TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 264/2025 promossa da:
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Selene Parte_1
GI e dall'avv. Nicola SCHETTINO, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Controparte_1
ER e dall'Avv. Sara CALDARULO, come da procura in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio – conclusioni conformi
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Le parti hanno depositato il 19.11.2025 note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 5 “ai sensi dell'art. 4 della legge 898/1970 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 20/07/2015, trascritto nella parte I N. 3 – 2015;
Per_
- disporre l'affido condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori, Persona_2
stabilendo che essi esercitino in forma congiunta la responsabilità genitoriale, con stabile collocamento delle stesse presso il domicilio materno;
- confermare i tempi di permanenza previsti nella separazione e, pertanto, stabilire che il padre tenga con sé le minori a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera, compreso il pernottamento, oltre che un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del giovedì dall'uscita da scuola delle minori sino alle ore 21:00;
- prevedere che le minori trascorrano due settimane consecutive durante le vacanze estive, da concordare previamente entro il termine che il Giudice vorrà stabilire compatibilmente con gli interessi di entrambe le parti e confermando l'alternanza già in atto quanto alle festività natalizie;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo perequativo di mantenimento per le minori, l'importo di euro 500,00 mensili (250 per ciascuna figlia) con decorrenza dalla domanda giudiziale, con rivalutazione annua ai sensi di legge e versamento entro il giorno 5 di ogni mese;
- disporre che le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo di riferimento (protocollo
Tribunale di Torino - Ordine Avvocati di Torino), gravino sulle parti secondo le percentuali 50% a carico , 50% a carico;
Pt_1 CP_1
- disporre che l'assegno unico segua il regime di legge con suddivisione per pari quote tra i genitori;
- le spese processuali si intendono compensate tra le parti”.
Per il Pubblico Ministero:
Il P.M. è intervenuto il 28.11.2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni condivise
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Trinità (CN) il Parte_1 Controparte_1
20.7.2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3 Parte I dell'anno
2015. Dalla relazione prematrimoniale nasceva (a Cuneo l'1.4.2013) e, in costanza di Persona_3
matrimonio, (a Cuneo il 4.4.2016). Persona_2
I coniugi si separavano consensualmente comparendo il 18.11.2022 davanti al Presidente del Tribunale di Cuneo e la separazione veniva omologata con decreto dell'1.12.2022.
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato il 7.12.2025 il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare il divorzio tra i coniugi, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, alle condizioni di cui al ricorso stesso.
In particolare, il sig. chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori con Pt_1
collocazione presso il domicilio della madre, predisponendo un certo calendario di visita padre-figlie, nonché il versamento a carico dello stesso ricorrente di un assegno di mantenimento a favore delle figlie minori di € 400,00 mensili (200,00 € per ciascuna figlia), con suddivisione delle spese straordinarie al 50%, e percezione dell'assegno unico universale a metà tra i genitori.
Con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c., depositata il 18.4.2025, si costituiva la sig.ra che, pur non CP_1
opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, all'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso di sé, domandava disporsi un calendario di visite padre-figlio in parte difforme rispetto a quello proposto dal padre e instava affinché fosse posto a carico del ricorrente di un assegno di mantenimento a favore delle figlie di € 760,00 mensili (380,00 € per ciascuna figlia), oltre al rimborso del 60% delle spese straordinarie a carico del padre, e assegno unico universale al 50% tra i genitori.
Le parti provvedevano a depositare le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebrata in data 27.5.2025, il giudice fissava udienza per l'audizione della figlia ultradodicenne . Per_1
Sentita la figlia minore all'udienza del 18.6.2025, il giudice assegnava alle parti termine di venti Per_1
giorni per la disamina del verbale di udienza e per il deposito di memoria di osservazioni, riservando ogni decisione.
Spirato detto termine, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice relatore emetteva ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 16.7.2025, assumendo i provvedimenti temporanei e urgenti.
In particolare il Giudice relatore disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre, confermava i tempi di permanenza già concordati in sede di separazione (con la sola aggiunta – come da richiesta paterna di cui al ricorso – di un pomeriggio infrasettimanale delle bambine con il padre, nelle settimane in cui il medesimo non aveva il weekend), poneva a carico del sig. il versamento di un assegno di Pt_1 mantenimento mensile a favore delle figlie e di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna Per_1 Persona_2
figlia), con decorrenza dalla domanda giudiziale, nonché suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie. Il giudice invitava contestualmente le parti a valutare l'opportunità di definire la pagina 3 di 5 procedura alle condizioni di cui alla medesima ordinanza, con l'aggiunta della previsione delle spese compensate, formulando dunque una proposta conciliativa.
Nelle more del procedimento, la sig.ra depositava istanza ex art 473 bis.39 c.p.c. chiedendo CP_1
l'ammonimento di controparte per gli atteggiamenti ritorsivi asseritamente commessi nei confronti delle figlie minori nel periodo intercorrente tra l'11.7.2025 e il 28.7.2025.
Veniva disposta l'apertura di un sub procedimento per la trattazione della suddetta istanza.
