Articolo 2 della Legge 22 ottobre 1976, n. 750
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 novembre 1976
Art. 2.
Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 , e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c)".
Entrata in vigore il 16 novembre 1976