBERTO e Parte_1
l'avv. Bianchi, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: nullità contratto a termine e licenziamento orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 06/03/2025,
[...]
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
– Sezione Lavoro – Controparte_2 chiedendo l'accoglimento
[...] delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inesistenza / inefficacia/ illegittimità del termine apposto al contratto del 09/01/2024, nonché della relativa proroga e per l'effetto 2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal
09/01/24 o diversa data ritenuta di giustizia 3) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e illegittimità del licenziamento intimato oralmente da , in data 26/8/2024 (e/o P_ in diversa data ritenuta di giustizia) e per l'effetto 4) condannare P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2,
[...]
D.lgs. 23/2015: 4.1) a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro;
4.2) a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (pari a € 1.853,55 lordi mensili) o a quel diverso importo ritenuto di giustizia), maturata dal giorno del licenziamento (26/08/2024
o diversa data di giustizia) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilità (€
9.267,75 lordi), 5.3) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
5) in via subordinata (e/o in caso di mancato accoglimento della domanda 3), condannare ex art. 28 Dlgs 81/2015 di CP_3 un'indennità economica compresa tra 2,5 (=4.633,87) e 12 mensilità
(=22.242,60 euro), sulla base della retribuzione indicata in atti 6) accertare
e dichiarare il diritto del sig. al pagamento del TFR (nel caso in Parte_1 cui il Giudice dichiari la risoluzione del rapporto di lavoro), condannando
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a P_ corrispondere la complessiva somma 1.070,52 euro a titolo di TFR (o diverso importo di giustizia) 7) per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
8) con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/14 oltre rimborso forfettario (15% ex art. 2, comma 2, DM 55/14), CPA e IVA in misura di legge”.
2. ha dedotto di essere stato Parte_1 assunto dalla resistente a far data dal 9 gennaio 2024, con CP_4 inquadramento al 1° livello CCNL Edilizia e Industria (doc. 2 ricorso). Il ricorrente lamenta che, al momento dell'assunzione, la società non avrebbe consegnato né fatto sottoscrivere il contratto di lavoro. Solo successivamente, la società avrebbe consegnato una comunicazione di proroga della durata del rapporto, il cui termine iniziale del 31 marzo
2 2024 sarebbe stato prorogato al 31 dicembre 2024; deduce di essere stato licenziato oralmente in data 26 agosto 2024 che avrebbe impugnato con missiva del 23 settembre 2023, offrendo altresì la prestazione.
Rappresenta di aver appreso, solo a seguito di verifiche presso il centro per l'impiego, l'avvenuta comunicazione di cessazione contrattuale a seguito di licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo del
24.7.2024, inviata in assenza di provvedimento scritto indirizzato al lavoratore.
3. Con l'odierno ricorso, Parte_1 chiede, pertanto, in via principale di accertare l'inesistenza del termine apposto al contratto del 09/01/2024, nonché della relativa proroga e per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 09/01/24. Per l'effetto, domanda di accertare l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente da P_
, in data 26/8/2024 e per l'effetto condannare , in persona
[...] P_ del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2, D.lgs. 23/2015:
4.1) a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del
TFR (pari a € 1.853,55 lordi mensili) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
4. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1. Dalla scheda anagrafica professionale del Centro per l'Impiego (doc.
6 bis), il ricorrente risulta essere stato assunto in data 9 gennaio 2024 con
3 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza prevista, all'esito di una proroga (doc. 2), al 31 dicembre 2024.
2. Come noto, l'art. 19, comma 4, D.Lgs. 81/2015 dispone che: “Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. La
Cassazione ha, inoltre, specificato che “ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi
(cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente
o contestuale all'inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro;
il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità” (Cassazione civile sez. vi, 05/02/2018, n.2774).
3. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di non aver sottoscritto alcun contratto a termine e la resistente, rimasta contumace, non ha adempiuto al proprio onere probatorio relativo al rispetto del requisito della forma scritta.
4. Va, pertanto, accertata l'inesistenza di un valido contratto a termine, con conseguente accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 9 gennaio
2024 ottobre 2023.
5. In merito al licenziamento, il ricorrente ha fornito adeguata prova dell'estromissione dal contesto lavorativo per volontà del datore di lavoro,
4 producendo la comunicazione di cessazione effettuata dal datore di lavoro per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (cfr. doc. 6 bis)
6. Quanto alle conseguenze sanzionatorie applicabili nel caso in esame, la Corte di cassazione (Cass. Civ., sez. lav., 02/12/2021, n.37905) ha chiarito che “non può ritenersi esistente (prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, comma 2 (nella specie il dedotto contratto di assunzione non venne sottoscritto da alcuna delle parti) (…) la cui cessazione non è sanzionata semplicemente ed affatto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (che presuppone la conversione di un rapporto di lavoro a temine, pur illegittimo)
(Cassazione civile sez. lav., 02/12/2021, n.37905). La medesima sentenza ha anche affermato che “la risoluzione del rapporto non può dunque inquadrarsi, come sembrerebbe ritenere la sentenza impugnata, come semplice comunicazione del datore di lavoro di non voler prorogare un
(inesistente) contratto a termine (pag. 7 sentenza) bensì un licenziamento orale per cui non vi sono termini di decadenza (ex aliis: Cass. n. 25561/18)”.
7. Tanto premesso, non può dubitarsi che il rapporto si sia risolto per volontà datoriale e il datore di lavoro, restando contumace, non ha fornito alcuna prova in merito all'avvenuta comunicazione di tale licenziamento in forma scritta.
8. In ossequio ai principi giurisprudenziali sopra esposti, va, dunque, accertata l'inefficacia del licenziamento orale con conseguente ordine al datore di lavoro di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro. La società va, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €1.853,55 lordi mensili
(come dedotto in ricorso, sulla base delle buste paga prodotte), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
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5 9. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle Controparte_2 stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia nonché delle fasi del giudizio effettivamente svolte in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 09/01/24
2) accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente da in data 26/8/2024; P_
3) condanna ai sensi dell'art. 2, D.lgs. 23/2015, a P_ reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro nonché a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del
TFR (pari a € 1.853,55 lordi mensili) maturata dal giorno del licenziamento (26/08/2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
4) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida P_ in favore di parte ricorrente nell'importo di € 4.000 oltre iva, cpa e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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