Art. 3. 1. E istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET.
2. Al Segretariato e' preposto un coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previo parere conforme del CIPET. La durata dell'incarico e' stabilita nell'atto di nomina. L'incarico puo' essere revocato con la medesima procedura prevista per la nomina.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretariato si avvale di personale comandato da amministrazioni statali, distaccato da enti pubblici o proveniente da societa' operanti nel settore del trasporto, ad esso assegnato, entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CIPET. Il personale addetto al Segretariato puo' percepire, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, ente o societa' di provenienza, indennita' o gettoni determinati, nell'ambito delle leggi o decreti vigenti per i dipendenti dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPET.
4. Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato.
5. L'articolazione degli uffici del Segretariato e' determinata, su conforme parere del CIPET, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del Piano generale dei trasporti, ed e' abrogato l' articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245 .
Nota all'art. 3:
- L'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , e' cosi' formulato:
"Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il Consiglio di amministrazione.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento".
2. Al Segretariato e' preposto un coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previo parere conforme del CIPET. La durata dell'incarico e' stabilita nell'atto di nomina. L'incarico puo' essere revocato con la medesima procedura prevista per la nomina.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretariato si avvale di personale comandato da amministrazioni statali, distaccato da enti pubblici o proveniente da societa' operanti nel settore del trasporto, ad esso assegnato, entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CIPET. Il personale addetto al Segretariato puo' percepire, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, ente o societa' di provenienza, indennita' o gettoni determinati, nell'ambito delle leggi o decreti vigenti per i dipendenti dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPET.
4. Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato.
5. L'articolazione degli uffici del Segretariato e' determinata, su conforme parere del CIPET, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del Piano generale dei trasporti, ed e' abrogato l' articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245 .
Nota all'art. 3:
- L'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , e' cosi' formulato:
"Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il Consiglio di amministrazione.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento".