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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LARINO
R.G. 513 /2024
Nella causa promossa da Parte_1
(avv.MANCINONE RAISSA;
) nei confronti dell' CP_1
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445-bis c.p.c.
Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.
Il Giudice designato, , letto il ricorso;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, tempestivamente depositate, non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c.,;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, che ha ritenuto parte ricorrente:
Invalida nella misura del 100% con integrazione delle condizioni sanitarie richieste dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a decorrere da settembre 2024.
Reputato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivisibili perché convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che , giusto l'insegnamento ribadito da Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2009 n. 25236, “appaiono scevre da vizi logico-formali che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni di scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che dunque non si deve procedere al loro rinnovo;
ritenuto, pertanto, di dover omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni cui è pervenuto il CTU;
giudicato corretto regolare le spese come segue:
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione dell' esito solo parzialmente favorevole del giudizio, vista l'epoca di decorrenza dell'accertato requisito sanitario, corrispondente a quella di deposito del ricorso giudiziale.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate in euro 290,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Larino, 24/03/2025 Il Giudice
d.ssa Silvia Cucchiella
R.G. 513 /2024
Nella causa promossa da Parte_1
(avv.MANCINONE RAISSA;
) nei confronti dell' CP_1
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445-bis c.p.c.
Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.
Il Giudice designato, , letto il ricorso;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, tempestivamente depositate, non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c.,;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, che ha ritenuto parte ricorrente:
Invalida nella misura del 100% con integrazione delle condizioni sanitarie richieste dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a decorrere da settembre 2024.
Reputato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivisibili perché convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che , giusto l'insegnamento ribadito da Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2009 n. 25236, “appaiono scevre da vizi logico-formali che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni di scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che dunque non si deve procedere al loro rinnovo;
ritenuto, pertanto, di dover omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni cui è pervenuto il CTU;
giudicato corretto regolare le spese come segue:
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione dell' esito solo parzialmente favorevole del giudizio, vista l'epoca di decorrenza dell'accertato requisito sanitario, corrispondente a quella di deposito del ricorso giudiziale.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate in euro 290,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Larino, 24/03/2025 Il Giudice
d.ssa Silvia Cucchiella