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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7773/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 7773/2024; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex art.
22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada)”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, e 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Cancello ed Arnone (CE) alla Via
Consolare n. 2, c/o lo studio dell'avv. CP_1
(C.F. da cui è
[...] C.F._2 rapp.to e difeso;
appellante
E
Controparte_2
, in persona del Comandante pro tempore,
[...]
Via 54 Martiri 1, ; CP_2 appellata contumace
E
Controparte_3
, in persona del Prefetto pro
[...] tempore, Piazza della Prefettura, 2 (C.F. CP_3
) P.IVA_1 appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 1469/2024 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Non si costituivano le parti appellate e se ne dichiarava la contumacia.
La causa viene decisa con discussione orale all'udienza del 07.07.2025.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c. e motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
- 2 -
Tanto premesso, l'appello va rigettato e, conseguentemente, la sentenza va confermata.
Anche volendo dare per postulata la premessa formulata stesso dall'appellante, costui non ha fornito la prova di un dato oltremodo fondamentale al fine di ritenere sussistente lo stato di necessità invocato, ossia che egli stesso (e non lo zio) non avesse a propria disposizione altro mezzo munito di copertura assicurativa.
Né tale prova poteva essere fornita a seguito dell'istruttoria invocata in quanto il relativo capo è finalizzato solo a dimostrare che il ricorrente trasportava in auto lo zio ffetto da Persona_1 un precario stato di salute (come ivi descritto) nonché che lo zio era abbisognevole di farmaci giornalieri, che il , in data 15.06.2023, aveva Persona_1 accusato un forte malore, non aveva i farmaci, era solo in casa e non aveva, il medesimo, altri mezzi a disposizione, per cui ha chiesto all'appellante di accompagnarlo per la visita sanitaria e presso la farmacia di . In nessuna parte del capo CP_2 istruttorio si chiede anche di provare che l'unico mezzo a disposizione di era quello Parte_1 sprovvisto di copertura assicurativa.
Sulle spese
Stante la contumacia delle parti appellate, nulla sulle spese.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a
- 3 -
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma
1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• Nulla sulle spese;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002.
S. Maria C.V., 07.07.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 7773/2024; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex art.
22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada)”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, e 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Cancello ed Arnone (CE) alla Via
Consolare n. 2, c/o lo studio dell'avv. CP_1
(C.F. da cui è
[...] C.F._2 rapp.to e difeso;
appellante
E
Controparte_2
, in persona del Comandante pro tempore,
[...]
Via 54 Martiri 1, ; CP_2 appellata contumace
E
Controparte_3
, in persona del Prefetto pro
[...] tempore, Piazza della Prefettura, 2 (C.F. CP_3
) P.IVA_1 appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 1469/2024 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Non si costituivano le parti appellate e se ne dichiarava la contumacia.
La causa viene decisa con discussione orale all'udienza del 07.07.2025.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c. e motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
- 2 -
Tanto premesso, l'appello va rigettato e, conseguentemente, la sentenza va confermata.
Anche volendo dare per postulata la premessa formulata stesso dall'appellante, costui non ha fornito la prova di un dato oltremodo fondamentale al fine di ritenere sussistente lo stato di necessità invocato, ossia che egli stesso (e non lo zio) non avesse a propria disposizione altro mezzo munito di copertura assicurativa.
Né tale prova poteva essere fornita a seguito dell'istruttoria invocata in quanto il relativo capo è finalizzato solo a dimostrare che il ricorrente trasportava in auto lo zio ffetto da Persona_1 un precario stato di salute (come ivi descritto) nonché che lo zio era abbisognevole di farmaci giornalieri, che il , in data 15.06.2023, aveva Persona_1 accusato un forte malore, non aveva i farmaci, era solo in casa e non aveva, il medesimo, altri mezzi a disposizione, per cui ha chiesto all'appellante di accompagnarlo per la visita sanitaria e presso la farmacia di . In nessuna parte del capo CP_2 istruttorio si chiede anche di provare che l'unico mezzo a disposizione di era quello Parte_1 sprovvisto di copertura assicurativa.
Sulle spese
Stante la contumacia delle parti appellate, nulla sulle spese.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a
- 3 -
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma
1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• Nulla sulle spese;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002.
S. Maria C.V., 07.07.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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