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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/10/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 376/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e resi- Parte_1 C.F._1 dente in Livorno, Via Inghilterra n. 77, rappresentato e difeso dall' Avv. Nicola Quaglierini presso il cui studio sito in Livorno, via Ricasoli, n. 82 è elettivamente domiciliata attore contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Susanna Ceneri- CP_2 ni, Lucia Macchia, Cristiana Sardi, Maria Teresa Zenti presso il cui studio sito in Livorno,
Piazza del Municipio n. 1 è elettivamente domiciliato convenuto
Oggetto: decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di ERP ex art. 35 L.R. Toscana n. 96/96
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 5 giugno 2025
Conclusioni: per Parte_1
1 “Voglia l'Onorevole Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disat- tesa, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, dichiarare illegittimi i provve- dimenti come in epigrafe impugnati (Determinazione n. 3972 del 3 giugno 2016 del CP_1
e ogni atto presupposto tra cui la nota prot. n. 32880 del 21 marzo 2016 del
[...] [...]
) e, per l'effetto, annullarli. Con vittoria di spese e compensi.” CP_1
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riget- tare integralmente la domanda di annullamento ex adverso formulata nei confronti della de- terminazione dirigenziale n. 3972/2016, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 35 L.R.T. 96/96 nei confronti di P.R. - termine per il rilascio dell'alloggio” a firma del dirigente del Dipartimento 3 Servizi alla Città,
Settore Politiche Sociali ed Abitative. Servizi per il fabbisogno abi- Controparte_3 tativo del e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del predetto Controparte_1 provvedimento;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirsi accogliere le se- Controparte_1 guenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, dichiarare illegittimi i provvedimenti come in epigrafe impugnati (Determinazione n. 3972 del 3 giugno 2016 del
e ogni atto presupposto tra cui la nota prot. n. 32880 del 21 marzo Controparte_1
2016 del ) e, per l'effetto, annullarli. Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_1
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto in punto di fatto: - di essere assegna- tario da oltre venticinque anni dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in
Livorno, in via Inghilterra n. 77; - che in data 7 febbraio 2015, lo stesso ha contratto matri- monio, in regime di separazione dei beni, con la SI.ra ; - che con nota del Parte_2
14 dicembre 2015, ha segnalato al che, a seguito delle ve- CP_4 Controparte_1 rifiche che abitualmente vengono effettuate in costanza di tali rapporti, era emersa la titola-
2 rità in capo alla SI.ra del diritto di proprietà su un immobile ubicato in Livorno Parte_2
e un immobile ubicato nell'isola di Capraia, e che tale circostanza poteva configurare gli estremi della “fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 35 lett. l) e dell'art. 40 bis, comma 2, della L.R. Toscana 96 del 1996” e comportare la decadenza dall'assegnazione.; - il invitato a fornire chiarimenti, produceva le proprie osservazioni e faceva presen- Pt_1 te che l'immobile sito in Capraia era stato ricevuto dalla SI.ra in virtù di dona- Parte_2 zione da parte del padre che, tuttavia, lo abitava. L'immobile sito in Livorno, invece, era stato acquistato dalla SI.ra nel 2010 ed era stato dalla stessa messo in vendita Parte_2 per impossibilità sopravvenuta di far fronte al pagamento delle rate del mutuo contratto.; - nelle more di tale procedura, segnatamente in data 23 febbraio 2016, il e la Pt_1 Pt_3 si separavano legalmente con accordo concluso dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civi-
[...] le del Comune , come previsto dall'art. 12 comma 3 del D.L. n. 132 del 2014, CP_1 convertito dalla L. n. 162 del 2014.; - che, con nota prot. n. 32880 del 21 marzo 2016, il
, Dipartimento 3 Servizi alla città, Settore Politiche sociali e abitative, Controparte_1
Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, contestava all'odierno attore l'esito degli accertamenti compiuti, comunicandogli la perdita dei requisiti per il mante- nimento dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera l) della
n. 96 del 1996 e informandolo che ciò configurava causa di decadenza Parte_4 dall'assegnazione; - che al veniva assegnato termine di trenta giorni per produrre Pt_1 osservazioni con l'avvertimento che, decorso tale termine, l'Amministrazione comunale avrebbe proceduto, secondo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3 della già citata L.R. To-
all'adozione del provvedimento finale e al recupero coattivo dell'alloggio. Pertanto, CP_5 in data 27 aprile 2016, l'odierno ricorrente, per il tramite di un legale, presentava al Comu- ne di Livorno le proprie controdeduzioni, con le quali faceva presente l'insussistenza dei presupposti per la decadenza in virtù dell'avvenuta separazione coniugale e della mancanza di diritti di proprietà in capo allo stesso (unico assegnatario dell'alloggio); - con la Deter- minazione n. 3972 del 3 giugno 2016, notificata al ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 20 giugno 2016, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 35 L.R.T. 96/96 nei confronti di P.R.-Termine per il ri- lascio dell'alloggio”, il , ha infine dichiarato la decadenza dall'assegna- Controparte_1 zione dell'alloggio nei confronti di , concedendo allo stesso il termine di un Parte_1
3 anno dalla dichiarazione medesima per il rilascio dell'immobile; - l'odierno attore propone- va altresì in data 19.09.2016 ricorso al TAR Toscana il quale con la sentenza n. 514/2022 dichiarava inammissibile il suddetto ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ammini- strativo nella materia in questione.
