TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 954/2025 RG
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 954/2025 R.G.L., avente ad oggetto: "retribuzione",
PROMOSSA DA
C.F. 1 ), nata a nata a Roma (RM) in [...]_1 (C.F.
28/07/1986 e residente a [...], rappresentata e difesa e dall'Avv. Sabinodisgiuntamente dall'Avv. Celeste LISO (C.F. C.F._2
C.F. 3 ), giusta procura allegata al ricorso;
ER (C.F.
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: P.IVA 1 in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Emilia Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello
Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Resistente -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Parte_11.Con ricorso depositato il 13/2/2025 adiva l'intestato Tribunale per chiedere di: "1) In via principale: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2020/2021; 2021/2022; per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del
05.05.2022).
Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente,Per l'effetto, condannare il dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente: n. 23 giorni per l'annualità 2020/2021; n. 20 giorni per l'annualità 2021/2022; per un totale di 43 giorni.
2) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari" per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti. 2.11 Controparte_1 si costituiva in giudizio con memoria del 5/12/2025 per chiedere al Tribunale adito di: “- rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- condannare la parte ricorrente alle spese di lite;
- nella denegata ipotesi di soccombenza della costituenda amministrazione considerare, nella condanna alle spese, la natura seriale del ricorso" per i motivi di cui alla memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 16/12/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti costituite.
2. PREMESSE IN DIRITTO
2 2.1. EVOLUZIONE NORMATIVA
4. L'attuale disciplina delle ferie nel pubblico impiego è regolamentata dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, art. 5, co. 8 (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce quanto segue: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.".
2.2 L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
5. Da segnalare l'orientamento interpretativo offerto dalla Corte Costituzionale, quando fu ad essa sottoposta la questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.
6. La Corte Costituzionale con la sentenza del 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la norma non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta
3 fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n.
93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso causa non imputabile al da
... ....
lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
2.3. LE FERIE NEL COMPARTO SCUOLA
7. Per quanto riguarda il regime delle ferie del personale docente, il legislatore è intervenuto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 54, 55 e 56, dettando una disciplina speciale.
L'art. 1, co. 54, in particolare, stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
8. Il successivo comma 55, ha aggiunto al sopra trascritto D.L. n. 95 del 2012, art. 5, co. 8, un ultimo periodo, precisando che: "All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»".
4 9. Infine, il comma 56, ha così disposto: Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
2.4. LA NORMATIVA COMUNITARIA E LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.
L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7 DELLA DIRETTIVA 2003/88 E DELL'ART.
PARAGRAFO 2, DELLA CARTA DEI DIRITTI 31, FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA.
10.La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che la Direttiva n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il lavoratore dev'essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.
Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore.
Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
Sebbene occorra precisare che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il
5 lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado
-a farlo, e, nel di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente contempo, informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
2.5. L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE ESPRESSO CON LA
SENTENZA N. 21780/2022 E CON L'ORDINANZA N. 16715/2024.
11. La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la Sentenza n. 21780 del 2022 ha fissato il seguente principio di diritto: “...dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
6 B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato."
Per quanto concerne il comparto scuola, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari con la sentenza 21780 del 2022 ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della 1. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (cfr.
Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. - 15.05.2024, n. 13440).
12. Da ultimo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16715 del 17/06/2024 ha ribadito e confermato il predetto principio specificando, inoltre, quanto segue: "Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva."
7 2.6. L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
ESPRESSO CON ORDINANZA N. 15258/2024.
13. L'orientamento della Corte di Cassazione in materia non è omogeneo, poiché con altra ordinanza della Sezione Lavoro la Corte di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto, che non è altro che un'applicazione del generale principio di diritto dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c.: "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta" (cfr. Cass. Sez. L, ord. 15258/2024; conformi: Cass.
Sez. L. 8525/2015; Cass. Sez. L. 26985/2009; Cass. Sez. L. 22751/2004).
3. LA VALUTAZIONE DEL CASO CONCRETO
14. Osserva il decidente che nel caso concreto parte ricorrente non ha in alcun modo provato di aver svolto attività lavorativa nel periodo di sospensione delle attività didattiche e sino al termine del rapporto.
15. Questo decidente osserva che la norma giuridica che regola la questione concreta sub iudice
è l'art. 1, comma 54, legge 228/2012, che stabilisce: "54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
16. È quindi la legge che impone di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni, essendo necessaria la sua istanza esclusivamente nei sei giorni “liberi"; quando le lezioni sono sospese, quindi, è considerato in ferie.
