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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7498/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 7498/2019, vertente tra codice fiscale , nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
08.07.1977, residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile 21, presso lo studio dell'Avv. Marco Cianfarini (codice fiscale ) dal quale è rappresentata e difesa, anche CodiceFiscale_2 disgiuntamente all'Avv. Francesca Cesaroni (codice fiscale CodiceFiscale_3
J ), giusta procura in atti
[...]
Ricorrente in riassunzione-appellante
E
già in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, partita iva , con sede legale in Mogliano P.IVA_1
Veneto (TV), Via Marocchesa 14, cap. 31021 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Franco Tassoni, sito in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 440 Resistente-appellata
E
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12 Resistente-appellata contumace
Pagina 1
OGGETTO: sinistro stradale. CONCLUSIONI : come in atti. FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 20957/11, il tribunale d Roma accoglieva la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale propsta da nei confronti della società Parte_2 assicuratrice e del - quest'ultimo intestatario CP_2 Controparte_3 dell'autovettura che l'aveva investita mentre era alla guida di un motoveicolo, cagionale danno fisici e patrimoniali - condannando “in solido i resistenti … a pagare in favore di a titolo risarcitorio dei danni da lei subiti, Parte_1 liquidati ai valori attuali, la complessiva residua somma di € 200.310,00 oltre gli interessi calcolati sulle somme e dalle date di cui in motivazione ad oggi ed agli interessi legali, dalla data odierna al saldo …”.
Il tribunale in particolare riteneva che la somma dovuta per i danni patrimoniale e non patrimoniale subiti fosse pari ad euro 383.577,00 oltre interessi secondo i principi statuiti dalla nota sent. Cass. 1712/1995, dalla quale andavano detratti gli acconti ricevuti dalla società assicuratrice, e così residuando la somma sopra indicata.
Avverso detta sentenza, proponeva appello , formulando diverse censure CP_2 alla sentenza di primo grado, mentre nelle more l'assicurazione corrispondeva, in data 18.10.2012, l'importo di € 80.000,00 in parziale esecuzione della sentenza di primo grado, in data 25.03.2014 la ulteriore somma di € 216.222,00 ad estinzione di quanto ancora dovuto, in esecuzione della sentenza di primo grado.
La sentenza di appello rigettava tutte le domande dell' ad eccezione di CP_2 quella riguardante la quantificazione della percentuale di invalidità, che veniva ridotta dal 45% al 40%, e statuiva:
“Accoglie l'appello limitatamente ad una delle censure del secondo motivo, così dettagliatamente illustrata in motivazione e, per l'effetto condanna Parte_1
a restituire ad Ina-Assitalia s.p.a. (oggi l'importo di € Controparte_1
139.239,98, oltre gli interessi legali a decorrere dal 26.3.2014 sino al soddisfo”.
La Corte d'Appello infatti riconosceva la debenza a titolo di risarcimento dei danni della somma di euro 316.921,57, che, secondo le indicazione delle note sentenze della Corte di Cassazione (s.u. 1712/1995 e altre successive analoghe) doveva essere devalutata al momento del fatto lesivo (euro 253.537,26) e maggiorata degli interessi sul capitale rivalutato in base agli indici Istat. La somma così calcolata risultava quindi pari ad 395.785,47 : da tale somma, la Corte di Appello detraeva gli acconti già corrisposti dalla compagnia assicuratrice applicando sugli stessi i medesimi criteri di devalutazione e maggiorazione per rivalutazione più interessi sino alla data della sentenza di primo grado. Successivamente procedeva alla compensazione su quanto dovuto alla danneggiata e quanto già ricevuto dalla stessa.
Pagina 2 Quest'ultimo calcolo evidenziava un credito a favore della compagnia assicuratrice di euro 139.239,98 al cui pagamento veniva condannata la nei confronti della Parte_2 società assicuratrice, oltre gli interessi legali dal 26.03.2014 fino al soddisfo.
A seguito di ricorso in cassazione della per quanto ivi rilevante, la Parte_2
S.C. ha accolto il motivo di ricorso proposto dalla stessa quanto alla erroneità del calcolo operato nella sentenza di appello, relativamente alla detrazione degli acconti.
Sul punto la Cassazione, ritenendo legittima la censura della ricorrente ha così argomentato: “ … la Corte (d'Appello) pur pronunciando principi di legittimità ormai consolidati, in base ai quali devono essere detratte somme conteggiate con riferimento a criteri omogenei, ha errato nella formulazione del successivo conteggio. Infatti i due acconti corrisposti, pur essendo stati correttamente devalutati alla data del sinistro, sono stati poi impropriamente corredati da interessi e rivalutazione fino alla data della sentenza di primo grado: in tal modo dette somme sono state incrementate dagli accessori per un periodo durante il quale non erano state affatto godute dal danneggiato, con un calcolo che ha contraddetto il criterio di omogeneità sopra enunciato.
5.4. Questa Corte, al riguardo, ha affermato il principio di diritto, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo il quale nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicchè la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 25817/2017 ed in termini Cass. 6619/2018). In ogni caso, resta fermo il principio secondo il quale la somma da pagare, eventualmente in restituzione a seguito del nuovo conteggio, dovrà essere maggiorata dei soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti (cfr. Cass. 21699/2011).
5.5. La motivazione resa nella quale il calcolo finalizzato alla determinazione dell'importo dovuto contrasta con la premessa enunciata, volta ad affermare la detraibilità di poste omogenee, risulta dunque illogica e apparente: in quanto tale deve ritenersi viziata in relazione all'art. 360 co 1 n° 4 cpc”.
Pagina 3 La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza della Corte di Appello, accogliendo il terzo motivo del ricorso relativo all'erronea rideterminazione delle somme dovute, sotto il profilo del criterio di detrazione degli acconti.
La ha riassunto il giudizio, chiedendo alla Corte di appello di Parte_1 rideterminare le somme dovute, che, alla luce dei criteri indicati dalla S.C., andrebbero determinate secondo il calcolo dalla stessa indicato, alla cui stregua così concludeva:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma in diversa composizione, come richiesto dalla Corte di Cassazione, esaminare il merito alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte e, conformemente a ciò, in riforma della sentenza di appello:
- in via principale nel merito: accertare e dichiarare che sulla base dei conteggi da effettuarsi la Sig.ra nulla deve corrispondere alla società Parte_1 assicuratrice vantando al contrario un credito nei confronti di quest'ultima pari ad € 2.283,83, ovvero pari alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, per le causali di cui in narrativa e/o per quelle che dovessero risultare di giustizia e per l'effetto condannare le già in persona del Controparte_1 Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della relativa somma;
- in via subordinata nel merito: accertare e dichiarare che sulla base dei conteggi da effettuarsi la Sig.ra nulla deve corrispondere alla società Parte_1 assicuratrice il tutto per le causali di cui in narrativa e/o per quelle che dovessero risultare di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 139.239,98 oltre gli interessi legali a decorrere dal 26.3.2014 da parte della Sig.ra rideterminando la somma Parte_1 dovuta per le ragioni di cui in narrativa e/o per quelle che dovessero risultare di giustizia Con vittoria di spese e compensi dei diversi gradi di giudizio”.