Parte attrice in punto di diritto ha allegato: i) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. d) della Legge Regionale Toscana 20 dicembre 1996 n. 96, a mente del quale “La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territo- rialmente competente qualora l'assegnatario:[…] d) abbia perduto i requisiti prescritti per
l'assegnazione, ai sensi delle lettere […] d) della Tabella A (n.d.r. non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo), salvo quanto indicato all'articolo
36 per il requisito reddituale;
”. Siccome tale norma prende in considerazione espressamen- te il singolo assegnatario, il Comune di Livorno avrebbe errato nel dichiarare il de- Pt_1 caduto dal diritto di assegnazione dell'alloggio ERP poiché lo stesso non sarebbe mai dive- nuto titolare di alcun diritto di proprietà sui beni immobili de quibus, essendo gli stessi di proprietà esclusiva della moglie;
ii) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 bis, comma 2, della n. 96/96 in quanto anche laddove si fosse effettivamente rea- Parte_4 lizzata la condizione di decadenza di cui all'art. 35, il avrebbe potuto Controparte_1 procedere alla rideterminazione del canone locatizio in applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 40 bis; iii) la violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A, pa- ragrafo 4, L. R. Toscana n. 96/96 in base al quale si prevede che i titolari di proprietà asse- gnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, se in possesso dei requisiti di cui al pa- ragrafo n. 2, possono partecipare al bando di concorso. Nel caso di specie, il non so- Pt_1 lo non sarebbe mai divenuto titolare di diritti reali sugli immobili esclusivamente intestati alla SI.ra ma, neppure, lo stesso ha mai avuto la disponibilità degli immobili Parte_2 medesimi;
iv) la violazione e/o falsa applicazione – sotto ulteriori profili rispetto a quelli già trattati – dell'art. 35, comma 2, lett. l), della L.R. Toscana n. 96/96; v) la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 33 e 35 per non essere stato rispettato il termine di trenta giorni per l'adozione da parte del convenuto del provvedimento finale. CP_1
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il , che nel Controparte_1 merito insisteva per l'integrale rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto deducendo ed eccependo che: - nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 35
4 della L. R. Toscana n. 96/96 così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della
L.R. n. 41/2015, il quale non prende più in considerazione il singolo assegnatario bensì
l'intero nucleo familiare con la conseguenza che anche i requisiti richiesti dalla normativa devono essere posseduti non dal richiedente ma sempre dall'intero nucleo familiare a cui appartiene quest'ultimo per tutta la durata del rapporto locativo. Con la conseguenza che il perdeva il diritto al mantenimento dell'assegnazione poiché, nel periodo intercor- Pt_1 rente tra il matrimonio e la data della separazione, il nucleo familiare – quale unico “centro di imputazione” rilevante ex Legge Regionale Toscana 20 dicembre 1996 n. 96 e composto anche dal coniuge – non possedeva il requisito della mancanza della titolarità di diritti di proprietà ex art. 35, comma 2, della predetta legge;
- che, rispetto alla eventuale applicazio- ne dell'art. 40 bis, la società e l' CP_4 Controparte_6
, prima di avviare il procedimento diretto all'eventuale dichiarazione di decaden-
[...] za, ne avevano appurato l'inapplicabilità; - che ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 e lettera d) dell'Allegato “A” per poter mantenere la qualifica di assegnatario è necessario che non venga meno il requisito dell”impossidenza” e cioè che il nucleo assegnatario non divenga titolare di diritti di proprietà su uno o più immobili ad uso abitativo “il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato”.
Alla luce di ciò il a seguito di controlli, appurava che il valore catastale CP_1 dell'immobile sito in Capraia era di € 42.292,20 (ovvero un valore di gran lunga superiore rispetto al limite di € 30.731,40 previsto dalla normativa), mentre l'immobile sito in Livor- no è risultato adeguato dal punto di vista della “superficie utile abitabile” prevista alla lette- ra c) dell'allegato “A”; - il caso di specie non sarebbe sussumibile in alcuna delle ipotesi individuate dal paragrafo 4 dell'allegato A, con la conseguenza che non può trovare appli- cazione quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 35, comma 2, lett. l) e del paragra- fo 4 dell'Allegato A della Legge Regionale Toscana 20 dicembre 1996 n. 96 stante la piena disponibilità degli immobili per cui è causa da parte della - a nulla rileva Parte_2
l'intervenuta separazione dei due coniugi nelle more del procedimento amministrativo avente ad oggetto la decisione sulla decadenza o meno del dalla qualità di assegna- Pt_1 tario dato che la normativa è chiara nel prevedere la necessaria permanenza dei requisiti
(rectius l'impossidenza) per la partecipazione al bando anche per tutta la durata del rappor- to locativo;
- il procedimento amministrativo si è svolto secondo una tempistica che non ha
5 violato, in alcun modo, gli interessi della controparte, la quale ha avuto la più ampia ed agevole possibilità di controdedurre e di far valere le proprie argomentazioni difensive a nulla rilevando che il provvedimento finale sia stato adottato una settimana più tardi rispet- to al termine di scadenza.
All'udienza del 18 maggio 2023, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (dott.ssa
Emilia Grassi) concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegnatario del fascicolo (in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023), all'udienza del 9 novembre 2023
“ritenuta l'inammissibilità della prova orale per testi richiesta da parte attrice stante
l'irrilevanza dei capitoli formulati, e comunque documentali e altresì non contestati da controparte” rigettava le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione fissa- va definitivamente l'udienza del 5 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Istruita a mezzo prove documentali, all'udienza del 5 giugno 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies
c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica.
***
2. Ciò premesso, si anticipa sin d'ora che la domanda avanzata dall'attore – volta ad ottene- re l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 3972/2016, avente ad oggetto “Di- chiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 35 L.R.T.
96/96 nei confronti di P.R. - termine per il rilascio dell'alloggio” a firma del dirigente del
Dipartimento 3 Servizi alla Città, Settore Politiche Sociali ed Abitative, Ufficio “Program- mazione e fabbisogno abitativo” del - è fondata e va ac- CP_6 Controparte_1 colta sulla scorta della seguente motivazione.
2.1 Per risolvere le questioni sottese alla definizione del giudizio, occorre preliminarmente muovere da una puntuale individuazione e ricostruzione della cornice normativa di riferi- mento.
Difatti, principale punto in contestazione fra le parti riguardava proprio la corretta indivi- duazione della normativa da applicare (id est, la Legge Regionale Toscana n. 96/96 nella sua formulazione originaria, ovvero come modificata dalla Legge Regionale n. 41/2015).
6 Nel caso di specie, ancorchè il matrimonio (rectius, l'evento che avrebbe comportato la de- cadenza dall'alloggio) fra il e la è avvenuto il 7 febbraio 2015, non vi è Pt_1 Parte_2 dubbio che l'iter procedurale attraverso il quale il avrebbe accertato la Controparte_1 perdita dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di ERP si è avviato il 14 dicembre
2015 (cfr. nota prot. 20050 di sub doc. 4.3., all. attore), dunque, già nella piena vi- CP_4 genza della Legge Regionale 31 marzo 2015, n. 41, entrata in vigore il 24 aprile 2015, che ha modificato la Legge Regionale Toscana n. 96/96.
Ad avviso di questo Giudicante, dunque, la normativa ratione temporis applicabile alla fat- tispecie de qua è costituita dalla Legge Regione Toscana N. 96 del 20 dicembre 1996, come modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2015, N. 41.
Ciò chiarito, operando una breve ricognizione delle norme che ci interessano avuto riguar- do al caso di specie, l'art. 5, comma 1, della citata legge regionale prevede, ai fini dell'asse- gnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato "A" alla stessa legge, tra i quali quello indicato alla lettera d) ovvero “la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo”.
Mentre il comma 2 sancisce che tale requisito debba permanere per tutta la durata del rap- porto locativo.
La stessa legge, all'art. 35, prevede, poi, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio popo- lare ove venga meno il requisito della “impossidenza”.
Il quadro normativo è così articolato:
- l'art. 35, lettera l), (L.R.T. 96/1996), come modificato dall'art. 27 L. R. 41/15, al comma
2, prevede: “La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal comune con provvedimento motivato, d'ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, nei confronti del nucleo familia- re assegnatario1 qualora lo stesso: (…) l) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”;
- l' “Allegato A, al par. 2 lett. d), prevede tra i requisiti per la partecipazione al bando per l'assegnazione degli alloggi di ERP l'“assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
7 uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero”; al par. 4 (richiamato dall'art. 35 lett. L – v. supra): “I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro - quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddet- te ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà (…)”;
- Art. 40 bis, “Nuove disposizioni transitorie” (introdotto dall'art. 29 L.R. 41/15), comma
2: “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in pos- sesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettere l) e n), si procede esclusivamente alla rideterminazio- ne del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, comma 7, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni”.
3. Individuato il quadro normativo che precede occorre immediatamente chiarire che, nel caso di specie, questo Giudicante ravvisa gli estremi per l'applicazione del sopra citato art. 40 bis della Legge Regionale Toscana n. 96/1996 così come introdotto dall'art. 29 della
Legge Regionale Toscana n. 41/2015 che, in quanto disposizione transitoria, si applica a coloro i quali, al momento della sua entrata in vigore (aprile 2015), fossero già assegnatari dell'alloggio e fossero divenuti titolari “di un diritto di proprietà, uso, usufrutto e abitazio- ne” su altro immobile ad uso abitativo.
Ed invero, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 bis citato “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla previ- gente normativa e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettere l)
[n.d.r. esser divenuto il “nucleo familiare assegnatario” titolare “di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'Allegato A paragrafo 2, lett. d), fatto salvo quanto sta- bilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”]
e n), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, comma 7, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni”.
La ratio della disposizione in esame è da rinvenirsi nel mitigare le conseguenze particolar- mente pregiudizievoli che avrebbero potuto prodursi per effetto della evidente dilatazione dell'ipotesi della decadenza dall'assegnazione determinata proprio dalla riformulazione dell'art. 35 operata dalla Legge Regionale Toscana n. 41/2015 che, come esposto, ha preso
8 in esame, ai fini degli accertamenti mirati alla decadenza dall'assegnazione, il “nucleo fa- miliare” e non solo l' “assegnatario”.
Diversamente da quanto eccepito dall'Ente locale convenuto, l'art. 40 bis è pienamente ap- plicabile alla fattispecie che oggi ci occupa.
E' pacifica la circostanza per cui il fino all'entrata in vigore del novellato art. 35 Pt_1
L.R.T. n. 96/1996 fosse stato legittimamente soggetto “assegnatario” dell'alloggio di edili- zia residenziale pubblica per cui è causa.
In particolare è pacifico nonché documentalmente provato che l'odierno attore fosse asse- gnatario da oltre 25 anni dell'alloggio di ERP sito in Livorno, via Inghilterra n. 77 nonché che tale assegnazione fosse avvenuta nel pieno rispetto della normativa regionale. A nulla rilevano sul punto gli allegati controlli asseritamente eseguiti dal volte Controparte_1
a ritenere “illegittima” l'assegnazione dell'alloggio in virtù delle verifiche con esito negati- vo di cui alle lett. c) e d) della tabella A previgente alla normativa regionale in scrutinio.
Tali verifiche, infatti, si sono rese necessarie solo perché la nuova formulazione dell'art. 35 ha preso in considerazione, ai fini della decadenza, il “nucleo familiare”.
E', altresì, pacifico che a seguito dell'entrata in vigore del novellato art. 35 il i Pt_1 sia ritrovato nelle condizioni di cui al comma 2 lett. l) della citata disposizione per essere il
“nucleo familiare” sì titolare “di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'Allegato A paragrafo 2, lett. d”.
Ciò, in quanto risulta incontestato da parte dl convenuto che il “nucleo familiare CP_1 assegnatario” composto dal febbraio 2015 dal e della fosse divenuto pro- Pt_1 Parte_2 prietario di altri due immobili ad uso abitativo ben prima dell'aprile 2015.
In particolare, risulta per tabulas che l'immobile sito in Livorno, via Sant'Jacopo in Ac- quaviva n. 38, è stato acquistato dalla con atto a rogito del Notaio, Parte_2 Persona_1
[..
, il 21/10/2010 (cfr. la visura catastale contenuta nel rapporto uffici allegato da parte con- venuta).
Con riferimento, invece, all'altro immobile sito all'Isola di Capraia, via Umberto I n. 5, e trasferito alla a seguito di donazione da parte del di lei padre (che ivi continua ad Parte_2 abitare) occorre osservare quanto segue.
Se è vero che dalla visura catastale depositata in atti non è riportata alcuna data dalla quale evincere che la donazione de qua sia stata effettuata prima dell'aprile 2015, è anche vero
9 che il nulla adduce, né ha addotto nelle copiose comunicazioni inter- Controparte_1 corse tra il dicembre 2015 e il giugno 2016, in ordine a tale specifica cicrocstanza limitan- dosi solamente a rilevare che “la società e l' il CP_4 Controparte_6
Fabbisogno Abitativo, prima di avviare il procedimento diretto all'eventuale dichiarazione di decadenza, hanno appurato l'inapplicabilità, al caso di specie, della causa esimente di cui al citato art. 40 bis” (cfr. pag. 7, comparsa di costituzione e risposta). Pertanto,
l'anteriorità della donazione per cui è causa è, ad avviso di questo Giudice, da ritenersi pa- cifica alla luce del condivisibile dictum della giurisprudenza di legittimità in base al quale la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difen- sivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis,
Cass. civ. n. 20597/2022; Cass. civ. n. 9439/2022; Cass. civ. n. 12517/2016).
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non può che ritenersi applicabile la norma tran- sitoria de qua con conseguente possibilità di procedere alla rideterminazione del canone;
e ciò, a maggior ragione, se si tiene in considerazione altresì che il rapporto di coniugio che univa l'odierno attore con la SI.ra è venuto meno in data 23 febbraio 2016 a se- Parte_2 guito di separazione legale con accordo concluso dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Livorno, come previsto dall'art. 12 comma 3 del D.L. n. 132 del 2014, con- vertito dalla L. n. 162 del 2014 (cfr. doc. 5, all. attore dal quale emerge altresì che tale vin- colo risulta essere stato definitivamente sciolto in data 11.11.2022 con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Livorno, con ciò escludendo definitiva- mente anche una temuta eventuale strumentalità della sopra citata separazione).
Difatti, è documentalmente provato che lo stesso fece immediatamente presente Pt_1 nelle more del procedimento volto alla declaratoria di decadenza (che si rammenti si è con- cluso il 3 giugno 2016) dell'intervenuta separazione, sia di fatto che legale, con la Parte_5
[.
a seguito degli “attriti, litigi e forti contrasti tra i coniugi stessi, dal momento che il si- gnor vedeva sottrarsi la propria unità abitativa per causa e fatto a questi Pt_1 nient'altro riconducibile ma riconducibile e imputabile esclusivamente alla di lui moglie,
10 peraltro non residente né domiciliata in via Inghilterra” (cfr. comunicazione del 27 aprile
2016 sub doc. 4.6., all. attore).
Pertanto, stante la tempestiva comunicazione dell'avvenuta separazione e in considerazione del fatto che il peraltro da sempre unico assegnatario dell'alloggio di ERP de quo, Pt_1 mai è risultato titolare “di un diritto di proprietà, uso, ususfrutto e abitazione” su qualsivo- glia immobile, il di Livono aavrebbe dovuto procedere, anziché a dichiarare deca- CP_1 duto l'odierno attore, alla rideterminazione del canone di locazione in considerazione altresì del fatto che l'asserita titolarità da parte del “nucleo familiare” del diritto di proprietà sugli immobili de quibus si è protratta per un lasso di tempo decisamente trascurabile (un anno).
A tale conclusione si perviene tanto più se si tiene in considerazione che la ratio sottesa all'art. 40 bis era proprio la tutela di tutte quelle situazioni che si sarebbero trovate esposte a decadenza in seguito all'introduzione delle norme maggiormente restrittive di cui alla
Legge Regionale Toscana 31 marzo 2015, n. 412.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto e in virtù del principio della ragione più liquida la domanda di annullamento spiegata dall'attore merita integrale accoglimento sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logi- camente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n.
17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'at- tività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come ser- vizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
4. Spese di lite
11 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono essere liquidate, come da dispositivo, a favore della parte vincitrice secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 nonostante che la stessa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato3 avuto riguardo ai valori medi4 dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa) previsti per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria/di trattazione5, stante il fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
6.1 Essendo stato il ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. Parte_1
126 DPR 115/2002 in data 20.12.2024 (cfr. provvedimento di ammissione, all. parte attrice) 3 Si rammenti che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura ugua- le le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiari- tà che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.” (Cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/01/2020, n. 136; Cass. civ., Sez. II, Ordi- nanza, 11/09/2018, n. 22017 (rv. 650319-01). 4 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01). 5 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
12 ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002 deve essere disposto che, per la sola fase decisionale, le spese siano versate allo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto annulla la determina- zione dirigenziale n. 3972/2016, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 35 L.R.T. 96/96 nei confronti di P.R. - termine per il rilascio dell'alloggio” a firma del dirigente del Dipartimento
3 Servizi alla Città, Settore Politiche Sociali ed Abitative Ufficio Programmazione e
Servizi per il fabbisogno abitativo del nonché, quale atto pre- Controparte_1 supposto, la nota prot n. 32880 del 21 marzo 2016 del;
Controparte_1
- condanna il alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_6 delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in € 6.713,00
[...]