0
0
8 17.Sotto il profilo del fatto, la Suprema Corte con la pronuncia n. 16715 del 17/06/2024, qui disattesa, considera giorni di sospensione delle lezioni quelli “compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno" (pagina 11 dell'ordinanza e principio di diritto); è invece evidente che tali giorni, come scrive la stessa Corte, sono successivi alla fine delle lezioni e quindi non rientrano in quelli nei quali le lezioni sono sospese: è infatti logicamente incompatibile parlare di sospensione delle lezioni dopo la fine delle stesse;
peraltro, la conclusione della Corte per cui il docente non poteva essere considerato in ferie in quel periodo discende non dalla criticata ricostruzione contenuta nell'ordinanza, ma dalla piana applicazione dell'art. 1, comma 54 richiamato, che esclude che i docenti siano in ferie nei giorni "destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative"; ossia, per l'appunto, quelli che intercorrono tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
18.Sotto il profilo del diritto, l'ordinanza della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16715 del
17/06/2024 contiene un'affermazione che è in diretto contrasto con la legge, laddove sostiene che: "deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012"; la norma richiamata ha un contenuto del tutto opposto, in quanto sancisce che "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni". La Suprema Corte giunge a tale affermazione dopo aver richiamato le pronunce della CGUE nelle cause C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16: ma tali decisioni sono inconferenti con il caso di specie.
Infatti, queste si sono occupate della perdita del diritto all'indennità sostitutiva, mentre nel caso di specie il docente ha fruito delle ferie. I casi esaminati dalla Corte di Giustizia riguardano lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto senza, pacificamente, aver goduto delle ferie e le sentenze affermano che contrasta con il diritto Europeo la normativa nazionale che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
19. La situazione di parte ricorrente è totalmente diversa: si tratta di docente a tempo determinato che, per legge, fruisce delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni;
di conseguenza, sono
9 stati messi in condizione di usufruire del proprio diritto alle ferie retribuite e lo stesso è garantito non solo dal datore lavoro, ma addirittura da una norma primaria.
20. Per tutte le considerazioni qui espresse, il Tribunale, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità sezione lavoro con l'ordinanza n. 15258/2024 e in ossequio al dettato normativo espresso dall'art. 1, comma 54, legge 228/2012, ritiene il ricorso infondato poiché parte ricorrente non ha provato l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinate alle ferie dalla normativa di settore, per l'effetto rigetta il ricorso.
21. In ordine alla questione giuridica del regime di prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, si precisa che essa è stata definitivamente risolta dalla Cassazione, la quale ha sancito che "L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale" (così: Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/02/2020, n. 3021 e, negli stessi termini, Cass. n. 11462/12, Cass. n. 20836/13, Cass. n. 1756/16 Cass. n. 1757/16 e Cass. n.
14559/17).
* **
4. LE SPESE DI LITE
22. Il contrasto di giurisprudenza sulla questione giuridica sottesa al caso sub iudice giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Rigetta il ricorso;
Compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
10
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 954/2025 R.G.L., avente ad oggetto: "retribuzione",
PROMOSSA DA
C.F. 1 ), nata a nata a Roma (RM) in [...]_1 (C.F.
28/07/1986 e residente a [...], rappresentata e difesa e dall'Avv. Sabinodisgiuntamente dall'Avv. Celeste LISO (C.F. C.F._2
C.F. 3 ), giusta procura allegata al ricorso;
ER (C.F.
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: P.IVA 1 in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Emilia Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello
Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Resistente -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Parte_11.Con ricorso depositato il 13/2/2025 adiva l'intestato Tribunale per chiedere di: "1) In via principale: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2020/2021; 2021/2022; per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del
05.05.2022).
Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente,Per l'effetto, condannare il dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente: n. 23 giorni per l'annualità 2020/2021; n. 20 giorni per l'annualità 2021/2022; per un totale di 43 giorni.
2) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari" per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti. 2.11 Controparte_1 si costituiva in giudizio con memoria del 5/12/2025 per chiedere al Tribunale adito di: “- rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- condannare la parte ricorrente alle spese di lite;
- nella denegata ipotesi di soccombenza della costituenda amministrazione considerare, nella condanna alle spese, la natura seriale del ricorso" per i motivi di cui alla memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 16/12/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti costituite.
2. PREMESSE IN DIRITTO
2 2.1. EVOLUZIONE NORMATIVA
4. L'attuale disciplina delle ferie nel pubblico impiego è regolamentata dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, art. 5, co. 8 (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce quanto segue: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.".
2.2 L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
5. Da segnalare l'orientamento interpretativo offerto dalla Corte Costituzionale, quando fu ad essa sottoposta la questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.
6. La Corte Costituzionale con la sentenza del 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la norma non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta
3 fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n.
93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso causa non imputabile al da
... ....
lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
2.3. LE FERIE NEL COMPARTO SCUOLA
7. Per quanto riguarda il regime delle ferie del personale docente, il legislatore è intervenuto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 54, 55 e 56, dettando una disciplina speciale.
L'art. 1, co. 54, in particolare, stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
8. Il successivo comma 55, ha aggiunto al sopra trascritto D.L. n. 95 del 2012, art. 5, co. 8, un ultimo periodo, precisando che: "All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»".
4 9. Infine, il comma 56, ha così disposto: Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
2.4. LA NORMATIVA COMUNITARIA E LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.
L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7 DELLA DIRETTIVA 2003/88 E DELL'ART.