In data 5.8.2025 il sig. si costituiva nel sub procedimento depositando memoria difensiva e Pt_1 chiedendo il rigetto dell'istanza di controparte in quanto inammissibile e/o infondata per difetto dei presupposti di legge.
Con ordinanza ex art. 473 bis.39 c.p.c. del 8.8.2025 il giudice definiva il sub-procedimento, originato dall'istanza della sig.ra , ammonendo entrambi i genitori al rispetto dei principi fondanti CP_1
l'affidamento condiviso, implicante un necessario dialogo costruttivo tra i genitori stessi, rispetto reciproco e proficua collaborazione nell'interesse delle figlie. Invitava inoltre le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Nel procedimento principale le parti, dando atto di aver intrapreso un percorso di mediazione familiare nonché di aver raggiunto un accordo integrale alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice, chiedevano di poter sostituire l'udienza fissata in presenza ex art. 473bis.28 c.p.c. in udienza sostituita dallo scambio di note scritte.
Il Giudice disponeva in conformità e le parti procedevano a depositare, entro il termine concesso, le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte come sopra riportate, richiedendo al
Tribunale di stabilire il termine entro cui le stesse dovessero concordare i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori per il periodo delle vacanze estive.
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 26.11.2025, previa trasmissione degli atti al PM, che in data 28.11.2025 concludeva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 4 di 5 Le parti sono addivenute ad un accordo corrispondente alla proposta conciliativa formulata dal giudice, che è stata dalle stesse accettata. Le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento delle figlie minori e possono ritenersi rispondenti Per_1 Persona_2
all'interesse delle medesime, anche alla luce dell'ascolto di ( non è stata ascoltata per Per_1 Persona_2
ragioni di età, non essendo ancora capace di discernimento).
In ordine alla domanda congiunta – depositata nelle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni
– concernente la fissazione di un termine entro il quale le parti debbano concordare i tempi di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori per il periodo delle vacanze estive, il Collegio ritiene potersi integrare l'accordo raggiunto con la previsione del termine annuo del 31 maggio, tale da permettere una programmazione rispettosa degli impegni lavorativi e non dei genitori, nonché tale da assicurare un sereno affidamento da parte delle figlie.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trinità (CN) il 20.7.2015 dai signori
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
7.1.1987, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trinità (CN) al n. 3 Parte
I dell'anno 2015, alle
CONDIZIONI di cui alle note di trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, condizioni riportate in epigrafe e che anche qui devono intendersi per integralmente ripetute e trascritte, con la sola integrazione del termine del 31 maggio di ogni anno quale termine entro cui le parti devono concordare i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori per il periodo delle vacanze estive.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trinità di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella Camera di Consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 264/2025 promossa da:
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Selene Parte_1
GI e dall'avv. Nicola SCHETTINO, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Controparte_1
ER e dall'Avv. Sara CALDARULO, come da procura in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio – conclusioni conformi
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Le parti hanno depositato il 19.11.2025 note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 5 “ai sensi dell'art. 4 della legge 898/1970 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 20/07/2015, trascritto nella parte I N. 3 – 2015;
Per_
- disporre l'affido condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori, Persona_2
stabilendo che essi esercitino in forma congiunta la responsabilità genitoriale, con stabile collocamento delle stesse presso il domicilio materno;
- confermare i tempi di permanenza previsti nella separazione e, pertanto, stabilire che il padre tenga con sé le minori a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera, compreso il pernottamento, oltre che un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del giovedì dall'uscita da scuola delle minori sino alle ore 21:00;
- prevedere che le minori trascorrano due settimane consecutive durante le vacanze estive, da concordare previamente entro il termine che il Giudice vorrà stabilire compatibilmente con gli interessi di entrambe le parti e confermando l'alternanza già in atto quanto alle festività natalizie;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo perequativo di mantenimento per le minori, l'importo di euro 500,00 mensili (250 per ciascuna figlia) con decorrenza dalla domanda giudiziale, con rivalutazione annua ai sensi di legge e versamento entro il giorno 5 di ogni mese;
- disporre che le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo di riferimento (protocollo
Tribunale di Torino - Ordine Avvocati di Torino), gravino sulle parti secondo le percentuali 50% a carico , 50% a carico;
Pt_1 CP_1
- disporre che l'assegno unico segua il regime di legge con suddivisione per pari quote tra i genitori;
- le spese processuali si intendono compensate tra le parti”.
Per il Pubblico Ministero:
Il P.M. è intervenuto il 28.11.2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni condivise
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Trinità (CN) il Parte_1 Controparte_1
20.7.2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3 Parte I dell'anno
2015. Dalla relazione prematrimoniale nasceva (a Cuneo l'1.4.2013) e, in costanza di Persona_3
matrimonio, (a Cuneo il 4.4.2016). Persona_2
I coniugi si separavano consensualmente comparendo il 18.11.2022 davanti al Presidente del Tribunale di Cuneo e la separazione veniva omologata con decreto dell'1.12.2022.
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato il 7.12.2025 il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare il divorzio tra i coniugi, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, alle condizioni di cui al ricorso stesso.
In particolare, il sig. chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori con Pt_1
collocazione presso il domicilio della madre, predisponendo un certo calendario di visita padre-figlie, nonché il versamento a carico dello stesso ricorrente di un assegno di mantenimento a favore delle figlie minori di € 400,00 mensili (200,00 € per ciascuna figlia), con suddivisione delle spese straordinarie al 50%, e percezione dell'assegno unico universale a metà tra i genitori.
Con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c., depositata il 18.4.2025, si costituiva la sig.ra che, pur non CP_1
opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, all'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso di sé, domandava disporsi un calendario di visite padre-figlio in parte difforme rispetto a quello proposto dal padre e instava affinché fosse posto a carico del ricorrente di un assegno di mantenimento a favore delle figlie di € 760,00 mensili (380,00 € per ciascuna figlia), oltre al rimborso del 60% delle spese straordinarie a carico del padre, e assegno unico universale al 50% tra i genitori.
Le parti provvedevano a depositare le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebrata in data 27.5.2025, il giudice fissava udienza per l'audizione della figlia ultradodicenne . Per_1
Sentita la figlia minore all'udienza del 18.6.2025, il giudice assegnava alle parti termine di venti Per_1
giorni per la disamina del verbale di udienza e per il deposito di memoria di osservazioni, riservando ogni decisione.
Spirato detto termine, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice relatore emetteva ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 16.7.2025, assumendo i provvedimenti temporanei e urgenti.
In particolare il Giudice relatore disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre, confermava i tempi di permanenza già concordati in sede di separazione (con la sola aggiunta – come da richiesta paterna di cui al ricorso – di un pomeriggio infrasettimanale delle bambine con il padre, nelle settimane in cui il medesimo non aveva il weekend), poneva a carico del sig. il versamento di un assegno di Pt_1 mantenimento mensile a favore delle figlie e di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna Per_1 Persona_2
figlia), con decorrenza dalla domanda giudiziale, nonché suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie. Il giudice invitava contestualmente le parti a valutare l'opportunità di definire la pagina 3 di 5 procedura alle condizioni di cui alla medesima ordinanza, con l'aggiunta della previsione delle spese compensate, formulando dunque una proposta conciliativa.
Nelle more del procedimento, la sig.ra depositava istanza ex art 473 bis.39 c.p.c. chiedendo CP_1
l'ammonimento di controparte per gli atteggiamenti ritorsivi asseritamente commessi nei confronti delle figlie minori nel periodo intercorrente tra l'11.7.2025 e il 28.7.2025.
Veniva disposta l'apertura di un sub procedimento per la trattazione della suddetta istanza.
In data 5.8.2025 il sig. si costituiva nel sub procedimento depositando memoria difensiva e Pt_1 chiedendo il rigetto dell'istanza di controparte in quanto inammissibile e/o infondata per difetto dei presupposti di legge.
Con ordinanza ex art. 473 bis.39 c.p.c. del 8.8.2025 il giudice definiva il sub-procedimento, originato dall'istanza della sig.ra , ammonendo entrambi i genitori al rispetto dei principi fondanti CP_1
l'affidamento condiviso, implicante un necessario dialogo costruttivo tra i genitori stessi, rispetto reciproco e proficua collaborazione nell'interesse delle figlie. Invitava inoltre le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Nel procedimento principale le parti, dando atto di aver intrapreso un percorso di mediazione familiare nonché di aver raggiunto un accordo integrale alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice, chiedevano di poter sostituire l'udienza fissata in presenza ex art. 473bis.28 c.p.c. in udienza sostituita dallo scambio di note scritte.
Il Giudice disponeva in conformità e le parti procedevano a depositare, entro il termine concesso, le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte come sopra riportate, richiedendo al
Tribunale di stabilire il termine entro cui le stesse dovessero concordare i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori per il periodo delle vacanze estive.
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 26.11.2025, previa trasmissione degli atti al PM, che in data 28.11.2025 concludeva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 4 di 5 Le parti sono addivenute ad un accordo corrispondente alla proposta conciliativa formulata dal giudice, che è stata dalle stesse accettata. Le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento delle figlie minori e possono ritenersi rispondenti Per_1 Persona_2
all'interesse delle medesime, anche alla luce dell'ascolto di ( non è stata ascoltata per Per_1 Persona_2
ragioni di età, non essendo ancora capace di discernimento).
In ordine alla domanda congiunta – depositata nelle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni
– concernente la fissazione di un termine entro il quale le parti debbano concordare i tempi di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori per il periodo delle vacanze estive, il Collegio ritiene potersi integrare l'accordo raggiunto con la previsione del termine annuo del 31 maggio, tale da permettere una programmazione rispettosa degli impegni lavorativi e non dei genitori, nonché tale da assicurare un sereno affidamento da parte delle figlie.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trinità (CN) il 20.7.2015 dai signori
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
7.1.1987, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trinità (CN) al n. 3 Parte
I dell'anno 2015, alle
CONDIZIONI di cui alle note di trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, condizioni riportate in epigrafe e che anche qui devono intendersi per integralmente ripetute e trascritte, con la sola integrazione del termine del 31 maggio di ogni anno quale termine entro cui le parti devono concordare i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori per il periodo delle vacanze estive.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trinità di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella Camera di Consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5