(di cui € 1.701,00 per la fase studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.905,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Letto l'art. 133 DPR 115/2002 dispone che il pagamento delle spese di lite sia ese- guito, con riferimento alla sola fase decisionale (€ 2.905,00 oltre accessori), a fa- vore dello Stato essendo stato ammesso al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato ex art. 126 DPR 115/2002 a far data dal 20.12.2024
Così deciso in data 16 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 35 nella sua formulazione originaria prendeva il considerazione il singolo “assegnatario” (“La deca- denza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l'assegnatario […]”). 2 Non a caso, la L.R. n. 41/2015, al punto 10 dei “considerato”, statuisce espressamente che “Si rende neces- sario prevedere disposizioni transitorie al fine di contemperare l'esigenza di applicazione delle norme intro- dotte dalla presente legge con l'esigenza di tutelare situazioni di fatto consolidatesi nella vigenza dell'attuale normativa”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 376/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e resi- Parte_1 C.F._1 dente in Livorno, Via Inghilterra n. 77, rappresentato e difeso dall' Avv. Nicola Quaglierini presso il cui studio sito in Livorno, via Ricasoli, n. 82 è elettivamente domiciliata attore contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Susanna Ceneri- CP_2 ni, Lucia Macchia, Cristiana Sardi, Maria Teresa Zenti presso il cui studio sito in Livorno,
Piazza del Municipio n. 1 è elettivamente domiciliato convenuto
Oggetto: decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di ERP ex art. 35 L.R. Toscana n. 96/96
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 5 giugno 2025
Conclusioni: per Parte_1
1 “Voglia l'Onorevole Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disat- tesa, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, dichiarare illegittimi i provve- dimenti come in epigrafe impugnati (Determinazione n. 3972 del 3 giugno 2016 del CP_1
e ogni atto presupposto tra cui la nota prot. n. 32880 del 21 marzo 2016 del
[...] [...]
) e, per l'effetto, annullarli. Con vittoria di spese e compensi.” CP_1
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riget- tare integralmente la domanda di annullamento ex adverso formulata nei confronti della de- terminazione dirigenziale n. 3972/2016, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 35 L.R.T. 96/96 nei confronti di P.R. - termine per il rilascio dell'alloggio” a firma del dirigente del Dipartimento 3 Servizi alla Città,
Settore Politiche Sociali ed Abitative. Servizi per il fabbisogno abi- Controparte_3 tativo del e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del predetto Controparte_1 provvedimento;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirsi accogliere le se- Controparte_1 guenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, dichiarare illegittimi i provvedimenti come in epigrafe impugnati (Determinazione n. 3972 del 3 giugno 2016 del
e ogni atto presupposto tra cui la nota prot. n. 32880 del 21 marzo Controparte_1
2016 del ) e, per l'effetto, annullarli. Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_1
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto in punto di fatto: - di essere assegna- tario da oltre venticinque anni dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in
Livorno, in via Inghilterra n. 77; - che in data 7 febbraio 2015, lo stesso ha contratto matri- monio, in regime di separazione dei beni, con la SI.ra ; - che con nota del Parte_2
14 dicembre 2015, ha segnalato al che, a seguito delle ve- CP_4 Controparte_1 rifiche che abitualmente vengono effettuate in costanza di tali rapporti, era emersa la titola-
2 rità in capo alla SI.ra del diritto di proprietà su un immobile ubicato in Livorno Parte_2
e un immobile ubicato nell'isola di Capraia, e che tale circostanza poteva configurare gli estremi della “fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 35 lett. l) e dell'art. 40 bis, comma 2, della L.R. Toscana 96 del 1996” e comportare la decadenza dall'assegnazione.; - il invitato a fornire chiarimenti, produceva le proprie osservazioni e faceva presen- Pt_1 te che l'immobile sito in Capraia era stato ricevuto dalla SI.ra in virtù di dona- Parte_2 zione da parte del padre che, tuttavia, lo abitava. L'immobile sito in Livorno, invece, era stato acquistato dalla SI.ra nel 2010 ed era stato dalla stessa messo in vendita Parte_2 per impossibilità sopravvenuta di far fronte al pagamento delle rate del mutuo contratto.; - nelle more di tale procedura, segnatamente in data 23 febbraio 2016, il e la Pt_1 Pt_3 si separavano legalmente con accordo concluso dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civi-
[...] le del Comune , come previsto dall'art. 12 comma 3 del D.L. n. 132 del 2014, CP_1 convertito dalla L. n. 162 del 2014.; - che, con nota prot. n. 32880 del 21 marzo 2016, il
, Dipartimento 3 Servizi alla città, Settore Politiche sociali e abitative, Controparte_1
Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, contestava all'odierno attore l'esito degli accertamenti compiuti, comunicandogli la perdita dei requisiti per il mante- nimento dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera l) della
n. 96 del 1996 e informandolo che ciò configurava causa di decadenza Parte_4 dall'assegnazione; - che al veniva assegnato termine di trenta giorni per produrre Pt_1 osservazioni con l'avvertimento che, decorso tale termine, l'Amministrazione comunale avrebbe proceduto, secondo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3 della già citata L.R. To-
all'adozione del provvedimento finale e al recupero coattivo dell'alloggio. Pertanto, CP_5 in data 27 aprile 2016, l'odierno ricorrente, per il tramite di un legale, presentava al Comu- ne di Livorno le proprie controdeduzioni, con le quali faceva presente l'insussistenza dei presupposti per la decadenza in virtù dell'avvenuta separazione coniugale e della mancanza di diritti di proprietà in capo allo stesso (unico assegnatario dell'alloggio); - con la Deter- minazione n. 3972 del 3 giugno 2016, notificata al ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 20 giugno 2016, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 35 L.R.T. 96/96 nei confronti di P.R.-Termine per il ri- lascio dell'alloggio”, il , ha infine dichiarato la decadenza dall'assegna- Controparte_1 zione dell'alloggio nei confronti di , concedendo allo stesso il termine di un Parte_1
3 anno dalla dichiarazione medesima per il rilascio dell'immobile; - l'odierno attore propone- va altresì in data 19.09.2016 ricorso al TAR Toscana il quale con la sentenza n. 514/2022 dichiarava inammissibile il suddetto ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ammini- strativo nella materia in questione.