La parte resistente/appellata ha calcolato le somme dovute, poste le seguenti premesse: a) data sinistro: 15.01.2001; b) somma definitivamente decisa dalla Corte di Appello euro 316.921,57 , da attualizzare al momento alla data del 07.11.2001 data della decisione di primo grado, c) data sentenza primo grado: 07.11.2011; d) 1° acconto: euro 127.000,00 il 20.10.2005; e) 2° acconto: euro 50.000,00 il 21.05.2009; f) 3° acconto: euro 80.000,00 il 21.12.2012; g) 4° acconto: euro 216.221,00 il 25.03.2014. Partendo da questi presupposti, e secondo i calcoli di parte ricorrente analiticamente indicati in atti in ritenuta applicazione di principi statuiti dalla S.C:, residuerebbe quale credito della società assicuratrice la somma di euro 2.283,83. La società assicuratrice si è costituita, deducendo la erroneità dei calcoli di parte ricorrente, e proponendo a sia volta, alla luce dei criteri della S.C., calcoli dai
Pagina 4 quali risulta invece un credito della società assicuratrice pari ad euro 131.785,17, a seguito del pagamento già avvenuto in acconto e in esecuzione della sentenza di primo grado, della somma complessiva di euro 473.221,00. E quindi chiedeva:
in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 21764/2019:
- voglia ritenere infondate le ragioni poste dalla sig.ra a fondamento Parte_1 dell'atto di riassunzione nonché erronei i calcoli per lo scomputo degli acconti versati da e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta dalla stessa nei CP_1 confronti di CP_1
- in ogni caso, voglia condannare la sig.ra in applicazione dei principi Parte_1 statuiti dalla Suprema Corte alla restituzione in favore di della Controparte_1 somme versate in eccedenza rispetto alle somme liquidate nei gradi precedenti, come determinate in narrativa pari ad € 131.785,17 oltre gli interessi legali dal 25.03.2014 all'effettivo soddisfo ovvero pari alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia
- in ogni caso condannare la sig.ra alla refusione delle spese, competenze Parte_1
e onorari relativi al giudizio di legittimità. Con vittoria, altresì, di spese, competenze e onorari (oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP) relativi al presente giudizio di rinvio.”
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive di udienza, la Corte ha assegnato la causa in decisione con ordinanza del 23 settembre 2024.
Posti i chiari termini della questione controversa, limitata al criterio di calcolo e di sottrazione dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno alla ed Parte_2 analiticamente indicati dalla S.C., il contrasto tra le parti verte sulla determinazione delle somme dovute, pur alla luce dei criteri indicati nella ordinanza di rinvio, che, per il caso di pagamento di acconti ha chiarito che vanno effettuate le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva .
Tanto premesso, il calcolo effettuato dalla ricorrente si rivela errato, in quanto non rispondenti a quanto statuito dalla Suprema Corte: ed invero, pur avendo devalutato l'acconto alla data dell'illecito, esso viene sottratto (non al credito risarcitorio parimenti devalutato, ma) al credito risarcitorio comprensivo di rivalutazione e
Pagina 5 interessi (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale), in tal modo la somma residua risulta diversa - e maggiore - di quella che risulta dalla applicazione del criterio indicato dalla Corte di Cassazione, per cui invece la sottrazione deve essere effettuata tra le somme egualmente devalutate. Il calcolo pertanto non risponde al principio dell'omogeneità del credito risarcitorio e dell'acconto, per cui per procedere alla detrazione dell'acconto occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione), e tale errore inficia i passaggi successivi e la detrazione dei successivi acconti.
Risulta invece conforme al criterio dettato dalla S.C. il diverso calcolo indicato dalla società assicuratrice, che ha proceduto :
1) alla devalutazione del credito risarcitorio e degli acconti al momento del sinistro,
2) alla detrazione degli acconti via via versati dalle somme devalutate e con applicazione degli interessi legali, sulle somme via via residue del capitale, rivalutato annualmente dalla data del sinistro 15.1.2001 sino alla data dei diversi acconti. Si rinvia integralmente ai calcoli analitici della società assicuratrice alle pagg. 19 ss. della comparsa di costituzione, che la Corte condivide, in quanto coerenti con i principi statuiti dalla S.C. Dagli stessi risulta un credito della società assicuratrice per somme versate in eccedenza pari ad € 131.785,17 che pertanto devono essere restituiti, con gli interessi legali dal 26.03.2014 all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto che la società assicuratrice all'esito complessivo della causa è risultata comunque soccombente e che i pagamenti sono intervenuti in corso di causa e in esecuzione di sentenza, le spese del primo giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio sono integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, sull'appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 20957/2011, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto condanna a Parte_1 restituire a (già Ina-Assitalia s.p.a.) l'importo di € 131.785,17, Controparte_1 oltre interessi legali a decorrere dal 26.3.2014 sino al soddisfo, compensa le spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Roma, 24 luglio 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Maria Grazia Serafin
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 7498/2019, vertente tra codice fiscale , nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
08.07.1977, residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile 21, presso lo studio dell'Avv. Marco Cianfarini (codice fiscale ) dal quale è rappresentata e difesa, anche CodiceFiscale_2 disgiuntamente all'Avv. Francesca Cesaroni (codice fiscale CodiceFiscale_3
J ), giusta procura in atti
[...]
Ricorrente in riassunzione-appellante
E
già in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, partita iva , con sede legale in Mogliano P.IVA_1
Veneto (TV), Via Marocchesa 14, cap. 31021 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Franco Tassoni, sito in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 440 Resistente-appellata
E
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12 Resistente-appellata contumace
Pagina 1
OGGETTO: sinistro stradale. CONCLUSIONI : come in atti. FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 20957/11, il tribunale d Roma accoglieva la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale propsta da nei confronti della società Parte_2 assicuratrice e del - quest'ultimo intestatario CP_2 Controparte_3 dell'autovettura che l'aveva investita mentre era alla guida di un motoveicolo, cagionale danno fisici e patrimoniali - condannando “in solido i resistenti … a pagare in favore di a titolo risarcitorio dei danni da lei subiti, Parte_1 liquidati ai valori attuali, la complessiva residua somma di € 200.310,00 oltre gli interessi calcolati sulle somme e dalle date di cui in motivazione ad oggi ed agli interessi legali, dalla data odierna al saldo …”.
Il tribunale in particolare riteneva che la somma dovuta per i danni patrimoniale e non patrimoniale subiti fosse pari ad euro 383.577,00 oltre interessi secondo i principi statuiti dalla nota sent. Cass. 1712/1995, dalla quale andavano detratti gli acconti ricevuti dalla società assicuratrice, e così residuando la somma sopra indicata.
Avverso detta sentenza, proponeva appello , formulando diverse censure CP_2 alla sentenza di primo grado, mentre nelle more l'assicurazione corrispondeva, in data 18.10.2012, l'importo di € 80.000,00 in parziale esecuzione della sentenza di primo grado, in data 25.03.2014 la ulteriore somma di € 216.222,00 ad estinzione di quanto ancora dovuto, in esecuzione della sentenza di primo grado.
La sentenza di appello rigettava tutte le domande dell' ad eccezione di CP_2 quella riguardante la quantificazione della percentuale di invalidità, che veniva ridotta dal 45% al 40%, e statuiva:
“Accoglie l'appello limitatamente ad una delle censure del secondo motivo, così dettagliatamente illustrata in motivazione e, per l'effetto condanna Parte_1
a restituire ad Ina-Assitalia s.p.a. (oggi l'importo di € Controparte_1
139.239,98, oltre gli interessi legali a decorrere dal 26.3.2014 sino al soddisfo”.
La Corte d'Appello infatti riconosceva la debenza a titolo di risarcimento dei danni della somma di euro 316.921,57, che, secondo le indicazione delle note sentenze della Corte di Cassazione (s.u. 1712/1995 e altre successive analoghe) doveva essere devalutata al momento del fatto lesivo (euro 253.537,26) e maggiorata degli interessi sul capitale rivalutato in base agli indici Istat. La somma così calcolata risultava quindi pari ad 395.785,47 : da tale somma, la Corte di Appello detraeva gli acconti già corrisposti dalla compagnia assicuratrice applicando sugli stessi i medesimi criteri di devalutazione e maggiorazione per rivalutazione più interessi sino alla data della sentenza di primo grado. Successivamente procedeva alla compensazione su quanto dovuto alla danneggiata e quanto già ricevuto dalla stessa.
Pagina 2 Quest'ultimo calcolo evidenziava un credito a favore della compagnia assicuratrice di euro 139.239,98 al cui pagamento veniva condannata la nei confronti della Parte_2 società assicuratrice, oltre gli interessi legali dal 26.03.2014 fino al soddisfo.
A seguito di ricorso in cassazione della per quanto ivi rilevante, la Parte_2
S.C. ha accolto il motivo di ricorso proposto dalla stessa quanto alla erroneità del calcolo operato nella sentenza di appello, relativamente alla detrazione degli acconti.