PARAGRAFO 2, DELLA CARTA DEI DIRITTI 31, FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA.
10.La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che la Direttiva n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il lavoratore dev'essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.
Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore.
Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
Sebbene occorra precisare che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il
5 lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado
-a farlo, e, nel di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente contempo, informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
2.5. L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE ESPRESSO CON LA
SENTENZA N. 21780/2022 E CON L'ORDINANZA N. 16715/2024.
11. La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la Sentenza n. 21780 del 2022 ha fissato il seguente principio di diritto: “...dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
6 B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato."
Per quanto concerne il comparto scuola, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari con la sentenza 21780 del 2022 ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della 1. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (cfr.
Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. - 15.05.2024, n. 13440).
12. Da ultimo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16715 del 17/06/2024 ha ribadito e confermato il predetto principio specificando, inoltre, quanto segue: "Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva."
7 2.6. L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
ESPRESSO CON ORDINANZA N. 15258/2024.
13. L'orientamento della Corte di Cassazione in materia non è omogeneo, poiché con altra ordinanza della Sezione Lavoro la Corte di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto, che non è altro che un'applicazione del generale principio di diritto dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c.: "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta" (cfr. Cass. Sez. L, ord. 15258/2024; conformi: Cass.
Sez. L. 8525/2015; Cass. Sez. L. 26985/2009; Cass. Sez. L. 22751/2004).
3. LA VALUTAZIONE DEL CASO CONCRETO
14. Osserva il decidente che nel caso concreto parte ricorrente non ha in alcun modo provato di aver svolto attività lavorativa nel periodo di sospensione delle attività didattiche e sino al termine del rapporto.
15. Questo decidente osserva che la norma giuridica che regola la questione concreta sub iudice
è l'art. 1, comma 54, legge 228/2012, che stabilisce: "54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
16. È quindi la legge che impone di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni, essendo necessaria la sua istanza esclusivamente nei sei giorni “liberi"; quando le lezioni sono sospese, quindi, è considerato in ferie.
0
0
8 17.Sotto il profilo del fatto, la Suprema Corte con la pronuncia n. 16715 del 17/06/2024, qui disattesa, considera giorni di sospensione delle lezioni quelli “compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno" (pagina 11 dell'ordinanza e principio di diritto); è invece evidente che tali giorni, come scrive la stessa Corte, sono successivi alla fine delle lezioni e quindi non rientrano in quelli nei quali le lezioni sono sospese: è infatti logicamente incompatibile parlare di sospensione delle lezioni dopo la fine delle stesse;
peraltro, la conclusione della Corte per cui il docente non poteva essere considerato in ferie in quel periodo discende non dalla criticata ricostruzione contenuta nell'ordinanza, ma dalla piana applicazione dell'art. 1, comma 54 richiamato, che esclude che i docenti siano in ferie nei giorni "destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative"; ossia, per l'appunto, quelli che intercorrono tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
18.Sotto il profilo del diritto, l'ordinanza della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16715 del
17/06/2024 contiene un'affermazione che è in diretto contrasto con la legge, laddove sostiene che: "deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012"; la norma richiamata ha un contenuto del tutto opposto, in quanto sancisce che "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni". La Suprema Corte giunge a tale affermazione dopo aver richiamato le pronunce della CGUE nelle cause C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16: ma tali decisioni sono inconferenti con il caso di specie.
Infatti, queste si sono occupate della perdita del diritto all'indennità sostitutiva, mentre nel caso di specie il docente ha fruito delle ferie. I casi esaminati dalla Corte di Giustizia riguardano lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto senza, pacificamente, aver goduto delle ferie e le sentenze affermano che contrasta con il diritto Europeo la normativa nazionale che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
19. La situazione di parte ricorrente è totalmente diversa: si tratta di docente a tempo determinato che, per legge, fruisce delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni;
di conseguenza, sono
9 stati messi in condizione di usufruire del proprio diritto alle ferie retribuite e lo stesso è garantito non solo dal datore lavoro, ma addirittura da una norma primaria.
20. Per tutte le considerazioni qui espresse, il Tribunale, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità sezione lavoro con l'ordinanza n. 15258/2024 e in ossequio al dettato normativo espresso dall'art. 1, comma 54, legge 228/2012, ritiene il ricorso infondato poiché parte ricorrente non ha provato l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinate alle ferie dalla normativa di settore, per l'effetto rigetta il ricorso.
21. In ordine alla questione giuridica del regime di prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, si precisa che essa è stata definitivamente risolta dalla Cassazione, la quale ha sancito che "L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale" (così: Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/02/2020, n. 3021 e, negli stessi termini, Cass. n. 11462/12, Cass. n. 20836/13, Cass. n. 1756/16 Cass. n. 1757/16 e Cass. n.
14559/17).
* **
4. LE SPESE DI LITE
22. Il contrasto di giurisprudenza sulla questione giuridica sottesa al caso sub iudice giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Rigetta il ricorso;
Compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
10