Parte attrice in punto di diritto ha allegato: i) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. d) della Legge Regionale Toscana 20 dicembre 1996 n. 96, a mente del quale “La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territo- rialmente competente qualora l'assegnatario:[…] d) abbia perduto i requisiti prescritti per
l'assegnazione, ai sensi delle lettere […] d) della Tabella A (n.d.r. non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo), salvo quanto indicato all'articolo
36 per il requisito reddituale;
”. Siccome tale norma prende in considerazione espressamen- te il singolo assegnatario, il Comune di Livorno avrebbe errato nel dichiarare il de- Pt_1 caduto dal diritto di assegnazione dell'alloggio ERP poiché lo stesso non sarebbe mai dive- nuto titolare di alcun diritto di proprietà sui beni immobili de quibus, essendo gli stessi di proprietà esclusiva della moglie;
ii) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 bis, comma 2, della n. 96/96 in quanto anche laddove si fosse effettivamente rea- Parte_4 lizzata la condizione di decadenza di cui all'art. 35, il avrebbe potuto Controparte_1 procedere alla rideterminazione del canone locatizio in applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 40 bis; iii) la violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A, pa- ragrafo 4, L. R. Toscana n. 96/96 in base al quale si prevede che i titolari di proprietà asse- gnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, se in possesso dei requisiti di cui al pa- ragrafo n. 2, possono partecipare al bando di concorso. Nel caso di specie, il non so- Pt_1 lo non sarebbe mai divenuto titolare di diritti reali sugli immobili esclusivamente intestati alla SI.ra ma, neppure, lo stesso ha mai avuto la disponibilità degli immobili Parte_2 medesimi;
iv) la violazione e/o falsa applicazione – sotto ulteriori profili rispetto a quelli già trattati – dell'art. 35, comma 2, lett. l), della L.R. Toscana n. 96/96; v) la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 33 e 35 per non essere stato rispettato il termine di trenta giorni per l'adozione da parte del convenuto del provvedimento finale. CP_1
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il , che nel Controparte_1 merito insisteva per l'integrale rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto deducendo ed eccependo che: - nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 35
4 della L. R. Toscana n. 96/96 così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della
L.R. n. 41/2015, il quale non prende più in considerazione il singolo assegnatario bensì
l'intero nucleo familiare con la conseguenza che anche i requisiti richiesti dalla normativa devono essere posseduti non dal richiedente ma sempre dall'intero nucleo familiare a cui appartiene quest'ultimo per tutta la durata del rapporto locativo. Con la conseguenza che il perdeva il diritto al mantenimento dell'assegnazione poiché, nel periodo intercor- Pt_1 rente tra il matrimonio e la data della separazione, il nucleo familiare – quale unico “centro di imputazione” rilevante ex Legge Regionale Toscana 20 dicembre 1996 n. 96 e composto anche dal coniuge – non possedeva il requisito della mancanza della titolarità di diritti di proprietà ex art. 35, comma 2, della predetta legge;
- che, rispetto alla eventuale applicazio- ne dell'art. 40 bis, la società e l' CP_4 Controparte_6
, prima di avviare il procedimento diretto all'eventuale dichiarazione di decaden-
[...] za, ne avevano appurato l'inapplicabilità; - che ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 e lettera d) dell'Allegato “A” per poter mantenere la qualifica di assegnatario è necessario che non venga meno il requisito dell”impossidenza” e cioè che il nucleo assegnatario non divenga titolare di diritti di proprietà su uno o più immobili ad uso abitativo “il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato”.
Alla luce di ciò il a seguito di controlli, appurava che il valore catastale CP_1 dell'immobile sito in Capraia era di € 42.292,20 (ovvero un valore di gran lunga superiore rispetto al limite di € 30.731,40 previsto dalla normativa), mentre l'immobile sito in Livor- no è risultato adeguato dal punto di vista della “superficie utile abitabile” prevista alla lette- ra c) dell'allegato “A”; - il caso di specie non sarebbe sussumibile in alcuna delle ipotesi individuate dal paragrafo 4 dell'allegato A, con la conseguenza che non può trovare appli- cazione quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 35, comma 2, lett. l) e del paragra- fo 4 dell'Allegato A della Legge Regionale Toscana 20 dicembre 1996 n. 96 stante la piena disponibilità degli immobili per cui è causa da parte della - a nulla rileva Parte_2
l'intervenuta separazione dei due coniugi nelle more del procedimento amministrativo avente ad oggetto la decisione sulla decadenza o meno del dalla qualità di assegna- Pt_1 tario dato che la normativa è chiara nel prevedere la necessaria permanenza dei requisiti
(rectius l'impossidenza) per la partecipazione al bando anche per tutta la durata del rappor- to locativo;
- il procedimento amministrativo si è svolto secondo una tempistica che non ha
5 violato, in alcun modo, gli interessi della controparte, la quale ha avuto la più ampia ed agevole possibilità di controdedurre e di far valere le proprie argomentazioni difensive a nulla rilevando che il provvedimento finale sia stato adottato una settimana più tardi rispet- to al termine di scadenza.
All'udienza del 18 maggio 2023, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (dott.ssa
Emilia Grassi) concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegnatario del fascicolo (in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023), all'udienza del 9 novembre 2023
“ritenuta l'inammissibilità della prova orale per testi richiesta da parte attrice stante
l'irrilevanza dei capitoli formulati, e comunque documentali e altresì non contestati da controparte” rigettava le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione fissa- va definitivamente l'udienza del 5 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Istruita a mezzo prove documentali, all'udienza del 5 giugno 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies
c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica.
***
2. Ciò premesso, si anticipa sin d'ora che la domanda avanzata dall'attore – volta ad ottene- re l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 3972/2016, avente ad oggetto “Di- chiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 35 L.R.T.
96/96 nei confronti di P.R. - termine per il rilascio dell'alloggio” a firma del dirigente del
Dipartimento 3 Servizi alla Città, Settore Politiche Sociali ed Abitative, Ufficio “Program- mazione e fabbisogno abitativo” del - è fondata e va ac- CP_6 Controparte_1 colta sulla scorta della seguente motivazione.
2.1 Per risolvere le questioni sottese alla definizione del giudizio, occorre preliminarmente muovere da una puntuale individuazione e ricostruzione della cornice normativa di riferi- mento.
Difatti, principale punto in contestazione fra le parti riguardava proprio la corretta indivi- duazione della normativa da applicare (id est, la Legge Regionale Toscana n. 96/96 nella sua formulazione originaria, ovvero come modificata dalla Legge Regionale n. 41/2015).
6 Nel caso di specie, ancorchè il matrimonio (rectius, l'evento che avrebbe comportato la de- cadenza dall'alloggio) fra il e la è avvenuto il 7 febbraio 2015, non vi è Pt_1 Parte_2 dubbio che l'iter procedurale attraverso il quale il avrebbe accertato la Controparte_1 perdita dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di ERP si è avviato il 14 dicembre
2015 (cfr. nota prot. 20050 di sub doc. 4.3., all. attore), dunque, già nella piena vi- CP_4 genza della Legge Regionale 31 marzo 2015, n. 41, entrata in vigore il 24 aprile 2015, che ha modificato la Legge Regionale Toscana n. 96/96.
Ad avviso di questo Giudicante, dunque, la normativa ratione temporis applicabile alla fat- tispecie de qua è costituita dalla Legge Regione Toscana N. 96 del 20 dicembre 1996, come modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2015, N. 41.
Ciò chiarito, operando una breve ricognizione delle norme che ci interessano avuto riguar- do al caso di specie, l'art. 5, comma 1, della citata legge regionale prevede, ai fini dell'asse- gnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato "A" alla stessa legge, tra i quali quello indicato alla lettera d) ovvero “la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo”.
Mentre il comma 2 sancisce che tale requisito debba permanere per tutta la durata del rap- porto locativo.
La stessa legge, all'art. 35, prevede, poi, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio popo- lare ove venga meno il requisito della “impossidenza”.
Il quadro normativo è così articolato:
- l'art. 35, lettera l), (L.R.T. 96/1996), come modificato dall'art. 27 L. R. 41/15, al comma
2, prevede: “La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal comune con provvedimento motivato, d'ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, nei confronti del nucleo familia- re assegnatario1 qualora lo stesso: (…) l) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”;
- l' “Allegato A, al par. 2 lett. d), prevede tra i requisiti per la partecipazione al bando per l'assegnazione degli alloggi di ERP l'“assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
7 uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero”; al par. 4 (richiamato dall'art. 35 lett. L – v. supra): “I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro - quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddet- te ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà (…)”;
- Art. 40 bis, “Nuove disposizioni transitorie” (introdotto dall'art. 29 L.R. 41/15), comma
2: “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in pos- sesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettere l) e n), si procede esclusivamente alla rideterminazio- ne del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, comma 7, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni”.
3. Individuato il quadro normativo che precede occorre immediatamente chiarire che, nel caso di specie, questo Giudicante ravvisa gli estremi per l'applicazione del sopra citato art. 40 bis della Legge Regionale Toscana n. 96/1996 così come introdotto dall'art. 29 della
Legge Regionale Toscana n. 41/2015 che, in quanto disposizione transitoria, si applica a coloro i quali, al momento della sua entrata in vigore (aprile 2015), fossero già assegnatari dell'alloggio e fossero divenuti titolari “di un diritto di proprietà, uso, usufrutto e abitazio- ne” su altro immobile ad uso abitativo.
Ed invero, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 bis citato “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla previ- gente normativa e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettere l)
[n.d.r. esser divenuto il “nucleo familiare assegnatario” titolare “di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'Allegato A paragrafo 2, lett. d), fatto salvo quanto sta- bilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”]
e n), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, comma 7, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni”.
La ratio della disposizione in esame è da rinvenirsi nel mitigare le conseguenze particolar- mente pregiudizievoli che avrebbero potuto prodursi per effetto della evidente dilatazione dell'ipotesi della decadenza dall'assegnazione determinata proprio dalla riformulazione dell'art. 35 operata dalla Legge Regionale Toscana n. 41/2015 che, come esposto, ha preso
8 in esame, ai fini degli accertamenti mirati alla decadenza dall'assegnazione, il “nucleo fa- miliare” e non solo l' “assegnatario”.
Diversamente da quanto eccepito dall'Ente locale convenuto, l'art. 40 bis è pienamente ap- plicabile alla fattispecie che oggi ci occupa.
E' pacifica la circostanza per cui il fino all'entrata in vigore del novellato art. 35 Pt_1
L.R.T. n. 96/1996 fosse stato legittimamente soggetto “assegnatario” dell'alloggio di edili- zia residenziale pubblica per cui è causa.
In particolare è pacifico nonché documentalmente provato che l'odierno attore fosse asse- gnatario da oltre 25 anni dell'alloggio di ERP sito in Livorno, via Inghilterra n. 77 nonché che tale assegnazione fosse avvenuta nel pieno rispetto della normativa regionale. A nulla rilevano sul punto gli allegati controlli asseritamente eseguiti dal volte Controparte_1
a ritenere “illegittima” l'assegnazione dell'alloggio in virtù delle verifiche con esito negati- vo di cui alle lett. c) e d) della tabella A previgente alla normativa regionale in scrutinio.
Tali verifiche, infatti, si sono rese necessarie solo perché la nuova formulazione dell'art. 35 ha preso in considerazione, ai fini della decadenza, il “nucleo familiare”.
E', altresì, pacifico che a seguito dell'entrata in vigore del novellato art. 35 il i Pt_1 sia ritrovato nelle condizioni di cui al comma 2 lett. l) della citata disposizione per essere il
“nucleo familiare” sì titolare “di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'Allegato A paragrafo 2, lett. d”.
Ciò, in quanto risulta incontestato da parte dl convenuto che il “nucleo familiare CP_1 assegnatario” composto dal febbraio 2015 dal e della fosse divenuto pro- Pt_1 Parte_2 prietario di altri due immobili ad uso abitativo ben prima dell'aprile 2015.
In particolare, risulta per tabulas che l'immobile sito in Livorno, via Sant'Jacopo in Ac- quaviva n. 38, è stato acquistato dalla con atto a rogito del Notaio, Parte_2 Persona_1
[..
, il 21/10/2010 (cfr. la visura catastale contenuta nel rapporto uffici allegato da parte con- venuta).
Con riferimento, invece, all'altro immobile sito all'Isola di Capraia, via Umberto I n. 5, e trasferito alla a seguito di donazione da parte del di lei padre (che ivi continua ad Parte_2 abitare) occorre osservare quanto segue.