Sul punto la Cassazione, ritenendo legittima la censura della ricorrente ha così argomentato: “ … la Corte (d'Appello) pur pronunciando principi di legittimità ormai consolidati, in base ai quali devono essere detratte somme conteggiate con riferimento a criteri omogenei, ha errato nella formulazione del successivo conteggio. Infatti i due acconti corrisposti, pur essendo stati correttamente devalutati alla data del sinistro, sono stati poi impropriamente corredati da interessi e rivalutazione fino alla data della sentenza di primo grado: in tal modo dette somme sono state incrementate dagli accessori per un periodo durante il quale non erano state affatto godute dal danneggiato, con un calcolo che ha contraddetto il criterio di omogeneità sopra enunciato.
5.4. Questa Corte, al riguardo, ha affermato il principio di diritto, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo il quale nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicchè la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 25817/2017 ed in termini Cass. 6619/2018). In ogni caso, resta fermo il principio secondo il quale la somma da pagare, eventualmente in restituzione a seguito del nuovo conteggio, dovrà essere maggiorata dei soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti (cfr. Cass. 21699/2011).
5.5. La motivazione resa nella quale il calcolo finalizzato alla determinazione dell'importo dovuto contrasta con la premessa enunciata, volta ad affermare la detraibilità di poste omogenee, risulta dunque illogica e apparente: in quanto tale deve ritenersi viziata in relazione all'art. 360 co 1 n° 4 cpc”.
Pagina 3 La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza della Corte di Appello, accogliendo il terzo motivo del ricorso relativo all'erronea rideterminazione delle somme dovute, sotto il profilo del criterio di detrazione degli acconti.
La ha riassunto il giudizio, chiedendo alla Corte di appello di Parte_1 rideterminare le somme dovute, che, alla luce dei criteri indicati dalla S.C., andrebbero determinate secondo il calcolo dalla stessa indicato, alla cui stregua così concludeva:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma in diversa composizione, come richiesto dalla Corte di Cassazione, esaminare il merito alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte e, conformemente a ciò, in riforma della sentenza di appello:
- in via principale nel merito: accertare e dichiarare che sulla base dei conteggi da effettuarsi la Sig.ra nulla deve corrispondere alla società Parte_1 assicuratrice vantando al contrario un credito nei confronti di quest'ultima pari ad € 2.283,83, ovvero pari alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, per le causali di cui in narrativa e/o per quelle che dovessero risultare di giustizia e per l'effetto condannare le già in persona del Controparte_1 Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della relativa somma;
- in via subordinata nel merito: accertare e dichiarare che sulla base dei conteggi da effettuarsi la Sig.ra nulla deve corrispondere alla società Parte_1 assicuratrice il tutto per le causali di cui in narrativa e/o per quelle che dovessero risultare di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 139.239,98 oltre gli interessi legali a decorrere dal 26.3.2014 da parte della Sig.ra rideterminando la somma Parte_1 dovuta per le ragioni di cui in narrativa e/o per quelle che dovessero risultare di giustizia Con vittoria di spese e compensi dei diversi gradi di giudizio”.
