Art. 2.
Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 , e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c)".
Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 , e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c)".