Se è vero che dalla visura catastale depositata in atti non è riportata alcuna data dalla quale evincere che la donazione de qua sia stata effettuata prima dell'aprile 2015, è anche vero
9 che il nulla adduce, né ha addotto nelle copiose comunicazioni inter- Controparte_1 corse tra il dicembre 2015 e il giugno 2016, in ordine a tale specifica cicrocstanza limitan- dosi solamente a rilevare che “la società e l' il CP_4 Controparte_6
Fabbisogno Abitativo, prima di avviare il procedimento diretto all'eventuale dichiarazione di decadenza, hanno appurato l'inapplicabilità, al caso di specie, della causa esimente di cui al citato art. 40 bis” (cfr. pag. 7, comparsa di costituzione e risposta). Pertanto,
l'anteriorità della donazione per cui è causa è, ad avviso di questo Giudice, da ritenersi pa- cifica alla luce del condivisibile dictum della giurisprudenza di legittimità in base al quale la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difen- sivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis,
Cass. civ. n. 20597/2022; Cass. civ. n. 9439/2022; Cass. civ. n. 12517/2016).
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non può che ritenersi applicabile la norma tran- sitoria de qua con conseguente possibilità di procedere alla rideterminazione del canone;
e ciò, a maggior ragione, se si tiene in considerazione altresì che il rapporto di coniugio che univa l'odierno attore con la SI.ra è venuto meno in data 23 febbraio 2016 a se- Parte_2 guito di separazione legale con accordo concluso dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Livorno, come previsto dall'art. 12 comma 3 del D.L. n. 132 del 2014, con- vertito dalla L. n. 162 del 2014 (cfr. doc. 5, all. attore dal quale emerge altresì che tale vin- colo risulta essere stato definitivamente sciolto in data 11.11.2022 con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Livorno, con ciò escludendo definitiva- mente anche una temuta eventuale strumentalità della sopra citata separazione).
Difatti, è documentalmente provato che lo stesso fece immediatamente presente Pt_1 nelle more del procedimento volto alla declaratoria di decadenza (che si rammenti si è con- cluso il 3 giugno 2016) dell'intervenuta separazione, sia di fatto che legale, con la Parte_5
[.
a seguito degli “attriti, litigi e forti contrasti tra i coniugi stessi, dal momento che il si- gnor vedeva sottrarsi la propria unità abitativa per causa e fatto a questi Pt_1 nient'altro riconducibile ma riconducibile e imputabile esclusivamente alla di lui moglie,
10 peraltro non residente né domiciliata in via Inghilterra” (cfr. comunicazione del 27 aprile
2016 sub doc. 4.6., all. attore).
Pertanto, stante la tempestiva comunicazione dell'avvenuta separazione e in considerazione del fatto che il peraltro da sempre unico assegnatario dell'alloggio di ERP de quo, Pt_1 mai è risultato titolare “di un diritto di proprietà, uso, ususfrutto e abitazione” su qualsivo- glia immobile, il di Livono aavrebbe dovuto procedere, anziché a dichiarare deca- CP_1 duto l'odierno attore, alla rideterminazione del canone di locazione in considerazione altresì del fatto che l'asserita titolarità da parte del “nucleo familiare” del diritto di proprietà sugli immobili de quibus si è protratta per un lasso di tempo decisamente trascurabile (un anno).
A tale conclusione si perviene tanto più se si tiene in considerazione che la ratio sottesa all'art. 40 bis era proprio la tutela di tutte quelle situazioni che si sarebbero trovate esposte a decadenza in seguito all'introduzione delle norme maggiormente restrittive di cui alla
Legge Regionale Toscana 31 marzo 2015, n. 412.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto e in virtù del principio della ragione più liquida la domanda di annullamento spiegata dall'attore merita integrale accoglimento sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logi- camente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n.
17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'at- tività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come ser- vizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
4. Spese di lite
11 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono essere liquidate, come da dispositivo, a favore della parte vincitrice secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 nonostante che la stessa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato3 avuto riguardo ai valori medi4 dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa) previsti per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria/di trattazione5, stante il fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
6.1 Essendo stato il ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. Parte_1
126 DPR 115/2002 in data 20.12.2024 (cfr. provvedimento di ammissione, all. parte attrice) 3 Si rammenti che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura ugua- le le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiari- tà che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.” (Cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/01/2020, n. 136; Cass. civ., Sez. II, Ordi- nanza, 11/09/2018, n. 22017 (rv. 650319-01). 4 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01). 5 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
12 ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002 deve essere disposto che, per la sola fase decisionale, le spese siano versate allo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto annulla la determina- zione dirigenziale n. 3972/2016, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 35 L.R.T. 96/96 nei confronti di P.R. - termine per il rilascio dell'alloggio” a firma del dirigente del Dipartimento
3 Servizi alla Città, Settore Politiche Sociali ed Abitative Ufficio Programmazione e
Servizi per il fabbisogno abitativo del nonché, quale atto pre- Controparte_1 supposto, la nota prot n. 32880 del 21 marzo 2016 del;
Controparte_1
- condanna il alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_6 delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in € 6.713,00
[...]
(di cui € 1.701,00 per la fase studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.905,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Letto l'art. 133 DPR 115/2002 dispone che il pagamento delle spese di lite sia ese- guito, con riferimento alla sola fase decisionale (€ 2.905,00 oltre accessori), a fa- vore dello Stato essendo stato ammesso al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato ex art. 126 DPR 115/2002 a far data dal 20.12.2024
Così deciso in data 16 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 35 nella sua formulazione originaria prendeva il considerazione il singolo “assegnatario” (“La deca- denza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l'assegnatario […]”). 2 Non a caso, la L.R. n. 41/2015, al punto 10 dei “considerato”, statuisce espressamente che “Si rende neces- sario prevedere disposizioni transitorie al fine di contemperare l'esigenza di applicazione delle norme intro- dotte dalla presente legge con l'esigenza di tutelare situazioni di fatto consolidatesi nella vigenza dell'attuale normativa”.