La parte resistente/appellata ha calcolato le somme dovute, poste le seguenti premesse: a) data sinistro: 15.01.2001; b) somma definitivamente decisa dalla Corte di Appello euro 316.921,57 , da attualizzare al momento alla data del 07.11.2001 data della decisione di primo grado, c) data sentenza primo grado: 07.11.2011; d) 1° acconto: euro 127.000,00 il 20.10.2005; e) 2° acconto: euro 50.000,00 il 21.05.2009; f) 3° acconto: euro 80.000,00 il 21.12.2012; g) 4° acconto: euro 216.221,00 il 25.03.2014. Partendo da questi presupposti, e secondo i calcoli di parte ricorrente analiticamente indicati in atti in ritenuta applicazione di principi statuiti dalla S.C:, residuerebbe quale credito della società assicuratrice la somma di euro 2.283,83. La società assicuratrice si è costituita, deducendo la erroneità dei calcoli di parte ricorrente, e proponendo a sia volta, alla luce dei criteri della S.C., calcoli dai
Pagina 4 quali risulta invece un credito della società assicuratrice pari ad euro 131.785,17, a seguito del pagamento già avvenuto in acconto e in esecuzione della sentenza di primo grado, della somma complessiva di euro 473.221,00. E quindi chiedeva:
in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 21764/2019:
- voglia ritenere infondate le ragioni poste dalla sig.ra a fondamento Parte_1 dell'atto di riassunzione nonché erronei i calcoli per lo scomputo degli acconti versati da e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta dalla stessa nei CP_1 confronti di CP_1
- in ogni caso, voglia condannare la sig.ra in applicazione dei principi Parte_1 statuiti dalla Suprema Corte alla restituzione in favore di della Controparte_1 somme versate in eccedenza rispetto alle somme liquidate nei gradi precedenti, come determinate in narrativa pari ad € 131.785,17 oltre gli interessi legali dal 25.03.2014 all'effettivo soddisfo ovvero pari alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia
- in ogni caso condannare la sig.ra alla refusione delle spese, competenze Parte_1
e onorari relativi al giudizio di legittimità. Con vittoria, altresì, di spese, competenze e onorari (oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP) relativi al presente giudizio di rinvio.”
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive di udienza, la Corte ha assegnato la causa in decisione con ordinanza del 23 settembre 2024.
Posti i chiari termini della questione controversa, limitata al criterio di calcolo e di sottrazione dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno alla ed Parte_2 analiticamente indicati dalla S.C., il contrasto tra le parti verte sulla determinazione delle somme dovute, pur alla luce dei criteri indicati nella ordinanza di rinvio, che, per il caso di pagamento di acconti ha chiarito che vanno effettuate le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva .
Tanto premesso, il calcolo effettuato dalla ricorrente si rivela errato, in quanto non rispondenti a quanto statuito dalla Suprema Corte: ed invero, pur avendo devalutato l'acconto alla data dell'illecito, esso viene sottratto (non al credito risarcitorio parimenti devalutato, ma) al credito risarcitorio comprensivo di rivalutazione e
Pagina 5 interessi (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale), in tal modo la somma residua risulta diversa - e maggiore - di quella che risulta dalla applicazione del criterio indicato dalla Corte di Cassazione, per cui invece la sottrazione deve essere effettuata tra le somme egualmente devalutate. Il calcolo pertanto non risponde al principio dell'omogeneità del credito risarcitorio e dell'acconto, per cui per procedere alla detrazione dell'acconto occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione), e tale errore inficia i passaggi successivi e la detrazione dei successivi acconti.
Risulta invece conforme al criterio dettato dalla S.C. il diverso calcolo indicato dalla società assicuratrice, che ha proceduto :
1) alla devalutazione del credito risarcitorio e degli acconti al momento del sinistro,
2) alla detrazione degli acconti via via versati dalle somme devalutate e con applicazione degli interessi legali, sulle somme via via residue del capitale, rivalutato annualmente dalla data del sinistro 15.1.2001 sino alla data dei diversi acconti. Si rinvia integralmente ai calcoli analitici della società assicuratrice alle pagg. 19 ss. della comparsa di costituzione, che la Corte condivide, in quanto coerenti con i principi statuiti dalla S.C. Dagli stessi risulta un credito della società assicuratrice per somme versate in eccedenza pari ad € 131.785,17 che pertanto devono essere restituiti, con gli interessi legali dal 26.03.2014 all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto che la società assicuratrice all'esito complessivo della causa è risultata comunque soccombente e che i pagamenti sono intervenuti in corso di causa e in esecuzione di sentenza, le spese del primo giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio sono integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, sull'appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 20957/2011, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto condanna a Parte_1 restituire a (già Ina-Assitalia s.p.a.) l'importo di € 131.785,17, Controparte_1 oltre interessi legali a decorrere dal 26.3.2014 sino al soddisfo, compensa le spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Roma, 24 luglio 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Maria Grazia Serafin
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